Delega SPID servizi INPS: indicazioni per la richiesta o la revoca

 

Delega SPID servizi INPS: indicazioni per la richiesta o la revoca

Dall’1 ottobre 2021 è possibile registrare direttamente online una delega SPID al fine di consentire l’utilizzo dei servizi web INPS

Come noto, i cittadini impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi web INPS possono delegare una persona di loro fiducia per l’accesso ai servizi online e per richieste presso gli sportelli INPS. Finora, la delega doveva essere fatta direttamente presso gli sportelli INPS, con obbligo quindi di presenza fisica. Dal 1° ottobre 2021, invece, non è più così. Infatti, al fine di consentire l’utilizzo dei servizi web dell’Istituto anche a coloro che sono già in possesso di un’identità digitale SPID, CIE e/o CNS, è possibile registrare direttamente online una delega a persona di fiducia. Allo stesso modo, si può revocare una delega già registrata.

Dunque, con il Messaggio n. 3305 dell’1 ottobre 2021, l’INPS ha fornito le indicazioni per la richiesta e revoca della delega online attraverso credenziali SPID, CIE o CNS (c.d. “Delega SPID su SPID”).

Delega SPID servizi INPS: come avviene la registrazione

Per registrare una delega online, il delegante, mediante una sua identità digitale SPID, CIE o CNS, può accedere al servizio online disponibile nell’area riservata “MyInps”. Quindi, nella sezione “Deleghe identità digitali”, bisogna inserire i dati identificativi e il codice fiscale del soggetto che si vuole designare come proprio delegato e l’eventuale scadenza desiderata della delega. La delega risulta immediatamente attiva.

La registrazione della delega è notificata automaticamente al delegato laddove per lo stesso siano disponibili contatti telematici certificati.

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Revoca della delega SPID

Sempre dalla sezione “Deleghe identità digitali” è possibile verificare lo stato di un’eventuale delega concessa e procedere alla sua revoca. Si precisa che, al fine di prevenire eventuali abusi, la delega registrata online avrà una durata minima di 30 giorni entro i quali non potrà essere revocata online, ma esclusivamente presso uno sportello INPS.

Quante deleghe SPID si possono fare

In considerazione della nuova opportunità di delegare online, il numero massimo di deleghe in capo allo stesso delegato è fissato a tre. Il limite non si applica alle deleghe richieste in qualità di tutore, curatore e amministratore di sostegno.

Inoltre, i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà genitoriale possono inviare la documentazione anche attraverso una PEC alla Struttura territorialmente competente. La richiesta sarà ricevibile solo se il modulo di richiesta e tutti i documenti allegati siano sottoscritti con firma digitale.

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Stop al PIN INPS dal 1° ottobre 2021

Infine, si ricorda che dal 1° ottobre 2021 non è più possibile accedere ai servizi online INPS con il PIN, con la sola eccezione di quelli rilasciati ai residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano.

Rimarranno ancora temporaneamente attivi i PIN rilasciati alle aziende e ai loro intermediari.

Isopensione: chiarimenti INPS sui requisiti d’età in base alla speranza di vita

Il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita dell’età pensionabile incide sul regime dell’isopensione. Meccanismo che, peraltro, è stato congelato per il biennio 2021-2022 ma che dal 1° gennaio 2023 sarà di nuovo operativo. Difatti, per il biennio 2021-2022, per coloro che hanno avuto accesso alle prestazioni di accompagnamento alla pensione (cd. isopensione), entro il 1° gennaio 2019, la maturazione dei requisiti contributivi, per la pensione anticipata, è fissata a:

  • 42 anni e 3 mesi per le donne;
  • 43 anni e 3 mesi per gli uomini.

Mentre la maturazione del requisito anagrafico, per la pensione di vecchiaia, è fissata a 67 anni; a prescindere da quale sia stata la data certificata, in via prospettica, in fase di accesso alle suddette prestazioni.

A renderlo noto è l’INPS, con la circolare n. 142 del 27 settembre 2021.

Isopensione, incrementi prospettici della speranza di vita

Poiché l’accesso a tali prestazioni può avvenire anche con diversi anni di anticipo rispetto al conseguimento della pensione (con l’isopensione l’uscita è anticipata fino a 7 anni), in sede di determinazione della data di pensionamento, l’istituto utilizza gli incrementi prospettici. Ciò può portare ad avere una decorrenza, certificata sulla base delle stime della speranza di vita effettuata in un periodo più remoto, non coincidente con quella determinata in sede di liquidazione della pensione, che tiene conto, invece, degli effettivi incrementi.

Solo l’emanazione dei decreti direttoriali per gli anni a venire stabilirà in modo definitivo l’incremento della

In altre parole, ci potrebbe essere una discordanza tra:

  • i requisiti richiesti al momento della certificazione di esodo
  • e quelli fissati al momento del termine della prestazione.

Pertanto, l’interessato che non ha maturato i requisiti potrebbe rimanere scoperto per tutto il periodo rimanente.

Un rischio che si potrebbe concretizzare tenuto conto – come detto – che l’accesso a tali tipologie di pensione anticipata può avvenire anche con diversi anni di anticipo rispetto al conseguimento dei requisiti richiesti per l’uscita dal mondo del lavoro.

In tal caso, specifica l’INPS, per gli assegni con decorrenza precedente al 2019, il datore di lavoro può continuare ad erogare la prestazione fino alla maturazione delle condizioni; purché si presenti la domanda di pensione anticipata entro ottobre di quest’anno.

Isopensione, adeguamenti della speranza di vita dal 2022

Per i titolari di isopensione, con decorrenza entro il 1° gennaio 2019, si modifica la durata del periodo di corresponsione delle prestazioni; oltre alla contribuzione correlata eventualmente dovuta.

L’INPS provvederà, a seguito della ripresa del meccanismo, ad erogare le prestazioni in base alle variazioni dell’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. Sul punto, lo stesso Istituto evidenzia che potrebbero essersi verificati dei casi di presentazione in ritardo della domanda di pensione anticipata.

I titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione, infatti, potrebbero non aver considerato l’incremento pari a zero della speranza di vita per i due anni di riferimento.

In queste ipotesi, la decorrenza dei trattamenti pensionistici resta comunque la prima utile in base alla data di presentazione della domanda di pensione anticipata e il datore di lavoro può, eccezionalmente, continuare ad erogare la prestazione per tutto il periodo rimanente.

In questo modo viene garantito il pagamento dell’indennità senza che per il titolare sei verifichi l’interruzione della prestazione prima che venga percepito il trattamento pensionistico. La contribuzione correlata è comunque dovuta fino alla maturazione dei requisiti contributivi di 42 anni e 3 mesi per le donne e di 43 anni e 3 mesi per gli uomini.

Isopensione, titolari di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà

Con riferimento ai titolari, entro il 1° gennaio 2019, di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà,  l’INPS fa riserva di fornire successive istruzioni, nel caso in cui i competenti Comitati amministratori assumano sulla tematica in oggetto specifiche determinazioni. In assenza di tali determinazioni, si conferma la facoltà del lavoratore in esodo di usufruire dell’assegno straordinario fino alla scadenza inizialmente stabilita.

Nel caso di anticipo della scadenza, la Struttura territoriale competente alla gestione dell’assegno straordinario avrà cura di inserire nel “Portale delle prestazioni atipiche” le rate di prestazione di accompagnamento a pensione, eventualmente corrisposte nelle more della liquidazione della pensione.


Tasse sulle mance: per la Cassazione sono reddito da lavoro dipendente

Bisogna pagare le tasse sulle mance? Le mance sono tassabili, ovvero costituiscono reddito da lavoro dipendente e quindi imponibile fiscale ai fini del TUIR? Quasi tutti nella vita abbiamo lasciato la mancia ad un cameriere o al fattorino, al momento di andare via da un ristorante o da un bar, dopo la consumazione o dopo una consegna. Ebbene, proprio sulla cd. mancia vi è una recentissima sentenza  della Cassazione – la n. 26512 – depositata ieri giovedì 30 settembre, che fa finalmente luce su questa elargizione, dal punto di vista fiscale.

Ebbene, la Suprema Corte ha chiarito che le mance incassate per il tramite della propria prestazione lavorativa, vanno tassate; ovvero sono riconducibili a reddito da lavoro dipendente.

La sentenza del giudice di legittimità non è stata ancora pubblicata, ma è stata citata dal noto quotidiano economico Il Sole 24 Ore per la sua indubbia rilevanza nei rapporti tra cliente e prestatore di lavoro. Vediamo allora qualche dettaglio in proposito.

Tasse sulle mance: il contesto di riferimento

Prima di parlare di tasse sulle mance, spendiamo qualche parola su questa somma di denaro. La mancia consiste in una somma che è elargita, oltre a quanto spettante, come ricompensa per il servizio prestato. E’ un’erogazione liberale usata soprattutto nell’ambito della ristorazione e facchinaggio.

L’origine della cd. mancia deriva dal francese manche, ossia manica, ed è da rimarcare che l’abitudine si diffuse in tempi nei quali la servitù non incassava stipendio; ma soltanto vitto, alloggio e un vestito nuovo da far durare per dodici mesi. Le maniche del vestito, com’è ovvio, erano le prime a consumarsi per l’usura: ecco perché il padrone versava al servo una “mancia” per consentirgli di acquistare le maniche di ricambio. Ma è pur vero che secondo alcuni l’origine della mancia sarebbe ancora più antica, e da far risalire agli antichi romani.

Oggi diffusa nel mondo, le abitudini in fatto di mancia cambiano in base al Paese. Infatti, in paese come gli USA e il Canada è praticamente obbligatoria nella prassi; in altri paesi come il Giappone è invece un’offesa, in ragione del fatto che il buon servizio è semplicemente un dovere. Insomma, nel paese del sol levante, il cameriere non si aspetta mai un ‘bonus’ per il lavoro svolto.

In Europa, Italia compresa, concedere la mancia è a libera scelta dei clienti. Per quanto riguarda il nostro paese equivale a una esigua percentuale del conto del ristorante o dell’hotel, per il facchino, per il cameriere, o per il personale di pulizia.

Mance tassabili: ecco il motivo individuato dalla Corte

Abbiamo all’inizio accennato che con una sentenza del 30 settembre, la Corte di Cassazione ha sancito che debbono essere versate le tasse sulle mance incassate con la propria prestazione lavorativa. In particolare, il provvedimento ha l’utilità di chiarire una volta per tutte, che le mance sono da considerarsi parte del reddito da lavoro dipendente, sia a scopi fiscali che a fini contributivi.

Nel redigere la sentenza, la Corte di Cassazione ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate, la quale aveva fatto ricorso contro un dipendente di un hotel di lusso della Costa Smeralda, in Sardegna, il quale in un anno era riuscito ad incassare la bellezza di 84mila euro solo in mance erogate dai facoltosi clienti.

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Per l’Amministrazione finanziaria, infatti, il totale delle mance ottenute dal dipendente costituiva reddito da lavoro dipendente non dichiarato. In un primo tempo, tuttavia, la Commissione tributaria regionale, cui si era rivolto il contribuente in difesa della sua posizione, aveva però accolto la tesi del lavoratore subordinato. Ciò sulla scorta dell’affermazione per cui le mance erano giunte dai clienti e dalla libera volontà di questi ultimi. Senza cioè il ‘passaggio intermedio’ del datore di lavoro.

Cassazione: le mance rientrano fra i redditi da lavoro dipendente

La controversia, giunta infine in Cassazione, alla fine ha premiato l’Agenzia delle Entrate e la sue richieste in merito alle tasse sulle mance. Infatti, la Suprema Corte ha chiarito che in base all’art. 51 TUIR,  il concetto di reddito da lavoro dipendente non attiene soltanto alla retribuzione versata dal datore di lavoro; ma include altresì anche tutte le (eventuali) somme incassate, nell’ambito del rapporto di lavoro. Ecco allora il rilievo delle mance, le quali debbono considerarsi di fatto tassabili.

In altre parole, le erogazioni liberali dirette al lavoratore dipendente, per quanto svolto al livello di prestazione lavorativa, fanno parte dell’ampio concetto di reddito. Ne consegue che hanno rilievo a fini fiscali, come opportunamente segnalato dalla Cassazione.

Delega SPID servizi INPS: indicazioni per la richiesta o la revocaultima modifica: 2021-10-05T21:32:12+02:00da vitegabry
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