Esonero under 36: pronte le istruzioni dell’INPS

.Esonero under 36: pronte le istruzioni dell’INPS

Fornite le indicazioni per la gestione degli adempimenti relativi alle assunzioni agevate di cui al cd esonero under 36.

Online le istruzioni INPS per recuperare l’esonero per le nuove assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, in merito al cosiddetto esonero under 36. Infatti, con il Messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021, sono state fornite le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

Infatti, i datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

Per quanto attiene all’esonero contributivo relativo alle eventuali assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, le istruzioni riguardanti la fruizione dell’esonero saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea.

Esonero under 36: la norma

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’art. 1, co. da 10 a 15, della L. n. 178/2020 ha prorogato l’esonero under 26 della Legge di Bilancio 2018 (art. 1, co. 100 a 105 e 107 della L. n. 205/2017). Dunque, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto uno sgravio del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi. L’incentivo vale fino all’importo massimo di 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

La durata dell’esonero contributivo suindicato è riconosciuta per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni:

  • Abruzzo;
  • Molise;
  • Campania;
  • Basilicata;
  • Sicilia;
  • Puglia;
  • Calabria;

Esonero under 36: soggetti interessati

Si ricorda che l’esonero in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

La misura in trattazione non si applica, invece, nei confronti della Pubblica Amministrazione. Inoltre, l’incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario. Questo perché tali imprese non rientrano nell’ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni.

Nello specifico, le imprese operanti nel settore finanziario escluse dall’esonero sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” – Financial and insurance activities. Si evidenzia che la sezione “K” della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell’Ateco2007. Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione “K” della classificazione Ateco2007.

Analogamente, la misura in trattazione non può trovare applicazione per i rapporti di apprendistato e per i contratti di lavoro domestico. Tali istituti, infatti, prevedono già l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Esonero under 36: aspetti di cumulabilità

L’esonero in argomento trae la sua disciplina dall’esonero strutturale giovanile di cui all’art. 1, co. da 100 a 108, 113 e 114, della Legge di Bilancio 2018. Pertanto, l’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2021 non è cumulabile con:

“altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi” (cfr. l’art. 1, comma 114, della legge n. 205/2017).

Prendendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse fruibili in relazione alle nuove assunzioni, il predetto esonero contributivo, conseguentemente, non è cumulabile:

  • con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni;
  • con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne, c.d. svantaggiate.

Si precisa infine che, per il periodo di applicazione della misura in trattazione, non è possibile usufruire, per i medesimi lavoratori, della c.d. Decontribuzione Sud.

Esonero under 36: requisiti di concessione

Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework). Inoltre è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Al riguardo, si rappresenta che in data 6 agosto 2021 le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura in trattazione e che la medesima Commissione ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del Temporary Framework.

Esonero under 36: flusso Uniemens

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero per le nuove assunzioni, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “GI36”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG (8 caratteri; ad esempio: 20210609);
  • nell’ elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
Esonero under 36: pronte le istruzioni dell’INPSultima modifica: 2021-10-08T21:54:59+02:00da vitegabry
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