Archivi giornalieri: 19 febbraio 2021

Tessera sanitaria: come fare richiesta, rinnovo e duplicato online

Tessera sanitaria: come fare richiesta, rinnovo e duplicato online

Tessera sanitaria, come fare richiesta, rinnovo e duplicato online? Cosa fare a scadenza e ottenere il duplicato in caso di smarrimento? Guida

La tessera sanitaria è uno strumento molto importante per tutti i cittadini italiani per accedere ad una serie di servizi della Sanità e della PA, ma anche per altri servizi secondari. Se in passato aveva solo lo scopo di prenotare visite, acquistare farmaci ecc. negli ultimi anni la card ci permette anche di accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione, di consultare i propri dati sanitari direttamente online, accedere all’acquisto di alcuni beni dai distributori automatici ecc. Ci permette inoltre di caricare, tramite il codice fiscale, le nostre spese sanitarie direttamente nella dichiarazione dei redditi precompilata.

Ma vediamo più nel dettaglio cos’è la TS, come fare la richiesta online, come fare il rinnovo a scadenza, oppure il duplicato in caso di smarrimento, furto, malfunzionamento o danneggiamento. Di recente inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato una guida completa in formato PDF dedicata interamente a questo strumento, che alleghiamo a fondo pagina.

Cos’è la tessera sanitaria

Come detto in premessa la tessera sanitaria acquisisce sempre più importanza rispetto agli inizi. Infatti, fino a poco tempo fa la card si poteva usare solo ed esclusivamente per prenotare visite mediche, esami, acquistare medicinali, ecc. Ma a partire dal 2011, la tessera svolge ulteriori importanti funzioni come ad esempio la possibilità di consultare le proprie spese sanitarie direttamente online ed accedere ai servizi della pubblica amministrazione.

La tessera viene rilasciata gratuitamente a tutti i cittadini italiani che  sono in possesso del codice fiscale. La card viene generata automaticamente nel momento in cui l’ASL comunica i dati al sistema TS e successivamente alla comunicazione dei dati, la tessera viene inviata presso l’indirizzo di residenza del titolare. Essa ha una durata di 6 anni, ma la sua validità può essere inferiore nel caso di cittadini stranieri con un regolare permesso di soggiorno. Per i bambini appena nati la data di scadenza è fissata ad 1 anno.

Lo scopo principale è quello di garantire l’assistenza sanitaria al cittadino nel territorio italiano e nei Paesi dell’Unione europea. Inoltre, sarà possibile presentare la tessera in farmacia nel momento di un acquisto di un medicinale e richiedere lo scontrino parlante su cui verrà applicato il proprio codice fiscale. Quindi serve anche ad usufruire delle detrazioni fiscali del 19% in sede di dichiarazione dei redditi.

Richiesta Tessera Sanitaria: come fare

Grazie alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e della Sanità, nasce la tessera sanitaria online. Questa funzione non è obbligatoria, ma è totalmente gratuita. La TS Online oltre alle precedenti funzioni precedentemente indicate, essa permette anche di consultare il proprio Fascicolo Sanitario Digitale,  ossia una raccolta digitale dei propri documenti clinici ottenuti nel corso degli anni.

La nuova TS online ci permette di avere disponibile in ogni momento i seguenti servizi:

  • I dati personali;
  • Il consenso alla donazione degli organi;
  • Referti medici personali;
  • Verbali Pronto Soccorso;
  • I farmaci acquistati;
  • Profilo Sanitario Sintetico.

Per poter attivare la Tessera Sanitaria Online bisogna presentarsi presso gli uffici preposti all’attivazione della propria regione. Successivamente all’attivazione saranno consegnati il codice PIN e PUK personale.

Ottenute le credenziali bisognerà acquistare un lettore smartcard da collegare al proprio Pc. Effettuate queste semplici operazioni sarà possibile consultare il proprio fascicolo sanitario direttamente online e comodamente da casa. Allo stesso modo si potrà accedere a TS online con SPID o con le credenziali di Fisconline.

Leggi anche: SPID cos’è e come funziona

Rinnovo Tessera Sanitaria scaduta

rinnovo tessera sanitariaCome già anticipato, la tessera sanitaria ha una validità di 6 anni per tutti i cittadini italiani, mentre per gli stranieri con un regolare permesso di soggiorno la scadenza coincide con la scadenza di quest’ultimo. Infine, per i nuovi nati la tessera sanitaria ha validità 1 anno. La data di scadenza è indicata sia sul fronte che sul retro della card.

Quindi cosa fare in caso di tessera sanitaria scaduta? Come rifare la TS? A differenza di altri documenti come ad esempio la patente di guida, dove bisogna recarsi presso una scuola guida oppure alla motorizzazione per il rinnovo, per la tessera sanitaria non bisogna fare nulla poiché, sarà l’Agenzia delle Entrate a spedircela direttamente a casa.  Solo nel caso in cui la tessera nuova non dovrebbe arrivare presso il nostro domicilio, allora bisognerà recarsi all’Asl più vicina e richiedere l’invio della nuova tessera da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Grazie al processo di digitalizzazione, oggi è possibile anche consultare direttamente online lo stato di emissione della propria tessera sanitaria attraverso il portale web dedicato oppure chiamare il numero verde predisposto dall’Agenzia delle Entrate 800.030.070.

Va precisato che anche se la propria tessera sanitaria è scaduta, è sempre possibile usufruire di tutti i servizi erogati tramite di essa. Solo nel caso in cui si ha necessità di recarsi all’estero bisogna obbligatoriamente farsi rilasciare dall’ASL il certificato sostitutivo TEAM.

Duplicato tessera sanitaria

Come fare il duplicato della Tessera sanitaria? Anche in caso di furto oppure smarrimento della propria tessera sanitaria, sarà possibile rifare il duplicato della TS direttamente online sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Per poter duplicare la TS online, bisogna effettuare l’accesso Fisconline/Entratel e poi:

  • cliccare su “richiesta duplicato tessera sanitaria”;
  • inserire Codice fiscale;
  • inserire i dati relativi alla dichiarazione dei redditi;
  • descrivere la motivazione della richiesta del duplicato.

È possibile effettuare on-line una sola richiesta di duplicato per la stessa persona nello stesso anno solare. E’ possibile richiedere il duplicato anche presso le sedi fisiche territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Tessera Sanitaria guida Agenzia delle Entrate

Come accennato in premessa l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato una guida completa in formato PDF alla Tessera Sanitaria.

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Furbetti del cashback: le imminenti misure anti-frode. Ecco cosa si rischia

In arrivo la stretta contro i furbetti del cashback, ecco cosa si rischia a fare i trucchetti. Ne abbiamo già parlato poco tempo fa, ma la rilevanza e l’attualità del fenomeno, unitamente alle novità degli ultimi giorni, impongono di affrontare nuovamente il problema. Stiamo parlando dei cosiddetti furbetti del super cashback, ossia coloro che hanno fatto ricorso ad alcuni ‘artifici’ allo scopo di aumentare in modo esponenziale le proprie transazioni giornaliere in via elettronica. Lo scopo è facilmente intuibile: scalare la classifica del bonus super cashback semestrale.

E’ infatti recente la denuncia dei benzinai – ossia i soggetti maggiormente presi di mira – che hanno fatto notare casi di automobilisti poco corretti; e che agiscono rasentando la vera e propria truffa. Per un pieno, c’è chi è riuscito a produrre ben 100 transazioni elettroniche.

Vediamo allora più da vicino che cosa sta succedendo e quali limitazioni potrebbero finalmente essere a breve introdotte, contro questi “accumulatori seriali” di transazioni cashback.

Furbetti del cashback: il caso dei benzinai presi d’assalto

Cashback di Stato 2021In queste ultime settimane, i dati parlano chiaro: il Piano Cashback sta ottenendo un buon successo; tanto che l’app IO, nel mese di gennaio contava più di 5,8 milioni di iscritti, con una previsione di crescita progressiva per il futuro. D’altronde, la possibilità concreta di ottenere un rimborso del 10% sui propri acquisti, ma soprattutto la possibilità di concorrere ai premi del super cashback di 1.500 euro per i primi 100.000 utenti che registrano il maggior numero di transazioni elettroniche, deve aver spinto molti consumatori a partecipare all’iniziativa. Compresi i più disonesti, ovviamente.

Infatti, anche in questi giorni i benzinai – ma la lista degli esercenti/negozianti di certo non comprende soltanto questa categoria – continuano ad essere presi d’assalto dai furbetti del cashback. Centinaia le segnalazioni un po’ in tutta Italia. I gestori di impianti scoprono scontrini chilometrici per incassi di poche decine di euro. Hanno a che fare insomma con chi effettua ripetute transazioni per importi totali irrisori.

La falla nel sistema del super cashback

Il meccanismo che permette di mettere in atto questo trucco ai confini della legalità, è molto semplice. E’ ormai risaputo che il sistema dei bonus in oggetto, oltre a permettere rimborsi fino a 150 euro, a fronte di un minimo di 50 transazioni cashless ogni 6 mesi, comporta anche un super bonus da 1.500 euro, nei confronti di chi  sarà semestralmente incluso tra i primi  100.000 registrati, con il più alto numero di operazioni cashless.

Ecco perchè è opportuno affrontare nuovamente l’argomento. Il problema di fondo è che al momento in materia sussiste un vuoto normativo, per il quale non è stato imposto dalla legge un limite massimo alle transazioni elettroniche per ciascun acquisto. Risultato:  i furbetti del cashback hanno margine di azione; dando luogo così a pagamenti multipli anche per la stessa spesa.

La semplicità del meccanismo è sotto gli occhi di tutti. Pensiamo al caso dei benzinai e degli automobilisti che fanno rifornimento. Agire indisturbati è assicurato. Basta infatti fare benzina self service, frazionando l’importo desiderato in tante piccole spese di un euro o poco più. In queste settimane, i furbetti hanno agito soprattutto di notte, per non farsi notare.

Il danno per gli esercenti è concreto

Se il trucco va a tutto vantaggio degli automobilisti poco onesti, per i benzinai il problema è di duplice natura. Infatti, da un lato questi ultimi debbono sopportare un costo maggiore per la carta degli scontrini, a fronte di valori minimi di spesa; dall’altro i benzinai corrono il pericolo che l’impianto si blocchi, nel caso la carta termini.

La Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti (FIGISC) è recentemente intervenuta, ricordando che sebbene la pratica in questione, seppur scorretta, non sia al momento illegale, detto comportamento dei furbetti del cashback comporta nuovi supplementari costi di gestione per i gestori; peraltro già colpiti dal danno economico da pandemia e conseguente lockdown. Tuttavia, se allo stato attuale non c’è una regola che vieti il frazionamento della spesa totale in tante piccole spese e scontrini, non è affatto detto che la situazione non cambi. Anzi.

Il Ministero dell’Economia, anche sulla spinta data dagli appelli delle associazioni di categoria, sta lavorando a contromisure ad hoc per contrastare queste pratiche disoneste da parte dei furbetti del cashback.

L’onere della commissione aumenta al diminuire del guadagno

La situazione è dunque la seguente. Se da una parte abbiamo l’incremento delle transazioni elettroniche come punto a favore della progressiva transizione digitale, dall’altra lo sproporzionato utilizzo dei pagamenti elettronici costituisce un indubbio ed oggettivo costo per tutti gli esercenti, che subiscono le pratiche scorrette dei furbetti del cashback. Tanto da comportare controlli e verifiche da parte dell’Agenzia dell’Entrate.

Più nel dettaglio, per ciascun negoziante/esercente – dunque benzinai inclusi – una transazione con pagamento elettronico fa scattare il pagamento di una commissione, che è di valore irrisorio se il margine di guadagno per una singola transazione è consistente, ma che diventa sempre più onerosa, laddove il margine di guadagno e l’importo stesso della transazione si assottiglino. A ciò si somma inoltre il danno a livello ecologico, rappresentato dall’eccessivo numero di scontrini emessi. Ecco spiegate le proteste dei benzinai di tutta la penisola e la conseguente iniziativa da parte del MEF.

Le misure in arrivo per combattere il fenomeno

In questo quadro in cui sembra che i furbetti del cashback possano continuare a farla franca, le Istituzioni stanno valutando le mosse da compiere. Tuttavia, è necessario fare presto. Infatti, la stessa società Pago S.p.A. non può intervenire drasticamente; in assenza di nuove regole ad hoc, più rigide. Quali potrebbero dunque essere le misure in arrivo? Vediamole in sintesi:

  • predisposizione di una soglia massima di transazioni, da potersi compiere in un solo giorno, presso un solo esercente. Si sta ragionando di porre non un limite al numero in sè di transazioni nelle 24 ore, ma un limite orario;
  • introduzione di una norma che consenta soltanto le transazioni di importi al di sopra dell’euro, in modo da impedire le microtransazioni, messe in atto dai furbetti del cashback;
  • introduzione di sanzioni ad hoc (non retroattive) per colpire i furbetti e previsione dell’esclusione dal programma di cui al Piano Cashback di Stato, con conseguente mancato incasso di rimborsi e premi.

Concludendo, è assai probabile, oltre che auspicabile, che dette misure – al vaglio del MEF  in questi giorni – saranno introdotte entro brevissimo tempo.


Cedolino Pensione e CU via email: come attivare il nuovo servizio INPS

L’INPS ha pubblicato una notizia sul proprio portale con cui annuncia a tutti i pensionati e pensionate che dal 4 febbraio 2021 è possibile attivare il nuovo servizio telematico per poter ricevere il cedolino della pensione e la CU certificazione unica 2021 direttamente al proprio indirizzo email.

Ma vediamo più nel dettaglio come attivare questo nuovo servizio INPS per il cittadino e quali sono le procedure da seguire.

Cedolino Pensione e CU via email: come attivare il nuovo servizio Inps

Il cedolino pensione è il documento riassuntivo che consente ai pensionati di controllare mensilmente l’importo della propria pensione e conoscere nel dettaglio il calcolo per arrivare all’importo netto ricevuto.

Fino ad ora il cedolino era consultabile online nel fascicolo previdenziale del cittadino. L’Inps ha deciso di aggiungere un nuovo servizio per facilitare l’accesso e la consultazione del cedolino pensione, mettendolo a disposizione dei pensionati anche via email.

Per poter attivare il nuovo servizio telematico dell’Inps è necessario accedere nella propria area personale su My INPS e seguire i passaggi qui di seguito elencati:

  1. accedere su MyInps con le proprie credenziali Spid, Carta Nazionale dei Servizi oppure attraverso la Carta d’Identità Elettronica 3.0 (ancora per qualche tempo è possibile accedere anche con PIN INPS);
  2. nella pagina personale bisognerà cliccare l’avviso con scritto “Ricevi il cedolino della pensione e la certificazione unica in posta elettronica”;
  3. cliccare poi sul tasto accedi al servizio per poter attivare e successivamente ricevere tramite email il cedolino della pensione e la certificazione unica;
  4. inserire il proprio indirizzo email sul quale si intende ricevere i documenti;

Per poter inserire o cambiare la propria email è necessario recarsi nel proprio profilo personale e cliccare sulla voce gestione consensi. Al suo interno sarà possibile inserire e/o modificare il proprio indirizzo email, numero di cellulare, PEC, ecc.

Successivamente bisognerà spuntare le caselle dove si intende ricevere l’invio di comunicazioni informative, cedolino della pensione e la Certificazione Unica.

La nota positiva di questo nuovo servizio digitale messo a disposizione per i pensionati da parte dell’Inps è quella di poter consultare in modo semplice e veloce il proprio cedolino pensionistico anche attraverso il proprio smartphone senza l’obbligo di dover effettuare l’accesso nella propria area personale del portale MyInps.

Cedolino Pensione Online Vs Cedolino Pensione via Email

I pensionati che decideranno di ricevere il proprio cedolino pensione tramite email, potranno comunque continuare a consultarlo anche online attraverso la propria area riservata. Ma che differenza c’è tra il cedolino online e quello via email?

Le differenze sono pressoché minime. Infatti, attraverso il cedolino pensionistico che si riceverà via email  sarà possibile visionare solo alcune informazioni base come ad esempio l’importo della pensione del mese di riferimento, mentre quello visionabile attraverso il portale web dell’Inps sarà possibile consultare diverse informazioni e usufruire di diversi servizi come ad esempio:

  • confrontare più cedolini contemporaneamente;
  • visualizzare elenco prospetti di liquidazione (Modelli TE08);
  • visionare il riepilogo dati anagrafici e di pagamento;
  • visualizzare tutti i cedolini.

Lo stesso discorso vale anche per la Certificazione Unica consultabile attraverso la propria area riservata MyInps e per quella che si riceverà attraverso l’indirizzo Email.

Come leggere il cedolino pensione online Inps

Per facilitarne la lettura, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha avviato in via sperimentale un nuovo servizio che permette a tutti i pensionati di poter consultare il proprio cedolino online attraverso una notifica in evidenza che mostra tutte le voci principali della pensione  del mese di riferimento e segnalando eventuali variazioni significative rispetto al mese precedente.

E’ possibile consultare il proprio cedolino della pensione  attraverso il proprio Pc, smartphone e Tablet. Il servizio richiede l’identificazione attraverso una delle seguenti modalità:

  • PIN INPS (fino a disattivazione delle credenziali);
  • Credenziali SPID;
  • Carta Nazionale dei Servizi;
  • CiE 3.0

Effettuata l’autoidentificazione per poter consultare l’importo dei trattamenti pensionistici, verificare eventuali variazioni di tale importo, visualizzare Modello CU, il Modello 730 e tutti i cedolini della pensione dal 2005 ad oggi, basterà digitare nella casella di ricerca presente nella Home Page la parola Cedolino pensione.

L’accesso al servizio online permetterà di usufruire anche di altre funzionalità come:

  • consultare l’elenco delle deleghe sindacali;
  • gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici;
  • comunicazioni inerenti alla propria pensione e comunicazioni generali;
  • modificare i propri recapiti e dati personali;
  • riepilogo e modifica dei dati di pagamento;
  • modificare ed aggiungere il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata, indirizzo email, numero di cellullare;
  • stampare la Certificazione Unica e Cedolino pensione.

Esenzione fiscale buoni pasto: conferma anche per lo smart working

Una nuova interessante precisazione arriva dall’Agenzia delle Entrate, questa volta sul tema dell’esenzione dalle trattenute fiscali, per i buoni pasto attribuiti a chi lavora alle dipendenze, in regime di smart working. Infatti, secondo la tesi dell’Amministrazione finanziaria, detti mezzi di pagamento si avvalgono dell’esenzione fiscale fino a 4 euro al giorno, se in forma cartacea; 8 euro se in forma elettronica.

In sintesi, questo è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, con il parere incluso nella risposta all’interpello numero 956-2631/2020. A dare gli utili chiarimenti è la Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia; in risposta ad un ente bilaterale confederale il quale, durante il periodo di lavoro agile, ha continuato ad erogare i buoni pasto ai propri lavoratori subordinati.

Vediamo allora che cosa è stato chiarito in tema di parziale esenzione fiscale e buoni pasto.

Esenzione fiscale buoni pasto: il contesto di riferimento

In primis, occupiamoci in sintesi dei buoni pasto: che cosa sono in concreto? Ebbene, dal punto di vista giuridico, essi non sono altro che titoli di pagamento o mezzi di pagamento – detti anche ticket restaurant –  aventi valore predeterminato. Sono consegnati dal datore di lavoro pubblico o privato ai propri lavoratori subordinati, al fine si costituire un servizio sostitutivo della mensa aziendale.

In virtù dell’entrata in vigore, a partire dal 9 settembre 2017, del decreto 7 giugno 2017 n. 122, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ossia il MISE, assieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state introdotte regole essenziali in materia. Come ad esempio la facoltà del cumulo di un massimo di 8 buoni nell’ambito di una identica spesa.

Va rimarcato che questa è stata novità che ha inteso venire incontro alle richieste di non pochi supermercati; e aziende della grande distruzione al fine di incentivare l’utilizzo di detti mezzi di pagamento. In precedenza, invece, la cumulabilità di questi titoli era vietata dalla legge.

Buoni pasto: definizione

I buoni pasto sono dunque dei documenti cartacei o elettronici, attraverso cui il titolare può avvalersi di un servizio alternativo alla mensa aziendale, per un valore corrispondente a quello del valore facciale del buono pasto stesso.

Al contempo, gli esercizi convenzionati hanno a disposizione delle prove documentali, che permettono di attestare alla società di emissione di aver dato luogo alla prestazione di cui al buono.

Chi può utilizzarli e dove

Chiariamo che i destinatari di questa tipologia di fringe benefit, sono tutti coloro che lavorano in modo subordinato; in ambito pubblico o privato, sia full-time che part ì-time. Fonte normativa di dettaglio resta, in ogni caso, il CCNL applicato al settore. I buoni pasto possono essere sfruttati presso locali commerciali come self-service, bar, pizzerie, ristoranti, supermercati, droghiere ecc.

Gli aventi diritto possono riconoscere agevolmente le attività che accettano buoni pasto, giacchè queste ultime espongono in vetrina degli adesivi con i loghi dei buoni pasto accettati per i pagamenti.

Buoni pasto: il significativo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Come accennato all’inizio, ai buoni pasto attribuiti ai dipendenti in smart working si applica la (parziale) esenzione fiscale fino a 4 euro al giorno se cartacei o 8 euro se elettronici. Ciò in ragione del parere fornito dagli uffici delle Entrate, con la risposta all’interpello citato.

In buona sostanza, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito senza mezzi termini che niente cambia, ai fini della tassazione fiscale, se il dipendente, che si avvale dei buoni pasto svolge la prestazione in ufficio o in smart working. La motivazione fornita è assai semplice da comprendere. Infatti, il regime fiscale agevolato è valevole, indipendentemente dalle concrete modalità di lavoro; in virtù del fatto oggettivo per il quale non sono previsti limiti normativi in merito all’erogazione dei buoni pasto.

Leggi anche: Buoni pasto elettronici: come funzionano e dove usarli

In altre parole, secondo la tesi dell’Agenzia, detti titoli di pagamento costituiscono una mera prestazione sostitutiva del servizio di somministrazione del vitto da parte dell’azienda; ed in quanto tali non sono in alcun modo condizionati nè dall’orario di lavoro, nè dalle concrete modalità di svolgimento delle mansioni indicate in contratto.

C’è da dire che la risposta fornita dalla Direzione regionale del Lazio è di grande utilità e fuga diversi dubbi; stante il notevolissimo ricorso allo smart working, nell’ultimo anno, da parte di enti pubblici ed aziende private, per evidenti ragioni collegate all’emergenza sanitaria.

Il quesito da cui è giunta la risposta ad interpello

Come summenzionato, la risposta in oggetto segue al quesito fatto pervenire agli uffici dell’Amministrazione finanziaria, da parte di un ente bilaterale, circa il possibile assoggettamento ad IRPEF dei buoni pasto riconosciuti ai dipendenti pubblici o privati, che prestano l’attività in regime di smart working. Nel dettaglio, il soggetto istante, nell’ipotesi in cui fosse stata ammessa la rilevanza fiscale dei buoni pasto, chiedeva se l’azienda avrebbe dovuto operare o meno le necessarie ritenute a titolo di acconto, come sostituto d’imposta. Analogamente a ciò che accade di solito con riferimento alle trattenute Irpef sulla retribuzione.

Ebbene, come delineato, la risposta è stata quella della conferma dell’esenzione fiscale per i buoni pasto sino a 4 euro al giorno se cartacei; o 8 euro se elettronici. Pertanto, il datore di lavoro non è tenuto ad applicare la ritenuta Irpef a titolo d’acconto verso i dipendenti in smart working.

Detassazione delle erogazioni alimentari: il fondamento nel TUIR

In relazione al regime fiscale inerente i buoni pasto, l’Agenzia delle Entrate nella risposta fornita ha peraltro evidenziato due aspetti interessanti. Infatti, quanto disposto dal decreto del MISE n. 122 del 7 giugno 2017, alla lettera c) dell’articolo 4, fa sì che i buoni pasto possano essere attribuiti ai lavoratori a tempo pieno o parziale; anche laddove l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo. Ciò costituisce una previsione che “tiene conto della circostanza che la realtà lavorativa è sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibili”.

Non solo: nel rispondere al quesito citato, l’Amministrazione finanziaria ricorda quanto all’articolo 51 comma 2, lettera c) del TUIR – Testo unico delle imposte sui redditi. In base a detta disposizione, da un lato, le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, o le mense organizzate dall’azienda o gestite da terzi non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente; dall’altro, le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto – ossia i buoni pasto in questione – debbono ritenersi esenti da Irpef fino all’importo giornaliero di 4 euro se in formato cartaceo, o 8 euro se in formato elettronico.

Concludendo, la normativa mira a favorire in qualche modo i rapporti di lavoro, attraverso l’esclusione (parziale) della tassazione  sulle erogazioni, legate alla necessità dell’ente pubblico o dell’azienda, di provvedere alle esigenze alimentari dei lavoratori pubblici o privati, durante l’orario di lavoro.

Certificazione Unica 2021: scadenza consegna e invio, istruzioni e novità

 

Certificazione Unica 2021: scadenza consegna e invio, istruzioni e novità

Istruzioni, novità e scadenza della Certificazione unica 2021 (ex CUD) da trasmettere al Fisco e consegnare ai percipienti. I dettagli.

Novità in vista per per la Certificazione Unica 2021 (ex CUD), da quest’anno infatti le scadenze CU di consegna ai percipienti e l’invio dei dati al Fisco sono state unificate alla stessa data. Il 16 marzo prossimo scade infatti il termine per l’invio all’Agenzia entrate dei modelli CU 2021 periodo d’imposta 2020 ed entro la stessa data i sostituti d’imposta sono tenuti a consegnare la CU sintetica a coloro che l’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché a talune altre categorie reddituali quali ad esempio i compensi da lavoro autonomo. In particolare l’invio dei dati è obbligatorio entro tale data per i redditi rientranti nel 730 precompilato 2021.

Sul sito dell’Agenzia entrate (ADE) sono da tempo disponibili il modello sintetico e ordinario con le relative istruzioni di compilazione. Altra novità per quest’anno riguarda il nuovo Bonus Irpef; il modello CU 2021 è infatti arricchito dai campi relativi alle misure di riduzione del cuneo fiscale, introdotte dal 1° luglio 2020 in sostituzione dell’ex “Bonus Renzi”.

Analizziamo la CU ordinaria e sintetica in dettaglio, alla luce delle istruzioni pubblicate dalla stessa Agenzia sul proprio portale telematico. A fondo pagina alleghiamo inoltre i modelli CU e le relative istruzioni di compilazione dell’Agenzia delle Entrate.

Certificazione Unica 2021: chi sono i soggetti obbligati alla compilazione e all’invio

I soggetti obbligati a trasmettere il modello CU entro il 16 marzo sono tutti coloro che nel 2020 hanno:

  • erogato somme soggette a ritenuta alla fonte quali ad esempio redditi da lavoro dipendente ed assimilato, redditi da lavoro autonomo, redditi da locazioni brevi;
  • corrisposto contributi previdenziali, assistenziali e/o premi INAIL;
  • riconosciuto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione della ritenuta alla fonte, ma sono assoggettati a contribuzione INPS.

Sono altresì tenuti all’invio della CU coloro che sono titolari di posizione assicurativa INAIL, relativamente ai dati relativi al personale assicurato.

Da ultimo, l’obbligo di trasmettere la Certificazione unica si estende a tutte le Amministrazioni sostituti d’imposta, confluite nell’INPS gestione Dipendenti Pubblici oltre a:

  • Enti con personale iscritto per opzione all’INPS gestione Dipendenti Pubblici.
  • Sostituti d’imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.

Chi sono i percipienti che ricevono la CU

I percipienti che riceveranno la Certificazione Unica sono i percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilati: lavoratori dipendenti, collaboratori, disoccupati percettori di NASpI e CIG a pagamento diretto INPS e pensionati.

Altri percipienti sono invece i soggetti ai quali il sostituto d’imposta effettua una ritenuta fiscale alla fonte in sede di pagamento dei compensi: ad esempio i lavoratori autonomi, amministratori di condominio, collaboratori autonomi occasionali, broker assicurativi ecc.

Modello CU 2021: quali sono le principali sezioni

La Certificazione unica 2021 si compone di tre sezioni principali tutte oggetto di invio telematico all’ADE:

  • Frontespizio;
  • Quadro CT;
  • Certificazione unica 2021.

In particolare, il frontespizio ospita i dati relativi a:

  • Tipo di comunicazione (nel caso in cui si intenda procedere ad un invio per annullare o sostituire una precedente CU);
  • Eventi eccezionali;
  • Dati del sostituto d’imposta;
  • Dati del firmatario della comunicazione;
  • Impegno alla presentazione telematica.

La seconda sezione del modello CU ospita il Quadro CT, in cui vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

Infine, la terza macro-sezione ospita la Certificazione unica vera e propria in cui, come anticipato, il sostituto d’imposta attesta i dati fiscali e previdenziali relativi ai:

  • Redditi da lavoro dipendente, assimilati e da assistenza fiscale;
  • Redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • Dati fiscali relativi ai redditi da locazioni brevi.

Quali sono le novità per la Certificazione Unica 2021 (ex CUD)

Le principali novità del modello 2021 approvato dall’Agenzia entrate riguardano:

  • Inserite le sezioni “Trattamento integrativo” e “Ulteriore detrazione” per gestire i dati riguardanti le nuove misure di riduzione del cuneo fiscale introdotte dal 1º luglio 2020;
  • Inserito il campo “Clausola di salvaguardia” introdotta per fronteggiare gli effetti dell’emergenza COVID-19 in particolare il calo delle retribuzioni a seguito del ricorso agli ammortizzatori sociali;
  • Inserita la sezione, all’interno degli oneri detraibili, dedicata alla detrazione forfettaria per i cani guida;
  • Eliminata l’annotazione CN utile per informare il sostituto d’imposta che il credito veniva corrisposto direttamente dall’Agenzia entrate.

Quali sono le scadenze

I sostituti d’imposta sono tenuti a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate la Certificazione Unica 2021 entro il 16 marzo prossimo. La scadenza non riguarda però i redditi che non avranno influenza sulla prossima dichiarazione dei redditi 730 precompilata. Parliamo in particolare dei redditi da lavoro autonomo per i quali è stata effettuata una ritenuta fiscale ovvero i redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata. In questo caso la scadenza della CU 2021 è il 31 ottobre e coincide con la scadenza del 770/2021.

La data del 16 marzo 2021 coincide anche con il termine di consegna delle certificazioni ai percipienti, siano essi lavoratori dipendenti e assimilati che lavoratori autonomi.

Questo significa che entro tale data i datori di lavoro ed in generale i sostituti d’imposta sono tenuti a:

  • Inviare le certificazioni uniche all’Agenzia delle entrate;
  • Consegnare i modelli CU 2021 a lavoratori dipendenti ed altri soggetti percipienti.

Il flusso CU dev’essere inviato esclusivamente in via telematica direttamente dal soggetto obbligato alla trasmissione (sostituto d’imposta) ovvero da un intermediario abilitato.

Come indicato nelle istruzioni pubblicate dall’Agenzia entrate il modello si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’ente stesso.

La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione (telematica) attestante l’avvenuto ricevimento dei dati.

È importante precisare che non costituisce prova di avvenuto invio della CU il messaggio, immediatamente rilasciato dal sistema, di ricezione del file. Rileva solamente la ricevuta attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione del modello.

Come si compone il flusso telematico

Il flusso telematico da inviare all’Agenzia entrate si compone di:

  • Frontespizio;
  • Quadro CT;
  • CU 2021 modello ordinario.

In particolare, l’invio può essere effettuato anche da parte di soggetti diversi per trasmettere separatamente la parte relativa alle certificazioni da lavoro dipendente e quella di lavoro autonomo.

Quando scade la consegna ai percipienti

Sempre entro la data del 16 marzo, i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti i modelli CU sintetici, in duplice copia, unitamente alle istruzioni.

Sino all’approvazione del nuovo modello, la CU 2021 può essere utilizzata anche per attestare redditi corrisposti in periodi d’imposta successivi al 2020.

Tipico è il caso del dipendente che interrompe il rapporto nel 2021 e inoltra richiesta al sostituto d’imposta per ricevere la Certificazione sui redditi del medesimo anno: in tal caso il modello dichiarativo dev’essere reso disponibile entro i dodici giorni successivi.

Differenze fra CU sintetica o ordinaria

Il modello CU 2021 è composto, come di consueto, da:

  • CU sintetico, da consegnare ai percipienti (entro il 16 marzo 2021), dove sono riportati solo i principali elementi reddituali utili per presentare la dichiarazione dei redditi 730 ovvero il modello UNICO PF;
  • CU ordinario, da inviare all’Agenzia entrate entro il 16 marzo 2021, contenente tutti i dati necessari all’elaborazione del modello 770.

Quali sono le sanzioni previste in materia di certificazione unica

In caso di certificazione omessa, tardiva o errata è prevista una sanzione amministrativa di 100,00 euro per ciascuna CU, fino ad un massimo di 50 mila euro per sostituto d’imposta.

Limitatamente alle ipotesi di errata trasmissione la sanzione non si applica se l’invio avviene entro i cinque giorni successivi alla scadenza. Al contrario se i modelli vengono inviati entro sessanta giorni dalla scadenza, l’importo sanzionatorio è ridotto ad un terzo, con un massimo di 20 mila euro.

Modello Certificazione Unica: ordinario, sintetico e istruzioni

Alleghiamo infine i modelli di CU 2021 sintetico e ordinario e le relative istruzioni di compilazione dell’Agenzia delle Entrate.

Naspi

Pensione quota102

Pensione Quota 102 in sostituzione di Quota 100 e Ape Sociale, a rischio anche altre misure

Le proposte sulla riforma pensione sono contenute nell’ottavo rapporto sul sistema previdenziale italiano di Itinerari Previdenziali, che delineano il percorso già in parte preventivato. Si tratta di continuare sulla linea della pensione di vecchiaia con 67 anni di età e 20 anni di contributi con l’adeguamento all’aspettativa di vita. Si studia l’ingresso della pensione Quota 102 in sostituzione di Quota 100 e Ape Sociale, a rischio anche altre misure che saranno sostituite dai fondi esuberi. Ecco gli scenari possibili.

Pensione Quota 102 in sostituzione di Quota 100 e Ape Sociale

Le proposte sulla riforma pensioni mirano a snellire il sistema previdenziale italiano, una riforma con regole semplici e valide per tutti, giovani e anziani. Le misure che secondo la proposta riceveranno lo stop sono: Quota 100, Opzione Donna, Ape Sociale e Precoci, che dovrebbero essere sostituite dai fondi esubero.

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Questa tipologia di fondo è già operativa per le assicurazioni e banche a carico dello Stato. Inoltre, la pensione anticipata rimane ma senza scatti e adeguamento all’aspettativa di vita. Previsto l’ingresso della Quota 102 con 64 anni di età e 38 anni di contributi.

Uno scenario difficile da mandar giù che fa pulizia di troppe forme pensionistiche a tutela delle donne, disabili e caregiver e lavoratori precoci che svolgono mansioni considerate faticose e pesanti.

Le proposte

Le proposte hanno come obiettivo di equiparare le regole per tutti coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996 e gli altri lavoratori. Inoltre, si studia di rivedere i requisiti di accesso alle misure pensionistiche.

Si parte con la pensione di vecchiaia con 67 anni di età e 20 anni di contributi con adeguamento all’aspettativa di vita.

Quota 102 o pensione di anzianità con 64 anni di età, con adeguamento all’aspettativa di vita. Il requisito contributivo è di 38 anni, ma con solo due anni di contributi figurativi (nel computo sono esclusi il servizio militare, maternità, riscatti volontari).

Ultima misura, la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi per gli uomini, mentre per le donne 41 anni e 10 mesi, senza vincolo dell’aspettativa di vita. La proposta potrebbe prevedere un anticipo più ampio per le donne (ad esempio 8 mesi per ogni figlio per un massimo 24 mesi).

Agevolazioni anche per i lavoratori precoci valorizzando in misura maggiorata gli anni di lavoro prima dei diciannove anni.

Precisiamo che la situazione prospettata sono solo proposte sulla possibile ristrutturazione della riforma pensione con l’ingresso della pensione Quota 102 in sostituzione di Quota 100 e Ape Sociale, a rischio anche altre misure.

Soci lavoratori di cooperativa artigiana: tutela previdenziale

 

Soci lavoratori di cooperativa artigiana: tutela previdenziale

A seguito delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare INPS 17 febbraio 2021, n. 29, l’Istituto riepiloga il quadro normativo relativo alla disciplina in materia di socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana e fornisce istruzioni in merito alla tutela previdenziale di questa categoria di soggetti.

L’attività di una impresa artigiana può svolgersi in forma sia individuale che collettiva, in forma di cooperativa, di società di persone e di società a responsabilità limitata.

Nel caso in cui tra il socio lavoratore di una cooperativa artigiana e la cooperativa stessa si instauri un rapporto di lavoro autonomo artigiano è prevista l’iscrizione del lavoratore alla Gestione speciale autonoma degli artigiani.

In attesa della nuova funzione procedurale che consenta la corretta individuazione dei soggetti interessati dalla iscrivibilità alla Gestione speciale autonoma degli artigiani, la circolare dispone i primi adempimenti a carico delle strutture territoriali INPS per la lavorazione in automatico delle delibere d’iscrizione alla Gestione inviate dall’Albo delle imprese artigiane.

Si ricorda infine che, con l’iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli artigiani, diviene obbligatoria la compilazione del quadro RR posto all’interno della dichiarazione fiscale “Redditi Persone Fisiche” e pertanto la circolare fornisce le indicazioni per l’individuazione della base imponibile.

Beato Corrado Confalonieri

 

Beato Corrado Confalonieri


Nome: Beato Corrado Confalonieri
Titolo: Eremita, Terziario francescano
Nascita: 1290, Calendasco, Piacenza
Morte: 19 febbraio 1351, Noto, Sicilia
Ricorrenza: 19 febbraio
Tipologia: Commemorazione

Egli era un nobile del Trecento, sposo felice di una gentildonna sua pari, e aveva un debole per la caccia. Un giorno, lungo la riva del Po giallastro, un ghiotto capo di selvaggina, ch’egli inseguiva a cavallo, circondato dai cani e dai bracconieri, cercò scampo dentro una macchia impenetrabile.

Dominato dall’impazienza e dal dispetto, l’appassionato cacciatore impartì un ordine imprudente: quello di dar fuoco alla macchia per stanare l’animale. Era estate, e nella pianura riarsa dal sole, gli uomini di Corrado non furono in grado di controllare le fiamme da loro stessi suscitate. Si sviluppò un incendio che, con l’aiuto del vento, distrusse le messi e le cascine vicine.

Corrado e i suoi uomini rientrarono in città senza esser notati. Nessuno era stato testimone del loro involontario malestro. Il rimorso e la paura tennero suggellate le bocche. Ma i proprietari e i contadini danneggiati protestarono presso il governatore della città, che ordinò un’inchiesta. Fu allora arrestato un vagabondo, trovato nei boschi, vicino al luogo dell’incendio. Le prove a suo carico parvero sufficienti, ed egli venne senz’altro condannato a morte. Ma sulla piazza della città, poco prima che avesse luogo l’esecuzione, Corrado non poté resistere all’impulso della propria coscienza, che gl’imponeva di scagionare l’innocente e di accusarsi colpevole al suo posto.

La sua inaspettata confessione chiarì come erano andate le cose. Poiché non si trattava di dolo, ma di responsabilità colposa, dovuta ad una imprudenza, il nobile piacentino venne condannato a risarcire tutti i danni arrecati dalle fiamme. Corrado era ricco, ma l’incendio era stato rovinoso. Quando l’ultimo danneggiato fu risarcito, egli aveva finito non solo tutti i suoi beni ma anche quelli della moglie.

I due sposi ridotti all’indigenza non si angustiarono per questo. Per ambedue quel drammatico avvenimento aveva illuminato di nuova luce tutta la loro vita, come un segno del cielo. La donna rivestì così l’abito delle poverissime figlie di Santa Chiara, entrando nel convento di Piacenza. Corrado si unì ad alcuni devoti eremiti che vivevano fuor di città, sotto la Regola del Terz’Ordine francescano.

I meriti dell’incendiario fattosi penitente furono così luminosi, che molti ammiratori presero a visitarlo e a seguirlo. Per questo Corrado preferì allontanarsi dai luoghi natali, incamminandosi verso Roma. Ma non si fermò presso le tombe degli Apostoli. Proseguì il suo lungo viaggio percorrendo tutta la penisola e passando in Sicilia. Qui si fermò, nella valle di Noto, non lontano da Siracusa, in vista del ceruleo mare Ionio, dove visse trent’anni prima presso ‘un ospedale poi come eremita sui monti. E anche qui volò alta la fama della sua santità, e soprattutto l’eco delle durissime privazioni di quel devoto penitente. Ogni venerdì egli scendeva a Noto, e, dopo essersi confessato, pregava a lungo davanti ad un celebre crocifisso che si conserva nella cattedrale della città. In quella stessa cattedrale furono riposte le sue reliquie, dopo la morte avvenuta nel 1351, 2 i cittadini di Noto onorarono con culto vivissimo il miracoloso eremita piacentino. Ottennero anche, dal Papa Leone X, di poterlo invocak come secondo Patrono della città, subito dopo il grande San Nicola, al quale è dedicata la chiesa che ospita i venerati resti del Beato Corrado, nobile di Piacenza e primo cittadino di Noto.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Noto in Sicilia, beato Corrado Confalonieri da Piacenza, eremita del Terz’Ordine di San Francesco, che, messi da parte gli svaghi mondani, praticò per circa quarant’anni un severissimo tenore di vita nell’orazione continua e nella penitenza.