Archivi giornalieri: 8 febbraio 2021

Ritenute fiscali negli appalti: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Circolare_INPS_numero_12_del_03-02-2020

Ritenute fiscali negli appalti: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

No alle ritenute fiscali negli appalti qualora i beni strumentali utilizzati non siano di proprietà del committente.

Con la risposta a consulenza giuridica n. 1 del 14 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di requisito dell’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente nell’ambito delle ritenute fiscali negli appalti. Sul punto è stato precisato che non sussistono i presupposti per l’applicazione della disciplina delle ritenute fiscali negli appalti qualora i beni strumentali utilizzati per l’esecuzione dei servizi affidati non siano di proprietà del committente, né ad esso riconducibili in qualunque forma.

Inoltre, stante il fatto che il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente deve altresì avvenire “con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma”, l’AdE ha precisato che:

  • i predetti beni strumentali “saranno ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali”;
  • “l’occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l’utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame”.

Ritenute fiscali negli appalti: la norma

L’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni in L. n. 157/2019, ha introdotto al D.Lgs. n. 241/1997 l’art. 17-bis, dal titolo:

  • “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”.

Tale norma impone ai soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute.

Ritenute fiscali negli appalti: ambito oggettivo

Per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i presupposti al ricorrere dei quali si applica l’intera disciplina sono:

  • l’affidamento a un’impresa del compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000. L’affidamento deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
  • i predetti contratti devono essere caratterizzati da: prevalente utilizzo di manodopera; prestazione svolta presso le sedi di attività del committente e utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Inoltre, nel ribadire che il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente deve altresì avvenire “con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma», ha precisato che:

  • i predetti beni strumentali “saranno ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali”;
  • “l’occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l’utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame”.

Ritenute fiscali negli appalti: il parere dell’Agenzia delle Entrate

Con il nuovo documento l’Agenzia ha chiarito che qualora i beni strumentali utilizzati per l’esecuzione dei servizi affidati non siano di proprietà del committente, né ad esso riconducibili in qualunque forma, non sussistono i presupposti per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997.

Gestione separata INPS contributi 2021: aliquote, minimali e massimali

Gestione separata INPS contributi 2021: aliquote, minimali e massimali

L’INPS ha fornito aliquote, minimali e massimali per il calcolo dei contributi dovuti per il 2021 dagli iscritti alla gestione separata.

L’Inps ha rilasciato la circolare numero 12 del 5 febbraio 2021, con la quale comunica le aliquote contributive e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2021 dagli iscritti alla Gestione separata.

Rimane invariato il costo dei contributi per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, per il 2021, infatti, il valore minimale imponibile – ossia l’importo minimo annuo sul quale calcolare i contributi – rimane fissato a 15.953 euro. Il massimale contributivo rimane a 103.055 euro.

Anche le normali aliquote contributive e le aliquote addizionali sono state confermate e rispecchiano i valori dello scorso anno:

  • 0,50%, per il finanziamento dell’onere per: maternità, assegni per il nucleo familiare e malattia (anche senza degenza ospedaliera);
  • 0,22%, quale somma aggiuntiva per la tutela della maternità (art. 7 del DM 12 luglio 2007);
  • 0,51%, per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL.

Unica novità di quest’anno è il debutto dell’aliquota aggiuntiva che servirà a finanziare l’ISCRO (cosiddetta CIG lavoratori autonomi) che è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2021.

Di seguito un breve riepilogo della circolare che trovate allegata a fondo pagina.

Gestione separata INPS: le aliquote 2021

Per l’anno 2021, ai collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS si applicano le seguenti aliquote:

  • 34,23% (33% + 0,72% +0,51% aliquote aggiuntive), se si tratta di soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
  • 33,72% (33% + 0,72% aliquote aggiuntive), se si tratta invece di soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Leggi anche: Gestione separata INPS: come funziona e chi deve iscriversi

Gestione separata INPS 2021 aliquota ISCRO (liberi professionisti senza cassa)

L’INPS recepisce la novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 e comunica che per il calcolo dei contributi INPS dovuti dai professionisti l’aliquota ISCRO è pari allo 0,26%. Questa aliquota addizionale servirà a finanziare la cosiddetta CIG Autonomi, ovvero una sorta di cassa integrazione per le partite IVA iscritte alla Gestione separata dell’INPS. L’addizionale salirà poi allo 0,51% per per il 2022 e il 2023.

Quindi per il 2021 l’aliquota da applicare per i professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie sarà:

  • 25,98% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,26 Iscro)

Pensionati iscritti alla Gestione separata INPS

Con riferimento ai soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, per l’anno 2021, sia per ai collaboratori e figure assimilate che ai liberi professionisti senza cassa, si applica un’aliquota pari al 24%.

Come ripartire i contributi fra committente e collaboratore

In riferimento alla ripartizione dell’onere contributivo, essa è diversa in base alle particolari caratteristiche del lavoratore stesso. In particolare:

  • per i soggetti collaboratori e figure assimilate, l’onere contributivo è ripartito tra collaboratore e committente, rispettivamente nella misura di un terzo (collaboratore) e due terzi (committente).
  • per i soggetti liberi professionisti, in quanto iscritti alla Gestione Separata INPS, l’onere contributivo è a carico degli stessi.

Nel primo caso, l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico.

Nel secondo caso, invece, il versamento deve essere eseguito direttamente dal soggetto in questione, con modello F24 telematico nelle date delle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi, che prevedono il meccanismo del saldo e acconti.

Si ricorda, inoltre, che tale categoria di lavoratori autonomi – a differenza delle altre – conserva la facoltà di applicare in fattura una rivalsa del 4%.

Gestione separata INPS, minimali e massimale contributivo 2021

Per il 2021 il minimale di reddito previsto per il calcolo dei contributi è pari a € 15.953,00.

Pertanto gli iscritti con aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo di € 3.828,72.

Gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

  • 4.144,59 euro (di cui 3.988,25 ai fini pensionistici) per i professionisti con aliquota al 25,98%;
  • 5.379,35 euro (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) collaboratori e assimilati con aliquota al 33,72%;
  • 5.460,71 euro (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) collaboratori e assimilati aliquota al 34,23%.

Il massimale contributivo rimane invariato a 103.055 euro

Contributi Gestione separata 2021 – Circolare INPS 12 del 5 febbraio 2021

Alleghiamo il testo completo della circolare INPS 12 del 5 febbraio 2021 in oggetto.

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Contributi Gestione separata 2020

Per completezza alleghiamo anche il testo della circolare INPS 12 del 3 febbraio 2020 per le aliquote, minimali e massimali stabiliti per il 2020.

Superbonus 110%

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Superbonus 110%, novità: guida ufficiale Agenzia delle Entrate aggiornata

L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la guida ufficiale aggiornata a febbraio 2021 al superbonus 110% introdotto dal Decreto Rilancio 2020.

L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato apposita guida aggiornata al superbonus 110%. Con questo manuale racchiude tutte le indicazioni operative per usufruire del sismabonus e ecobonus al 110% introdotto dal decreto Rilancio. Detrazioni che agevolano gli interventi di risparmio energetico nonché gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico effettuati sugli edifici abitativi.

La guida aggiornata al superbonus dell’Agenzia delle Entrate recepisce le rilevanti modifiche alla disciplina relativa all’agevolazione che hanno ulteriormente potenziato e ampliato le possibilità di fruire della detrazione fiscale e delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).

Ecco in chiaro le linee guida fornite dall’Agenzia con il manuale aggiornato a febbraio 2021 che troverete allegato a fondo pagina.

Guida superbonus Agenzia delle Entrate, novità

La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi trainanti (isolamento termico, impianti di climatizzazione, interventi antisismici). Fra le novità troviamo, fra lavori di isolamento termico, la coibentazione del tetto.

Il Superbonus inoltre spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi sulle parti comuni degli edifici effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche con riferimento ad edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate posseduti da un unico proprietario o in comproprietà. Per gli stessi devono essere stati effettuati al 30 giugno 2022, almeno il 60% dell’intervento complessivo. Per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), il Superbonus vale per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

Sono ammessi inoltre gli edifici senza attestato di prestazione energetica (Ape) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi. Gli interventi agevolati devono comprendere anche l’isolamento termico, anche in caso di demolizione e ricostruzione e al termine dei lavori devono raggiungere una classe energetica in fascia A.

Fra gli interventi trainati rientrano nel superbonus anche le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per l’eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire i portatori di handicap grave.

Altre novità

Altre novità chiarite nella guida aggiornata riguardano l’aumento del 50% dei limiti di spasa per i comuni colpiti da sisma, l’installazione di colonnine di ricarica elettrica, il concetto di “funzionalmente indipendente”, la ripartizione delle spese, le regole per le opzioni alternative e l’obbligo di esporre cartello nel cantiere.

Superbonus 110%: gli interventi agevolati

Il Dl 34/2020, cosiddetto decreto Rilancio, individua una serie di lavori sugli immobili abitativi che danno diritto a una detrazione del 110%.

In particolare, sono agevolate le spese sostenute per:

  1. isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  2. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o
  3. con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  4. interventi antisismici.

Per gli interventi di isolamento termico, il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.

La detrazione spetta in 5 quote annuali di pari import, fino a copertura dell’Irpef dovuta. La detrazione in eccesso si perde.

Interventi trainanti e interventi trainati

Difatti, gli interventi appena individuati sono definiti “trainanti” (termine utilizzato dall’Agenzia delle entrate). Accanto a questi tipi di intervento possono essere individuati gli interventi cosiddetti “trainati”.  Sono tali quegli interventi che scontano un’aliquota di detrazione ordinaria (50,65% ecc) ma, se collegati agli interventi di cui all’elenco  precedente (lett a, b c e d) diventano anch’essi detraibili a 110%. Fermo restando i propri limiti di spesa.

Nello specifico il riferimento è all’eco bonus ordinario e all’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche. Ad esempio, se facciamo il cappotto termico detraibile al 110% e al contempo installiamo una schermatura solare, anche quest’ultimo intervento sconta il 110%.

Sempre se effettuati contestualmente agli interventi “trainanti”, sono altresì detraibili al 110%: l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici; l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Ai fini del Superbonus, gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e gli eventuali trainati di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, devono assicurare,:

  • nel loro complesso,
  • anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo,

il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) , ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Cosa si intende per spese sostenute? Vale lo stesso principio sia per i privati che per le imprese?

Come già vale per le altre detrazioni, rileva:

  • la data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali (anche per le imprese semplificate);
  • la data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).

Soggetti beneficiari superbonus: anche per le imprese detrazioni al 110%

Il Superbonus al 110% si applica agli interventi effettuati da:

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I titolari di reddito d’impresa possono beneficare delle detrazioni al 110%?

I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.

Ad esempio, si pensi agli interventi effettuati sugli edifici condominiali di cui fa parte un appartamento destinato a sede legale o ad ufficio dell’impresa. Ancora, un esempio lampante può essere la sede di un’impresa assicurativa.

Detrazione fiscale, sconto in fattura o cessione del credito

Per gli interventi fin  qui analizzati nonché per quelli finalizzati alla ristrutturazione edilizia e al rifacimento delle facciate degli edifici (bonus facciate), il contribuente può optare non solo per la detrazione ma:

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  2. per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Come da indicazioni dell’Agenzia delle entrate, l’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.

I crediti d’imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione in F24. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

A chi posso cedere la detrazione

La cessione della detrazione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

Superbonus 110%, guida aggiornata a febbraio 2021 Agenzia delle Entrate

Come anticipato in premessa di seguito alleghiamo la guida ufficiale aggiornata dell’Agenzia delle Entrate al superbonus 110%.

Organismi sportivi nazionali: sospensione dei versamenti contributivi

Organismi sportivi nazionali: sospensione dei versamenti contributivi

La circolare INPS 5 febbraio 2021, n. 16 fornisce indicazioni sulle nuove disposizioni relative alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali, previste dalla legge di bilancio 2021 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Sono, quindi, sospesi sia gli adempimenti informativi che i termini relativi ai versamenti dei contributi, in scadenza dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021, comprese le rate in scadenza nello stesso periodo relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’INPS.

La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 maggio 2021. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro lo stesso termine del 30 maggio 2021.

Entro la stessa decorrenza dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

Volontari Croce Rossa

Volontari Croce Rossa: nessuna indennità per il richiamo alle armi

Con la circolare INPS 5 febbraio 2021, n.13 l’Istituto chiarisce che per i lavoratori dipendenti richiamati alle armi presso l’Associazione della Croce Rossa italiana non è prevista l’indennità di cui all’articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653.

Tale norma dispone il diritto alla conservazione del posto di lavoro e alla corresponsione di un’indennità per i lavoratori dipendenti di imprese private con la qualifica di impiegati o di operai, che vengano richiamati alle armi nelle Forze Armate.

Tenendo conto dei pronunciamenti della Corte costituzionale, secondo la quale l’Associazione della Croce Rossa italiana opera come movimento volontario di soccorso alla stregua di una Onlus, i pareri del Ministero della Difesa e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali concordano infatti nel dichiarare l’Associazione della Croce Rossa italiana non assimilabile alle Forze Armate e alla Polizia di Stato, in quanto la trasformazione della Croce Rossa Italiana, da ente di diritto pubblico a persona giuridica di diritto privato, ha riconfigurato giuridicamente il rapporto di impiego del personale, privatizzandolo e trasferendo il personale militare ai ruoli civili.

L’attuale quadro normativo non consente, pertanto, per i lavoratori dipendenti richiamati alle armi dalla medesima Associazione, il riconoscimento del regime regolamentato dalla legge n. 653/1940.

Interruzione rapporto di lavoro: aspetti contribut

Interruzione rapporto di lavoro: aspetti contributivi

L’articolo 14 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cosiddetto decreto Agosto) e successive modificazioni e integrazioni, disciplina le preclusioni nelle ipotesi di recesso dal contratto da parte del datore di lavoro, e introduce, al tempo stesso, alcune eccezioni alle suddette preclusioni.

In particolare le preclusioni e le sospensioni non si applicano in caso di interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, che produce effetto risolutivo del rapporto di lavoro soltanto per i lavoratori che aderiscono al citato accordo e secondo le modalità previste dallo stesso.

Con il messaggio 5 febbraio 2021, n. 528, l’INPS fornisce indicazioni in merito agli aspetti contributivi conseguenti all’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e nell’ipotesi di revoca del licenziamento.

Dal 15 agosto 2020 le interruzioni di rapporto di lavoro intervenute con tale modalità devono essere esposte all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice Tipo cessazione “2A”. I datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.

Il contributo, interamente a carico del datore di lavoro, deve essere versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro. Per le cessazioni intervenute precedentemente alla pubblicazione del presente messaggio, il datore di lavoro è tenuto all’assolvimento dell’obbligo contributivo in argomento entro e non oltre il termine di versamento della denuncia del mese di marzo 2021, senza applicazione di ulteriori oneri.

In caso di revoca del licenziamento il rapporto di lavoro è ripristinato senza soluzione di continuità e il lavoratore beneficia del trattamento di integrazione salariale, al termine del quale decorrono nuovamente gli obblighi contributivi in capo al datore di lavoro.

Durante tale periodo le quote di TFR maturate restano a carico del datore di lavoro. I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, devono versare al predetto Fondo le quote di TFR maturatedal lavoratore a decorrere dalla data del licenziamento revocato e durante il periodo di integrazione salariale.

I datori di lavoro che non abbiano adempiuto al suddetto obbligo sono tenuti al versamento delle quote di TFR entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella di pubblicazione del presente messaggio, senza applicazione di ulteriori oneri.

Pensioni anticipate

AUTORE: STEFANO CALICCHIO

 

Pensioni anticipate, il nodo della quota 100 tra i dosier per Mario Draghi

 

Le pensioni anticipate tramite quota 100 restano al centro dei principali nodi da sciogliere per il nuovo governo Draghi. Serve comunque un intervento entro il 2022, ma le ipotesi si moltiplicano. I sindacati chiedono la quota 41 e l’uscita dai 62 anni per tutti.

Le pensioni anticipate tramite quota 100 sembrano destinate a far discutere ancora per molto tempo. La sperimentazione risulta in scadenza entro il 31 dicembre del 2021 e il precedente governo Conte aveva già spiegato di non voler proseguire con l’opzione di flessibilità. Ma il recente cambio di esecutivo sembra rimescolare nuovamente le carte e ora in molti si chiedono cosa farà Mario Draghi con il dossier della riforma previdenziale.

Un intervento resta comunque necessario, visto che a partire dal 2022 molti lavoratori si potrebbero trovare a fare nuovamente (e improvvisamente) i conti con le regole ordinarie della legge Fornero. La quota 100 consente l’uscita anticipata a partire dai 62 anni di età e 38 anni di versamenti, ma solo in favore di coloro che maturano i requisiti di accesso entro la fine dell’anno.

I lavoratori esclusi si troveranno così improvvisamente esposti all’uscita di vecchiaia, che richiede almeno 67 anni di età e 20 anni di versamenti. In alternativa, resta la pensione anticipata della legge Fornero, che però prevede almeno 42 anni e 10 mesi di versamenti indipendentemente dall’età (un anno in meno per le donne). Conti alla mano, per alcuni lo scalone potrebbe arrivare a toccare i cinque anni.

Pensioni anticipate, il nodo della quota 100 e le ipotesi sull’intervento di Mario Draghi

Come evidenziato, a questo punto la situazione torna a essere nuovamente interlocutoria. Le ipotesi precedenti in arrivo dal governo Conte puntavano a una possibile quota 102, con l’innalzamento del requisito anagrafico fino a 64 anni. In realtà, nelle ultime settimane era emersa anche la possibilità di prorogare la quota 100 per almeno un altro anno, in modo da prendere tempo e ampliare il ragionamento della riforma complessiva del sistema.

Sul punto bisognerà per prima cosa comprendere quali saranno le forze politiche interne al nuovo governo, visto che le posizioni su quale sia la migliore tipologia di intervento nel settore previdenziale differiscono notevolmente. È chiaro che un possibile scenario potrebbe essere quello della quota 100 trasformata in senso strutturale, anche considerando che le richieste di accesso alla misura si sono da sempre rivelate inferiori rispetto alle ipotesi iniziali.

Le richieste dei sindacati: la sola proroga della quota 100 non basta, serve agevolare l’uscita dai 62 anni o con 41 anni di versamenti per tutti

D’altra parte, i sindacati hanno già evidenziato che nelle scorse ore un approccio finalizzato alla semplice proroga della quota 100 non potrebbe essere sufficiente rispetto alle reali necessità dei lavoratori. Secondo il segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli, “rappresenterebbe un ennesimo intervento spot e non darebbe risposte alle persone che lavorano”.

Le parti sociali chiedono da tempo “una riforma seria e duratura, che consenta a tutti i lavoratori di poter scegliere quando andare in pensione dopo i 62 anni o con 41 anni di contributi”. Al nuovo governo si chiede inoltre di fare fronte al problema dei lavori gravosi e al riconoscimento del lavoro di cura. Anche considerando che il ricalcolo interamente contributivo dell’assegno sta diventando ormai una realtà per tutti i lavoratori. Un fattore che rende quindi la nuova flessibilità in uscita compatibile con le richieste di un sistema che possa risultare sostenibile anche dal punto di vista finanziario.

Sconto IMU: quando è possibile ottenerlo nel 2021?

Nel 2021 alcuni soggetti possono godere di un importante sconto relativo al pagamento dell’IMU. Lo sconto in questione risulta essere del 50% della base imponibile. In particolare sono quattro le diverse ipotesi che rendono possibile di risparmiare la metà della cifra che andrebbe pagata tramite questa imposta.

Ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2020, l’IMU ha iniziato ad accorpare la vecchia IMU e la vecchia TASI (ossia la tassa sui servizi indivisibili). Scopriamo nel dettagli quali sono i casi in cui il legislatore ha previsto il risparmio d’imposta per l’IMU.

Sconto del 50% sull’IMU 2021: ecco quando è possibile

Ci sono quattro situazioni specifiche che rendono possibile ottenere uno sconto del 50% sull’IMU. Conosciamole nel dettaglio una per una.

La prima ipotesi riguarda i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico in base all’articolo 10 del Decreto Legislativo n.42 del 22 gennaio 2004. In questo caso si potrà fruire di una riduzione della metà della base imponibile. Questo avverrà a prescindere dal fatto che venga utilizzata come seconda casa o dalla concessione in comodato ad altri o, ancora, dalla concessione in locazione.

La seconda ipotesi riguarda i fabbricati inagibili o inabitabili che, di conseguenza, non vengono abitate da nessuno. Questo caso è previsto dall’articolo 1, comma 747, lettera b) della Legge n. 160 del 2019. Anche in questo caso è prevista una riduzione del 50% della base imponibile. Ricordiamo che per questi fabbricati non deve essere pagata la TARI in quanto è chiaro che in queste abitazioni non vengano prodotti rifiuti.

La terza ipotesi riguarda le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti diretti di primo grado. Questo significa che lo sconto del 50% è prevista anche per le case concesse in comodato gratuito con contratto firmato a figli oppure a genitori che la usano come abitazione principale.

È possibile solo nel caso in cui il comodante possieda esclusivamente quella abitazione oppure risieda in un’altra abitazione dello stesso Comune. Sono escluse da questo tipo di agevolazione le abitazioni di tipo signorile, le ville, i castelli, i palazzi storici e tutte le abitazioni considerate di lusso. In altre parole, ad essere esclusi quelli classificati all’interno delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

La quarta ipotesi riguarda i pensionati che risiedono all’estero. Questa agevolazione del 50% della base imponibile è stata introdotta dal 2021. Lo sconto di metà imposta IMU si applica esclusivamente a una sola abitazione non locata e non concessa in comodato d’uso. La domanda per ottenerla deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo. In questo caso si ha anche diritto a uno sconto di 2/3 della TARI.

Esenzione IMU 2021: i dettagli

L’esenzione dell’IMU è prevista per l’abitazione principale che sia di categoria catastale non di lusso e anche per le pertinenze che devono comunque essere di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 e non possono essere più di tre. Nel caso di abitazione principale di lusso, ossia di categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 e per le rispettive pertinenze, l’IMU è richiesto con un’aliquota ridotta. In questa eventualità verrà applicata uno sconto di 200 euro.

Perde il portafoglio in Antartide e lo recupera 53 anni dopo

Recuperare un portafoglio smarrito è sempre un sollievo. Ma quando passano più di 50 anni il ritrovamento si trasforma in un aneddoto divertente con tinte nostalgiche.

La storia di Paul Grisham

Poche ore fa Paul Grisham, un cittadino statunitense di 91 anni, ha ricevuto a casa il portafoglio che aveva perso in Antartide a fine anni ’60. Grisham era partito nell’ottobre del 1967 per una missione nella stazione della Marina degli USA in Antartide. All’epoca lavorava come meteorologo.

La missione durò 13 mesi, al termine dei quali l’uomo tornò a casa sua in California. Il viaggio di ritorno dovette effettuarlo senza portafoglio, che aveva smarrito in qualche angolo nascosto della base militare.

Parecchi anni più tardi uno degli edifici della stazione di McMurdo dove aveva lavorato il meteorologo è stato demolito. Gli operai, all’epoca, segnalarono il ritrovamento di quell’oggetto smarrito. Da lì partì una lunga trafila di e-mail, telefonate e messaggi Facebook per risalire a Paul Grisham.

La consegna e l’intervista

In un giorno qualunque di inizio febbraio il meteorologo in pensione ha ricevuto un gradito regalo: il suo portafoglio che conteneva la tessera della Marina, la sua patente e le istruzioni da seguire in caso di attacco chimico.

Il San Diego Tribune, giornale locale, lo ha intervistato a seguito di quel curioso episodio. Il 91enne ha confessato di essere rimasto «senza parole» a seguito di quella consegna inaspettata.

Il giornalista gli ha anche chiesto di raccontare quei 13 mesi in Antartide e l’uomo ha risposto ironicamente che è stato un periodo noioso della sua vita, sebbene memorabile. «Il nostro unico lusso era un Martini appena finiva il turno di lavoro,» ha aggiunto sorridendo. «Durante l’inverno mangiavamo solo cibo in scatola, gli operai passavano il tempo giocando a carte o a scacchi.»

50 anni fa non esistevano i cellulari e l’uomo riusciva a sentire sua moglie solo una volta a settimana tramite un ripetitore vocale.

Lotteria degli scontrini 2021: ecco il calendario delle prossime estrazioni

Con la partenza della Lotteria degli scontrini 2021 molti si domandano quando avverranno le prime estrazioni. Nella pratica, è già possibile stimare un calendario riguardante il concorso, visto che la normativa ha fornito adeguate indicazioni sulle modalità di estrazione. A tal proposito, è importante ricordare innanzitutto che parteciperanno tutti gli scontrini effettuati con pagamenti digitali e per i quali è stato indicato l’apposito codice.

Restano invece esclusi i pagamenti effettuati in contanti, che non possono partecipare all’iniziativa. La prima estrazione è fissata per giovedì 11 marzo 2021 e si baserà sulle giocate relative al mese di febbraio. Dopodiché si procederà in modo continuativo, così come previsto all’interno della legge di bilancio 2021.

Lotteria degli scontrini 2021: il calendario delle estrazioni a martire da marzo

Entrando nel merito delle prossime estrazioni, si partirà come già detto il prossimo 01/03 e si proseguirà con estrazioni settimanali. Al termine del 2021 ci sarà poi l’estrazione annuale, che riguarderà gli scontrini emessi a partire da questo mese di febbraio fino al prossimo mese di dicembre. Le estrazioni mensili si svolgono il secondo giovedì di ogni mese e riguardano tutti gli scontrini emessi entro la mezzanotte della fine del mese pregresso. Nel caso in cui il secondo giovedì del mese coincida con un festivo, si procederà il giorno seguente.

Rispetto invece al calendario delle estrazioni mensili, si parte giovedì 11 marzo e si proseguirà quindi giovedì 8 aprile. La terza estrazione è fissata per giovedì 13 maggio. Si andrà avanti con il 10 giugno, l’8 luglio e il 12 agosto. A settembre l’estrazione mensile cade nel giorno 9, mentre a ottobre il giorno da tenere in considerazione è il 14. Infine, le estrazioni mensili si concluderanno con i giorni 11 novembre e 9 dicembre.

Le estrazioni settimanali partiranno da giovedì 10 giugno. A partire da tale data, si proseguirà con la medesima scadenza e con tutti gli scontrini emessi dal lunedì alla domenica della settimana precedente. La data dell’estrazione annuale deve invece essere ancora decisa e sarà comunicata tramite un atto del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

San Girolamo Emiliani

 

San Girolamo Emiliani


San Girolamo Emiliani

autore Mattia Traverso anno 1943 titolo San Girolamo Emiliani presenta gli orfani alla Madonna
Nome: San Girolamo Emiliani
Titolo: Fondatore
Nascita: 1486, Venezia
Morte: 8 febbraio 1537, Somàsca
Ricorrenza: 8 febbraio
Tipologia: Memoria facoltativa

Dalla nobile famiglia degli Emiliani, nasceva in Venezia nel 1486 S. Girolamo. L’infanzia e la giovinezza sua ci sono quasi totalmente ignote e solo nel 1511, quand’ormai ha trent’anni, lo troviamo capitano della repubblica di Venezia. alla difesa di Castelnuovo, importante fortezza trevisana. Qui vi esplico tutto ii suo valore e tutta la sua arte di avveduto capitano, ma assalito da forze francesi di gran lunga superiori dovette arrendersi. I vincitori, avuto Girolamo nelle mani, lo caricarono di catene e lo gettarono in prigione. Perduta ormai ogni speranza negli aiuti umani, ii poveretto si rivolse fiduciosamente a Maria, promettendole con voto di recarsi scalzo al suo santuario di Treviso per ivi deporre ai suoi piedi le catene e la spada qualora fosse stato liberato.

La Madonna l’ascoltò, e Girolamo riconoscente corse a soddisfare la promessa, tornando in patria totalmente mutato. All’ardor bellicoso di prima aveva sostituito una grande carità verso Dio ed amore verso i poveri.

Morto suo fratello Luca, egli si prese cura dei tre nipotini rimasti orfani e da qui gli venne l’idea di fondare i Chierici Regolari Somaschi per soccorrere gli orfani.

Vedendo infatti tanti piccoli abbandonati, perché privi di genitori e di aiuto, pensò di erigere un istituto per soccorrerli nei loro bisogni corporali e spirituali. Ben presto però l’edificio fu troppo angusto per ospitare tutti gli orfani che accorrevano, e Venezia, Verona, Bergamo, Brescia ed altre città dovettero alla carità del Santo se le loro vie furono sgombre di tanti bambini che prima imparavano il vizio.

Anime generose, attirate da si nobili virtù, vollero seguire S. Girolamo e così nel paesello di Somasca (Bergamo) egli iniziò la sua Congregazione di Chierici Regolari detti Somaschi. Poi si diede a visitare importanti città per fondare altri istituti e sollevare quanti più potesse: così fu a Milano, a Pavia ed altrove.

Prima di morire volle ancora una volta visitare i suoi istituti, e le popolazioni in massa accorsero per vederlo, per potergli baciare l’abito e ricevere la sua benedizione. Così, l’umile istitutore che aveva voluto fuggire la gloria del mondo, passava ammirato e benedetto da tutti. Si ritirò poi definitivamente in Somasca ove terminò la sua beata vita 1’8 febbraio del 1537 a 55 anni.

PRATICA. Rispettiamo il candore e la semplicità dei piccoli e cerchiamo di incitarli al bene.

PREGHIERA. Dio, padre delle misericordie, pei meriti e l’intercessione del beato Girolamo, che volesti fosse agli orfani padre e sostegno, concedi che noi possiamo sempre essere tuoi figli.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Somàsca, nel territorio di Bérgamo, il natale di san Girólamo Emiliàni Confessore, che fu Fondatore della Congregazione Somàsca, e, illustre per molti miracoli in vita e dopo morte, dal Sommo Ponteif ce Clemènte decimoterzo fu ascritto nel catalogo dei Santi, e dal Papa Pio undecimo fu eletto e dichiarato Patrono universale presso Dio degli orfani e della gioventù derelitta. La sua festa però si celebra il venti Luglio.