Detrazioni figli a carico 2019: importo, novità e calcolo
Detrazioni per i figli a carico: a chi spettano e come richiederle? Ecco importo, novità e calcolo del bonus riconosciuto in busta paga o con la presentazione del 730/2019.
Chi ha diritto alle detrazioni per i figli a carico nel 2019? Le famiglie, nel rispetto di determinati limiti di reddito, hanno diritto ad un bonus mensile in busta paga oppure dopo aver presentato il modello 730/2019.
Le detrazioni per i figli sono una delle voci più importanti delle agevolazioni fiscali riconosciute alle famiglie italiane e spettano ad oltre 12 milioni di contribuenti. Proprio per via dell’importante quota di gettito Irpef assorbito, è questa una delle agevolazioni che potrebbe essere sacrificata e trasformata in vista dell’avvio della flat tax e dell’annunciato riordino delle tax expenditures.
Di seguito approfondiremo quelle che sono le ultime novità, ma partiamo definendo le regole generali e le modalità di richiesta delle detrazioni per i figli nel 2019.
Le detrazioni per i figli a carico, che danno diritto ad un bonus di importo medio pari a 1.000 euro, possono essere richieste dal contribuente in sede di presentazione del modello 730/2019 qualora (per l’anno 2018) non siano state erogate in busta paga.
Normalmente, i lavoratori dipendenti fruiscono mensilmente della detrazione per i figli ma è soltanto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi che è effettuato il calcolo e la verifica dei limiti di reddito per fruirne.
Proprio in merito al limite di reddito per i figli a carico, è necessario partire da una premessa.
A partire dal 1° gennaio, per i figli fino a 24 anni, il limite di reddito per essere considerati a carico sale a 4.000 euro.
Tuttavia, per quel che riguarda il riconoscimento della detrazione con il modello 730/2019, sarà necessario considerare ancora il limite di 2.840,51 euro (in quanto si fa riferimento ai redditi percepiti nel 2018).
Si tratta di un chiarimento importantissimo, soprattutto per le sempre numerose famiglie che si trovano a dover restituire, in sede di conguaglio Irpef, l’importo delle detrazioni riconosciute mensilmente dal datore di lavoro proprio per via del superamento del limite di reddito percepito dai figli.
Questo perché l’importo della detrazione in busta paga per i figli minorenni e maggiorenni è riconosciuto nel rispetto di determinati requisiti e regole sul calcolo.
Per richiedere le detrazioni figli a carico 2019 sarà necessario compilare il modulo e consegnarlo al proprio datore di lavoro. È importante prestare attenzione al limite dei redditi percepiti dai figli per evitare il successivo recupero del bonus con la dichiarazione dei redditi, ed è proprio per via dell’incertezza che caratterizza il diritto alla detrazione, in molti preferiscono aspettare la dichiarazione dei redditi per poterne beneficiare.
Di seguito tutte le istruzioni sulle detrazioni per i figli a carico riconosciute nel 2019 a lavoratori dipendenti e pensionati.
Detrazioni figli a carico 2019: requisiti, limiti di reddito e novità
Il riferimento normativo in merito alle detrazioni per i figli a carico è l’articolo 12, comma 2 del TUIR.
Sono considerati a carico del contribuente i figli maggiorenni o minorenni con reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro all’anno, limite che riguarda in linea generale tutti i familiari a carico. Per i figli di età non superiore a 24 anni tale limite è innalzato a 4.000 euro a partire dal 2019 (dichiarazione dei redditi 2020).
In sede di presentazione del modello 730 o Redditi PF 2019, il limite di reddito da considerare è quello di 2.840 euro, in quanto si prendono a riferimento le somme corrisposte nell’anno d’imposta 2018.
Nel rispetto dei requisiti di reddito, i genitori hanno diritto a beneficiare di una detrazione Irpef che consente di ridurre le imposte da pagare mensilmente. Le detrazioni vengono quindi riconosciute dal datore di lavoro o dall’INPS con lo stipendio mensile, salvo poi esser sottoposte alla “prova dei requisiti” con la presentazione della dichiarazione dei redditi modello 730.
Ritornando sui requisiti previsti per aver diritto al bonus, non sono previsti limiti di età per i figli e la detrazione è riconosciuta anche per i maggiorenni. Inoltre non sono previsti vincoli per quanto riguarda l’obbligo di convivenza con i genitori.
Detrazioni figli a carico 2019: importo, calcolo e istruzioni
Possono beneficiare delle detrazioni per figli a carico tutti i contribuenti, italiani e stranieri, non soltanto per i figli naturali ma anche per quelli adottivi o affidati sia che siano minorenni che maggiorenni.
L’importo base della detrazione per ciascun figlio a carico è pari a 950,00 euro ma al calcolo dell’importo concorrono diversi elementi, relativi alla specifica situazione del dichiarante e del nucleo familiare, con regole di maggior vantaggio per le famiglie numerose.
Ecco come fare il calcolo delle detrazioni figli a carico 2019:
- 950 euro per i figli con più di tre anni;
- 1.220,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- 1.350,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- 1.620,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.
Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre, cioè nel caso di famiglie numerose, le stesse detrazioni sono aumentate di 200,00 euro per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:
- 1.150,00 euro per ciascun figlio di età superiore a tre anni;
- 1.420,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- 1.550,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- 1.820,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni
Per il calcolo della detrazione per figli a carico bisogna tuttavia considerare come aspetto fondamentale il reddito complessivo del dichiarante.
Calcolo detrazione figli a carico 2019
Il calcolo della detrazione riconosciuta per i figli a carico è effettuato in base alle seguenti variabili:
- età del figlio fiscalmente a carico;
- situazione soggettiva del nucleo familiare;
- reddito annuo dichiarato dal nucleo familiare;
- numero di figli a carico.
Ecco la tabella dell’Agenzia delle Entrate per il calcolo delle detrazioni per i figli a carico:
N. FIGLI | ETÀ FIGLI | IMPORTO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO |
---|---|---|
1 | età inferiore a 3 anni | 1220 x (95.000 – reddito complessivo) / 95.000 |
1 | età non inferiore a 3 anni | 950 x (95.000 – reddito complessivo) / 95.000 |
2 | età inferiore a 3 anni | 1220 x (110.000 – reddito complessivo) /110.000 |
2 | età non inferiore a 3 anni | 950 x (110.000 – reddito complessivo) / 110.000 |
3 | età inferiore a 3 anni | 1220 x (125.000 – reddito complessivo) / 125.000 |
3 | età non inferiore a 3 anni | 950 x (125.000 – reddito complessivo) / 125.000 |
4 | età inferiore a 3 anni | 1.420 x (140.000 – reddito complessivo) / 140.000 |
4 | età non inferiore a 3 anni | 1.150 x (140.000 – reddito complessivo) / 140.000 |
5 | età inferiore a 3 anni | 1.420 x (155.000 – reddito complessivo) / 155.000 |
5 | età non inferiore a 3 anni | 1.150 x (155.000 – reddito complessivo) / 155.000 |
oltre 5 | L’importo sopraindicato di 155.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al 5°. Restano invariate le detrazioni (1.420 o 1.150 a seconda dell’età) |
La disciplina delle detrazioni per familiari a carico e quelle per i figli prevede particolari regole e importi, come le agevolazioni previste per portatori di handicap ai sensi della legge 104/92 o famiglie con più di 3 figli.
Per le famiglie numerose è prevista un’ulteriore detrazione di 1.200 euro.
L’importo della detrazione figli a carico dovrà essere calcolata sulla base della seguente formula:
- 95000 euro – reddito complessivo (al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze e aumentato dei redditi dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca) / 95000
Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente più di un figlio il reddito di 95.000 euro va aumentato di 15.000 euro per ciascun figlio successivo al primo. In sostanza il calcolo delle detrazioni dovrà essere effettuato partendo dalla base di 110.000 euro nel caso di due figli a carico, 125.000 per tre figli e via discorrendo.
Le famiglie numerose, ovvero con più di 3 figli e che hanno diritto alle detrazioni figli a carico, sono beneficiarie di un’ulteriore detrazione complessiva pari a 1.200 euro (detrazione famiglie numerose).
Ribadiamo in ogni caso che per essere considerato familiare fiscalmente a carico del dichiarante i figli non dovranno superare il tetto di reddito annuo stabilito dal Tuir di 2.840,51 euro, importo che sale a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni.
Detrazioni figli a carico: ripartizione tra i coniugi
Le detrazioni fiscali figli a carico vengono di norma ripartite nella misura del 50% da parte dei coniugi. Sono molte tuttavia le variabili possibili, ad esempio in caso di divorzio, separazione o accordo tra i coniugi.
La detrazione dovrà essere così ripartita nelle seguenti situazioni:
- Genitori non separati: detrazione ripartita al 50% tra i due genitori, salvo accordi a favore del genitore con un reddito maggiore. In questo caso la detrazione è al 100% a carico del genitore con reddito più alto;
- Genitori separati o divorziati: la ripartizione della detrazione varia a seconda dell’affidamento dei figli: se affidati ad un solo genitore spetterà al 100% al genitore affidatario, in caso contrario al 50% ai due genitori, salvo accordi a favore del genitore con reddito più alto. Nel caso particolare di genitore incapiente, quest’ultimo può devolvere la propria detrazione all’altro;
- Genitori non coniugati: se sono previsti provvedimenti di affido valgono le medesime indicazioni fornite per i genitori separati, in caso, invece, non esistano tali provvedimenti ci si comporta come nell’ipotesi di genitori coniugati;
- Coniuge mancante (o che non ha effettuato il riconoscimento del figlio): per il primo figlio si applica la detrazione prevista per coniuge a carico, se più conveniente (dal 2013 non è più conveniente la detrazione prevista per coniuge a carico). In caso di più figli le detrazioni vanno calcolate computando quelle di tutti i figli compresa quella del primo.
Detrazioni per i figli a carico a rischio? Le possibili novità in vista della riforma Irpef
Il tema delle agevolazioni fiscali Irpef si lega a doppio filo con l’annunciata riforma che dovrebbe dare il via alla flat tax a partire dal 2020, e la possibilità che si intervenga anche sulle detrazioni per i figli a carico non è certo da escludersi.
Soltanto nel 2018 sono stati 12,3 miliardi i contribuenti che, secondo le statistiche del MEF, hanno beneficiato delle detrazioni Irpef per i figli, per un importo medio pari a 1.000 euro per contribuente.
Una somma non trascurabile, che riguarda una delle agevolazioni Irpef più importanti. Tuttavia avanza la possibilità che per i lavoratori dipendenti e per i pensionati che beneficeranno della flat tax, la detrazione per i figli a carico venga assorbita dalla nuova deduzione che, tra i criteri di calcolo, conterrà per l’appunto anche il numero di componenti del nucleo familiare.
Sarà tuttavia importante capire quali requisiti di reddito verranno considerati per l’applicazione della flat tax e delle agevolazioni che verranno mantenute. Se ad oggi il calcolo premia le famiglie con redditi bassi, è stato più volte dimostrato come la flat tax produca un effetto contrario.
Sono questi gli elementi da tener d’occhio in autunno, quando prenderà il via il piano di riforma fiscale che vedrà come protagonisti non solo l’Irpef, ma anche la giungla di agevolazioni e detrazioni fiscali.
Il rischio è che il taglio (necessario per reperire le risorse utili ad avviare la flat tax) danneggi il ceto medio-basso, la “famiglia-tipo” italiana che il Governo vorrebbe invece tutelare.
Ritenute appalti, fondamentale verificare le caratteristiche del contratto: se viene meno un requisito, come quello dell’utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente, vengono meno anche gli obblighi previsti dall’articolo 17 bis decreto legislativo n. 214 del 1997. A chiarire le regole per l’applicabilità è l’Agenzia delle Entrate con la risposta numero 118 del 17 febbraio 2021.
Ritenute appalti, quando scattano gli obblighi? Basta verificare le caratteristiche del contratto: se viene meno anche solo uno degli elementi chiave, come l’utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente, le regole previste dall’articolo 17 bis del decreto legislativo numero 214 del 1997 non sono applicabili.
In questi casi, quindi, non è necessario per i sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000, richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 118 del 17 febbraio 2021.
Ritenute appalti, gli obblighi dipendono dalle caratteristiche del contratto
Come di consueto lo spunto per fare luce sulla questione arriva dall’analisi di un caso pratico. Protagonista è una società in house providing costituita per l’esercizio di funzioni amministrative, attualmente controllata in parte da un Comune e in parte da un Ente di diritto pubblico.
Integralmente partecipata dalla Pubblica Amministrazione, svolge attività e servizi esclusivamente per il socio ente territoriale, che vengono eseguiti presso immobili del committente Comune, con l’utilizzo di beni strumentali di esclusiva proprietà della società stessa.
Nello svolgimento dei servizi, secondo quanto stabilito dal contratto di servizio, vige il divieto assoluto di ogni forma di appalto o sub affidamento, compresi quelli a titolo gratuito. Solo in alcuni casi sporadici e straordinari, quando la società non è in possesso né dei mezzi né del personale qualificato per utilizzarli, in seguito all’autorizzazione del Comune, può ricorrere al cosiddetto nolo a caldo.
Illustrando la situazione, la società si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare se gli obblighi sulle ritenute degli appalti previsti dall’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 debbano essere applicati ai rapporti che intercorrono con il Comune, sulla base dell’affidamento di servizi pluriennali in house providing.
Con la risposta all’interpello numero 118 del 17 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non ci sono le condizioni per l’applicabilità nel caso descritto:
“La scrivente ritiene che nel caso di specie, poiché secondo quanto rappresentato i beni strumentali utilizzati per l’esecuzione dei servizi affidati non sono di proprietà del committente, né ad esso riconducibili in qualunque forma, non sussistono i presupposti per l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997 ai rapporti tra l’istante e il Comune per l’affidamento dei servizi pluriennali di cui all’istanza”.
Ritenute appalti, quali sono i presupposti per l’applicazione della norma?
Nel motivare i suoi chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate ripercorre gli elementi chiave che, salvo le eccezioni previste al comma 5, fanno scattare gli obblighi previsti dall’articolo 17-bis del decreto legislativo numero 241 del 1997:
- l’affidamento a un’impresa del compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro;
- la presenza di contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati a regolare l’affidamento;
- alcune caratteristiche specifiche dei contratti stessi:
- prevalente utilizzo di manodopera;
- prestazione svolta presso le sedi di attività del committente;
- utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Sul caso analizzato si chiarisce, prima di tutto, un punto:
“Essendo il soggetto committente (i.e. il Comune) un ente pubblico territoriale, la disciplina di cui all’articolo 17-bis si applica esclusivamente in relazione alle attività diverse da quella “istituzionale non commerciale”, nel senso sopra descritto, svolte dall’Ente”.
Per verificare l’applicabilità della norma, si prendono poi in esame, uno ad uno, i fattori determinanti:
- la società che si rivolge all’Amministrazione finanziaria in qualità di società per azioni, integra la nozione di impresa così come definita dalle disposizioni e risulta affidataria del compimento di uno o più servizi (di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000) da parte del Comune;
- l’affidamento avviene tramite il contratto di servizi che, in linea di principio, potrebbe determinare il ricorso al “prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
Ma, per far scattare gli obblighi, all’appello manca un requisito: i beni strumentali utilizzati dalla società per eseguire le prestazioni contemplate dal contratto di affidamento di servizi sono di sua esclusiva proprietà, a parte i casi straordinari in cui si ricorre al nolo a caldo presso terzi.
Tutti i dettagli nel testo integrale della risposta all’interpello numero 118 del 17 febbraio 2021.
Sigarette elettroniche e tabacco riscaldato, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 del testo della Legge di Bilancio 2021 vengono confermate le modifiche in materia di imposta di consumo sia sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, sia in materia di tabacchi da inalazione senza combustione. La risoluzione 11 dell’Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo per i versamenti relativi al contrassegno.
Sigarette elettroniche e tabacco riscaldato, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 30 dicembre scorso, della Legge di Bilancio 2021 vengono introdotte modifiche in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo ed in materia di tabacchi da inalazione senza combustione.
Le modifiche interessano i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, mentre sono esclusi quelli venduti come medicinali.
La variazione delle imposte sul consumo è la seguente:
- al 15% e al 10% dal 1° gennaio 2021;
- al 20% e al 15% dal 1° gennaio 2022;
- al 25% e al 20% dal 1° gennaio 2023.
Le nuove aliquote di imposta vengono inoltre previste per i tabacchi da inalazione senza combustione:
- 30% dal 1° gennaio 2021;
- 35% dal 1° gennaio 2022;
- 40% dal 1° gennaio 2023.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 11 del 17 febbraio 2021 istituisce il codice tributo per il pagamento del contrassegno: le cifre da inserire nel modello F24 accise sono 5479.
Sigarette elettroniche e tabacco riscaldato: le novità della Legge di Bilancio 2021
A prevedere novità sulle sigarette elettroniche è il comma 1124 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021.
Tale comma modifica l’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.
Viene stabilito che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali, sono rispettivamente assoggettati ad imposta di consumo:
- pari al 15% e al 10% dal 1° gennaio 2021;
- pari al 20% e al 15% dal 1° gennaio 2022;
- pari al 25% e al 20% dal 1° gennaio 2023.
Tali percentuali si riferiscono all’accisa sull’equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette determinato con le procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
La norma, inoltre, obbliga il produttore a fornire un campione di ogni prodotto.
Il soggetto è inoltre obbligato a versare una cauzione pari al 10% dell’imposta che grava su tutto il prodotto giacente, comunque non inferiore all’imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione relativa al pagamento dell’imposta.
Dal 1° aprile 2021, i prodotti possono circolare esclusivamente se vengono applicati appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenza.
Tali contrassegni devono essere in lingua italiana e sono specificati con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Con la risoluzione numero 11 del 17 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per i versamenti relativi al contrassegno.
Nel modello F24 accise deve essere inserita la sequenza di cifre 5479, che si riferisce a “Proventi derivanti dalla fornitura di contrassegni di legittimazione della circolazione per i PLI – art. 62-quater, c. 3-bis, d.lgs n. 504 del 1995”.
Ugualmente, con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione e le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili:
- di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza;
- di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico.
Con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento dei prodotti in questione
Devono essere rispettati i seguenti criteri:
- prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell’attività di vendita dei prodotti richiamati e dei dispositivi meccanici ed elettronici;
- effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;
- non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;
- presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite generi di monopolio.
Sigarette elettroniche e tabacco riscaldato: come cambiano le aliquote dell’imposta
Dalla Legge di Bilancio 2021 viene modificato anche l’articolo 21, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.
Viene previsto cha la vendita a distanza di sigarette elettroniche, effettuata nel territorio nazionale, è consentita secondo le modalità definite con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
In caso di violazione delle norme sulla vendita a distanza è prevista l’inibizione dei siti web, a cura dell’Agenzia dogane e monopoli l’inibizione di siti web e secondo quanto stabilito dall’art. 102 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, ovvero il decreto Agosto.
Il comma 1126 dell’articolo 1 prevede inoltre modifiche alle aliquote delle imposte sul tabacco riscaldato.
Nello specifico il comma recita quanto segue:
“Al comma 3 dell’articolo 39-terdeciesdel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, le parole: «ad accisa in misura pari al venticinque percento» sono sostituite dalle seguenti: «ad accisa in misura pari al trenta per cento dal1° gennaio 2021, al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023».”
Vengono dunque fissate nuove aliquote d’imposta per i tabacchi da inalazione senza combustione.
La misura del prelievo è sintetizzata di seguito:
- 30% dal 1° gennaio 2021;
- 35% dal 1° gennaio 2022;
- 40% dal 1° gennaio 2023.
Discorso Draghi, l’Istituto Nazionale Tributaristi accoglie favorevolmente le dichiarazioni del Premier che precedono la votazione al Senato sulla fiducia al nuovo Governo del 17 febbraio 2021. Alemanno esprime soddisfazione per le linee guida sulle riforme sulla giustizia sul lavoro e sul fisco e scrive al Presidente del Consiglio.
Discorso Draghi, l’Istituto Nazionale Tributaristi accoglie con favore le dichiarazioni del Premier al Senato, prima del voto di fiducia del 17 febbraio 2021.
Con il comunicato dello stesso giorno, il Presidente dell’INT Riccardo Alemanno esprime soddisfazione in particolare per il capitolo delle riforme sulla giustizia, sul lavoro e sul fisco.
Alemanno scrive inoltre al Presidente del Consiglio, ringraziandolo per aver accettato l’incarico.
L’Istituto si mostra disponibile a dare un contributo per le riforme del fisco e della Pubblica Amministrazione.
Discorso Draghi, INT: soddisfazione per le riforme sulla giustizia, sul lavoro e sul fisco
Dopo il discorso del Presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha ottenuto la fiducia al Senato nella serata del 17 febbraio 2021, anche il Presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi scrive al Premier per ringraziarlo per l’incarico assunto.
Lo rende noto lo stesso Istituto nel comunicato del 18 febbraio 2021.
Il giorno precedente, invece, l’INT aveva mostrato apprezzamento per le parole di Mario Draghi, soprattutto per quelle legate al capitolo delle riforme sulla giustizia, sul lavoro e sul fisco.
Un intervento che, come dichiarato dal Presidente dell’INT Riccardo Alemanno, convince sia per i toni, sia per la determinazione con cui sono state affrontate le varie tematiche.
Nel giorno della votazione al Senato, Alemanno aveva infatti dichiarato:
mi hanno colpito la sua emozione ma al tempo stesso anche la fermezza con cui ha ribadito le necessità del Paese, con priorità per la campagna vaccinale e gli interventi emergenziali a favore del mondo produttivo.
Alemanno ha poi evidenziato il doppio apprezzamento, sia da cittadino, sia da presidente dell’INT:
“Come cittadino ho molto apprezzato la sua visione di prospettiva per il rilancio del Paese, dai giovani alla parità di genere, dal welfare all’ambiente, come Presidente dell’istituto Nazionale Tributaristi totale soddisfazione per il capitolo riforme sulla giustizia, sul lavoro e sul fisco, citando tra i lavoratori che hanno sofferto e stanno soffrendo anche gli autonomi, è un segnale importante per tutto il comparto professionale ed imprenditoriale.”
Sulla riforma fiscale il Presidente dell’INT rinnova la disponibilità dell’istituto alla collaborazione.
Nel comunicato si sottolinea che l’Istituto parteciperà all’audizione relativa all’indagine conoscitiva sulla riforma dell’Irpef presso le Commissioni Finanze di Camera e Senato.
A riguardo, le proposte dell’INT si concentrano sulla modifica delle aliquote e degli scaglioni e su ulteriori indicazioni relative alla semplificazione, alla chiarezza del quadro normativo, alla giustizia tributaria e alla digitalizzazione.
In linea con il pensiero di Alemanno e dell’Istituto:
“Occorrono una forte spinta di investimenti ed una coesa volontà politica per far ripartire il Paese, nell’interesse generale senza egoismi come indicato dallo stesso Draghi.”
Discorso Draghi, INT: Riccardo Alemanno scrive a Mario Draghi
Il giorno successivo all’esito della votazione al Senato sulla fiducia al Governo, il Presidente dell’INT, Riccardo Alemanno fa sapere di aver scritto direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi.
Nella comunicazione, il Presidente INT ringrazia Draghi per aver assunto l’incarico e augura un buon lavoro all’intera squadra di Governo.
L’Istituto rinnova la propria disponibilità a collaborare sul programma delle riforme annunciato nel discorso di Draghi.
Nel comunicato stampa del 18 febbraio 2021 l’Istituto rende note alcune delle parole inviate dal Presidente dell’INT al Presidente del Consiglio.
A nome dell’Istituto, Alemanno assicura:
“la piena disponibilità e l’impegno dell’Associazione di rappresentanza professionale, che mi onoro di presiedere, a collaborare con le Istituzioni governative al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi da Lei indicati e da noi condivisi, in particolare per le non più rinviabili riforme del fisco e della Pubblica Amministrazione, con cui quotidianamente ci confrontiamo.”
Il Presidente Alemanno sottolinea poi il necessario contributo di tutti nel periodo dell’emergenza coronavirus:
“L’impegno dell’Istituto Nazionale Tributaristi, in linea con gli scopi statutari, vuole evidenziare come ogni singola organizzazione professionale possa, nell’ambito del proprio settore, essere portatrice di conoscenze ed esperienze utili per il Paese, sempre nell’interesse generale tralasciando interessi di parte ed egoismi di categoria, che in questo particolare momento storico devono essere più che mai evitati.”
Consegna del modello CU 2021, certificazione unica, entro la scadenza del 16 marzo, termine che a partire dall’anno in corso coincide anche con l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate. Si allineano i tempi per i sostituti d’imposta.
Consegna del modello CU 2021, scadenza unica per i sostituti d’imposta.
Il restyling alle scadenze collegate alla messa a punto del modello 730 precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate impatta anche sulla certificazione unica, che a partire dal 2021 prevede un unico termine per l’invio telematico e per la consegna al percipiente.
La data da segnare in rosso sul calendario è quella del 16 marzo 2021. Restano 12 i giorni di tempo a disposizione dei sostituti d’imposta nel caso di richiesta del modello CU 2021 in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Consegna modello CU 2021, debutta la nuova scadenza unica per i sostituti d’imposta
Il decreto Fiscale 2020 ha rivisto i tempi relativi al modello 730 e agli adempimenti collegati. Tra questi vi è la certificazione unica 2021.
A partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2020, la scadenza per l’invio telematico del modello CU viene posticipata di alcuni giorni, passando dal 7 al 16 marzo 2021, termine ultimo per evitare l’applicazione delle sanzioni previste.
Stesso termine anche per la consegna al percipiente da parte del sostituto d’imposta, e anche in relazione alle CU dei lavoratori autonomi, che può essere invece inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre (con il modello 770).
Fino allo scorso anno, il termine ordinario per consegnare la certificazione unica al lavoratore era fissato alla fine del mese di marzo. Con il decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, è stato “fatto ordine” nel calendario degli adempimenti collegati alla messa a punto del 730 precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il 16 marzo 2021 non è solo la scadenza per la consegna e l’invio del modello CU, ma anche quello per la trasmissione dei dati delle spese detraibili, e per l’opposizione all’inserimento delle singole spese sanitarie nel modello 730 precompilato, da effettuarsi tramite il Portale Tessera Sanitaria.
Consegna certificazione Unica 2021, stesse modalità per i sostituti d’imposta
Non cambiano invece le modalità di consegna della certificazione unica 2021 da parte dei sostituti d’imposta.
Il modello CU, contenete i dati dei redditi da lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, deve essere consegnato al lavoratore entro il 16 marzo 2021, in modalità cartacea ovvero elettronica.
Per le certificazioni uniche di dipendenti cessati, la consegna dovrà essere effettuata entro 12 giorni dalla richiesta.
Per quel che riguarda gli enti pensionistici, la certificazione unica 2021 verrà consegnata esclusivamente in modalità elettronica; il modello cartaceo è rilasciato solo in caso di espressa richiesta da parte del contribuente.
A tal proposito, si ricorda che l’INPS ha messo a disposizione degli utenti un nuovo servizio per la consegna della certificazione unica che, così come i cedolini della pensione, sarà possibile ricevere via email al proprio indirizzo di posta elettronica.
Consegna certificazione unica modello CU 2021 in formato elettronico
È il sostituto d’imposta a scegliere se trasmettere il modello CU 2021 al lavoratore in modalità elettronica. In tal caso bisogna però tenere a mente alcune accortezze.
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, prima di consegnare la certificazione unica “a distanza”, ad esempio tramite email, è necessario che il sostituto d’imposta verifichi se il sostituito possa stampare e ricevere il documento elettronico.
Al lavoratore deve quindi essere garantita la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione unica 2021, e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale possibilità di consegna è in ogni caso esclusa in caso di rilascio del modello CU agli eredi di soggetti deceduti o per i dipendenti cessati dal rapporto di lavoro.
L’onere di verificare che il lavoratore possa consultare e poi stampare la certificazione unica inviata in modalità telematica resta in capo al datore di lavoro o sostituto. In caso contrario, resta l’obbligo di consegna in modalità cartacea.