Archivi giornalieri: 16 febbraio 2021

Vaccini

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Chi non si vaccina può essere licenziato?

Nelle ultime settimane si è acceso il dibattito attorno alla obbligatorietà del vaccino anti Covid sui posti di lavoro. Il mio pensiero.

Nelle ultime settimane si è acceso il dibattito attorno alla obbligatorietà del vaccino anti Covid sui posti di lavoro. Due personalità nel campo del diritto del lavoro, il prof. Ichino e il giudice Guariniello, si sono espressi molto chiaramente: “chi rifiuta di vaccinarsi contro il Covid può essere licenziato”.

In sostanza, affermano i due giuristi, l’obbligo di vaccinazione quale condizione per il mantenimento del posto di lavoro, sarebbe già previsto nel nostro ordinamento, non essendo per tal modo necessario che il legislatore intervenga con una norma ad hoc.

La nostra Costituzione, infatti, prevede una riserva di legge in materia di vaccinazione, posto che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

Obbligo vaccino covid-19 a lavoro

Si tratta, quindi, di capire se nel nostro ordinamento già esista una legge che obblighi i lavoratori dipendenti a sottoporsi al trattamento sanitario in questione.

Il pensiero del Prof. Ichino

In particolare, secondo il prof. Ichino, la disposizione che consentirebbe ai datori di lavoro di imporre il vaccino ai propri dipendenti – pena il licenziamento – sarebbe rinvenibile nell’art. 2087 del Codice Civile, norma che obbliga il datore di lavoro “ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

In sostanza, secondo il prof. Ichino, l’imprenditore, di fronte al rifiuto del dipendente di sottoporsi a vaccino, dovrebbe fare di tutto affinché tale dipendente non rappresenti un rischio per le persone che lavorano in azienda, disponendo l’estromissione del dipendente dal posto di lavoro.

Il pensiero del Prof. Guariniello

Secondo il prof. Guariniello, invece, la fonte dell’obbligo risiederebbe nel Testo unico della Sicurezza sul Lavoro, una legge che «impone al datore di lavoro di mettere a disposizione vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico, da somministrare a cura del medico competente».

La stessa legge, secondo il giurista, “impone al datore di lavoro l’allontanamento temporaneo del lavoratore in caso di inidoneità alla mansione su indicazione del medico competente”.

Leggi anche: Obbligo del vaccino anti-covid nei rapporti di lavoro: l’azienda può imporlo?

Entrambe le tesi, sebbene suggestive, personalmente non mi convincono.

In primo luogo, il richiamo all’art. 2087 del Codice Civile, quale fonte normativa dell’obbligo vaccinale, mi pare azzardato. In assenza di un vero e proprio obbligo di legge, come potrebbe, il datore di lavoro, imporre ai propri dipendenti – anche se occupati in mansioni che non comportano il contatto con i colleghi di lavoro – l’esibizione di una certificazione vaccinale?

Come potrebbe dimostrare che la permanenza in azienda del dipendente non vaccinato arrechi un pregiudizio, anche solo potenziale, nei confronti dei colleghi (che magari – questi sì – si sono sottoposti al vaccino)?

Come potrebbe licenziare un dipendente se questi esercita una opzione legittima (non vaccinarsi) in mancanza di una legge che, tale vaccinazione, imponga?

 

Al pari, il richiamo al Testo unico della Sicurezza sul Lavoro potrebbe valere soltanto per alcune specifiche categorie di lavoratori ma non certamente per tutti.

L’art. 279 del Testo Unico contempla l’obbligo di vaccinazione soltanto con riferimento a quei lavoratori esposti ad agenti biologici, come ad esempio nel settore dell’assistenza sanitaria.

Per il personale medico, ad esempio, l’art. 286 sexies prescrive l’obbligo di informare i lavoratori sull’importanza dell’immunizzazione e sui vantaggi e sugli inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione specificando che “tali vaccini devono essere dispensati gratuitamente a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza sanitaria ed attività ad essa correlate nel luogo di lavoro”.

Al di fuori delle suddette categorie di lavoratori e condizioni di rischio specifiche, manca nel Testo Unico una disposizione che generalizzi l’obbligo di vaccinazione, né tale previsione può essere raggiunta attraverso un’interpretazione estensiva della norma.

La linea della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro

Su questa linea di pensiero, anche la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, la quale, in un recentissimo approfondimento, ribadisce la insussistenza di un obbligo generalizzato per i lavoratori dipendenti di sottoporsi al vaccino: “Allo stato attuale, pertanto, non si rinvengono precetti normativi per effetto dei quali si possa immediatamente ritenere la possibilità per il datore di lavoro di richiedere la vaccinazione quale misura obbligatoria di prevenzione e quindi condizione di accesso sui luoghi di lavoro”.

Resta il fatto che il nostro legislatore potrebbe sempre intervenire con una norma specifica per sancire l’obbligatorietà della vaccinazione quale condizione per poter svolgere l’attività lavorativa, quantomeno per determinate attività lavorative (che necessitino del contatto con il pubblico o con colleghi di lavoro) o presso quelle aziende ove, il tipo di lavorazione o di organizzazione, non consenta l’adozione di altre misure anti-contagio altrettanto efficaci.

 

Leggi anche: Rifiuto del vaccino covid-19 da parte del lavoratore: cosa può fare l’azienda

Conclusioni

Senza una norma che renda obbligatorio il vaccino per tutti i lavoratori, è estremamente rischioso procedere a licenziamenti di massa che ben potrebbero essere impugnati davanti al Giudice del Lavoro, con inevitabile pregiudizio per le stesse aziende che, di fronte all’incertezza del quadro normativo e all’esito dei giudizi, potrebbero essere disincentivate ad investire e a far ripartire le loro attività economiche.

Allora, bisogna chiedersi perché il nostro legislatore, di fronte ad un quadro di simile incertezza, non voglia intervenire con legge?

La risposta, purtroppo, pare obbligata: di fronte ad una numerosa fetta di popolazione che si è dichiarata già a priori contraria a sottoporsi al vaccino, imporne l’obbligo sarebbe estremamente impopolare, e senza un largo consenso, ogni misura di senso contrario tornerebbe indietro come un boomerang sotto forma di perdita di consenso.

 
 

 

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SANITÁ DAL 18 FEBBRAIO PRENOTAZIONI VACCINO PERSONALE SCOLASTICO E UNIVERSITARIO UNDER 55

 
16/02/2021 – “Il 18 febbraio inizieranno le prenotazioni per le vaccinazioni degli operatori della scuola e dell’Universita’, saranno via web e scaglionate in tre fasce d’età’: 55/45, 35/44 e sotto i 34 anni” – l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, a margine dell’inaugurazione del centro di vaccinazione Covid-19 all’Auditorium Parco della Musica.

“Sono state pubblicate online sul sito SaluteLazio.it le modalità di prenotazione riservate al personale scolastico e universitario docente e non docente under 55 anni per la vaccinazione anti-covid. 

Potranno prenotare con la tessera sanitaria dal 18 febbraio gli appartenenti alla fascia di età compresa tra i 55 e i 45 anni. Dal 22 febbraio le prenotazioni per la fascia di età tra i 44 e i 35 anni e dal 26 febbraio gli under 34 anni. le somministrazioni inizieranno dal giorno 22 febbraio”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. 

 
 



 

Governo

 

Superbonus 110%, online il sito dedicato

19 Gennaio 2021

Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione introdotta dal D.L. “Rilancio” 19 maggio 2020, n. 34, che punta a rendere più efficienti e più sicure le nostre abitazioni. 

L’incentivo consiste in una detrazione del 110% che si applica sulle spese per interventi di efficientamento energetico (Super Ecobonus) o per quelli di adeguamento antisismico (Super Sismabonus) sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

I beneficiari possono scegliere se utilizzare direttamente la detrazione al 110%, pagando meno tasse e recuperando in cinque anni più di quanto hanno speso (in quattro per le spese sostenute nel 2022), cedere il credito d’imposta a terzi, ottenendo subito liquidità, o esercitare l’opzione dello sconto in fattura, effettuando i lavori senza alcun esborso monetario.

All’indirizzo http://www.governo.it/superbonus da oggi è on line il sito dedicato al Superbonus 110% dove, oltre a tutte le informazioni sui requisiti e su come ottenere la detrazione, è presente una sezione FAQ (risposte alle domande frequenti), a cura di Agenzia delle Entrate ed Enea, e la possibilità di inviare i propri quesiti.

Governo ItalianoPresidenza del Consiglio dei Ministri

Inail

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Rimborso spese di viaggio e soggiorno cure idrofangotermali e soggiorni climatici

Destinatari
Previa autorizzazione del medico Inail, possono beneficiare della prestazione:

  • i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale, durante il periodo di inabilità temporanea assoluta
  • i titolari di indennizzo (in rendita o in capitale) per i quali non sia scaduto l’ultimo termine di revisione (ne godono senza limiti di tempo, invece, i silicotici o gli asbestotici).

Caratteristiche
L’Inail rimborsa all’invalido e all’eventuale accompagnatore, le spese di viaggio di andata e ritorno per l’effettuazione delle cure e del soggiorno in albergo convenzionato.

Per le cure idrofangotermali i titolari di indennizzo devono essere affetti da una delle patologie indicate dal decreto del Ministero della salute.

La durata del ciclo di cure per il trattamento termale è di 15 giorni (12 di cure più 3 di viaggio) ed è a carico del Servizio sanitario nazionale; quella per il soggiorno climatico di 20 giorni.

È inoltre previsto il pagamento dell’indennità per inabilità temporanea assoluta o dell’integrazione della rendita diretta per l’invalido, entrambe soggette a tassazione Irpef.
Modalità di richiesta
L’interessato presenta/inoltra la domanda, su richiesta del medico curante, alla sede competente in base al domicilio del lavoratore, tramite:

  • sportello della sede competente
  • posta ordinaria
  • Pec (posta elettronica certificata)
  • patronato (con delega).

Modalità di ricezione comunicazioni

  • Posta ordinaria
  • Pec (posta elettronica certificata)

 

Modalità di erogazione del servizio

  • Accredito su conto corrente bancario o postale
  • Accredito su libretto di deposito nominativo bancario o postale
  • Accredito su carta prepagata dotata di codice Iban
  • Vaglia postale non trasferibile intestato all’assistito o con pagamento in contanti localizzato presso sportello bancario o postale, solo per importi inferiori a 1.000,00 euro.

 

 

Ultimo aggiornamento: 10/10/2016

Santa Giuliana di Nicomedia

 

Santa Giuliana di Nicomedia


Santa Giuliana di Nicomedia

autore Domenico Fetti anno 1610 titolo Santa Giuliana e il diavolo
Nome: Santa Giuliana di Nicomedia
Titolo: Vergine e martire
Nascita: III Secolo, Nicomedia
Morte: III Secolo, Nicomedia
Ricorrenza: 16 febbraio
Tipologia: Commemorazione
Protettrice di:ammalatipartorienti

Santa Giuliana, quella che spaventò il demonio. Le storie, o meglio le leggende, delle Sante martiri dei primi secoli del Cristianesimo sembrano, a prima vista, tutte simili. Hanno invece sfumature sapienti e diversità di significato, o almeno di poesia. Sant’Agata e Sant’Agnese, per esempio, furono come angioli purissimi che l’amore dello Sposo mistico conservò attraverso le insidie della passione.

Santa Giuliana, invece aveva accettato di andare sposa ad Eulogio, prefetto pagano della sua città, Nicomedia in Bitinia. Dopo le nozze, però, si rifiutò fermamente all’amplesso dello sposo idolatra. Per comprendere meglio il suo gesto, bisogna pensare che in quell’epoca le fanciulle erano maritate giovanissime, e spesso non era neppure richiesto il loro consenso. Il matrimonio cioè era combinato dai parenti, ai quali era difficile rifiutare un partito influente, come era in questo caso il prefetto di Nicomedia. Giuliana, Santa ubbidiente, accettò lo sposo impostole.

Fu poi Santa amorosa, di amore sovrumano, quando mise il suo corpo come premio alla conversione dello sposo pagano. Ma lo sposo, superficiale innamorato, temeva troppo la potenza dell’Imperatore. Rifiutò di convertirsi; anzi, spaventato dall’idea di una moglie cristiana, si valse della sua autorità di prefetto e comandò che fosse torturata, perché apostatasse, cioè rinnegasse la sua fede.

Giuliana fu così finalmente Santa eroica, nei tormenti sostenuti per la fede. Ed eroica nel suo disperato tentativo amoroso di aprire alla luce l’anima dello sposo terreno.

Quella del demonio è poi una storia a sé, inserita con devota fantasia nella sua leggenda.

Si narra infatti che il tentatore le apparve in carcere, sotto forma di Angiolo, esortandola a sacrificare agli dei e a por fine ai suoi lunghi tormenti. Con l’ausilio della preghiera, Giuliana riconobbe però il demonio, e « allora – narra la Leggenda – gli legò le mani di dietro, e gittandolo in terra si ‘l batté durissimamente con la catena con la quale era legata, e ‘l diavolo sì la pregava: Madonna Giuliana, abbi misericordia di me” ».Andò al supplizio traendosi dietro il demonio in catene che supplicava: « Madonna mia Giuliana, non fare ischernie di me, ch’io non potrò, da qui innanzi, avere valore contro altrui ».

Una storia ingenua, una delicata leggenda, che ci rappresenta, con parole di favola, quanto grande fosse la virtù di Santa Giuliana, fanciulla di Nicomedia, decapitata verso il 305, ai tempi della persecuzione di Diocleziano.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Nicomédia santa Giuiiàna, Vergine e Martire, la quale, sotto l’Imperatore Massimiàno, prima gravemente battuta da Africàno suo padre, quindi in vari modi tormentata dal Prefetto Evilàsio, col quale aveva ricusato di maritarsi, e poi gettata in carcere, combattè apertamente col demonio e finalmente, avendo superato le fiamme ed una caldaia bollente, compì il martirio con la decapitazione. Il suo corpo fu poi trasportato a Cuma, in Campània.