Archivi giornalieri: 14 febbraio 2021

Assenze dal lavoro per neve

Assenze dal lavoro per neve: cosa fare? Ecco cosa dice la legge

Sono molti gli Italiani bloccati in casa costretti ad assenze dal lavoro causa neve. Cosa fare in questi casi? Cosa dice la legge?

Assenze dal lavoro per neve: cosa fare? In questi giorni di maltempo, con mezza Italia stretta nella morsa del gelo, sono molti gli Italiani bloccati in casa costretti ad assenze dal lavoro a causa della neve, ghiaccio o in generale per eventi metereologici. Ma come bisogna comportarsi in questi casi? Cosa dice la legge? Spetta la retribuzione? Sono queste alcune delle domande a cui cercheremo di dare risposta in questa breve guida.

Partiamo dal presupposto che durante l’arco del rapporto di lavoro, soprattutto se questo dura per molti anni, può succedere che si verifichino delle situazioni per cui non sia possibile realizzare la prestazione di lavoro. Le cause possono essere diverse e possono imputarsi sia al lavoratore dipendente e sia al datore di lavoro; pensiamo ad esempio agli eventi di malattia oppure ai periodi di stop per manutenzione programmata di impianti.

A volte tuttavia potrebbe capitare che sia impossibile realizzare la prestazione per cause non imputabili alle parti. Ad esempio quando il lavoratore non può raggiungere il luogo di lavoro per sciopero dei mezzi pubblici oppure per il maltempo o per una evento eccezionale l’azienda non può aprire.

Assenze dal lavoro per neve: spetta la retribuzione?

In linea generale nel caso in cui il lavoratore sia bloccato da eventi meteorologici straordinari, l’impossibilità sopravvenuta esonererebbe il lavoratore dall’obbligo di effettuare la prestazione. Allo stesso tempo libererebbe il datore di lavoro dall’obbligo di pagare la retribuzione.

In linea di principio questa dovrebbe essere la conclusione! Tuttavia i contratti collettivi di lavoro a tutela del lavoratore, generalmente disciplinano proprio questi casi specifici; evitando quindi che i lavoratori rimangano senza paga andando quindi a prevedere un monte ore di congedi e/o di permessi straordinari, da cui attingere proprio in caso di eventi meteorologici eccezionali.

Cosa deve fare il lavoratore

Il lavoratore deve essere sempre attrezzato per raggiungere il posto di lavoro, tuttavia può capitare che sia impossibilitato a farlo a causa di eventi esterni. La paga in questi casi non sarà dunque sospesa; a condizione comunque che il lavoratore comunichi tempestivamente all’azienda l’assenza dal lavoro e le motivazioni.

Inoltre il lavoratore costretto all’assenza dal lavoro causa neve e maltempo, dovrà in qualche modo provare al proprio datore di lavoro che ad esempio è rimasto bloccato dalla neve o dal ghiaccio.

E’ importante quindi che chi è rimasto intrappolato in casa presti massima attenzione a quanto prevede il proprio contratto collettivo di riferimento.

Impossibilità ad adempiere al proprio obbligo contrattuale

Nel caso in cui questo tipo di eventi non sia disciplinato dal proprio CCNL bisogna fare riferimento al Codice Civile; in particolare all’art. 1218 sulla responsabilità del debitore e all’art. 2104 sulla diligenza del prestatore di lavoro.

Il Codice Civile prevede che l’impossibilità ad adempiere al proprio obbligo contrattuale debba essere provata dal lavoratore; inoltre l’adempimento dovrà essere effettivo. In caso contrario potrebbe scattare l’addebito disciplinare per assenza ingiustificata del lavoratore (art. 2106).

Mancata prestazione lavorativa per cause da imputare al datore di lavoro

Allo stesso modo la legge prevede i casi in cui sia il datore di lavoro a non adempiere alla prestazione lavorativa nonostante il lavoratore ha raggiunto il luogo di lavoro. Nel caso in cui la prestazione, pur offerta dal lavoratore, non può svolgersi per impossibilità del datore di lavora bisogna capire le cause effettive da cui scaturisce questa mancanza. Si potrà infatti parlare di impossibilità sopravvenuta solo quando la causa è in tutta evidenza estranea alla volontà del datore di lavoro ed è allo stesso tempo estranea a ragioni produttive e all’organizzazione del lavoro.

In questo caso la legislazione sociale prevede forme di ammortizzatori sociali quali, ad esempio, la cassa integrazione per eventi non evitabili. Sarà l’INPS quindi a pagare la giornata di lavoro e a corrispondere la contribuzione nei casi in cui a causa della neve ad esempio il cantiere edile dovrà rimanere fermo.

Non c’è quindi inadempimento da parte del datore di lavoro quando la prestazione è impossibile per un evento eccezionale, esterno, imprevedibile; inoltre deve essere indipendente dalla sua volontà, cioè anche se il lavoratore ha messo a disposizione la propria prestazione.

Blocco licenziamenti fino al 31 marzo

Blocco licenziamenti fino al 31 marzo: cosa succede dopo? Gli scenari possibili

Il blocco licenziamenti è stato prolungato fino a fine marzo e salvo nuove proroghe, dal 1° aprile le aziende saranno libere di licenziare.

Per frenare ove possibile le conseguenze nefaste nei confronti del tessuto socio-economico del Paese, prodotte da coronavirus e conseguente lock down, l’ultima legge di Bilancio – tra le varie misure predisposte – ha previsto anche la proroga del blocco licenziamenti fino al 31 marzo 2021. 

Non ci si riferisce però a tutti i possibili licenziamenti, ma soltanto a quelli individuali per giustificato motivo oggettivo e le procedure collettive legate alla crisi economica (rimangono possibili i licenziamenti a seguito di accordo collettivo aziendale). Si tratta di una scelta che si colloca nello stesso solco tracciato dal decreto Ristori, il quale aveva previsto il blocco fino a fine gennaio.

Il punto è che, salvo ulteriori proroghe della misura di tutela dei lavoratori, eventualmente disposte dal nuovo Esecutivo guidato da Mario Draghi, a partire dal primo aprile 2021, i datori di lavoro potranno nuovamente servirsi dei licenziamenti individuali o collettivi, per motivi legati all’attività produttiva o all’organizzazione del lavoro. Vediamo allora più nel dettaglio che cosa potrebbe succedere tra meno di due mesi.

Blocco licenziamenti 2021: a chi non si applica

Come appena accennato, il blocco dei licenziamenti non vale per tutti, ma soltanto per quelle ipotesi in cui sussistono motivi di recesso, giustificati da fatti estranei alla persona del lavoratore o alle sue condotte al di fuori del posto di lavoro.

Insomma il blocco in oggetto non riguarda i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa. Che cosa si intende con queste espressioni? Vediamolo in sintesi:

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo: che cos’è in breve

In queste circostanze, siamo innanzi ad una violazione, non gravissima, alle regole di comportamento in azienda, da parte del lavoratore da licenziare. In pratica,  questi è licenziato, ma rispettando il cosiddetto periodo di preavviso e una procedura di garanzia ad hoc. Infatti, tra la data di comunicazione del licenziamento e l’ultimo giorno di lavoro deve passare un periodo di tempo previsto dal contratto collettivo o dalla legge, ossia il cosiddetto “periodo di preavviso”; tale da consentire al lavoratore subordinato di mantenere temporaneamente il diritto di incassare comunque la retribuzione e, allo stesso tempo, cercarsi un altro lavoro.

Licenziamento per giusta causa: che cos’è in breve

In tale ipotesi, abbiamo anche qui un licenziamento di tipo disciplinare, dovuto al venir meno del rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore; ma la differenza rispetto al licenziamento appena esposto è che la violazione commessa dal dipendente, in queste circostanze, è talmente grave che non permette la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto nell’ambito del citato periodo di preavviso. In altre parole, il contratto di lavoro si risolve subito, con la conseguenza che il lavoratore non ha più diritto di mettere piede sul luogo di lavoro.

In verità, anche altri procedimenti come il licenziamento per superamento del periodo di comporto; il licenziamento nel periodo di prova o al termine dello stesso; e il licenziamento inerente il lavoratore domestico, restano fuori dalla proroga del blocco e sono liberamente azionabili dal datore di lavoro.

Ribadiamolo: il blocco fino al 31 marzo si applica ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, ossia inerenti fattori esterni al lavoratore, correlati all’attività produttiva o l’organizzazione del lavoro. Più avanti vedremo però quali sono le deroghe speciali rispetto a quanto appena detto.

Dal primo aprile possibili i licenziamenti individuali e collettivi

E’ intuibile che in mancanza di ulteriori conferme ed estensioni del blocco licenziamenti, le aziende –  a partire da inizio aprile – avranno libertà di licenziare per giustificato motivo oggettivo, in via individuale o plurima. Non solo: da quella data, sarà inoltre possibile intraprendere gli iter di conciliazione obbligatoria, nelle circostanze del licenziamento per giustificato motivo oggettivo,  verso i  lavoratori “ante Jobs Act”. Si tratta degli assunti a tempo indeterminato prima del 7 marzo 2015 – ossia la data di entrata in vigore del Jobs Act – presso aziende con organico al di sopra delle quindici unità.

Oltre alla possibilità di risolvere unilateralmente i rapporti di lavoro individuali, le aziende – salvo ulteriori proroghe – saranno nuovamente libere di effettuare licenziamenti collettivi. A partire dal primo aprile. Nello specifico, a partire da quella data:

  • potranno ultimarsi gli iter di licenziamento collettivo pendenti ed iniziati dopo il 23 febbraio 2020; e bloccati in virtù di questa misura di tutela fino a fine marzo;
  • potranno essere intrapresi nuovi iter di licenziamento collettivo.

Licenziamento collettivo: quali sono le condizioni?

La legge vigente, in tema di licenziamenti, dispone che le aziende che abbiano in organico più di 15 dipendenti devono procedere con la procedura del licenziamento collettivo laddove:

  • si attivino con più di 5 licenziamenti per motivi legati all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro (giustificato motivo oggettivo);
  • in un lasso di tempo pari a 120 giorni;
  • all’interno dell’identica unità produttiva o in più unita localizzate nella stessa provincia.

Ricordiamo brevemente che l’iter di licenziamento collettivo è assai articolato, anche in ragione della pluralità di interessi coinvolti nella procedura (quelli dei lavoratori in primis). E’ infatti previsto il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o unitarie (RSU) e delle rispettive associazioni di categoria; la possibilità della fase dell’esame congiunto con l’azienda, su iniziativa delle parti sociali; e soprattutto è prevista l’eventualità di raggiungere un accordo sindacale, che disponga in merito ai criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. In ogni caso, per maggiori dettagli rimandiamo ad un nostro precedente articolo focalizzato sull’argomento.

5 deroghe alla proroga fino al 31 marzo: quali sono?

In verità, oltre alla tuttora sussistente possibilità di licenziare per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, va rimarcato che – senza aspettare la fine del blocco – i datori di lavoro possono ricorrere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo in talune particolari circostanze concrete. Sono insomma previste delle deroghe speciali rispetto alla disciplina generale. Eccole di seguito:

  • liquidazione della società senza prosecuzione dell’attività, laddove non possa aversi alcun trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
  • cessazione definitiva dell’attività di impresa;
  • fallimento dell’impresa, nell’ipotesi per la quale non sia disposto l’esercizio provvisorio dell’attività ossia ne sia stabilita la cessazione definitiva;
  • accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, messo in atto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  • ipotesi dei dipendenti interessati dal recesso impiegati in un appalto e poi passati al nuovo appaltatore. Ciò in base ad una norma di legge; CCNL o clausola all’interno del contratto di appalto, per cui si è obbligati a riassumere il personale alla data del subentro.

Diritto alla Naspi per i lavoratori licenziati: quando?

In questo quadro non certo incoraggiante per il lavoratore, occorre tuttavia ricordare che i licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo sono considerati dal legislatore come casi di perdita involontaria del posto di lavoro; ossia non legata alla volontà o condotta del dipendente.

Ne consegue che il dipendente licenziato può accedere all’indennità di disoccupazione NASPI erogata dall’INPS. Ma ciò a patto che ricorrano tutti i requisiti per ottenere detto ammortizzatore sociale. In base alla legge, l’indennità spetta se sussistono almeno 30 giornate di lavoro nei 12 mesi anteriori all’inizio della disoccupazione; e almeno 13 settimane di contributi versati nei 4 anni che precedono l’inizio della disoccupazione.

Ricordiamo altresì che detto sussidio spetta soltanto dopo aver effettuato domanda di disoccupazione da parte dell’interessato, nei confronti dell’ente previdenziale.

Concludendo, non resta che attendere le prossime settimane, per capire se il nuovo Governo guidato da Mario Draghi deciderà di porre una nuova proroga del blocco dei licenziamenti.

Pensioni

RIFORMA PENSIONI/ Sovrastima Quota 100: risparmio da 7 miliardi di euro

Pubblicazione: 14.02.2021 Ultimo aggiornamento: 12:08 – Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, il possibile piano Draghi per la previdenza: le ultime notizie, i dati di Quota 100 e il risparmio netto di 7 miliardi per la “sovrastima”

Cgil bandiere manifestazione Lapresse1280 640x300
Lapresse
 

SOVRASTIMA QUOTA 100: GLI EFFETTI

Secondo lo studio di Cgil e Osservatorio sulla Previdenza della Fondazione Di Vittorio, la riforma pensioni di Quota 100 è stata del tutto sovrastimata: il dato è noto da tempo ma ora viene studiato nel dettaglio delle cifre, scoprendo che la misura di anticipo pensione nel triennio 2019-2021 ha coinvolto e coinvolgerà 348 mila persone, con un risparmio di quasi sette miliardi di euro rispetto alla spesa prevista. «Quota100 è una misura che coinvolgerà poco più di un terzo della platea prevista nel triennio, ossia 384 mila persone anziché 973mila, determinando un avanzo importante di risorse», spiega Ezio Cigna, responsabile Previdenza pubblica della Cgil nazionale, nel commentare i dati dell’ultimo studio previdenziale. In termini generali, secondo i dati Cgil, nel prossimo triennio – analizzando anche il blocco dell’adeguamento alla speranza di vita e la proroga di Opzione donna – il risparmio netto sarà di 6 miliardi e 468 milioni.

 
 
 
 

LA RIFORMA DRAGHI

Il Governo Draghi è in carica da un giorno e ovviamente avere l’idea esatta di come sarà il programma di lavoro dei prossimi anni, a partire dalla necessaria riforma del mondo pensioni, è cosa assai astrusa: al netto di ciò, le anticipazioni finora emerse tanto dai retroscena quanto dalle passate dichiarazioni dell’ex Governatore della Banca Centrale Europea possono già delineare un quadro d’azione che parta dal welfare e arrivi fino ad una flessibilità maggiore. Nelle Considerazioni Finali del suo mandato alla BCE il nuovo Presidente del Consiglio spiegava che in UE occorre allungare il più possibile la vita lavorativa per garantire un tenore di vita adeguato agli anziani di domani: difficile dunque, nonostante la Lega sieda in CdM, una riedizione di Quota 100 piuttosto un lavoro costante sulla flessibilità di uscita, la differenziazione delle categorie di lavoratori da mandare in pensione anticipata (usuranti e gravosi) e il rafforzamento di Opzione Donna e Ape Social. Come poi aggiunge il focus di “Today”, l’intenzione principale del Governo Draghi potrebbe avvicinarsi a quella spiegata nei suoi tanti interventi pubblici, ovvero «cambiare radicalmente il welfare spostando il focus dall’attuale protezione dopo il ritiro dal lavoro a una riforma degli ammortizzatori sociali che garantisca una protezione universale con formazione continua del lavoratore». (agg. di Niccolò Magnani)

 

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DURIGON

Claudio Durigon evidenzia che alla fine dell’anno, quando scadrà Quota 100, “il ritorno secco alla Fornero non è nemmeno immaginabile, perché uno scalone di 5 anni dai 62 attuali ai 67, creerebbe un allarmismo sociale difficilmente gestibile oggi. Se a scadenza della norma non ci sarà una legge che darà flessibilità in uscita sul mercato del lavoro, questo rappresenterà un grossissimo problema, perché verrà meno alle aziende uno strumento che permetta loro di riorganizzarsi”. Per questo, spiega il deputato della Lega, “abbiamo, da parte nostra, più che mai interesse che ci sia uno strumento efficace per uscire dal mercato del lavoro, se poi sarà la proroga di quota 100 o avrà un altro nome poco ci importa, contano i contenuti della futura misura”.

 

LA PROROGA DI QUOTA 100 A COSTO ZERO

Intervistato da pensionipertutti.it, Durigon spiega anche cosa intendesse Salvini quando in una trasmissione radiofonica ha parlato di un possibile rinnovo di Quota 100 a costo zero. “Sui costi del rinnovo di un anno, si è parlato di costo zero, perché si tratta di una spesa di 400 milioni per il 2022 ma ad oggi ci sono economie dalla stessa legge per il 2022 pari a 500 milioni, ecco spiegate le ragioni di tale affermazione, non vuol certo dire che la misura non avrebbe dei costi, ma che i risparmi attuali ne permettono la proroga senza ulteriori investimenti. È normale che avremo dei costi negli anni successivi, nel 2023 ad esempio si parla di 1,8 miliardi a fronte di economie per 750 milioni”, evidenzia l’ex sottosegretario al Lavoro.

San Valentino

 

San Valentino


Nome: San Valentino
Titolo: Martire
Nascita: 176, Terni
Morte: 14 febbraio 270, Roma
Ricorrenza: 14 febbraio
Tipologia: Commemorazione
Protettore di: amanti, epilettici, innamorati

S. Valentino, prete della Chiesa Romana; si era dedicato in modo particolare, assieme a S. Mario e alla propria famiglia, al servizio dei martiri imprigionati sotto l’imperatore Claudio II.

Valentino nacque a Interamna Nahars attuale Terni da una famiglia patrizia nel 176, fu poi convertito al cristianesimo e consacrato vescovo di Terni nel 197, a soli 21 anni.

Il suo zelo non poteva passare inosservato ai pagani. Fu cercato ed arrestato.

I soldati, dopo averlo malmenato, lo condussero al tribunale del prefetto.

Valentino, cominciò questi, perché sollevi mezza Roma contro l’imperatore e converti i Romani al Cristianesimo?

Perchè questa è la volontà di Dio, di quel Dio che solo è padrone, creatore del cielo e della terra, unico e vero Dio.

Ma non conosci i decreti dell’imperatore che bandiscono da Roma i Cristiani e vietano ogni ulteriore predicazione?

Sì, o prefetto, noi conosciamo tali decreti, ma conosciamo anche le parole dello Spirito Santo : « È necessario ubbidire più a Dio che agli uomini ».

Suvvia, sacrifica agli dèi e alla gloria dell’imperatore, ed io ti farò sommo sacerdote!

Le tue lusinghe sono inutili. Io non ti ubbidirò mai in questo!

Avete sentito? Esclamò indignato il prefetto rivolto ai giudici e agli sgherri. Mi viene ad insultare in casa! Or è ricolma la misura : ti porrò alla scelta due partiti, dopo i quali sarai per sempre o felice o infelice. O subito avanzi e getti incenso sul turibolo posto innanzi al nume. ed allora avrai le divise pontificali, gli onori, i grossi stipendi che loro sono uniti; o se rifiuterai sarai gettato in una botte piena di olio bollente.

Non temo tormenti di sorta. Pur di non offendere il mio Dio, son pronto a sostenerli!

Basta! Hai scelto. Sia battuto colle verghe.

Fu battuto crudelmente per lungo tempo. Siccome il Signore lo sosteneva, non morì sotto i colpi, ma alla fine, esausto di forze, cogli occhi rivolti al cielo esclamò: « Nulla mai mi potrà separare dalla carità di Cristo ».

Ricondotto, tutto una piaga; dinanzi al prefetto, questi tentò un’ultima lusinga, ma essendo riuscita vana, lo condannò alla decapitazione che fu eseguita dal soldato romano Furius Placidus. Era il 14 febbraio del 270.

Papa Giulio I fece edificare in suo onore una chiesa presso ponte Milvio, però le sue reliquie si conservarono nella chiesa di S. Prassede.

PRATICA. Tutta la vita di Gesù Cristo e dei santi Martiri fu un martirio non mai interrotto e voi cercate riposo e consolazioni? Oh quanto vi ingannate, se in questa vita miserabile cercate altro che patire! (Dall’Imitazione di Cristo).

PREGHIERA. O Signore, per i meriti del tuo santo martire Valentino, concedici, te ne preghiamo, la grazia di sopportare quelle piccole prove che la tua sapienza vorrà mandarci.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Terni san Valentino, Vescovo e Martire, il quale, dopo lunga flagellazione messo in prigione, e, non potendo esser vinto, finalmente nel silenzio della mezza notte tratto fuori dal carcere, fu decollato per ordine di Plàcido, Prefetto della città.

La leggenda di San Valentino, Sabino e Serapia

San Valentino Sabino e Serapia

Sabino, era un giovane centurione romano che s’innamorò di Serapia, una ragazza di religione cristiana. I due giovani decisero di sposarsi ma la famiglia di Serapia negò il consenso. I due ragazzi si rivolsero dunque al Vescovo Valentino. Sabino però non essendo battezzato per amore di Serapia accettò subito compensare la mancanza con il sacramento impartito da Valentino. Iniziarono allora i preparativi per festeggiare il battesimo di Sabino e le imminenti nozze. I due ragazzi erano molto felici per l’imminente avvenimento, ma Serapia contrasse una grave malattia. La ragazza fu colpita da una grave forma di tisi e si aggravò fino ad essere vicina alla fine. Sabino, disperato, chiese subito a Valentino di essere battezzato al più presto e di unirlo in matrimonio con Serapia prima che lei morisse. Valentino, commosso, battezzò il giovane e lo unì in matrimonio al capezzale di Serapia. La leggenda vuole che quando Valentino alzò le mani al cielo per benedire la loro unione, un improvviso sonno beatificante avvolgesse i due giovani per l’eternità.