Esonero contributivo alternativo alla CIG Covid-19: indicazioni dall’INPS

Esonero contributivo alternativo alla CIG Covid-19: indicazioni dall’INPS

Esaminiamo la circolare INPS 24/2021 che recepisce e fornisce indicazioni in merito all’esonero contributivo alternativo alla CIG Covid-19.

L’INPS ha rilasciato la circolare numero 24 del 11 febbraio 2021 con la quale fornisce indicazioni in merito alla possibilità per le aziende che non usufruiscono di ulteriori periodi di Cassa Integrazione Covid-19 di poter beneficiare di un apposito esonero contributivo per gli stessi dipendenti.

La norma recepita dall’INPS, prevista all’articolo 12 del Dl 137/2020 (Decreto Ristori), convertito, con modificazioni, dalla Legge 176/2020, prevede che il datore di lavoro che ha fruito degli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro nel mese di giugno 2020 può fruire di un esonero sui contributi, indipendentemente dal fatto che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano gli stessi che hanno fruito degli ammortizzatori sociali nel mese di giugno 2020.

Vediamo i dettagli.

Cassa integrazione Covid-19

In base al Decreto Ristori i datori di lavoro che hanno già fruito dell’ulteriore periodo di 9 settimane di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga avrebbero potuto fruire di un ulteriore periodo di ammortizzatori sociali pari ad altre 9 settimane.

Contestualmente lo stesso Dl Ristori ha previsto per i suddetti datori di lavoro, la possibilità di ottenere un esonero contributivo per i lavoratori in forza, al posto dell’ulteriore periodo di cassa integrazione covid. Come prevede la norma, l’esonero poteva riguardare anche altri lavoratori, diversi cioè da coloro per i quali erano stati previsti i periodi CIG 9+9 settimane pregressi.

Come precisa l’INPS l’esonero contributivo è alternativo alla CIG, quantomeno in riferimento alla medesima unità produttiva. Pertanto il datore di lavoro, in riferimento alla stessa unità produttiva può fruire o della CIG o dell’esonero dei contributi.

Esonero contributivo alternativo alla CIG covid-19: quanto spetta

L’esonero è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata per il numero delle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all’INAIL.

L’importo dell’esonero dei contributi calcolato in questo modo, deve poi essere riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di 4 settimane. Inoltre questo importo non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.

L’ammontare dell’esonero così determinato costituisce l’importo massimo riconoscibile ai fini dell’agevolazione e può essere fruito, fino al 31 gennaio 2021, per un periodo massimo di quattro
settimane, riparametrato e applicato su base mensile.

Chi può fruire dell’esonero contributivo alternativo alla CIG Covid-19

Possono usufruire dello sgravio i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo, che hanno già fruito interamente delle settimane di Cassa Integrazione pregresse previste dal Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio. L’esonero contributivo in oggetto non si applica infine nei confronti della pubblica Amministrazione.

Più nel dettaglio, l’esonero può essere fruito per le stesse matricole INPS per le quali, nella mensilità di giugno 2020, siano state fruite le specifiche tutele di integrazione salariale.

L’INPS specifica che in caso di fusione (sia per unione, che per incorporazione), di due matricole diverse l’esonero, potrà essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione se l’azienda che procede al suddetto processo ha fruito dei trattamenti di integrazione salariale nel mese di giugno 2020.

Riassumendo quindi, l’esonero contributivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati che abbiano fruito dei trattamenti di integrazione salariale nel mese di giugno 2020:

  1. a cui siano già state autorizzate interamente le ulteriori 9 settimane di CIG di cui al Decreto Rilancio;
  2. appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020.

Condizioni di spettanza dell’esonero

Come per gli altri esoneri contributivi, anche in questo caso il datore di lavoro che intende fruire del beneficio deve:

  • essere in regola con il DURC;
  • non aver violato le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
    comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre l’azienda deve attenersi al blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo previsto dall’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020.

Cumulo e compatibilità con altri bonus e incentivi

L’esonero in oggetto è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente:

  1. nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta
  2. e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Come espressamente specificato dall’INPS non è ad esempio cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile di cui alla Legge 205/2017.

Testo della Circolare INPS numero 24 del 11-02-2021

Alleghiamo infine il testo completo in formato PDF della circolare INPS in oggetto.

download   Circolare INPS numero 24 del 11-02-2021
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Contributi artigiani e commercianti 2021: aliquote, massimali e minimali

Rimangono invariati per l’anno 2021, rispetto all’anno precedente, i contributi previdenziali a carico di artigiani e commercianti. L’INPS, dopo aver comunicato i contributi gestione separata 2021 , con la circolare n. 17 del 9 febbraio 2021 comunica anche aliquote, massimali e minimali per il calcolo dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti).

La variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolata dall’ISTA per il biennio 2019-2020, è risultato pari al – 0,3%. Quindi, non potendo il reddito minimale imponibile rivalutarsi al ribasso, si applicano gli stessi costi contributivi rispetto al 2020.

Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio a quanto ammontano i contributi, in base alle aliquote, minimali e massimali forniti dall’INPS e le relative scadenze.

Contributi artigiani e commercianti 2021: aliquote

Le aliquote contributive, utili al calcolo dei contributi INPS da versare alla gestione AGO, sono rimaste invariate per il 2021 rispetto all’anno precedente, in quanto hanno raggiunto il limite massimo prefissato dalla legge.

Per i titolari e collaboratori di età inferiore ai 21 anni l’aliquota contributiva continuerà ad incrementarsi annualmente di una misura pari allo 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%. Per gli artigiani coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari a 21,90%, mentre per i commercianti coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari a 21,99%.

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2021, le disposizioni riguardanti la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

Contributi fissi

Alla luce delle predette aliquote contributive, per l’anno 2021, si applicano i seguenti costi contributivi fissi:

  • artigiani: 3.836,16 euro (titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni) ovvero 3.572,94 euro (coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni);
  • commercianti: 3.850,52 euro (titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni) ovvero 3.587,29 euro (coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni).

Contributi eccedenti il minimale

I costi contributivi appena elencati riguardano la parte fissa. Quindi, indipendentemente dal reddito conseguito, occorre versare le predette somme.

Tuttavia, se il lavoratore autonomo consegue un reddito superiore a 47.379 euro, occorre versare l’1% in più di contributi. Dunque, nel caso dell’artigiano l’aliquota aumenta al 25% e nel caso del commerciante l’aliquota si incrementa al 25,09%.

Massimale imponibile

Per quanto riguarda il massimale, ossia la soglia di reddito oltre la quale non bisogna versare la relativa contribuzione all’INPS, si differenzia in base alla data di iscrizione del lavoratore alla gestione artigiani e commercianti.

Più in particolare:

  • per i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad 78.965 euro;
  • per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a 103.055.

Scadenze contributi artigiani e commercianti

I contributi artigiani e commercianti sono da pagare per trimestri tramite modello F24 alle seguenti scadenze:

  • 17 maggio 2021;
  • 20 agosto 2021;
  • 16 novembre 2021;
  • 16 febbraio 2022.

Se il reddito conseguito è superiore a 15.953 Euro, i termini di pagamento coincidono con quelli dell’IRPEF.

Come pagare i contributi AGO (codeline)

L’INPS ricorda infine che le codeline, ovvero le comunicazioni contenenti i dati e gli importi da pagare non vengono più inviate al domicilio del contribuente. Questi infatti sono reperibili

  1. nel “Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti”;
  2. da questa pagina accessibile sia dai lavoratori autonomi che dai propri intermediari si dovrà proseguire cliccando sul menù alla voce “Dati del mod. F24”;
  3. in questa pagina è possibile visualizzare e stampare in formato PDF il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.
Bonus Iscro Inps: cos’è e come funziona la cassa integrazione autonomi

Cos’è e come funziona l’ISCRO, la nuova indennità a favore dei lavoratori autonomi con partita IVA iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS. La Legge di bilancio 2021 (Legge numero 178 del 30 dicembre 2020) ha previsto all’articolo 1, commi dal 386 al 400, una Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (in sigla ISCRO) erogata dall’INPS a beneficio dei lavoratori autonomi, iscritti via esclusiva alla Gestione separata ed in possesso di determinati requisiti reddituali e contributivi.

La misura, nelle more di una riforma degli ammortizzatori sociali, ha lo scopo di introdurre, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, una sorta di “Cassa integrazione” per gli autonomi colpiti da una contrazione del giro d’affari.

Con circolare numero 12 del 5 febbraio 2021 l’INPS ha già recepito tale norma introducendo apposita addizionale sulla contribuzione dovuta dai professionisti senza cassa iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS pari allo 0,26% per 2021 e 0,51% per per il 2022 e il 2023.

Analizziamo nel dettaglio la misura.

A chi spetta l’ISCRO

ISCRO è pensata per essere una sorta di “Cassa integrazione”, istituita in via sperimentale per il triennio 2021 – 2023. E’ quindi un nuovo ammortizzatore sociale in costanza di lavoro, per i periodi di sospensione dell’attività lavorativa autonoma.

Spetta ai soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (cosiddetti professionisti senza cassa).

L’indennità spetta in presenza dei seguenti requisiti:

  • Essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (esclusi pertanto i pensionati nonché loro che sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie perché ad esempio lavoratori dipendenti);
  • Non ricevere il Reddito di cittadinanza;
  • Aver generato, nell’anno precedente la presentazione della domanda, un reddito da lavoro autonomo inferiore al 50% della media dei redditi della stessa specie conseguiti nei tre anni precedenti;
  • Nell’anno precedente la presentazione della domanda aver totalizzato un reddito inferiore a 8.145,00 euro;
  • Essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali obbligatori;
  • Titolari di partita IVA (attiva) da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda.

Con riferimento all’ultimo punto, la partita IVA dev’essere stata aperta per lo svolgimento dell’attività, in virtù della quale il soggetto è iscritto alla Gestione separata.

Al fine di continuare a percepire il sussidio, i requisiti contributivi e reddituali devono essere mantenuti nel periodo di fruizione. In caso di cessazione della partita IVA l’indennità viene revocata.

Quanto è l’importo mensile

L’ammontare dell’indennità straordinaria è pari al 25% (su base semestrale) dell’ultimo reddito denunciato all’Agenzia delle entrate. Ad ogni modo, la somma mensile non potrà essere superiore a 800 euro né inferiore a 250.

Le somme percepite non hanno alcuna valenza ai fini contributivi né fiscali. Queste infatti non concorrono alla formazione del reddito complessivo del percipiente.

Esclusa infine la contribuzione figurativa.

Altri benefici: formazione professionale gratuita

In parallelo rispetto alla fruizione delle somme è prevista anche la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale. Scopo della previsione è quello di accompagnare al sussidio economico lo svolgimento di attività mirate ad incrementare i compensi del beneficiario.

Sul punto, il comma 440 della Legge di bilancio prevede l’adozione, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, di un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Dicastero dell’economia e delle finanze, che definisca i criteri e le modalità operative dei percorsi di aggiornamento professionale, oltre a disciplinarne il finanziamento.

La partecipazione ai corsi sarà monitorata dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Come fare domanda di ISCRO

Al momento si è in attesa di apposita circolare INPS che comunicherà le modalità di invio della domanda di ISCRO. La domanda di ISCRO dovrà essere presentata una sola volta per l’intero triennio, entro il 31 ottobre di ogni anno (2021, 2022 o 2023).

L’istanza sarà inoltrata all’INPS, presumibilmente, secondo le modalità che saranno oggetto di futura comunicazione da parte dell’Istituto.

L’INPS, una volta acquisita la domanda, comunicherà all’Agenzia delle entrate i riferimenti anagrafici dell’interessato, al fine di consentire a quest’ultima i controlli sul possesso dei requisiti.

Accolta la richiesta di sussidio, questo avrà decorrenza a partire dal giorno successivo la data di presentazione della domanda.

Aliquote Gestione separata ISCRO

La misura di sostegno economico in parola sarà finanziata aumentando i contributi dovuti alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi, potenzialmente destinatari di ISCRO.

Come accennato in premessa, con la circolare numero 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha reso note le aliquote addizionali per l’anno in corso dovute dagli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

Queste saranno pari a:

  • Aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in misura pari al 25%;
  • addizionale 0,72% destinata a finanziare le prestazioni di maternità, assegni nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale;
  • addizionale 0,26% prevista ex novo a finanziamento di ISCRO.

Nel complesso l’aliquota INPS sarà pari per il 2021 al 25,98%. Per gli anni 2022 e 2023, interessati dalla misura sperimentale, il contributo dello 0,26% passerà a 0,51% per ciascuna annualità.

Leggi anche: Gestione separata INPS contributi 2021: aliquote, minimali e massimali

Versamento contributi con F24

A differenza di quanto avviene per i collaboratori, in cui il versamento dei contributi viene effettuato dall’azienda committente, per i professionisti è diverso: sono questi ultimi a dover farsi carico del pagamento con modello F24, nel rispetto delle scadenze fiscali relative alle imposte sui redditi (saldo 2020, primo e secondo acconto 2021).

Ticket licenziamento 2021: nuovi importi aggiornati e quando va pagato

Il ticket licenziamento è quel contributo che il datore deve versare all’INPS in caso di cessazione di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato che danno diritto alla NASpI. Il suo importo annuo per il 2021 è fissato in 503,30 euro (41% del massimale disoccupazione) e varia a seconda del periodo di permanenza in azienda da 1/12 fino a raggiungere un massimo di 3 annualità. Per il 2021 l’importo massimo di contributo licenziamento è di 1509,90 euro per i lavoratori con un’anzianità di servizio pari o superiore a 36 mesi.

Il contributo NASpI (ex ASpI) dev’essere versato anche quando il datore ricorre a licenziamenti collettivi, con un importo peraltro triplicato se la dichiarazione di eccedenza del personale non è stata oggetto di accordo sindacale. Il ticket è dovuto anche in caso di licenziamento a seguito di accordo collettivo aziendale escluso dal blocco dei licenziamenti covid.

Il contributo è destinato a finanziare l’indennità di disoccupazione (e a scoraggiare i licenziamenti) e il datore deve provvedere al pagamento, con modello F24 insieme agli altri contributi previdenziali e assistenziali entro il 16 del mese successivo, a prescindere se il il dipendente cessato chieda o meno la NASPI.

Analizziamo nel dettaglio quando è dovuto, come si calcola l’importo e casi particolari (licenziamenti collettivi, part-time e imprese edili).

Contributo NASpI: quando deve essere pagato

Il ticket licenziamento (introdotto con l’articolo 2, commi 31-35, della legge n. 92/2012) va pagato in tutti i casi di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato che darebbero potenzialmente diritto all’indennità di disoccupazione in favore del cessato.

Oltre che per i licenziamenti (giustificato motivo oggettivo, soggettivo, giusta causa) il contributo è dovuto in caso di:

  • Dimissioni per giusta causa;
  • Dimissioni nel periodo tutelato per maternità;
  • Risoluzione consensuale a seguito della conciliazione obbligatoria presso la Direzione Territoriale del Lavoro nei casi in cui il datore voglia licenziare per giustificato motivo oggettivo;
  • Risoluzione consensuale del rapporto a seguito del rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra unità produttiva distante oltre 50 km dalla sua residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
  • Mancata trasformazione dell’apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

Il contributo è dovuto a prescindere dalla richiesta del cessato dell’indennità di disoccupazione. Inoltre il contributo è dovuto anche a seguito di abbandono del posto di lavoro da parte del lavoratore ed anche per licenziamento per cessazione dell’attività.

Ticket licenziamento 2021: importi

L’importo del ticket licenziamento è fissato in misura pari al 41% del massimale mensile di disoccupazione (il cui importo è comunicato con apposita circolare INPS ogni anno) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del cessato negli ultimi tre anni. Per quest’anno si considera la circolare INPS numero 7 del 21/01/2021.

  • Considerato che per il 2021 il massimale è pari ad euro 1.227,55, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale è dovuto un contributo di:
    • 1.227,55 * 41% = 503,30
  • Per chi ha un’anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a:
    • 503,30 * 3 = 1.509,90
  • Se il rapporto ha avuto una durata inferiore all’anno il contributo è riproporzionato in mesi:
    • 503,30 / 12 = 41,94 euro mensili

Per poi essere moltiplicato per i mesi in cui il dipendente è stato in forza (si considera come mese intero quello in cui la prestazione si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario).

Calcolo ticket licenziamento

Facciamo l’esempio di un dipendente assunto a tempo indeterminato il 1° gennaio 2021 e licenziato per giusta causa il 16 marzo 2021. In questo caso i mesi da considerare per stabilire l’importo del ticket sono 3, cioè gennaio, febbraio e marzo; (quest’ultimo mese si calcola perché protrattosi per almeno 15 giorni di calendario).

Di conseguenza il contributo sarà pari a:

  • 41,94 * 3 = 125,82 euro

Nel calcolo dei mesi di anzianità aziendale devono essere ricompresi anche quelli prestati come lavoratore a termine per chi è stato poi trasformato a tempo indeterminato. Per gli intermittenti, invece, i periodi di non lavoro tra una chiamata e l’altra non vengono conteggiati.

Ticket di licenziamento nei licenziamenti collettivi

Il ticket è dovuto anche nei licenziamenti collettivi; questi, si ricorda, ricorrono ogniqualvolta il datore con più di 15 dipendenti intende effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni. I licenziamenti avvengono a causa della riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività produttiva.

La misura del contributo è quella prevista per i licenziamenti individuali. Eccezion fatta per i casi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale avviene senza accordo sindacale: qui l’importo è moltiplicato per 3.

La legge di bilancio 2018 ha peraltro modificato la norma. Per i licenziamenti collettivi intimati da un’azienda rientrante nel campo di applicazione della CIGS il contributo è elevato all’82% del massimale mensile:

  • 1.227,55 * 82% = 1006,59 euro per ogni 12 mesi di anzianità aziendale

L’aumento si applica alle procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 20 ottobre 2017.

Ticket di licenziamento lavoratori part time

E’ importante sapere che il contributo licenziamento è dovuto in misura piena anche per i lavoratori part-time.

Quindi la tassa licenziamento non può essere riproporzionata alla percentuale di part-time (come logica vorrebbe), ma è sempre dovuta in misura piena.

Contributo di licenziamento edilizia

Caso particolare è quello che riguarda il contributo ASpI per le imprese edili. Sono infatti esonerate dal versamento del ticket licenziamento le imprese del settore edilizia in taluni casi specifici; ovvero nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Per approfondimenti vi rimandiamo alla lettura dei recenti chiarimenti INPS sul Ticket di licenziamento imprese edili.

Esonero contributivo alternativo alla CIG Covid-19: indicazioni dall’INPSultima modifica: 2021-02-15T19:21:58+01:00da vitegabry
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