Archivi giornalieri: 21 marzo 2014

Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul lavoro

Info e normativa

 

Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul lavoro

L’Assessorato al Lavoro, Pari opportunità e politiche giovanili  della Regione Lazio ha promosso l’attivazione di un Fondo regionale di solidarietà delle vittime di incidenti mortali sul lavoro finanziato ai sensi dell’art. 42 della Legge n. 31 del 24 dicembre 2008 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009” e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale n. 308 del 30 aprile 2009.  

Questa  deliberazione ha definito i criteri di accesso al Fondo, rinviando a successivi atti la definizione della  modulistica. 

 Beneficiari

Sono destinatari del contributo del Fondo regionale:

•   i familiari superstiti di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro residenti, al momento dell’infortunio, nel territorio della Regione Lazio;

•   i familiari superstiti di lavoratori deceduti a causa di infortuni sul lavoro avvenuti nel territorio della Regione Lazio.

               Gli eventi infortunistici devono essersi verificati a partire dal 1^ gennaio 2009.

               Rientrano nella categorie di “familiari superstiti”  i soggetti definiti ai sensi dell’art. 85, comma 1, punti da 1 a 4, del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DPR 30 giugno 1965 n. 1124) ed in particolare:

•   coniuge;

•   figli minori legittimi, naturali riconosciuti o riconoscibili, adottivi;

in mancanza di familiari  di cui ai punti precedenti

  •    genitori viventi a carico; 
  •    fratelli o sorelle conviventi ed a carico.

 

Contributi 

  I contributi consistono in un’erogazione una tantum di 10 mila euro per ogni lavoratore deceduto, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo regionale. 

  Le richieste di contributo, autorizzate dalla Direzione regionale lavoro, pari opportunità e politiche giovanili ,  che non dovessero rientrare nel finanziamento per mancanza di risorse finanziarie , saranno considerate in via prioritaria nel corso dell’anno successivo.

I contributi del Fondo regionale vengono erogati ad integrazione dei benefici del Fondo nazionale di solidarietà alle vittime di incidenti sul lavoro previsto dall’art. 1, comma 1187 della legge n. 296/2006 mentre sono incompatibili con interventi analoghi disposti da altre Regioni o province.

 

Modalità di presentazione delle domande

Le richieste, redatte secondo la modulistica prevista, possono essere consegnate a mano o spedite per posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alle sedi INAIL competenti per territorio.

               
 La firma  sulla domanda può  essere autenticata,   previa  identificazione  del dichiarante,  dal funzionario  incaricato  a ricevere la documentazione   presso   la   competente   sede   dell’Istituto   ( INAIL o IPSEMA )  o   presso  gli   Uffici  comunali.  

               Nel   caso   in   cui   l’istanza   venga   inviata   a   mezzo   raccomandata   A/R,   la   firma  dovrà   essere  autenticata.

Sulla busta deve essere indicato con chiarezza: “Richiesta di ammissione ai contributi del Fondo regionale infortuni sul lavoro.  

 

 

LINK CORRELATI:

NOVITA’ CIG e Mobilità in deroga per primo trimestre 2014

Info CIGS e Mobilità in derogaNOVITA’ CIG e Mobilità in deroga per primo trimestre 2014

In data 30 dicembre 2013 è stato siglato l’accordo quadro tra la Regione Lazio e le Parti Sociali sui criteri di utilizzo per il primo trimestre dell’anno 2014 degli  ammortizzatori sociali in deroga nella regione Lazio.

Per quanto riguarda la CIG in deroga, nel premettere che la Regione Lazio e le Parti Sociali  hanno ritenuto necessario adottare un accordo quadro finalizzato a regolare l’accesso agli ammortizzatori in deroga per il primo trimestre dell’anno 2014, che proroghi  temporaneamente, fino al 31 marzo 2014, le modalità di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga secondo quanto già disciplinato nell’anno 2013 ed in particolare nell’Accordo Quadro del 4 luglio 2013, segnaliamo che:

· le aziende che intendano richiedere (per la prima volta, ovvero che, a seguito del peggioramento della situazione di crisi aziendale, necessitano di un maggior monte ore di ammortizzatore sociale rispetto a quello autorizzato nell’anno 2013, ovvero nel caso di proroghe relative a società appartenenti al settore della sanità privata) la convocazione per l’esame congiunto di accesso agli ammortizzatori in deroga (cassa integrazione guadagni) dovranno unicamente inviare tale richiesta, all’indirizzo di posta elettronica convcigderoga@regione.lazio.it   utilizzando il modello allegato denominato Richiesta convocazione per accordo CIG in deroga. Tale richiesta dovrà essere inoltrata per conoscenza (campo cc) alla/e OO.SS. territoriali di categoria. Pertanto non saranno assolutamente prese in carico richieste pervenute o che perverranno in forma diversa da quella descritta.

La convocazione per l’esame congiunto da parte della Regione Lazio, avverrà esclusivamente per posta elettronica, all’indirizzo e-mail del mittente della richiesta, nonché, sempre agli indirizzi e-mail delle OO.SS. indicate nella medesima richiesta.

· nel caso di richieste di convocazione inviate all’indirizzo convcigderoga@regione.lazio.it a partire dal 20 gennaio 2014, la decorrenza degli ammortizzatori richiesti (CIG) non può essere antecedente al giorno di invio della domanda;

· nel caso di richieste di convocazione inviate all’indirizzo convcigderoga@regione.lazio.it entro le ore 24 del 19 gennaio 2014, può essere indicata una data di decorrenza degli ammortizzatori (CIG) anticipata rispetto al giorno di invio della domanda, ma, in ogni caso pari o successiva al 1° gennaio 2014;

Inoltre, proseguendo le precedenti esperienze, nel caso di proroghe di accordi sottoscritti nel corso del 2013 e con scadenza 31/12/2013, è possibile prevedere un nuovo accordo da sottoscrivere tra le parti in sede sindacale (coerente con quanto indicato nell’Accordo quadro regionale CIG in deroga del 30 dicembre 2013), senza dover sottoscrivere un nuovo accordo in sede Regione Lazio, (il Modello di accordo aziendale per la CIG in deroga, di riferimento per la stipula delle intese di proroga in sede sindacale e allegato di seguito è disponibile sul portale regionale). Questi accordi potranno essere sottoscritti a decorrere dal 02/01/2014 e  avranno decorrenza dal 01/01/2014.

Entro giorni 10 dalla data di sottoscrizione del sopra citato accordo in sede aziendale, a pena di decadenza,  la domanda di CIG (una ed una sola istanza per ciascuna unità produttiva e per l’intero periodo indicato al punto 2), corredata dell’elenco nominativo di tutti i lavoratori che saranno sospesi,  sarà inoltrata dalla società alla Regione Lazio (secondo la modalità on line accessibile dal sito www.portalavoro.regione.lazio.it) che procederà ad autorizzare il relativo trattamento in deroga e ad inoltrarlo alla competente sede INPS per l’effettiva erogazione.

La Società inoltre dovrà  trasmettere in formato pdf copia del medesimo  accordo alla Regione Lazio – Direzione Lavoro – Area GR 08/06 attraverso il seguente indirizzo e-mail:  accordicigs@regione.lazio.it
Resta comunque esclusa la possibilità di stipulare accordi in sede sindacale nei casi di proroghe concernenti società che, in prossimità della scadenza dell’ammortizzatore dell’anno 2013, hanno avviato procedure di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 223/91 e che, ai sensi dell’art. 4 comma 7 della legge n°223/91,devono proseguire in sede amministrativa il previsto esame congiunto. E’ altresì esclusa la possibilità di stipulare accordi in sede sindacale nei casi di proroghe concernenti società appartenenti al settore della sanità privata, in quanto, in ragione delle specificità connesse alle innovazioni normative che lo coinvolgono, è necessario coinvolgere, nell’espletamento del relativo esame congiunto, anche i competenti uffici dell’Assessorato Regionale alla Sanità. In tale ultima ipotesi, pertanto, la società dovrà richiedere alla Regione Lazio l’incontro di esame congiunto secondo le modalità sopra descritte.

Con riferimento alla mobilità in deroga,  l’accordo quadro del 30 dicembre 2013 stabilisce che la disciplina dell’istituto rimane sospesa così come previsto nell’Addendum del 31/10/2013 nelle more della emanazione del decreto interministeriale di cui al D.L. 54/2013. Al fine di una corretta definizione dell’utilizzo dell’istituto della mobilità in deroga, anche in riferimento al bimestre novembre e dicembre dell’anno 2013,  le parti si danno comunque atto della necessità di riconvocarsi successivamente all’emanazione dei decreti interministeriali di riparto delle risorse destinate alla Regione Lazio per l’anno 2014.


NOVITA’ CIG e Mobilità in deroga per Novembre e Dicembre 2013

“E’ stato prorogato l’Accordo quadro tra la Regione Lazio e le Parti Sociali – che era stato firmato il 27 Settembre scorso e che scadeva in data 31 Ottobre – finalizzato a regolare l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga nel Lazio per i restanti mesi di Novembre e Dicembre dell’anno 2013”.
Pertanto si riportano di seguito il testo dell’Addendum sottoscritto tra la Regione Lazio e le Parti Sociali ed il modello di accordo che le Parti potranno utilizzare in sede aziendale per prorogare i trattamenti di CIG in deroga fino a tutto il 31 Dicembre 2013.

Testo dell’addendum del 31/10/2013

Modello di accordo aziendale per la proroga della CIG in deroga al 31/12/2013

“E’ stato prorogato l’Accordo quadro tra la Regione Lazio e le parti sociali – che era stato firmato a luglio scorso e che scadeva il prossimo 30 settembre – finalizzato a regolare l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga nel Lazio per il secondo semestre dell’anno 2013”. E’ quanto dichiara l’assessore al Lavoro della Regione Lazio, Lucia Valente al termine di un incontro che si è svolto oggi presso la Regione Lazio con le parti sociali.

La proroga dell’Accordo – solo di un mese – prevede che le autorizzazioni non possano andare oltre il 31 ottobre 2013 perché le risorse sbloccate ad oggi sono gravemente insufficienti per poter arrivare fino alla fine dell’anno, tenendo conto della grave crisi economica ed occupazionale nella Regione Lazio e nelle altre Regioni.

Testo dell’accordo quadro per la proroga delle autorizzazioni in deroga fino al 31/10/2013

Gli indirizzi di posta elettronica cui inviare le richieste di convocazione per gli accordi in sede istituzionale sono:

L’indirizzo cui inviare gli accordi di proroga stipulati in sede aziendale/sindacale è:
accordicigs@regione.lazio.it 

Allegati:
– Accordo quadro regionale del 4 luglio 2013 (formato doc)

– Accordo quadro regionale del 4 luglio 2013 (formato pdf)
– Modello accordo di proroga in sede aziendale
– Modello richiesta di convocazione dell’esame congiunto per prima concessione CIGS deroga 
– Modello richiesta di convocazione dell’esame congiunto per la mobilità in deroga

NOTIZIE PRECEDENTI

È stato siglato l’accordo quadro regionale per l’accesso alla proroga degli ammortizzatori in deroga nella regione Lazio fino al 30/06/2013.

Testo dell’addendum dell’accordo quadro 2013

Modello del verbale di accordo per la proroga al 30/06/2013

È stato siglato l’accordo quadro regionale per l’accesso agli ammortizzatori in deroga nella regione Lazio per l’anno 2013.

Per quanto riguarda la CIG in deroga segnaliamo che:

· le aziende che intendano richiedere (per la prima volta, ovvero che, a seguito del peggioramento della situazione di crisi aziendale, necessitano di un maggior monte ore di ammortizzatore sociale rispetto a quello autorizzato nell’anno 2012, ovvero nel caso di proroghe relative a società appartenenti al settore della sanità privata) la convocazione per l’esame congiunto di accesso agli ammortizzatori in deroga (cassa integrazione guadagni) dovranno unicamente inviare tale richiesta, all’indirizzo di posta elettronica convcigderoga@regione.lazio.it utilizzando il modello allegato denominato Richiesta convocazione per accordo CIG in deroga. Tale richiesta dovrà essere inoltrata per conoscenza (campo cc) alla/e OO.SS. territoriali di categoria. Pertanto non saranno assolutamente prese in carico richieste pervenute o che perverranno in forma diversa da quella descritta.

La convocazione per l’esame congiunto da parte della Regione Lazio, avverrà esclusivamente per posta elettronica, all’indirizzo e-mail del mittente della richiesta, nonché, sempre agli indirizzi e-mail delle OO.SS. indicate nella medesima richiesta.

· nel caso di richieste di convocazione inviate all’indirizzo convcigderoga@regione.lazio.it a partire dal 16 gennaio 2013, la decorrenza degli ammortizzatori richiesti (CIG) non può essere antecedente al giorno di invio della domanda;

· nel caso di richieste di convocazione inviate all’indirizzo convcigderoga@regione.lazio.it entro le ore 24 del 15 gennaio 2013, può essere indicata una data di decorrenza degli ammortizzatori (CIG) anticipata rispetto al giorno di invio della domanda, ma, in ogni caso pari o successiva al 1° gennaio 2013;

Inoltre, proseguendo le precedenti esperienze, nel caso di proroghe di accordi sottoscritti nel corso del 2012 e con scadenza 31/12/2012, è possibile prevedere un nuovo accordo da sottoscrivere tra le parti in sede sindacale (coerente con quanto indicato nell’Accordo quadro regionale CIG in deroga 2013), senza dover sottoscrivere un nuovo accordo in sede Regione Lazio, (il Modello di accordo aziendale per la CIG in deroga, di riferimento per la stipula delle intese di proroga in sede sindacale e allegato di seguito è disponibile sul portale regionale). Questi accordi potranno essere sottoscritti a decorrere dal 07/01/2013 e comunque entro e non oltre il 07/02/2013, avranno decorrenza dal 01/01/2013 e dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica accordicigs@regione.lazio.it

A tale riguardo resta comunque esclusa la possibilità di stipulare accordi in sede sindacale nei casi di proroghe concernenti società che, in prossimità della scadenza dell’ammortizzatore dell’anno 2012, hanno avviato procedure di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 22391 e che, ai sensi dell’art. 4 comma 7 della legge n°223/91,devono proseguire in sede amministrativa il previsto esame congiunto. E’ altresì esclusa la possibilità di stipulare accordi in sede sindacale nei casi di proroghe concernenti società appartenenti al settore della sanità privata, in quanto, in ragione delle specificità connesse alle innovazioni normative che lo coinvolgono, è necessario coinvolgere, nell’espletamento del relativo esame congiunto, anche i competenti uffici dell’Assessorato Regionale alla Sanità. In tale ultima ipotesi, pertanto, la società dovrà richiedere alla Regione Lazio l’incontro di esame congiunto secondo le modalità sopra descritte.

Allegati:

Accordo quadro regionale per gli ammortizzatori in deroga (formato pdf)

Accordo quadro regionale per gli ammortizzatori in deroga (formato doc)

Richiesta convocazione per accordo CIG in deroga

Modello di accordo aziendale per la proroga della CIG in deroga

Con riferimento alla mobilità in deroga,  e specificatamente  in riferimento a quanto descritto al punto D) lettera b) dell’Accordo Quadro dell’11/01/2013,  in analogia con quanto previsto per il corrente anno per la CIG in deroga, può essere concesso nel 2013 il ricorso alla mobilità in deroga per un periodo massimo di 4 mesi, sulla base di accordi stipulati presso la Regione Lazio fino al 30/04/2013.

 A tal fine si segnala che:

· l’azienda e/o le  OO.SS.  che intendano richiedere per la prima volta, ovvero nel caso di proroghe la convocazione per l’esame congiunto di accesso agli ammortizzatori in deroga (mobilità) dovranno inviare tale richiesta all’indirizzo di posta elettronica convmobderoga@regione.lazio.it utilizzandoesclusivamente il modello allegato denominato “Richiesta convocazione per accordo MOB in deroga”,entro 30 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro ( nel caso di lavoratore licenziato nel 2013 che non può beneficiare dell’ASPI, mini ASPIe/o di altri trattamenti di disoccupazione speciale) o entro la data del 15 febbraio 2013 nel caso di proroghe ;

Non saranno assolutamente prese in considerazione  richieste pervenute o che perverranno in forma diversa da quella descritta ( cioè ad altro indirizzo mail e/o con altra modulistica).

La convocazione per l’esame congiunto da parte della Regione Lazio, avverrà esclusivamente per posta elettronica, all’indirizzo e-mail delle OO.SS. e/o dell’ azienda richiedente  indicato nella medesima richiesta.

Successivamente alla sottoscrizione dell’accordo l’azienda e/o le OO.SS firmatarie, entro 10 giorni dalla sottoscrizione stessa, provvederanno a presentare istanza on-line alla Regione Lazio utilizzando, a tale scopo, la medesima piattaforma e le modalità impiegate precedentemente.

Relativamente alla documentazione da presentare in sede di accordo si ricorda che la stessa  è essenziale alla sottoscrizione dell’accordo stesso e che non si procederà a stipulare  accordi in assenza di contestuale presentazione di quanto richiesto.

Allegati:

Accordo Quadro dell’11/01/2013 (pdf)

Richiesta convocazione per accordo MOB in deroga

NOVITA’ 2012

•· Accordo quadro su ammortizzatori sociali in deroga Lazio – Anno 2012

•· Modello editabile verbale di accordo per proroga Cig in deroga Lazio – Anno 2012

AVVISI – NOVITA’ 

La regione Lazio ha previsto che le aziende comunichino preventivamente le ore di effettivo utilizzo della CIG per consentire agli organi ispettivi eventuali verifiche sulle prestazioni lavorative dei lavoratori durante il periodo di CIG in deroga. Questa comunicazione si effettua accedendo allo stesso applicativo utilizzato per inviare la domanda on line. Si ricorda inoltre che i periodi di sospensione dovranno essere inseriti entro le ore 24.00 del giorno precedente il loro utilizzo.

Nel far presente che tale sistema di comunicazione on line risulta essere operativo, si precisa che l’azienda potrà accedere allo stesso a decorrere da quando l’istanza figurerà nello stato “esito positivo ARLL“. 

Per ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo dell’applicativo si rimanda alla apposita guida on line.

Novità 2012: accesso agli ammortizzatori in deroga – generalità

L’accesso agli ammortizzatori in deroga nel 2012 è regolato da un accordo stipulato fra le parti sociali il 22 dicembre 2011 che finalizza l’accesso a queste misure esclusivamente a favore dei lavoratori che non possono usufruire di altri ammortizzatori ordinari o di altri istituti di sostegno al reddito. Il nuovo accordo prevede specifici requisiti dei datori di lavoro e del lavoratori destinatari, procedure semplificate per prorogare accordi stipulati nel 2011 e misure di politica attiva finalizzate alla riqualificazione ed al reinserimento lavorativo.

CIG in deroga 2012

Requisiti dei datori di lavoro e dei lavoratori

•- Datori di lavoro qualificati come imprese, studi professionali ed altre tipologie imprenditoriali e non imprenditoriali con l’eslusione dei datori di lavoro domestico;

•- Lavoratori: occupati presso unità produttive ubicate nel Lazio in possesso dei requisito di 90 giorni di anzianità aziendale presso il datore di lavoro richiedente;

•- Tipologie contrattuali ammesse: tutti i contratti di lavoro dipendente subordinato inquadrati come operai, impiegati, quadri, soci-lavoratori di cooperative, compresi quelli in regime ex DPR 602/72 ed i lavoratori a domicilio monocommessa.

Specificità:

•- Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato (compreso contratto di inserimento): la CIG in deroga può essere usufruita fino alla naturale scadenza del contratto;

•- Apprendisti: quando siano gli unici dipendenti dell’impresa richiedente o quando gli altri lavoratori in carico all’azienda siano interessati alla CIGS in deroga;

•- Lavoratori somministrati: quando gli altri lavoratori in carico all’azienda siano interessati alla CIGS in deroga, inoltre il requisito di 90 giorni di anzianità aziendale viene computato tenendo conto dei periodi anche non continuativi di lavoro effettuati presso una o più Agenzie per il lavoro;

•- Nel caso di imprese rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS in legislazione ordinaria, la CIG in deroga può intervenire solo per il periodo non coperto dalla CIG ordinaria;

Procedure per l’accesso alla CIG in deroga

L’accesso a questo ammortizzatore è autorizzato dalla Regione Lazio a seguito dei seguenti passaggi:

•- Richiesta di esame congiunto alla stessa Regione da presentare prima dell’inizio del periodo di CIG in deroga;

•- Sottoscrizione dell’accordo presso la Regione;

•- Invio della domanda on line da parte dell’azienda entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo

•- La Regione autorizza, con proprio provvedimento, di norma entro 60 giorni dall’invio della domanda on line nei limiti dei massimali di costo orario definiti da INPS e per non più di 40 ore settimanali per ogni lavoratore salvo diversa previsione del CCNL;

•- I lavoratori dovranno presentarsi al CPI di competenza entro 5 giorni dalla sospensione dal lavoro (e comunque entro 5 giorni dalla presentazione della domanda on line)

Proroghe di accordi definiti nel 2011

In caso di accordi sottoscritti nel 2011 e con scadenza al 31/12/2011 è possibile prevedere un’estensione del periodo di CIG in deroga fino al 31/12/2012 sulla base dei requisiti di aziende e lavoratori sopra descritti e delle successive condizioni:

•- Messa a disposizione delle Regione dei dati relativi al reale utilizzo della CIG in deroga ovvero del monte ore usufruito dai lavoratori nel 2011 da indicare nel medesimo accordo;

•- La possibilità di definire la proroga dell’accordo al 2012 direttamente fra le parti (senza dover sottoscrivere un nuovo accordo regionale) è possibile se le parti dichiarano e si impegnano ad utilizzare un monte ore di cigs per il 2012 inferiore del 10% rispetto al monte ore utilizzato nel 2011;

•- Nel caso di domande di CIGS relative al 2011 che hanno riguardato periodi inferiori ai 12 mesi, il monte ore utilizzato nel 2011 va comunque riparametrato per l’intero anno e per la richiesta di proroga 2012 va fatta una riduzione del 10% rispetto al monte ore 2011;

•- L’efficacia degli accordi di proroga è subordinata all’invio della domanda on line da effettuarsi entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo che va contestualmente inviato alla casella di posta elettronica dedicata accordicigs@regione.lazio.it

Comunicazione ore CIGS effettivamente utilizzate

In relazione alle ore di cigs effettivamente utilizzate mensilmente dalle aziende che hanno fatto domanda (anche in attesa della definizione delle determinazioni regionali di autorizzazione) si informa che vanno inviate:
– comunicazioni mensili  ad INPS alla fine del periodo di paga ed utilizzando il mod. SR41;
– comunicazioni ad Italia lavoro sulla base dei modelli di cui al successivo Link:  http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/modulistica/dettaglio.php?id=50&type=sez
– comunicazione alla Regione Lazio.

La comunicazione alla Regione Lazio va fatta mensilmente sia da parte delle aziende che hanno ottenuto precedentemente l’autorizzazione, sia da parte delle aziende che hanno fatto domanda, laddove la domanda è allo stato positivo o in fase di autorizzazione, entro il giorno 10 del mese successivo a quello della sospensione . Per fare la comunicazione occorre:
– entrare sull’applicativo già utilizzato per fare la domanda con id e pwd  in proprio possesso;
– aprire “gestione ore cigs” per avere  l’elenco delle domande in stato autorizzata, positiva e in fase di autorizzazione;
– entrare su ogni singola domanda e all’interno del mese che va compilato indicare il numero di ore complessive (operai più impegati) di cigs che l’azienda ha effettivamente utilizzato (e comunicato ad INPS) nel mese di riferimento.
Una volta salvata la domanda non è possibile modificare le ore inserite. Eventuali errori di imputazione delle ore utilizzate possono essere segnalate con una mail a cigsderoga@regione.lazio.it .

A partire dal 1^ marzo 2012 la Regione metterà a disposizione, nell’ambito del medesimo applicativo già disponibile per inviare le domande on line, una funzione che consentirà di comunicare i nominativi dei lavoratori che, già sospesi nell’ambito della CIG in deroga, sono temporaneamente reintegrati nel loro posto di lavoro.

Accesso alla Mobilità in deroga 2012

L’accesso all’indennità di mobilità in deroga è consentito ai lavoratori licenziati da unità produttive ubicate nel Lazio che non siano in possesso dei requisiti per accedere all’indennità di mobilità ordinaria o all’indennità di disoccupazione.

Requisiti di accesso:

•- I lavoratori devono possedere un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, dei quali almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività ed infortuni;

•- L’anzianità aziendale nel caso dei lavoratori somministrati vene valutata tenendo conto dei periodi di lavoro anche non continuativi effettuati presso una o più Agenzie per il lavoro;

•- Le tipologie contrattuali sono le medesime già definite per la cig in deroga.

Specificità:

•- la durata della mobilità in deroga non può superare l’anzianità aziendale maturata;

•- in caso sia possibile usufruire della indennità di disoccupazione, la mobilità in deroga è attivabile solo dopo il periodo di utilizzo dell’altro ammortizzatore, qualora il lavoratore risulti ancora privo di occupazione;

•- in caso di contratto di lavoro a tempo determinato o di contratto di apprendistato, la durata della mobilità in deroga nel 2012 non può superare la naturale scadenza del contratto;

•- per i lavoratori che hanno beneficiato della mobilità ordinaria che scade nel 2012 o provenienti dalla mobilità ordinaria e successivamente beneficiari della mobilità in deroga in scadenza al 31/12/2011, la mobilità in deroga viene concessa sulla base dei seguenti criteri: a) lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento nel 2012; b) lavoratori inseriti in programmi di politica attiva il cui accesso è legato alla titolarità del trattamento di mobilità; c) lavoratori che costituiscono o appartengono ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore ai 18.000 €; d) lavoratori inseriti in un piano di reinserimento lavorativo previsto nell’ambito dell’accordo fra le parti. Uno dei suddetti requisiti rappresenta una condizione per la concessione della mobilità in deroga a favore di quei lavoratori che ne hanno usufruito continuativamente per almeno 4 anni;

•- Sanità: il settore della sanità è regolato da specifici accordi sindacali con la Regione. In attesa della definzione del relativo accordo quadro di settore, gli accordi di proroga per l’anno 2012 dovranno essere sottoscritti dalle parti in sede regionale secondo le modalità dell’accordo quadro di settore definito nel 2011.

Procedure per l’accesso alla mobilità in deroga

La Regione Lazio autorizza la concessione della mobilità in deroga:

– nell’ambito della procedura di cui agli artt. 4 e 24 della L. 223/1991, laddove prevista;

•- In alternativa, a seguito di richiesta di incontro che va presentata dalle Organizzazioni Sindacali alla Regione di norma entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prima della scadenza della fruizione dell’indennità di disoccupazione o dell’indennità di mobilità ordinaria o in deroga;

•- A seguito di presentazione della domanda on line alla Regione entro 20 giorni dalla sottoscrizione del suddetto accordo;

•- La Regione autorizza con proprio provvedimento amministrativo da adottarsi, di norma, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda on line;

I lavoratori si presentano ai Centri per l’impiego di propria competenza entro 15 giorni dall’invio della domanda on line.

1. Aspetti generali

In seguito a quanto previsto all’art. 19 del DL 185/2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare, all’art. 7ter della L. 33/2009, è stata prevista una estensione del ricorso ai trattamenti di integrazione salariale in deroga per far fronte alla crescente crisi produttiva e occupazionale che sta interessando tutto il territorio nazionale.

L’integrazione salariale spetta ai lavoratori interessati per le ore di lavoro non prestate comprese tra le 0 ore ed il massimo di 40 ore settimanali, oppure per il minor orario contrattuale normalmente praticato. L’importo della CIGS in deroga è pari all’80% della retribuzione globale lorda che il lavoratore avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate ed è dovuto nei limiti del massimale mensile (da rapportare al massimale orario) che viene stabilito annualmente con decreto ministeriale.

Tale importo deve essere ridotto dell’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti. Al fine di definire il massimale orario occorre dividere il massimale mensile per le ore lavorabili in ciascun mese.

I periodi di fruizione di integrazione salariale, in quanto equiparati a quelli di effettivo lavoro, danno luogo all’accredito di contribuzione figurativa utile sia per il diritto sia per il calcolo della pensione. Il calcolo dei contributi va fatto sulla base della retribuzione cui è riferita l’integrazione salariale. Al lavoratore che percepisce l’integrazione salariale, se sussistono le condizioni previste dalla normativa in materia, è dovuto l’assegno per il nucleo familiare.

Per dare una rapida risposta alle esigenze del territorio e ampliare la platea dei beneficiari di tali trattamenti, sono state coinvolte Regioni che attraverso risorse finanziarie aggiuntive, anche del FSE, e procedure informatiche specifiche potranno semplificare le procedure e ridurre i tempi di attesa dei trattamenti. Sempre a cura delle regioni saranno anche attivate interventi di politica attiva di orientamento e formazione per i lavoratori sospesi o in mobilità.

La Regione Lazio, in seguito a un Accordo stipulato con il Ministero del Lavoro, della Salute e della previdenza sociale, in data 15 aprile 2009, e ad un successivo Accordo siglato con le Parti sociali, in data 8 maggio 2009, ha definito le procedure del programma di azione per l’utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa in deroga, CIGS e mobilità, in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi.

Sulla base delle procedure individuate la Regione, presso la quale già viene stipulato l’Accordo con l’impresa e le OO.SS. , emana il provvedimento di autorizzazione al trattamento di integrazione salariale e ne da comunicazione all’INPS, per l’erogazione del trattamento,e ai Centri per l’impiego, per l’attivazione degli interventi di politica attiva (orientamento, formazione, riqualificazione,ecc.).

Per agevolare le imprese ed i consulenti dei lavoro nella gestione di questo adempimento la Regione Lazio ha predisposta il documento ” Linee guida per le gestione delle domande di CIGS e mobilità in deroga alla Regione Lazio” che viene consegnato agli attori dell’accordo regionale e che può essere scaricato dal fondo della pagina.

La legge 23 dicembre 2009 n. 191 (finanziaria per il 2010) ha parzialmente rivisto tali norme e questa scheda informativa è aggiornata  ai contenuti rivisti ed integrati dell’art. 19 della L. n. 2/2009 ed alla Circolare INPS n. 107 del 4 agosto 2010.

2. Imprese e lavoratori destinatari 

Sono destinatarie dei trattamenti in deroga le aziende, compresi i datori di lavoro non imprenditori, non rientranti nella normativa sulla CIGS o, anche, quelle aziende che, pur avendo diritto alla CIGS o alla mobilità, ne hanno già fruito superando i limiti di durata. I dipendenti degli studi professionali, possedendo i requisiti di anzianità aziendale,   potranno beneficiare esclusivamente della mobilità in deroga (Interpello MLPS n. 10/2011).

Per quanto riguarda i lavoratori, si precisa che tali trattamenti possono essere concessi con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, ed in particolare:

•· Lavoratori con contratto a tempo indeterminato;

•· Lavoratori con contratto a tempo determinato;

•· Lavoratori con contratto di apprendistato;

•· Lavoratori con contratto di somministrazione (a tempo determinato o indeterminato)

•· Lavoratori a domicilio (INPS, messaggio 1908 del 20 gennaio 2010);

•· Soci-lavoratori delle imprese cooperative, compresi quelli in regime ex D.P.R 602/72.

Inoltre, i lavoratori destinatari delle misura devono possedere:

•· in riferimento alla mobilità in deroga: un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro, derivanti da ferie, festività ed infortuni, in rapporti non a termine (art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991); resta escluso l’accesso alla mobilità in deroga ai lavoratori che, al termine dell’indennità di mobilità disciplinata dalla legislazione ordinaria, risultino ancora privi di occupazione, fatto salvo il caso in cui un ulteriore periodo di ammortizzatori sia utile al raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia, nonchè la continuità delle prestazioni in favore di soggetti inseriti in programmi di politica attiva in corso al 31/12/2010, per il cui accesso è richiesto il requisito della titolarità dell’indennità di mobilità;

•· in riferimento alla CIGS in deroga: un’anzianità lavorativa presso lo stesso datore di lavoro di almeno novanta giorni (art. 8, comma 3, del D.L. n. 86/1988)

Ai fini del calcolo del requisito di cui all’art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991, sono prese in considerazione anche le mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata, in favore dei soggetti che hanno operato in regime di monocommittenza con un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità (art. 7-ter, comma 6, D.L. n. 5/2009; INPS circ. n. 75/2009).

Il messaggio INPS n. 1908 del 20 gennaio 2010 precisa che nel caso dei lavoratori a domicilio il requisito contributivo è di 90 giorni di anzianità lavorativa presso l’azienda che li pone in CIGS.

I suddetti criteri si applicano a decorrere dal 11 aprile 2009, data di entrata in vigore della norma (circolare INPS n. 75 del 26 maggio 2009), facendo riferimento:

•· per l’indennità di mobilità alla data del licenziamento;

•· per le integrazioni salariali, alla data di presentazione della domanda;

L’erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga è, altresì, subordinata al rilascio da parte del lavoratore interessato di una dichiarazione di immediata disponibilità a partecipare ad un intervento di politica attiva offerte dal centro per l’impiego competente (Orientamento, formazione, riqualificazione professionale,ecc.). Nel caso di lavoratori in mobilità la dichiarazione da parte del lavoratore dovrà comprendere anche l’accettazione di un’offerta di lavoro. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione ovvero, una volta sottoscritta, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione o di un lavoro congruo, il destinatario del trattamento perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati (art. 19, comma 10, D.L. n. 185/2008; INPS circ. n. 75/2009; mess. n. 13613/2009).

Nel caso la mobilità o la CIGS in deroga riguardino imprese localizzate in più regioni e che hanno fatto l’accordo presso il Ministero del lavoro, l’istanza va fatta presso lo stesso Ministero utilizzando il modello scaricabile dal seguente link.

2.1. Modalità di attivazione dell’intervento regionale di concessione dei trattamenti in deroga

La procedura qui descritta entra in vigore a partire dagli accordi stipulati in sede regionale successivamente al 1° maggio 2009 ( Accordo Regione Lazio – INPS del 10 luglio 2009).

Pertanto le fasi di attivazione dell’intervento, per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione alla Regione possono essere così delineate:

•1. Accordo con le parti sociali sottoscritto presso la Regione;

•2. Istanza dell’azienda (o delle Organizzazioni sindacali, in caso di mobilità in deroga, ove l’azienda abbia già chiuso la propria attività) inviata alla Regione Lazio l’elenco dei lavoratori coinvolti, la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, la dichiarazione attestante che i lavoratori interessati al trattamento hanno rilasciato la prevista la dichiarazione di disponibilità;

•3. Istruttoria delle istanze da parte dell’Agenzia regionale Lazio Lavoro,

•4. Rilascio dell’autorizzazione al trattamento di integrazione salariale in deroga da parte della Direzione regionale lavoro, pari opportunità e politiche giovanili;

•5. Comunicazione degli esiti dell’istruttoria all’azienda (o alle parti sociali nel caso in cui l’azienda non fosse più attiva o in casi di proroga della mobilità) ed all’INPS;

•6. Comunicazione da parte della Regione ed invio degli elenchi dei lavoratori coinvolti nell’intervento ai Centri per l’impiego;

•7. Presentazione dei lavoratori presso i Centri per l’impiego per la conferma della dichiarazione di disponibilità e per la firma del Patto di servizio e la stipula del “Piano di azione individuale” (PAI) nell’ambito del quale sono previste le misure di politica attiva del lavoro che saranno erogate;

•8. Comunicazione all’ INPS, in caso di mancata partecipazione o interruzione non giustificata della partecipazione da parte dei lavoratori alle misure concordate nell’ambito del Piano di Azione individuale, per l’interruzione dei trattamenti previsti a favore dei lavoratori.

In particolare, per quanto attiene all’Accordo delle parti sociali definito in sede regionale lo stesso vede come attori l’impresa, le associazioni sindacali di categorie e la stessa Regione. Per la stipula dell’accordo è necessario inviare un fax su carta intestata dell’azienda, o delle OO.SS. in caso l’azienda non sia più operativa come può accadere in caso di mobilità in deroga, al nr. 0651684041. Per tutti i nr. e le mail di riferimento vedi le “Linee guida scaricabili da questa pagina.

L’istanza, inviata in via telematica alla Regione sulla base di un modello disponibile on line, deve essere presentata nel termine di 10 dalla sottoscrizione del relativo accordo se si tratta di proroga; per le prime concessioni il termine è di 20 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro.

Procedure

a) nel caso la domanda di CIGS o mobilità in deroga sia stata richiesta al Ministero del lavoro per aziende che hanno unità operative in più regioni, occorre stipulare l’accordo presso lo stesso Ministero e inviare la domanda on line al Ministero. L’azienda invierà la domanda  (sia on line che cartacea) anche alla Regione Lazio, per le sedi localizzate nel suo territorio,  facendo riferimento all’accordo nazionale che sarà allegato alla domanda stessa;

b) nel caso di accordi stipulati a livello regionale nel 2009 o nel 2010, occorre seguire la normale procedura : quindi  occorre  definire un nuovo accordo fra le parti da stipulare in sede regionale. 

Il sistema di gestione delle domande di CIGS e Mobilità in deroga sviluppato dalla Regione Lazio utilizza la medesima piattaforma e i medesimi canali di trasmissione del sistema delle Comunicazioni Obbligatorie datoriali. Questo consente, a chi è già accreditato presso uno dei servizi informativi di CO delle Province del Lazio di essere riconosciuto come utente e di poter inoltrare la domanda in via telematica senza richiedere ID e password.

Chi non è accreditato presso uno dei cinque sistemi provinciali può:

•· accreditarsi on line (se in possesso della firma digitale) utilizzando un apposito servizio creato dalla Regione;

•· accreditarsi sui servizi provinciali secondo le procedure definite da ogni provincia per l’accesso al proprio sistema informativo.

Per quanto riguarda la CIGS l’accordo iniziale si svolge in Regione e le eventuali estensioni dell’accordo, pattuite in sede aziendale, vanno inviate via mail all’indirizzo: accordigigs@regione.lazio.it .

Anche la domanda va soltanto redatta on-line e quindi non deve essere più inviata in formato cartaceo, questo vale sia per la cigs che per la mobilità in deroga.

Dopo aver compilato la domanda on line ed effettuato l’invio telematico dell’istanza, il sistema fornirà una ricevuta attestante in modo certo l’esito e la data ed ora dell’invio alla Regione.

La Regione concede l’autorizzazione, a seguito dell’istruttoria, in media nei termini di 30 giorni dalla ricezione della domanda in formato cartaceo.

Le comunicazioni relative all’esito dell’istruttorie sono inviate dalla Regione:

•· all’INPS per l’autorizzazione al pagamento delle indennità;

•· alle parti sociali firmatarie dell’accordo;

•· alle Province – Centri per l’impiego per la presa in carico dei lavoratori coinvolti;

•· alla Direzione regionale Formazione per la definizione delle misure di politica del lavoro da erogare ai lavoratori.

Sulla base delle comunicazioni regionali, l’INPS avvia il pagamento delle indennità.

2.2. Adempimenti a cura dei lavoratori

I lavoratori dovranno recarsi, a partire dalla data di notifica all’azienda della ricezione della domanda e comunque entro 5 giorni dall’approvazione della domanda, presso il Centro per l’impiego territorialmente competente:

•· assumendo a riferimento, per i residenti nella Regione Lazio, il loro domicilio;

•· assumendo a riferimento, per i residenti in altre Regioni, la sede dell’unità operativa dell’azienda in cui erano impiegati.

I lavoratori che godono del trattamento di mobilità in deroga rilasciano la dichiarazione di disponibilità all’ INPS compilando l’apposito quadro del modello INPS DS21 (Cod. SR05). Tale modello va comunque compilato entro 68 giorni dalla data di messa in mobilità.

Presso il Centro per l’impiego i lavoratori concordano le misure di politica attiva del lavoro perfezionando in tal modo la stipula del Patto di servizio, dove le misure concordate fungono da Piano di azione individuale. Sulla base delle indicazioni del Centro per l’impiego, i lavoratori si attivano per usufruire delle misure di politica attiva la cui frequenza viene monitorata dalla Regione attraverso comunicazioni che i Centri per l’impiego invieranno:

•· alla Direzione regionale lavoro, pari opportunità e politiche giovanili;

•· alla Direzione regionale Formazione professionale, FSE e altri interventi cofinanziati;

•· all’impresa (solo in caso di CIGS in deroga);

•· all’INPS.

In particolare, la Provincia comunica all’ INPS, per il tramite della Regione, i nominativi dei lavoratori che hanno interrotto, senza che ciò sia consentito dalle disposizioni nazionali o regionali, la partecipazione alle misure di politica. Tale interruzione può dar luogo alla sospensione e, nei casi previsti, alla revoca delle indennità.

I lavoratori potranno concordare con il Centro per l’Impiego competente eventuali misure alternative di politica attiva rispetto a quella già individuata

Il lavoratore non avrà diritto al trattamento di integrazione del reddito (CIGS o Mobilità in deroga) nei seguenti casi:

•· mancata presentazione al Centro per l’impiego;

•· rifiuto della sottoscrizione del PAI;

•· mancata presentazione all’intervento di politica attiva concordato con il Centro per l’impiego;

•· interruzione immotivata dell’intervento di politica attiva.

Si ricorda che in ogni caso per accedere al trattamento è indispensabile che il lavoratore abbia firmato la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID), già richiamata nell’ultimo capoverso del paragrafo 2. “Imprese e lavoratori destinatari” 

2.3. Adempimenti a cura delle imprese

L’istanza presentata dalle imprese, in caso di CIGS in deroga, contiene già le informazioni necessarie per l’erogazione del sostegno al reddito, pertanto non dovrà essere compilato il modello INPS IG15/deroga (Cod. SR 100)

L’impresa deve presentare una istanza per ogni unità produttiva interessata e nella domanda on line va precisato che si richiede l’anticipazione INPS: in sostanza non è possibile che sia l’azienda ad anticipare ai lavoratori il trattamento a sostegno del reddito.

Parimenti, per quello che attiene ai trattamenti di mobilità in deroga/proroga, l’impresa o la rappresentanza delle OO.SS. che ha sottoscritto l’accordo invia una istanza per ogni gruppo di lavoratori effettivamente collocato in mobilità in riferimento al medesimo accordo regionale.

Nell’ambito della fase di formulazione della domanda, l’impresa acquisirà la dichiarazione di disponibilità dei lavoratori utilizzando il modello INPS DID – Cod. SR 105. I modelli, firmati dai lavoratori, saranno conservati dall’impresa o dalle OO.SS. (messaggio INPS n. 16326 del 17 luglio 2009).

La domanda di autorizzazione alle Regione Lazio contiene già i dati perche l’INPS proceda all’erogazione dei trattamenti. Pertanto nessun’altro modello dovrà essere inviato all’INPS se non quello del conguaglio mensile sulla CIGS effettivamente utilizzata (Modello INPS cod. SR41).

Tuttavia, appare opportuno precisare che l’INPS può erogare, anche in attesa del provvedimento di autorizzazione regionale, le indennità di sostegno al reddito. Solo in tal caso l’impresa, oltre all’istanza alla Regione,  dovrà inviare all’INPS il modello IG15/deroga in via telematica o cartacea . L’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga è effettuata dall’INPS per un periodo massimo di quattro mesi dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, al termine del quale, senza che sia intervenuto alcun provvedimento di autorizzazione, o in caso di diniego del provvedimento stesso, l’INPS procederà, dandone comunicazione alla regione, al recupero delle prestazioni anticipate. Al contrario, dopo aver ricevuto i provvedimenti di autorizzazione regionali, la sede INPS competente provvederà a mutare la natura dell’autorizzazione, da provvisoria in definitiva (INPS circ. n. 75/2009).

L’impresa dovrà obbligatoriamente comunicare :

•· alla Regione, nel caso di proroghe, in sede di esame congiunto i dati sull’effettivo utilizzo dell’ammortizzatore nel corso del 2010, e i dati relativi all’effettivo utilizzo dell’ammortizzatore nel corso del 2011 inderogabilmente entro il mese successivo a quello di sospensione;

•· alla Regione le sospensioni dalla CIGS per i lavoratori inseriti nell’elenco inviato ai CPI in caso di rientro al lavoro per i periodi già autorizzati a livello regionale;

•· all’ INPS, mediante il prospetto individuale compreso nel mod. INPS SR41, il consuntivo delle giornate di effettiva CIGS al termine di ogni periodo di paga, (INPS mess. n. 13613 del 15 giugno 2009).

Si evidenzia che l’applicativo che carica i dati dal sistema di CO , in caso di informazioni errate o comunque da modificare relative sia all’azienda che al lavoratore, consente all’azienda ed esclusivamente a questa la modifica di tali dati.

Cumulabilità tra redditi derivanti dal trattamento di integrazione salariale e da quelli da lavoro subordinato o autonomo

E’ consentito ai lavoratori in cassa integrazione (sia ordinaria che straordinaria) l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato di carattere subordinato o autonomo pur in costanza di trattamento di integrazione salariale. Durante tale rapporto di lavoro l’integrazione salariale verrà sospesa da parte dell’INPS.
Occorre che il lavoratore invii una comunicazione in tal senso preventiva all’INPS precisando le date di inizio e termine del rapporti di lavoro, pena da decadenza dalla CIG.
L’INPS, con circolare n. 75 del 12 aprile 2007, informa  che in mancanza di tale comunicazione preventiva alla sede provinciale dell’INPS, il lavoratore decade dall’intero trattamento d’integrazione salariale, per tutto il periodo della concessione anche se  il periodo di occupazione  è inferiore rispetto a quello in cui è previsto l’intervento della cassa integrazione stessa (legge 160/1988 art. 8 comma 5).

La circolare INPS n. 107 del 5/8/2010 ha chiarito le ipotesi nelle quali è possibile la cumulabilità dell’integrazione salariale con l’attività di lavoro autonomo o subordinato. Il caso in cui il lavoratore in cassa integrazione svolga altra attività di lavoro remunerata è regolato dal combinato disposto dell’art. 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 788 del 1945 e dall’art. 8 del Decreto Legge n. 86 del 1988. Il combinato disposto delle norme citate non sancisce una incompatibilità delle prestazioni integrative del salario con il reddito derivante dallo svolgimento di un’attività lavorativa sia essa autonoma che subordinata. Nel caso di attività lavorativa autonoma, grava sul lavoratore, al fine del riconoscimento del diritto a mantenere l’integrazione salariale per la differenza, l’onere di dimostrare che il compenso percepito è inferiore all’integrazione salariale stessa ( sentenza Corte di Cassazione n. 12487 del 23/11/1992). Resta comunque necessaria la comunicazione preventiva resa dal lavoratore alla sede provinciale dell’INPS circa lo svolgimento dell’attività secondaria, al fine di evitare la decadenza dal diritto alle prestazioni per tutto il periodo della concessione.

Si ha incompatibilità nel caso in cui il lavoratore beneficiario dell’integrazione salariale abbia iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

Disposizioni particolari per i lavoratori dei vettori aerei: rispetto alla regola generale del venir meno del precedente rapporto di lavoro in caso di stipula di un nuovo rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, l’art. 2 del Decreto Legge n. 134 del 2008, pone una parziale deroga con esclusivo riguardo alle ipotesi di cassa integrazione guadagni straordinaria concessa al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.

Si ha piena compatibilità tra attività di lavoro e integrazione salariale, quando la nuova attività di lavoro dipendente intrapresa, per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell’anno, sarebbe stata comunque compatibile con l’attività lavorativa sospesa che ha dato luogo all’integrazione salariale. Questa ipotesi ricorre nel caso in cui i due rapporti di lavoro siano part-time, sia orizzontale che verticale.

Per gli anni 2009 e 2010 i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi e per tutte le attività con il limite massimo di 3.000 euro per anno solare (Legge 33/2009 – Legge 191/2009). Le remunerazioni da lavoro accessorio che superino i 3.000 euro non sono integralmente cumulabili; ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione. Il lavoratore ha, inoltre, l’obbligo di presentare preventiva comunicazione all’INPS.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale, qualora il lavoratore dimostri che il compenso o provento per tale attività è inferiore all’integrazione stessa, avrà diritto ad una quota pari alla differenza tra l’intero importo dell’integrazione salariale spettante e il reddito percepito.

Se il lavoratore beneficiario del trattamento di integrazione salariale intraprende una nuova attività di lavoro autonomo, spetta al lavoratore dimostrare e documentare l’effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale al fine di consentire all’INPS l’erogazione dell’eventuale quota differenziale di integrazione salariale. nel caso in cui l’ammontare dei redditi non sia quantificabile o collocabile temporalmente, l’INPS deve comunque sospendere l’erogazione dell’integrazione dal momento della comunicazione preventiva.

3. Agevolazioni per lavoratori beneficiari di trattamenti in deroga

Sono stati disposte tre tipologie di benefici a favore di questi lavoratori rispetto a cui si rimanda alle relative schede di approfondimento:

1. incentivi, previsti dall”art. 7-ter, comma 7, D.L. n. 5/2009,  rivolti alle aziende per l’assunzione di lavoratori sospesi dalle aziende e che sono destinatari della CGIS o della Mobilità in deroga;

2. incentivi per mettersi in proprio (Decreto interministeriale 18 dicembre 2009)

3. incentivi per la partecipazione a progetti di formazione e di riqualificazione professionale (decreto interministeriale 18 dicembre 2009).

Seguendo i link inseriti ai punti da 1 a 3 sarà possibile visualizzare le specifiche schede informative inserite nel Portale regionale lavoro.


Riferimenti normativi ed atti di regolazione

• Art. 19 – Legge 28 gennaio n. 2 (contiene modifiche apportate dalla L. n. 33/2009 e 191/2009 (legge finanziaria per il 2010)

• Accordo in CU del 12 febbraio fra Governo e Regioni/Province autonome “Interventi a sostegno del reddito e delle competenze” 

• Regione Lazio – DGR 491 del 26 giugno 2009 “Recepimento dell’Accordo tra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio del 15 Aprile 2009 in attuazione dell’Intesa, in sede di Conferenza Stato-Regioni, tra Governo, Regioni e Province autonome sugli ammortizzatori sociali del 12 febbraio 2009″

· Accordo quadro adottato ai sensi del punto 6 del Protocollo fra Regione Lazio e Ministero del Lavoro del 15 Aprile 2009 per l’utilizzo degli ammortizzatori in deroga  (Documento e allegati)

NOTA BENE: L’Accordo è stato aggiornato il 22 gennaio 2010. Questo il testo del Nuovo accordo aggiornato (22 gennaio 2010), che sostituisce quello precedente. Non sono state apportate modifiche agli Allegati, disponibili accedendo al link relativo all’Accordo quadro adottato ai sensi del punto 6 del Protocollo fra Regione Lazio e Ministero del Lavoro del 15 Aprile 2009 

29-12-2010 – Accordo quadro fra Regione e Parti Sociali per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2011

31-03-2011 – Accordo quadro fra Regione e Parti Sociali 

20 -04-2011 – Accordo Stato Regioni Ammortizzatori in deroga 2011-2012

CIGS IN DEROGA

Proseguendo le precedenti esperienze, nel caso di proroghe di accordi sottoscritti nel corso del corrente anno e con scadenza compresa tra il  30/4/2013 ed il 29/6/2013, è possibile prevedere un nuovo accordo da sottoscrivere tra le parti in sede sindacale (coerente con quanto indicato nell’Accordo quadro regionale CIG in deroga 2013 del 22/12/2012 e dell’Addendum del 30/4/2013), senza dover sottoscrivere un nuovo accordo in sede Regione Lazio, (il Modello di accordo aziendale per la CIG in deroga, di riferimento per la stipula delle intese di proroga in sede sindacale e allegato di seguito è disponibile sul portale regionale). Questi accordi potranno essere sottoscritti  entro e non oltre il 31/5/2013, avranno decorrenza dalla scadenza del precedente periodo fino a tutto il 30/6/2013 e dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica accordicigs@regione.lazio.it
A tale riguardo resta comunque esclusa la possibilità di stipulare accordi in sede sindacale nei casi di proroghe concernenti società che, in prossimità della scadenza dell’ammortizzatore , hanno avviato procedure di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 22391 e che, ai sensi dell’art. 4 comma 7 della legge n°223/91,devono proseguire in sede amministrativa il previsto esame congiunto. E’ altresì esclusa la possibilità di stipulare accordi in sede sindacale nei casi di proroghe concernenti società appartenenti al settore della sanità privata, in quanto, in ragione delle specificità connesse alle innovazioni normative che lo coinvolgono, è necessario coinvolgere, nell’espletamento del relativo esame congiunto, anche i competenti uffici dell’Assessorato Regionale alla Sanità. In tale ultima ipotesi, pertanto, la società, qualora non abbia avviato una procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 223/91, dovrà richiedere alla Regione Lazio l’incontro di esame congiunto,  all’indirizzo convcigderoga@regione.lazio.it  entro le ore 24 del 31 maggio 2013.

MOBILITA’ IN DEROGA

Con riferimento alla ulteriore proroga della mobilità in deroga,  e specificatamente  in riferimento a quanto descritto al punto 4) lettera  a) dell’Addendum all’Accordo Quadro dell’11/01/2013,  in analogia con quanto previsto per le ulteriori proroghe della  CIG in deroga, può essere concessa per un periodo non superiore al  30/6/2013, sulla base di accordi stipulati presso la Regione Lazio.

A tal fine si segnala che:

· l’azienda e/o le  OO.SS.  che intendano richiedere ulteriori periodi  di proroga, fino a tutto il 30/6/2013 dovranno inviare richiesta di convocazione per l’esame congiunto, all’indirizzo di posta elettronica convmobderoga@regione.lazio.it  utilizzando esclusivamente il modello allegato denominato “Richiesta convocazione per accordo MOB in deroga”, entro  la data del 31 maggio 2013;

Non saranno assolutamente prese in considerazione  richieste pervenute o che perverranno in forma diversa da quella descritta ( cioè ad altro indirizzo mail e/o con altra modulistica).

La convocazione per l’esame congiunto da parte della Regione Lazio, avverrà esclusivamente per posta elettronica, all’indirizzo e-mail delle OO.SS. e/o dell’ azienda richiedente  indicato nella medesima richiesta.
Successivamente alla sottoscrizione dell’accordo l’azienda e/o le OO.SS firmatarie, entro 10 giorni dalla sottoscrizione stessa, provvederanno a presentare istanza on-line alla Regione Lazio utilizzando, a tale scopo, la medesima piattaforma e le modalità impiegate precedentemente.
Relativamente alla documentazione da presentare in sede di accordo si ricorda che la stessa  è essenziale alla sottoscrizione dell’accordo stesso e che non si procederà a stipulare  accordi in assenza di contestuale presentazione di quanto richiesto.

ALLEGATI:

LINK CORRELATI:

San Serapione di Thmuis

San Serapione di Thmuis


San Serapione di Thmuis

Nome: San Serapione di Thmuis
Titolo: Vescovo

Ricorrenza: 21 marzo

Vescovo, santo (sec. IV). Nonostante che sia sempre stato molto celebrato nella storia della Chiesa come uomo di grande cultura e di profonda spiritualità, le notizie che possediamo di S. sono scarne e frammentarie, in quanto provengono indirettamente da altre fonti. Di lui non conosciamo i riferimenti cronologici e quelli relativi all’origine, come anche il luogo di morte. Sappiamo che visse ritirato nel deserto per alcuni anni, conducendo vita eremitica e divenendo uno dei più illustri discepoli di Antonio il Grande, prima di essere eletto vescovo di Thmuis (presumibilmente tra il 34056). Fu zelante difensore della fede di Nicea, accanto ad Atanasio, con il quale intrattenne una lunga relazione epistolare, che costituisce l’unica fonte documentale certa per risalire alla sua attività. Da ultimo sappiamo che dall’imperatore Costanzo II fu mandato in esilio. Degli scritti a lui attribuiti è stata ritrovata tardivamente un’opera polemica contro i manichei e un Eucologio, una raccolta che fornisce in forma di preghiera indicazioni sui particolari della vita liturgica nell’Egitto del secolo IV. Oltre che nei sinassari bizantini, seppure con alcune varianti, è commemorato in diversi martirologi occidentali, che ne tessono ampiamente gli elogi.

DON LUIGI CIOTTI – LIBERA –

LE PAROLE DI DON LUIGI CIOTTI ALLA VIGILIA DELLA VEGLIA CON IL PAPA E DEL 22 MARZO A LATINA

 

NON BASTA RICORDARE

Il 21 di marzo, ormai da 19 anni, non è più sol­tanto il primo giorno di Pri­ma­vera. Oggi, come ogni anno, in tutta Ita­lia si ricor­dano tutte le vit­time inno­centi delle mafie. Sono circa 900. Un lungo elenco per ricor­dare tutti, ma pro­prio tutti quei cit­ta­dini e cit­ta­dine che hanno perso la vita per la nostra libertà, la nostra demo­cra­zia. Lo fac­ciamo insieme, nella Gior­nata nazio­nale della memo­ria e dell’impegno pro­mossa da Libera e Avviso pub­blico, per­ché vogliamo che in que­sto giorno di risve­glio della natura anche il nostro con­te­sto sociale si ri-svegli e ri-parta la pri­ma­vera della spe­ranza, della verità e della giustizia.
Quest’anno i nomi e i cognomi delle vit­time inno­centi di mafia ver­ranno scan­diti durante la veglia con oltre 700 fami­liari che si svol­gerà nella chiesa di San Gre­go­rio a Roma insieme a Fran­ce­sco. Un dono, la pre­senza del Papa, che li aiu­terà a tra­sfor­mare ancora di più il loro dolore, silen­zioso, riser­vato, più vivo di prima nono­stante il tra­scor­rere del tempo, in impe­gno forte, quo­ti­diano per la verità e la giu­sti­zia. Quell’impegno che è richie­sto a cia­scuno di noi se non vogliamo che la memo­ria diventi reto­rica, cele­bra­zione. Per­ché non basta ricor­dare. Le vit­time delle mafie non hanno vis­suto per essere ricor­date. Hanno vis­suto per la giu­sti­zia sociale, quindi per tutti noi. E abbiamo solo due modi cre­di­bili per ricor­darle: impe­gnarci a rea­liz­zare i loro ideali e non lasciare mai solo i loro familiari.
È il patto che rin­no­ve­remo oggi, nella chiesa di San Gre­go­rio e in tulle le piazze d’Italia in cui faremo vivere que­sto primo giorno di pri­ma­vera come Gior­nata della memo­ria e dell’impegno. Ed è con que­sta con­sa­pe­vo­lezza che cam­mi­ne­remo insieme ai fami­liari domani a Latina. Saremo in tanti, da tutta Ita­lia, ad abbrac­ciare i fami­liari e , insieme a loro, le tan­tis­sime per­sone, realtà, asso­cia­zioni che a Latina si bat­tono per assi­cu­rare ai ter­ri­tori n cui vivono un pre­sente e un futuro di one­stà, tra­spa­renza, benes­sere col­let­tivo. Lo fanno ogni giorno con­tro la pro­gres­siva, silen­ziosa, inces­sante infil­tra­zione delle orga­niz­za­zioni mafiose nel tes­suto eco­no­mico e impren­di­to­riale, attra­verso il rici­clag­gio e il reim­piego delle ric­chezze accu­mu­late ille­gal­mente. Saremo a Latina, insomma, per­ché anche que­sta terra, il lito­rale laziale, la stessa Capi­tale sono insi­diate dalle mafie come gran parte del Paese.
In que­sta dram­ma­tica crisi eco­no­mica, sociale e cul­tu­rale che sta attra­ver­sando l’Italia, le mafie stanno diven­tando sem­pre più forti, per­ché si ali­men­tano di povertà, di dispe­ra­zione, d’ignoranza.
E gene­rano povertà, dispe­ra­zione, smar­ri­mento di valori etici e di rife­ri­menti cul­tu­rali. Deve essere sot­to­li­neato con forza il nesso sem­pre più stretto tra povertà eco­no­mica e ric­chezza delle imprese mafiose. E allo stesso tempo va denun­ciata l’impossibilità di uscire dalla crisi senza un impe­gno più effi­cace con­tro il cri­mine orga­niz­zato, la cor­ru­zione, l’ecomafia. Per­ché il nostro Paese rischia di morire d’illegalità, di «mafio­sità scri­sciante», di rela­zioni umane sem­pre èpiù segnate dall’avidità, dalla fur­bi­zia, dai pri­vi­legi del potere.
Oggi, primo giorno di pri­ma­vera, e domani a Latina pro­nun­ce­remo i nomi e i cognomi delle vit­time inno­centi delle mafie anche per ricor­darci che per vin­cere il cri­mine orga­niz­zato e la cor­ru­zione non bastano più la lega­lità, il rispetto delle regole. Occorre, di fronte al male, non vol­tarsi dall’altra parte o restare con le mani in mano.
Le ingiu­sti­zie si sono alleate con le nostre omis­sioni, rischiano di avve­le­nare le radici della nostra memo­ria e di com­pro­met­tere i pos­si­bili frutti dell’impegno. È il tempo delle scelte nette per essere dalla parte di chi cerca e di chi aiuta a tro­vare verità. Dalla parte del mondo dei Giu­sti, di chi non si lascia pie­gare dalle dif­fi­coltà, di chi è libero e leale. Oggi, primo giorno di pri­ma­vera, e in tutti i 365 giorni dell’anno.

don Luigi Ciotti su Il Manifesto | 21 marzo 2014

PAPA FRANCESCO, LA SCUOLA E LO SPORT CONTRO LE MAFIE CHE RUBANO IL FUTURO

Scriveva il giudice Antonino Caponnetto che la «mafia ha più paura della scuola che della giustizia». Non era retorica. Tutto ciò che significa accendere le luci, sentirsi meno soli, tutto ciò che si fa trasformando l’«io» in «noi», fa paura ai poteri criminali che vivono invece di occulto, di oscuro, di nascosto. Per questo la mafia ha paura anche dello sport. Lo sport del campo, del campetto, del campaccio, delle scuole calcio di Rizziconi, in Calabria, o di Quarto, alla periferia di Napoli, veri e propri pezzi di vita sottratti alla criminalità e diventati momenti di speranza. Campi dove si gioca, si corre, si combatte la paura. Non è un caso che fra le iniziative che riempiranno la nostra giornata della memoria e dell’impegno, c’è anche un momento che riguarda proprio la scuola e lo sport. Stasera, con i familiari delle vittime innocenti di mafia saremo a pregare con Papa Francesco, e domani ci trasferiremo a Latina, una terra di frontiera chiamata a respingere l’offensiva di mafie vecchie e nuove. Ed è qui che parleremo anche di sport e di scuola. Cioè di futuro. Perché queste parole, fra mille problemi e contraddizioni, sono due delle strade da percorrere per cercare un avvenire migliore per il nostro Paese. La mafia, le mafie vogliono proprio questo: rubarci il futuro, condannarci alla rassegnazione, all’immutabilità delle cose, alla loro impossibilità di cambiare. E le cose, invece, possono cambiare anche attraverso i gol. Anche i gol ragazzini, bambini, ingenui, segnati dentro porte senza reti, in campi a volte senza righe bianche, in partite che non vorrebbero finire mai. Per tutto questo oggi saremo con Papa Francesco e domani ci troveremo a Latina. Pronunciando come facciamo da 20 anni, tanti ne sono passati dalla nascita di Libera, il lungo elenco delle vittime innocenti di mafia. Un elenco che percorre la storia del nostro Paese. Che ci fa sentire addosso non solo l’importanza del ricordo, ma anche la necessità di dargli vita, di portarlo in giro per un’Italia che non può ignorare ciò che avviene nella sua pancia: le tante energie inghiottite dai poteri criminali, le mille opportunità economiche, culturali, umane risucchiate dalle mafie. Saremo a Latina dunque, per tutto questo. Per fare i conti con la memoria e con il futuro

don Luigi Ciotti su La Gazzetta dello Sport | 21 marzo 2014

Povertà

UE: stanziamento fondi per la lotta alla povertà

Lo stanziamento con il quale l’Unione europea si propone di affrontare il problema della povertà ammonta ad oltre 3,3 miliardi di euro fino al 2020, da ripartire tra gli Stati membri e distribuire grazie all’approvazione di appositi programmi nazionali. A favore dell’Italia è previsto uno stanziamento di 595 milioni di euro per tutto il periodo 2014-2020.

Il Fondo dovrà contribuire a conseguire l’obiettivo specifico di alleviare le forme più gravi di povertà, prestando un’assistenza non finanziaria alle persone indigenti,  mediante prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base nonché attività a favore dell’inclusione sociale finalizzate all’integrazione sociale delle persone indigenti.

Gli Stati membri avranno tempo fino al 12 settembre 2014 per formulare e presentare in sede comunitaria i programmi operatici per l’attuazione del Fondo, Nel periodo di preparazione, l’Autorità nazionale sarà chiamata ad associare tutte le parti interessate, incluse le autorità regionali, locali ed altre autorità pubbliche competenti nella preparazione del programma operativo.

ULTIMISSIME EDILIZIA – COOPERATIVE21/03/2014

 

LEGISLAZIONE

DECRETO LEGGE

DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34COOPERATIVE, EDILIZIA

Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese

DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34

Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese

 

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE E DI APPRENDISTATO

 

Art. 1

Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine

 

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1:

1) al comma 1: le parole da «a fronte» a «di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10, comma 7, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non può eccedere il limite del 20 per cento dell’organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»;

2) il comma 1-bis è abrogato;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L’apposizione del termine di cui al comma 1 è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.»;

b) all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: «la proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle seguenti: «le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione che si riferiscano».

2. All’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i primi due periodi sono soppressi e al terzo periodo dopo le parole: «della somministrazione» sono inserite le seguenti: «di lavoro».

 

Art. 2

Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato

 

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2:

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) forma scritta del contratto e del patto di prova;»;

2) al comma 1, la lettera i) è abrogata;

3) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati;

b) all’articolo 3 è aggiunto, infine, il seguente comma:

«2-ter. Fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.»;

c) all’articolo 4, al comma 3, le parole: «, è integrata,» sono sostituite dalle seguenti: «, può essere integrata,».

2. All’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 è abrogato.

 

Capo II

MISURE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO, DI VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E DI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

 

Art. 3

Elenco anagrafico dei lavoratori

 

1. All’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, le parole: «Le persone» sono sostituite dalle seguenti: «I cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia».

2. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: «nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo», sono sostituite con le seguenti: «in qualsiasi ambito territoriale dello Stato».

 

Art. 4

Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili. L’esito dell’interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti INPS e INAIL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri:

a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell’impresa;

b) la verifica avviene tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;

c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. L’interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all’obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.

4. Il decreto di cui al comma 2 può essere aggiornato annualmente sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva.

5. All’articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «in quanto compatibile» sono soppresse.

6. All’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 5

Contratti di solidarietà

 

1. All’articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per la individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all’articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall’anno 2014, è pari ad euro 15 milioni annui.».

 

Art. 6

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 20 marzo 2014, n. 66.

ULTIMISSIME LAVORO – FISCALE21/03/2014

 

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE

ORDINANZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 marzo 2014, n. 6262LAVORO

Previdenza – Pensione di inabilità – Riconoscimento – Limite reddituale – Ius superveniens costituito dal d.l. n. 76 del 2013

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 marzo 2014, n. 6501FISCALE

Tributi – Imposte indirette – IVA – Locazione – Casa vacanze – Servizi annessi – Prestazioni alberghiere – Legittimità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 marzo 2014, n. 6473FISCALE

Tributi – Crediti nei confronti della società semplice – Fallimento – Irrilevanza

SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 marzo 2014, n. 6293FISCALE

Società – Società di persone – Nessun diritto ad agire in regresso nei confronti del socio per il pagamento della metà dei debiti sociali

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 marzo 2014, n. 6361FISCALE

Tributi – Imposte dirette – Accertamento induttivo – Ristoratore – Accertamento effettuato sulle materie prime – Ingredienti – Presunzioni – Legittimità o meno dell’accertamento – Sussiste.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 marzo 2014, n. 13070FISCALE

Bancarotta fraudolenta documentale – Attenuante della speciale tenuità – Applicabilità

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 marzo 2014, n. 13088LAVORO

Mobbing in azienda di dimensioni medio-grandi – Maltrattamenti – Demansionamenti punitivi – Valutazione delle prove

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 gennaio 2014, n. 1638FISCALE

Società – Di persone fisiche – Società in accomandita semplice – Soci accomandatari – Responsabilità per le obbligazioni sociali – Contratto stipulato con la società – Azioni di risoluzione e restituzione proposte contro la società ed il socio accomandatario – Legittimazione di quest’ultimo in proprio ad impugnare la sentenza anche per il capo relativo alla risoluzione ed in assenza di impugnazione della società – Sussistenza – Fondamento.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 gennaio 2014, n. 1898FISCALE

Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Capitale sociale – Conferimenti – In genere

CORTE DI GIUSTIZIA CE – UE

SENTENZA

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 20 marzo 2014, n. C-139/12FISCALE

“Rinvio pregiudiziale – Sesta direttiva IVA – Esenzioni – Operazioni relative alla vendita di titoli e che comportano il trasferimento della proprietà di beni immobili – Assoggettamento ad un’imposta indiretta diversa dall’IVA – Articoli 49 TFUE e 63 TFUE – Situazione puramente interna”

LEGISLAZIONE

DECRETO LEGGE

DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34LAVORO

Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese

DECRETO MINISTERIALE

MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 30 gennaio 2014LAVORO, FISCALE

Modalità di attuazione dell’articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 febbraio 2014, n. 35FISCALE

Regolamento per l’individuazione delle procedure per l’attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21

PRASSI

AGENZIA DELLE DOGANE

NOTA

AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 20 marzo 2014, n. 24342FISCALE

Versamento dell’imposta unica relativa alle scommesse virtuali a quota fissa su eventi simulati – criteri di compilazione del campo “Codice identificativo” del modello F24.

AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE

AGENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 20 marzo 2014, n. 7/ELAVORO, FISCALE

Cinque per mille per l’esercizio finanziario 2014

INPS

CIRCOLARE

INPS – Circolare 20 marzo 2014, n. 33LAVORO

Art. 36, c. 7, D.Lgs. 10/9/2003, n. 276 – versamenti volontari integrativi della contribuzione obbligatoria dovuta in corrispondenza di periodi regolati da contratto di lavoro intermittente.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

PARERE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Parere 19 marzo 2014, n. 45678LAVORO, FISCALE

Iscrizione nel registro delle imprese dell’indirizzo PEC da parte delle imprese individuali operanti nel settore agricolo

n. 613 del 21 marzo 2014

Le novità sul Jobs Act

21-03

Jobs Act

21-03

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato il Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34 contenente le “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”.

21-03

Il sito Dottrina Per il Lavoro pubblica il Decreto Legislativo n. 276/2003 (c.d. Riforma Biagi) con le modifiche apportate dal Decreto Legge n. 34/2014. In particolare, il Decreto ha eliminato i primi due periodi del comma 4, dell’art. 20, che prevedevano il ricorso alla somministrazione esclusivamente a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

21-03

Il sito Dottrina Per il Lavoro pubblica il Decreto Legislativo n. 368/2001 sui contratti a tempo determinato con le modifiche del Decreto Legge n. 34/2014.

21-03

Sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro: … ma il numero delle tragedie rimane invariato

“Se ne parla diffusamente, soprattutto quando l’emergenza passa per la cronaca di una morte spesso annunciata. Ma poi il sipario cala sulla tragedia e l’emergenza sicurezza sul lavoro viene quasi archiviata, quasi non fosse una priorità per il nostro Paese. Purtroppo, invece, i numeri dei decessi che si verificano in Italia sono una quotidiana testimonianza di un problema che chiede concretamente delle risposte per non creare un binomio orribile e ricorrente tra lavoro e morte”.

L’Osservatorio sulla Sicurezza Sul Lavoro di Vega Engineering introduce così l’ultima indagine sulle morti bianche in ambiente di lavoro ordinario verificatesi tra gennaio e febbraio e nella quale i decessi rilevati sono stati 50. Identico tragico bilancio dello scorso anno.

A contare il maggior numero di vittime a gennaio 2014 è il Lazio (8 infortuni mortali); seguito da: Sicilia (6), Toscana ed Emilia Romagna (4), Campania, Piemonte, Veneto e Lombardia (3). Due le vittime in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia. Un incidente mortale in Valle D’Aosta, in Umbria, in Calabria e in Sardegna. Basilicata e Molise invece non fanno registrare alcun incidente in ambiente ordinario almeno fino alla fine di febbraio.

Il 24 per cento degli incidenti si è verificato nel settore agricolo, il 20 per cento nelle costruzioni, il 12 per cento nel settore dei trasporti, magazzinaggi e comunicazioni, il 10 per cento nella produzione e distribuzione/manutenzione di energia elettrica, gas, acqua.
La prima causa di morte è la caduta dall’alto (34 per cento dei casi del primo bimestre 2014, seguita alla pari dal ribaltamento di un mezzo/veicolo in movimento e dallo schiacciamento (16 per cento).

Altra geografia dell’emergenza invece emerge sulla base delle incidenze della mortalità rispetto alla popolazione lavorativa. E la maglia nera va alla Valle D’Aosta (con un indice di incidenza pari a 17,8 contro una media nazionale di 2,2).