Totalizzazione dei periodi assicurativi

La totalizzazione consente l’acquisizione del diritto ad un’unica pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o ai superstiti a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare tutta o in parte la contribuzione versata.

 

Dal 1° gennaio 2012, è possibile cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, anche inferiori a tre anni, al fine del conseguimento di un’unica pensione.

 

CHI È INTERESSATO

 

Sono interessati i lavoratori che hanno versato contributi in casse o fondi pensionistici diversi e che non vogliono, perché troppo onerosa, o non possono, perché non prevista dalle norme vigenti, richiedere la ricongiunzione dei contributi in un unico fondo di previdenza.

 

La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti.

 

Possono esercitare la facoltà prevista e totalizzare i periodi assicurativi, per ottenere un’unica pensione, i lavoratori iscritti:

  • a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
  • alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria;
  • alle forme pensionistiche obbligatorie, agli appositi albi o elenchi gestiti dagli Enti previdenziali privatizzati;
  • alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati;
  • al fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Può essere liquidata anche una pensione in regime di totalizzazione con sola contribuzione Inps (ad es. con contribuzione da lavoro dipendente e/o da lavoro autonomo con versamento nella gestione separata).

 

La facoltà di totalizzazione può essere esercitata dai superstiti per la liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato, anche se quest’ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva necessaria per il diritto alla pensione in totalizzazione sono utili anche i periodi contributivi versati all’estero in Paesi comunitari e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di Sicurezza Sociale.

 

Resta la facoltà di richiedere l’applicazione delle disposizioni concernenti il cumulo dei contributi già previste dalle norme di legge in vigore, per le seguenti tipologie di lavoratori:

  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali), che possono ottenere la pensione sommando i contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con quelli versati all’Inps nel fondo pensioni lavoratori dipendenti per attività lavorativa subordinata;
  • che hanno svolto attività all’estero (in paesi dell’Unione Europea o convenzionati) e che possono sommare, gratuitamente, i contributi versati all’estero con quelli accreditati all’Inps per perfezionare il diritto a pensione;
  • assunti dopo il 31.12.1995 (pensioni con sistema di calcolo contributivo) che possono sommare i versamenti effettuati all’Inps, in due o più gestioni;
  • titolari di posizione assicurativa all’Inpgi (giornalisti), all’Inps nella gestione lavoratori dello spettacolo o per altra attività lavorativa subordinata.

Esclusioni

 

La totalizzazione non può essere richiesta se il lavoratore:

  • è già titolare di una pensione diretta liquidata in uno dei fondi di previdenza dove ha versato i contributi;
  • ha richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi (leggi 29/1979 e 45/1990) in data successiva al 3 marzo 2006.

La titolarità di pensione diretta a carico di una delle gestioni previdenziali in cui è stata versata contribuzione è causa ostativa anche se la richiesta di totalizzazione riguarda altre gestioni diverse da quella in cui stata concessa la prestazione.

 

PENSIONE DI VECCHIAIA IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE

 

Il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione si matura al perfezionamento dei seguenti requisiti:

  • raggiungimento dei 65 anni di età, sia per gli uomini sia per le donne;
  • anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni (1040 contributi settimanali);
  • sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (cessazione del rapporto di lavoro, ecc.).

L’anzianità contributiva deve essere accertata sommando le settimane accreditate per periodi non coincidenti possedute in due o più forme assicurative di iscrizione.

 

I requisiti anagrafico (65 anni) e contributivo (20 anni) previsti per il riconoscimento del trattamento pensionistico di vecchiaia in regime di totalizzazione prescindono da eventuali diversi requisiti di età e di anzianità contributiva prescritti dagli ordinamenti di tutte le gestioni interessate per il diritto alla pensione di vecchiaia.

 

Il requisito anagrafico a decorrere dal 1° gennaio 2013 deve essere adeguato agli incrementi alla speranza di vita.

 

PENSIONE DI ANZIANITA’ IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE

 

Il diritto alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione si perfeziona:

  • con un’anzianità contributiva di almeno 40 anni di contributi (2080 contributi settimanali) sommando i periodi non coincidenti versati nelle diverse gestioni;
  • se sussistono gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (cessazione del rapporto di lavoro, ecc.).

Il requisito contributivo (40 anni) deve essere raggiunto escludendo i contributi figurativi accreditati per disoccupazione e per malattia.

 

Il requisito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 2013 deve essere adeguato agli incrementi alla speranza di vita.

 

PENSIONE DI INABILITA’ IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE

 

La totalizzazione può essere richiesta dal lavoratore anche per ottenere un trattamento di inabilità assoluta e permanente se matura in totalizzazione i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nel fondo pensionistico in cui è iscritto al momento in cui si verifica lo stato di inabilità. Lo stesso fondo pensionistico accerterà anche la sussistenza del requisito sanitario.

 

Nel caso in cui il titolare di assegno ordinario di invalidità venga riconosciuto inabile, può richiedere la pensione di inabilità in totalizzazione.

 

Se la gestione che accerta il diritto a pensione e che coincide con quella in cui è iscritto il richiedente all’atto del verificarsi dello stato invalidante prevede nel proprio ordinamento la maggiorazione convenzionale dell’anzianità assicurativa della pensione di inabilità, la maggiorazione convenzionale dovrà essere ripartita tra tutte le gestioni incluse nella pensione in totalizzazione in proporzione all’anzianità assicurativa posseduta dall’assicurato al momento dell’evento inabilitante.

 

La totalizzazione resta invece preclusa, in caso di trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia.

 

PENSIONE AI SUPERSTITI IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE

Il familiare superstite, avente diritto, può chiedere la pensione in regime di totalizzazione per i contributi versati dall’assicurato anche se deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione, se matura i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica in cui era iscritto il lavoratore al momento del decesso.

 

LA DOMANDA

 

Deve essere presentata, dal lavoratore o dal familiare superstite, all’ultimo Ente pensionistico presso il quale è iscritto o è stato iscritto in caso di pregressa cessazione dell’attività lavorativa.

 

Nella domanda devono essere indicati tutti gli Enti presso i quali il lavoratore ha contribuito. La sede che riceve la domanda dovrà attivarsi per avviare il procedimento con gli altri Enti interessati.

 

La domanda di pensione di reversibilità di pensione diretta liquidata con la totalizzazione deve essere presentata all’Inps che ne effettuerà il pagamento.

 

IMPORTO DELLA PENSIONE

 

Viene determinato in “pro–quota” da ciascuna gestione pensionistica interessata, in rapporto ai periodi di iscrizione maturati.

 

I periodi coincidenti con altri accreditati presso diverse gestioni non sono da considerare utili ai fini del diritto alla prestazione, ma solo per la misura.

 

I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell’unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:

  • 6 giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
  • 26 giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
  • 68 giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
  • 312 giorni equivalgono ad un anno e viceversa.

La misura del trattamento pensionistico è determinata secondo il sistema di calcolo contributivo

 

Nell’ambito della salvaguardia dei diritti acquisiti, qualora il lavoratore abbia già raggiunto in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma pensione, tale “pro quota” sarà calcolato con il sistema di computo previsto dall’ordinamento della predetta gestione, vale a dire con il medesimo sistema di calcolo che sarebbe stato applicato qualora avesse richiesto la liquidazione del trattamento pensionistico nella sola gestione in cui era stato maturato il relativo diritto.

 

Pertanto se i requisiti per la pensione in totalizzazione sono perfezionati nel 2012 l’importo del “pro-rata” a carico dell’Inps potrà essere determinato con il sistema di calcolo retributivo o misto ove siano stati perfezionati i requisiti previsti dalla L. 214 /2011.

 

LA DECORRENZA

 

Le pensioni di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione

 

Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione dei contributi si applicano le medesime decorrenze previste per le pensioni dei lavoratori autonomi e, pertanto, le prestazioni di vecchiaia e anzianità possono essere riconosciute con un “differimento” di 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.

 

Al soggetto che presenta la domanda di pensione di vecchiaia in totalizzazione oltre il decorso dei 18 mesi successivi alla data di maturazione dei prescritti requisiti, il trattamento pensionistico è riconosciuto a far tempo dal 1° giorno del mese successivo al 18° mese. Resta ferma la possibilità per l’interessato di richiedere il trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla domanda, sempre che siano decorsi 18 mesi dal perfezionamento dei prescritti requisiti.

 

Relativamente alla pensione di anzianità, qualora la domanda sia presentata oltre il decorso dei 18 mesi successivi alla data di maturazione dei prescritti requisiti, la decorrenza sarà attribuita dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

 

Per le pensioni di anzianità trova applicazione il posticipo della decorrenza previsto dalla L. 111/2011.

 

Pertanto se la data di perfezionamento del requisito è compreso tra il 1/1/2012 e il 31/12/2012 la pensione di anzianità in totalizzazione decorrerà trascorsi 19 mesi dalla data del perfezionamento del requisito.

 

Se la data di perfezionamento del requisito è compresa tra il 1/1/2013 e il 31/12/2013, la pensione di anzianità in totalizzazione decorrerà trascorsi 20 mesi dalla data del perfezionamento del requisito.

 

Se la data di perfezionamento del requisito è successiva al 1/1/2014, la pensione decorrerà trascorsi 21 mesi dalla data del perfezionamento del requisito.

 

Le pensioni di inabilità in regime di totalizzazione

 

Le pensioni di inabilità in regime di totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione, se risultano perfezionati tutti i requisiti previsti compreso il requisito sanitario.

 

Le pensioni ai superstiti in regime di totalizzazione

 

Le pensioni ai superstiti in regime di totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo al decesso dell’assicurato.

 

LE PARTICOLARITÀ

 

Sulle pensioni concesse a seguito di totalizzazione dei periodi contributivi:

  • è prevista la normale tassazione Irpef come per gli tutti gli altri trattamenti pensionistici derivanti da contributi;
  • si applicano gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e con onere a carico delle gestioni interessate;
  • è prevista la concessione dei trattamenti di famiglia;
  • si applicano eventuali trattenute sindacali;
  • non si operano le trattenute per redditi da lavoro dipendente o autonomo;
  • in presenza delle richieste condizioni reddituali sono concesse le maggiorazioni sociali purché tra le “quote” che compongono la pensione ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto tale beneficio.

La pensione in totalizzazione non è integrabile al trattamento minimo.

 

La pensione in totalizzazione è reversibile ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

 

IL PAGAMENTO

L’importo complessivo del trattamento pensionistico derivante dalla totalizzazione è corrisposto dall’Inps, per conto anche degli altri Enti con i quali sono state stipulate apposite convenzioni.

 

L’Inps provvede al pagamento delle pensioni anche nei casi in cui non vi siano quote a suo carico.


Leggi questo articolo in formato PDFTorna su all’inizio del contenuto.

Totalizzazione dei periodi assicurativiultima modifica: 2013-10-27T17:20:00+01:00da vitegabry
Reposta per primo quest’articolo