Salvaguardati

Tar Lombardia: controversie “salvaguardati” appartengono giurisdizione Tribunale del lavoro

 

Le controversie concernenti l’illegittimità dei provvedimenti di rigetto delle istanze di accesso ai benefici di cui all’art. 24 decreto legge 06.12.2011, n. 214 in favore dei cosiddetti salvaguardati appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il Tribunale amministrativo della Lombardia ha declinato la propria giurisdizione con tre sentenze coeve rese su ricorso di altrettanti lavoratori patrocinati dall’Inca di Milano. Esponendo di avere titolo all’inserimento nell’elenco dei lavoratori salvaguardati ai sensi del decreto interministeriale 1 giugno 2012 i ricorrenti lamentavano che la Commissione istituita presso la Direzione territoriale del lavoro di Milano avesse illegittimamente respinto le loro istanze per pretese irregolarità nella allegazione della documentazione probante la sussistenza dei requisiti.

L’argomento su cui si fondano le decisioni è costituito dal rilievo che la definizione della controversia comporta l’attuazione di parametri predeterminati di fonte legislativa, che configurano veri e propri diritti soggettivi sicché l’Amministrazione è vincolata al mero riscontro delle eventuali condizioni di accesso ai benefici fissate dalla legge, “senza che residui alcuno spazio di valutazione discrezionale suscettibile di affievolire o comprimere quel diritto”.

Le controversie, attenendo dunque alle condizioni previste dalle norme per l’insorgenza del diritto alla prestazione previdenziale rivendicata dai ricorrenti debbono essere decise dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La scelta di adire il giudice amministrativo è stata dettata dall’intento di evitare, in via di sperimentazione e di mera prudenza, in assenza di pronunce sul punto, di incorrere nella decadenza dei 60 giorni dall’adozione del provvedimento contestato prevista per l’introduzione dei ricorsi avanti al Tar ove avesse preso corpo l’opposto orientamento.

Le decisioni richiamate paiono dunque pienamente convincenti e permettono di tracciare con rafforzate certezze il percorso per la tutela in via giudiziaria dei diritti spettanti ai lavoratori cd “salvaguardati “. (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sez. IV, Pres ed Est. Giordano del 27 giugno 27.6.2013).

nota a cura Consulenza legale Inca nazionale

Salvaguardatiultima modifica: 2013-09-23T18:33:00+02:00da vitegabry
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