Fondo clero

ATTENZIONE!

 

I contenuti informativi presenti in questa Area sono in corso di aggiornamento.

 

Le principali novità normative previste dalla recente manovra legislativa sono pubblicate in una apposita sezione di questo portale.

Il Fondo ha lo scopo di gestire gli obblighi contributivi e liquidare le prestazioni assicurando la tutela previdenziale strettamente connessa con lo status sacerdotale degli iscritti.

Ha una natura particolare in quanto è compatibile con l’assicurazione generale obbligatoria e con altre forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative di questa.

LAVORATORI ISCRITTI

Sono iscritti al fondo:

  • i sacerdoti secolari;
  • i ministri di culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica.

Sono richieste la cittadinanza italiana e la residenza in Italia con eccezione per i sacerdoti italiani operanti in missione all’estero e per i sacerdoti stranieri con servizio pastorale in Italia.

LE PRESTAZIONI

L’età anagrafica richiesta agli iscritti al Fondo per il diritto a pensione di vecchiaia è di 68 anni, resta confermata l’età anagrafica di 65 anni per i soggetti che possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore ai 40 anni.

Il requisito contributivo minimo richiesto ai fini della pensione di vecchiaia è di 17 anni di contribuzione fino al 30 giugno 2010; dal 01° luglio 2010 al 31 dicembre 2011 sono necessari 18 anni.

La pensione di vecchiaia non è soggetta alla nuova disciplina delle decorrenze (c.d. “finestre di accesso”), in quanto le funzioni svolte dagli iscritti non risultano riconducibili né al lavoro dipendente né a quello autonomo

 

La pensione di invalidità è concessa se l’assicurato, oltre ai requisiti sanitari, può far valere 5 anni di contribuzione.

La pensione ai superstiti spetta, a domanda, ai familiari aventi diritto di pensionato o di iscritto che, al momento del decesso, possa far valere almeno cinque anni di contribuzione versata al Fondo stesso. La pensione è corrisposta agli aventi diritto secondo le aliquote percentuali previste dalle norme dell’AGO.

LA DOMANDA

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it
  • telefono – contattando il contact center integrato, al numero verde 803164 – gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
  • patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi

La sede Inps competente di tutte le attività operative è la Sede di Terni.

QUANDO SPETTA

La pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda se soddisfatti i requisiti di età e di contribuzione.

QUANTO SPETTA

La pensione è costituita da una quota minima annua (di importo pari al trattamento minimo AGO) dovuta in relazione ai requisiti contributivi minimi richiesti per beneficiare della pensione di vecchiaia. A tale importo va aggiunta un’ulteriore quota annua, liquidata in relazione a ciascun anno di contribuzione eccedente il minimo contributivo.

La pensione a carico del Fondo è cumulabile con le pensioni a carico degli altri ordinamenti pensionistici limitatamente ai due terzi dell’importo. La riduzione di un terzo, trattenuto sulla pensione da liquidare a carico del Fondo, è devoluta a favore del Fondo stesso.


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Fondo cleroultima modifica: 2013-10-27T18:07:07+01:00da vitegabry
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