Fondi pensione confluiti da altri enti

ATTENZIONE!

 

I contenuti informativi presenti in questa Area sono in corso di aggiornamento.

 

Le principali novità normative previste dalla recente manovra legislativa sono pubblicate in una apposita sezione di questo portale.

La gestione di alcuni Fondi o Casse è stata trasferita all’Inps a seguito di specifiche disposizioni legislative.

Tali Fondi, pur mantenendo particolarità che li distinguono da tutti gli altri, hanno allineato, nella maggior parte dei casi, le specifiche norme che li regolamentavano con quelle applicate nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

LAVORATORI ISCRITTI

Fondo Previdenza Marinara (PM)

Il fondo è stato istituito a tutela della gente di mare.

Nei confronti del personale marittimo – in quanto soggetto a discontinuità nei rapporti di lavoro – è stato introdotto l’istituto del prolungamento previsto dagli artt. 24 e 25 della legge n. 413/1984. Tale legge ha portato a compimento il riordino della previdenza marinara ed ha posto le basi per il definitivo passaggio dei marittimi nel sistema comune dell’AGO, grazie al quale le pensioni dei marittimi vengono liquidate come la generalità delle pensioni AGO.

 

Fondo Ferrovieri (FS)

Sono iscritti al Fondo speciale i dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A. e gli ex dipendenti trasferiti ad altre amministrazioni che hanno optato per il mantenimento dell’ iscrizione al fondo.

I nuovi assunti dalle società del gruppo FS dal 1° aprile 2000 sono iscritti all’AGO.

 

Fondo Dirigenti di Azienda Industriali (DAI).

Istituito con il compito di gestire con proprie forme previdenziali i trattamenti pensionistici dei dirigenti industriali.

Dal 1° gennaio 2003, con la soppressione del fondo:

  • tutti i dirigenti sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
  • per l’accertamento dei requisiti per il diritto alla pensione deve essere utilizzata tutta la contribuzione assicurativa versata. I periodi di contribuzione accreditati nelle gestioni dei lavoratori autonomi, possono essere utilizzati per la liquidazione di un’unica pensione, il cui diritto deve essere accertato secondo la disciplina di predette gestioni.

Fondo Spedizionieri (SPED)

Il Fondo, soppresso dal 01° gennaio 1998, provvede alla liquidazione delle prestazioni pensionistiche e dei trattamenti di fine rapporto del personale iscritto all’Albo spedizionieri doganali.

 

Cassa di Previdenza per gli sportivi (SPORTASS)

I trattamenti pensionistici erogati sono riservati:

  • a tutti gli atleti, tecnici ed ausiliari sportivi che esercitano attività retribuita nell’ambito del Coni;  

Inoltre il “Fondo Sportass eroga forme capitalizzate ad Atleti del Club Olimpico, Medagliati Olimpici, in base a Convenzioni stabilite tra il CONI e la Sportass. Ai Tecnici della Federazione Giuoco Calcio dovrà essere erogato il T.F.R. , in base ad importi versati dalla F.I.G.C.

 

La competenza in merito a tutte le attività operative è demandata alla Direzione Centrale dell’Inps.

 

Fondo Minatori (MIN)

Sono iscritti al Fondo tutti i dipendenti di imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione in sotterraneo.

LE PRESTAZIONI

I fondi erogano tutte le prestazioni pensionistiche previste dall’Assicurazione Generale Obbligatoria con gli stessi requisiti e le stesse modalità.

Sono comunque rimaste in vigore alcune particolarità specifiche di ogni singolo fondo.

 

Fondo Previdenza Marinara (PM)

Nei confronti dei marittimi sono state conservate alcune prestazioni specifiche, connesse alla particolare attività svolta da questi assicurati:

  • la pensione di vecchiaia anticipata e la pensione di inabilità alla navigazione – perfezionate con la sola contribuzione marittima; 
  • la pensione ai superstiti del marittimo scomparso in mare. 

Fondo Ferrovieri (FS)

Nell’ordinamento del fondo speciale FS non è prevista l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità.
Peraltro, nello stesso Fondo sono previste:
la pensione di inidoneità al servizio ferroviario in genere per infermità dipendente da cause comuni;
la pensione privilegiata per inidoneità al servizio ferroviario in genere dipendente da cause di servizio.
Gli iscritti che rivestono un profilo professionale appartenente ai settori “macchina” e “viaggiante” hanno diritto ad un aumento di valutazione di 1/10 o di 1/12 a seconda del limite di età previsto per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

 

Fondo Spedizionieri (SPED)

Gli iscritti hanno diritto, al compimento dei 65 anni di età, sia uomo che donna, alla liquidazione della pensione di vecchiaia che non è soggetta alla nuova disciplina delle decorrenze.

L’importo annuo lordo della pensione spettante, riferito a 13 mensilità, è quello determinato dal Fondo all’atto della soppressione dello stesso.

 

Cassa di Previdenza per gli sportivi (SPORTASS)

La liquidazione delle nuove pensioni non prevede l’attribuzione: degli assegni al nucleo familiare, della maggiorazione sociale, dell’integrazione al trattamento minimo.

 

Fondo Minatori (MIN)

Il fondo prevede l’erogazione della pensione:

  • anticipata di vecchiaia, al compimento dei 55 anni di età con almeno 20 di contribuzione di cui 15 anni di attività in sottosuolo;
  • di anzianità, a qualsiasi età con almeno 30 anni di contribuzione, di cui 15 lavorati in sotterraneo.

 

LA DOMANDA

 

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it
  • telefono – contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
  • patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi

 

QUANDO SPETTA

I lavoratori che raggiungono, nel rispettivo Fondo, i requisiti anagrafici e contributivi nel fondo per il diritto alle prestazioni possono accedere al pensionamento:

  • dal mese successivo alla presentazione della domanda 
  • nel rispetto delle finestre di accesso se perfezionati i requisiti entro il 31 dicembre 2010 
  • a partire dal 1° gennaio 2011 la prestazione può essere concessa con un “differimento” di 12 mesi dalla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti.

QUANTO SPETTA

L’importo della pensione viene determinato con il sistema di calcolo:

  • retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995;
  • misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo), se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi;
  • contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.

Sono calcolate con norme particolari le pensioni a carico dei Fondi SPED e SPORTASS e FERROVIE.


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Fondi pensione confluiti da altri entiultima modifica: 2013-10-27T18:09:10+01:00da vitegabry
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