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Ue – Mancato recepimento direttiva su prevenzione e riduzione emissioni industriali, passaggio fase 2

Passa alla fase due la procedura di infrazione aperta nel marzo scorso dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia, per il mancato recepimento  della direttiva Ue sulla prevenzione e riduzione delle emissioni industriali, entro la scadenza prevista del 7 gennaio 2013.

Con un parere motivato Bruxelles ora sollecita Roma ad inviare entro i prossimi due mesi dettagli sull’attuazione della
normativa comunitaria. L’Ue aveva aperto la procedura di infrazione il 21 marzo con una lettera di messa in mora.

Oltre all’Italia sono destinatarie del parere motivato anche Cipro, Slovenia e Romania. Tutti e quattro gli stati membri infatti, spiegano dalla dg Ambiente della Commissione, non hanno rispettato la scadenza prevista per l’attuazione nella legislazione nazionale.

La nuova direttiva Ue sostituisce e aggiorna le vecchie regole, che puntano a prevenire, ridurre, ed eliminare il più possibile l’inquinamento derivante dalle attività industriali.

Se i Paesi destinatari del provvedimento non attueranno quanto previsto entro i prossimi due mesi, potranno essere deferiti alla Corte di giustizia Ue, col rischio di sanzioni economiche.

vato anche Cipro, Slovenia e Romania. Tutti e quattro gli stati membri infatti, spiegano dalla dg Ambiente della Commissione, non hanno rispettato la scadenza prevista per l’attuazione nella legislazione nazionale.

La nuova direttiva Ue sostituisce e aggiorna le vecchie regole, che puntano a prevenire, ridurre, ed eliminare il più possibile l’inquinamento derivante dalle attività industriali.

Se i Paesi destinatari del provvedimento non attueranno quanto previsto entro i prossimi due mesi, potranno essere deferiti alla Corte di giustizia Ue, col rischio di sanzioni economiche.

o per chi matura i requisiti contributivi entro il 2017, purché l’anzianità contributiva sia determinata solo da prestazione effettiva di lavoro, obblighi di leva, infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria.

Pertanto ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva utile per conseguire da parte dei lavoratori la pensione anticipata senza la riduzione dell’assegno deve essere valutata esclusivamente la contribuzione indicata sopra.

L’Inps, riscontrando che sono molti i casi di lavoratori con contribuzione figurativa ha precisato che “a seguito delle criticità emerse con riferimento all’individuazione dei periodi contributivi da valutare ai fini di escludere l’applicazione della riduzione  prevista ha richiesto un parere al ministero del Lavoro e a quello dell’Economia, riservandosi di rispondere nel merito”.

UEultima modifica: 2013-09-26T17:03:00+02:00da vitegabry
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