Indennità in favore dei lavoratori portuali: indicazioni INPS

Indennità in favore dei lavoratori portuali: indicazioni INPS

Introdotte nuove misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore marittimo. Ecco come funziona

Via libera alle nuove misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore marittimo/portuale. Infatti, è prevista una specifica indennità per i lavoratori in esubero delle imprese che operano nei porti, con sensibili riduzioni di traffico e passeggeri e laddove sussistano, al 22 maggio 2021, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali. L’indennità spetta per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, comprese quelle che coincidano, in base al programma, con le giornate festive per le quali il lavoratore sia risultato disponibile.

L’indennità è pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti. Inoltre è riconosciuta per un numero di giornate pari alla differenza tra:

  • il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili;
  • il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.

I periodi di percezione dell’indennità sono coperti da contribuzione figurativa.

L’indennità è erogata dall’Istituto previa acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro.

A specificarlo è l’INPS, con la circolare n. 99 dell’8 luglio 2021.

CIG Covid-19, indennità in continuità con i precedenti trattamenti

La L. n. 69/2021 ha parzialmente innovato la disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare è stata fornita un’indennità in favore di specifiche categorie di lavoratori occupati nel settore marittimo.

La predetta legge afferma, altresì, che l’integrazione salariale può essere chiesta in continuità con i precedenti trattamenti. Ciò significa che alcuni datori di lavoro che hanno terminato la cassa in una certa data di marzo, antecedente al 29, possono, in continuità, presentare domanda entro 30 giorni dalla data di emissione della circolare, cioè non oltre il 7 agosto 2021.

Tuttavia l’INPS, per non creare sperequazioni, offre lo stesso termine di 30 giorni anche a chi chiede per la prima volta periodi di cassa che decorrono in epoca anteriore al 1° aprile. Si deve trattare, come specificato, di datori di lavoro che hanno chiesto e ottenuto per intero le 12 settimane volute dalla Legge di Bilancio 2021. Inoltre, l’anticipo nella fruizione delle settimane del D.L n. 41/2021 deve avvenire in continuità rispetto a quelle della legge 178/2020.

Integrazione salariale, differimento dei termini decadenziali

Il D.L. n. 41/2021 è intervenuto anche in merito ai termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ha assicurato la copertura dei relativi oneri finanziari. Più dettagliatamente, il citato comma 3-bis differisce al 30 giugno 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

Modelli “SR41” e “SR43” semplificati oggetto del differimento

Beneficiano del regime di differimento anche i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19. Nello specifico, i termini di decadenza sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

In relazione a quanto previsto dalla disciplina a regime, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INPS:

  • tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale (modelli “SR41” e “SR43” semplificati);
  • entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l’autorizzazione, se tale termine è più favorevole all’azienda.

Tanto premesso, il differimento al 30 giugno 2021 riguarda i termini delle trasmissioni riferite:

  • sia a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 conclusi a dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021;
  • sia a quelli le cui autorizzazioni sono state notificate all’azienda nel periodo dal 2 dicembre 2020 al 1° marzo 2021, tenuto conto della singola modalità originariamente applicata dalla Struttura territoriale competente.

Indennità lavoratori portuali, modalità di erogazione

L’indennità è pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, ed è riconosciuta per un numero di giornate pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.

I periodi di percezione dell’indennità sono coperti da contribuzione figurativa.

Bonus Sar per i lavoratori in somministrazione: cos’è e come funziona

In questi ultimi mesi l’argomento bonus erogati dallo Stato ha certamente tenuto banco: previsti per svariate circostanze e categorie di persone, i contributi economici hanno rappresentato e rappresentano tuttora una significativa misura di sostegno contro la povertà e la disoccupazione, in special modo oggi in tempi di pandemia.

Ebbene in questo variegato settore, trova spazio anche il cosiddetto bonus Sar (Sostegno al Reddito), ossia uno dei contributi meno conosciuti, ma sicuramente tra i più utili per chi ha perso il lavoro. In sintesi si tratta di un’erogazione garantita ai lavoratori interinali – oggi detti ‘in somministrazione’ (a seguito della Legge Biagi) – ai quali non è rinnovato il contratto alla fine del rapporto di lavoro.

Appare opportuno ricordarne i tratti essenziali e punti chiave, giacchè – forse può stupire – ma detto bonus Sar è poco noto anche alla categoria direttamente interessata. Anzi, i lavoratori dell’ambito di rado ne fanno domanda per l’accesso alla competente autorità. Ma ora più che mai, il contributo ha rilievo: quello odierno è infatti un periodo segnato dalle molte chiusure di piccole e medie imprese.

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Bonus Sar: di che si tratta in breve

Come anticipato, detto contributo rappresenta una forma di sostegno al reddito a favore di chi ha perso il lavoro in somministrazione. Il bonus Sar è un’indennità oscillante tra i 780 e i mille euro, riconosciuta dal Forma.Temp, vale a dire il “Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione”.

Il Fondo è stato messo in campo nel 2000, in applicazione della legge n. 196 del 1997 – ossia il noto Pacchetto Treu – che introdusse nel nostro ordinamento la fornitura di lavoro temporaneo. In particolare, la sua attuale fonte normativa è rappresentata dall’art. 12 del D.Lgs. 276 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Le attività di Forma.Temp sono eseguite sotto la vigilanza dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). Inoltre, sono finanziate con il contributo corrispondente al 4% delle retribuzioni lorde versate ai lavoratori somministrati, a carico delle Agenzie per il Lavoro.

Bonus Sar e contratto in somministrazione: i soggetti

Il bonus Sar si rivolge prettamente ai lavoratori con contratto ex interinale, oggi ‘somministrazione di lavoro’. Quest’ultimo è caratterizzato da alcune interessanti peculiarità. Infatti, detto contratto comporta una forma di lavoro tipicamente occasionale. E, a tal fine, vi è la partecipazione di tre soggetti, a fronte di datore di lavoro e lavoratore, per la conclusione del contratto.

In questo particolare tipo di contratto, risalta infatti la presenza dell’Agenzia del Lavoro, nel ruolo di ‘agenzia di somministrazione’ (in passato denominata ‘agenzia interinale’). Il datore o la persona che vuole trovare lavoro si rivolge ai servizi dell’agenzia e quest’ultima di fatto assume il lavoratore mettendolo così a disposizione, in un certo lasso di tempo, per una certa azienda.

Certamente, il lavoro interinale non è svantaggioso per le aziende. In primo luogo, il costo del lavoratore non è superiore se fornito con agenzia rispetto ad un contatto diretto. Ma a questo costo si somma una percentuale di commissione da assegnare all’organo di mediazione, che svolge le mansioni burocratiche al posto dell’impresa che si avvale delle prestazioni del somministrato (ex lavoratore interinale). Ribadiamo che a questi lavoratori, è dato un bonus lordo di 1.000€ o 780€ dopo ogni scadenza di contratto, vale a dire nelle circostanze in cui cessa l’impiego presso l’azienda utilizzatrice.

Bonus Sar: quali sono i requisiti?

Tre le aree nelle quali sono divisi i lavoratori in somministrazione che possono ottenere il bonus Sar, in base a questi requisiti:

  • i disoccupati da almeno 45 giorni che abbiano maturato almeno 110 giorni di lavoro (o 440 ore lavorate, in ipotesi di part-time verticale) nell’ultimo anno, a partire dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione;
  • i disoccupati da almeno 45 giorni che abbiano concluso l’iter in “Mancanza di occasioni di lavoro (Mol)” ai sensi dell’art. 25 CCNL Agenzie per il Lavoro;
  • i soggetti disoccupati da almeno 45 giorni che abbiano conseguito almeno 90 giorni di lavoro (o 360 ore lavorate, in ipotesi di part-time verticale) nell’ultimo anno, a partire dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione.

Alle prime due aree è riconosciuto un bonus Sar di mille euro lordi, mentre gli appartenenti alla terza area possono beneficiare di un sostegno al reddito corrispondente a 780 euro lordi. Per il calcolo delle giornate utili per l’ottenimento del requisito di anzianità necessario, sono da considerarsi le giornate lavorate che compaiono in busta paga, in base alla condizione di miglior favore.

Bonus Sar: quali documenti presentare?

Attenzione anche ai documenti da presentare per ottenere il citato bonus Sar. Eccoli in questo sintetico elenco:

  • modulo di domanda;
  • copia fronte/retro di un documento d’identità;
  • copia del codice fiscale o della tessera sanitaria;
  • una copia delle buste paga a riprova delle giornate lavorate in somministrazione (e tra queste anche quella di cessazione);
  • estratto conto previdenziale emesso dall’Inps attestante i 45 giorni di disoccupazione;
  • documento emesso da una banca o ufficio postale, che comprovi l’intestazione del conto a chi fa domanda (ma in ipotesi di bonifico domiciliato, non è obbligatorio presentarlo).

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Bonus Sar: quali sono le modalità per fare domanda?

A questo punto, in molti potrebbero chiedersi per quale via fare domanda relativa al bonus Sar, ossia come è possibile di fatto ottenerlo? Ebbene, l’interessato deve fare l’istanza attraverso il portale Forma.Temp tra il 106esimo e il 173esimo giorno posteriore all’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione (ex interinale). Il lavoratore dovrà aspettare altri 60 giorni, oltre ad aver maturato 45 giorni di disoccupazione, per potere fare domanda per l’erogazione del sostegno; da quel momento avrà un lasso di tempo pari a 68 giorni per poter spedire i propri dati.

Ma attenzione: se il lavoratore in questione dovesse firmare un nuovo contratto di lavoro dipendente, anche non in somministrazione – di durata pari o inferiore ad una settimana contributiva – il calcolo dei giorni utili al raggiungimento del requisito dei giorni di disoccupazione è sospeso.

Concludendo, rimarchiamo che il lavoratore può scegliere tra vari iter, al fine di ottenere il contributo economico:

  • servizio offerto dagli sportelli sindacali locali (Felsa Cisl, Nidil Cgil, UilTemp);
  • caf e patronati;
  • via web: ottenuti i requisiti per la domanda, ci si può registrare al sito di Forma.Temp. Una prima fase sarà da ultimare su schermo, ossia in via telematica; di seguito al termine della domanda, sarà emesso un modulo con codice a barre,  che l’interessato dovrà spedire con raccomandata o pec.

Concludendo, è da rilevare che i tempi per ottenere il versamento sono generalmente lunghi. Infatti i bonifici da parte di Forma.Temp non sono erogati prima di almeno 6 mesi dall’invio istanza. In certi casi, può anche passare un anno prima di vedersi assegnato il concreto il bonus Sar.


Versamento imposte soggetti ISA: proroga al 15 settembre. Ecco i dettagli

Proroga versamento imposte soggetti ISA: per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza maggiorazione.

A prevederlo è un emendamento approvato in fase di conversione in legge del Decreto Sostegni-bis. I contribuenti possono decidere di non beneficiare di alcuna proroga e di pagare alle scadenze ordinarie ovvero entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40 o con i piani di rateazione ordinari.

Versamento imposte soggetti ISA: la precedente proroga del DPCM del 28 giugno

Con il DPCM del 28 giungo il MEF ha ufficializzato la proroga al 20 luglio del saldo 2020 e dell’acconto 2021 delle imposte sui redditi e dell’Irap (vedi scadenze fiscali di luglio 2021). Rispetto alla scadenza ordinaria del 30 giugno. La proroga non riguarda tutti i contribuenti ma solo i titolari di partita iva. Se svolgono attività per le quali sono stati approvati gli ISA.

La proroga si applica anche all’Irap, alla cedolare secca, all’IVIE all’IVAFE e alle imposte sostitutive. Compresa quella pagata dai contribuenti che operano in regime forfettario. La proroga dovrebbe riguarda anche l’Iva dovuta sul cd. “adeguamento” agli ISA. Adeguamento finalizzato a migliorare il proprio indice di affidabilità fiscale. E’ prorogato anche il  versamento del diritto camerale (la camera di commercio).

Il Differimento al 20 luglio vale anche per il saldo dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi, liberi professionisti iscritti alle gestioni Inps e alle casse previdenziali professionali autonome.

Imposte soggetti ISA: nuova proroga nel decreto Sostegni-bis

L’articolo 9-ter del D.L. 73/2021 aggiunto in fase di conversione in legge del decreto Sostegni-bis proroga, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, al 15 settembre 2021 senza maggiorazione.

L’ambito soggettivo della proroga è lo stesso di quello previsto rispetto alla scadenza del 20 luglio.

Dunque, beneficiano della proroga coloro che:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (5 milioni 164mila 569 euro).

Da qui, ricorrendo tali condizioni, si applica anche ai contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020:

  • applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA

La proroga si applica anche  ai soggetti che partecipano a società, assicurazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l’opzione della trasparenza fiscale (articoli 5, 115 e 116 del TUIR).

Fatto salvo quanto appena affermato, i soggetti non titolari di partita iva devono rispettare i termini ordinari di versamento.

Soggetti ISA: possibile versare alle scadenze ordinarie?

Individua la proroga, ciò non toglie che i contribuenti possano decidere di versare le imposte dovute entro le scadenze ordinarie.

Superata la scadenza del 30 giugno, ex art.17 del DPR 435/2001, è possibile effettuare il versamento entro il 30 luglio applicando la maggiorazione dello 0,40%. Tale possibilità è riconosciuta dallo stesso articolo da ultimo citato. Al comma 2.

La proroga non ha inciso in alcun modo sui pagamenti rateizzati delle imposte.

A tal proposito, le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell’imposta sul valore aggiunto:

  • possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione,
  • in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, decorrenti dal mese di scadenza.

In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il 30 di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia (art.20 D.lgs 241/1997).

I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.

Ciò sta a significare che, laddove il contribuente volesse ricorrere alla proroga del decreto Sostegni-bis e ha optato o intende optare per la rateazione degli importi dovuti, dovrebbe comunque corrispondere:

  • le rate del saldo e del 1° acconto scadenti tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021 entro il 15 settembre 2021;
  • la 2° rata dell’acconto entro il 30 novembre.

Da qui, per un contribuente titolare di partita iva, considerando anche la proroga disposta dal DPCM del 28 giugno, per saldo e 1° acconto varrebbero le seguenti scadenze:

  • 15 settembre, le rate con scadenza 30 luglio, 20 agosto (1° e 2° rata),
  • 16 settembre, la 3° rata;
  • 18 ottobre, la 4° rata;
  • 16 novembre la 5° rata.

Nell’esempio abbiamo considerato il pagamento della 1° rata al 30 luglio 2021, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per le rate successive alla prima si applicano ulteriori interessi.

Indennità in favore dei lavoratori portuali: indicazioni INPSultima modifica: 2021-07-14T19:51:45+02:00da vitegabry
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