NASpI, invalidità civile e pensione sociale: chiarimenti INPS sulla revoca

NASpI, invalidità civile e pensione sociale: chiarimenti INPS sulla revoca

Stop alla revoca di NASpI, invalidità civile e pensione sociale, se la pena viene scontata in modalità alternativa alla detenzione in carcere

In caso di condanna per reati collegati al terrorismo e ad associazioni di tipo mafioso, il soggetto non perde il diritto a percepire NASpI e Dis-Coll, pensione sociale e invalidità civile. La decadenza dei benefici, però, è evitata soltanto se la pena viene scontata in modalità alternativa alla detenzione in carcere. A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 1197 del 16 marzo 2022, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale 25 maggio-2 luglio 2021, n. 13.

Con tale sentenza, infatti, è stata stabilità l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, co. 58 e 61, della L. 28 giugno 2012, n. 92, in materia di revoca delle suddette prestazioni.

Ecco i dettagli.

Condanna per i reati penali e revoca delle prestazioni sociali

In caso di condanna per reati collegati al terrorismo e ad associazioni di tipo mafioso, la legge dispone la sanzione accessoria della revoca delle prestazioni appena elencate.

Sul punto, la Corte Costituzionale, con sentenza 25 maggio-2 luglio 2021, n. 137, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della revoca delle predette prestazioni. La revoca, però, vale soltanto se la pena viene scontata in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Infatti, affermano i giudici, la revoca dei trattamenti assistenziali può concretamente comportare il rischio che il condannato non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza. In altre parole, la Corte ha affermato che l’illegittimità della revoca deriva dal pregiudizio al diritto all’assistenza per chi necessiti dei mezzi per sopravvivere. Si ricorda, a tal proposito, che il diritto all’assistenza deve essere garantito a ciascun individuo, pur se colpevole di determinati reati.

Efficacia retroattiva dell’illegittimità costituzionale

L’illegittimità costituzionale ha efficacia retroattiva, che costituisce principio generale dell’ordinamento giuridico. Unico limite si ritrova nei rapporti cd. esauriti, vale a dire quei rapporti risolti in modo definitivo per avvenuta formazione del giudicato.

Pertanto, salvi i c.d. rapporti esauriti, la norma dichiarata incostituzionale perde efficacia, con la conseguenza che non può realizzarsi un effetto di giudicato sulla sanzione della revoca. Ne consegue che l’INPS non procederà più alla revoca dei trattamenti assistenziali e/o previdenziali nei confronti dei soggetti che, seppure condannati con sentenza passata in giudicato, scontano la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Detenzione e le misure alternative

Con riferimento alle misure alternative alla detenzione in carcere è possibile annoverare:

  • affidamento in prova al servizio sociale;
  • misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria;
  • detenzione domiciliare, trattamento alternativo per eccellenza alla detenzione;
  • detenzione domiciliare speciale per particolari ipotesi, e riferita ai genitori con figli minori, al fine della tutela di questi ultimi;
  • liberazione anticipata e, teoricamente, inquadrabile nelle ipotesi di misura alternativa alla detenzione;
  • misure adottate durante l’emergenza epidemiologica.

NASpI, invalidità civile e pensione sociale: chiarimenti INPS sulla revoca

Ecco di seguito i chiarimenti dell’INPS su cosa succede a seguito di questa novità normativa.

NASpI e DIS-COLL

Le domande di NASpI/DIS-COLL, che sono state inizialmente accolte e successivamente revocate, possono, su istanza di parte, essere “ripristinate”.

L’erogazione riprenderà con decorrenza dalla data della revoca, sempre che – alla predetta data – il titolare della prestazione stesse scontando la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Disoccupazione agricola

In merito alle domande di disoccupazione agricola è necessario procedere al riesame delle stesse, presentate dai condannati che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

A tale fine i lavoratori interessati dovranno presentare all’INPS apposita istanza, unitamente al provvedimento della competente Autorità giudiziaria. Da tale provvedimento deve risultare la data a partire dalla quale è stata disposta l’esecuzione della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Pensione sociale e assegno sociale

La pensione sociale e l’assegno sociale possono essere ripristinate con decorrenza dalla data della revoca o da data successiva se la misura alternativa alla detenzione in Istituto penitenziario è stata disposta successivamente a quella della revoca.

L’interessato è tenuto a presentare la richiesta di riesame allegando il provvedimento della competente Autorità giudiziaria; dal documento deve risultare la data di inizio della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Invalidità civile

Il riconoscimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile si configura quale diritto inviolabile volto a garantire i mezzi di mantenimento a chi è inabile al lavoro. Tale diritto rappresenta, quindi, uno strumento di garanzia per la liberazione dal bisogno e per il pieno sviluppo della persona umana. Ne consegue che le prestazioni di invalidità civile inizialmente erogate e successivamente revocate, potranno essere ripristinate.

Quindi, è possibile ottenere i relativi arretrati nei limiti temporali del periodo trascorso in regime alternativo alla detenzione in carcere, nel caso in cui l’interessato presenti la relativa domanda di riesame.

⭐️ Segui Lavoro e Diritti su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti.
 
NASpI, invalidità civile e pensione sociale: chiarimenti INPS sulla revocaultima modifica: 2022-03-22T21:29:45+01:00da vitegabry
Reposta per primo quest’articolo