Archivi giornalieri: 22 marzo 2022

L’età giusta per la pensione è 62 anni ma Quota 103 è un compromesso accettabile

L’età giusta per la pensione è 62 anni ma Quota 103 è un compromesso accettabile

Tra le ultime proposte sul tavolo della riforma pensione ci sarebbe anche Quota 103. Una via di mezzo tra Quota 100 e 102

L'età giusta per la pensione è 62 anni ma Quota 103 è un compromesso accettabile

In attesa della ripresa del tavolo di confronto tra Governo e Sindacati sul tema della riforma pensioni. Tra le ultime proposte sul tavolo ci sarebbe Quota 103. Insomma una sorta di via di mezzo tra Quota 100 e Quota 102.

Intanto, fa emergere la propria posizione anche la Confederazione Sammarinese del Lavoro (Csdl). L’età pensionabile non deve essere allungata “tout court” e il requisito degli anni contributivi può essere sì posticipato ma non molto. Questo in sintesi il posizione del segretario generale, Enzo Merlini.

Come funzionerebbe Quota 103

La Quota 100 ha avuto vita triennale. E’ finita il 31 dicembre 2021 e ha permesso il pensionamento “anticipato” a chi, entro la citata data, avesse maturato 38 anni di contributi e 62 anni di età.

Il 2022 poteva segnare il ritorno alla Fornero (pensione a 67 anni di età). Il legislatore lo ha evitato con la soluzione transitoria di Quota 102, ossia possibilità di pensione per chi, entro il 31 dicembre 2022, maturi:

  • 38 anni di contributi
  • e 64 anni di età.

Questo sistema, tuttavia, avrà vita solo per quest’anno. Con esso, rispetto a Quota 100, si è deciso di non toccare il requisito contributivo ma di innalzare due anni quello anagrafico.

Con Quota 103, invece, si andrebbero a ritoccare entrambi. La proposta, infatti, sarebbe quella di un pensionamento con 40 anni di contributi (quindi, due anni in più rispetto ai 38 di Quota 100 e 102) e 63 anni di età.

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NASpI, quando arrivano i soldi della disoccupazione dall’INPS: ecco cosa c’è da sapere

NASpI, quando arrivano i soldi della disoccupazione dall’INPS: ecco cosa c’è da sapere

Quando arrivano i pagamenti NASpI? Dopo quanto tempo arriva la disoccupazione? Non vi è una risposta esatta, ma vediamo cosa sapere.

Naspi quando arrivano i soldi della disoccupazione: dopo la prima classica domanda su cos’è e come funziona l’indennità di disoccupazione, quella sui pagamenti Naspi è sicuramente la domanda più frequente che ci viene posta, soprattutto in caso di pagamento Inps in ritardo. Questo perchè chi è disoccupato ha sicuramente interesse a percepire l’indennità di disoccupazione il prima possibile. Tuttavia non è facile dare una risposta certa alla domanda dopo quanto tempo arriva la disoccupazione, in quanto dipende da una serie di fattori, ma vediamo di approfondire la questione.

La NASpI è una prestazione INPS a sostegno del reddito dei lavoratori che hanno perso involontariamente il proprio lavoro. Spetta quindi il sussidio di disoccupazione solo se si viene licenziati per qualsiasi motivo, oppure in caso di dimissioni per giusta causa. Per tutti i casi di disoccupazione involontaria e ove in possesso dei requisiti richiesti i lavoratori interessati possono fare domanda di NASpI all’INPS attraverso i consueti canali telematici:

  • WEB direttamente dal cittadino tramite SPID attraverso il portale dell’Istituto;
  • Contact Center attraverso il numero telefonico INPS 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.

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Disoccupazione quando arriva

Quando arriva la disoccupazione? Come detto sopra i soldi della Naspi non arrivano in date certe e secondo un calendario predefinito così come avviene per la pensione. Pensiamo ad esempio alla nota di inizio anno dove l’INPS ufficializza il calendario dei pagamenti pensioni.

Per il pagamento della disoccupazione NASpI il discorso è diverso. Dipende infatti da alcuni fattori quali:

  • data di presentazione della domanda di disoccupazione;
  • periodo di richiesta della NASpI;
  • ufficio territoriale a cui si presenta la domanda di disoccupazione;
  • motivo del licenziamento.

Questi sopra indicati sono alcuni dei parametri che possono inficiare sulla data di pagamento della NASpI. Per quanto attiene alla data di presentazione della domanda di disoccupazione, pensiamo che c’è una bella differenza fra il presentare la domanda a inizio del mese o alla fine. All’inizio c’è tutto il tempo per lavorare una pratica e questo permette la regolarità dei pagamenti, alla fine del mese invece ci saranno più problemi.

Anche il periodo di presentazione della NASpI e la sede a cui si fa la domanda sono dei fattori rilevanti. Infatti se andremo a fare domanda durante le festività oppure durante il mese di agosto è probabile che molto personale sarà in ferie. Oppure dopo la stagione estiva ci saranno sicuramente molte domande da lavorare per la NASpI stagionali. Questo potrà allungare il pagamento anche se di pochi giorni.

Pagamento NASpI: dopo quanto tempo arriva la disoccupazione

pagamenti naspiPrima di dire che il pagamento Inps è in ritardo bisogna vedere dopo quanto tempo arriva la disoccupazione: per prima cosa è bene prima comprendere da quando decorre la NASpI. Questa data infatti cambia in base a quando si fa la domanda. In ogni caso il pagamento avverrà sempre dopo la data di decorrenza. Ad esempio nel caso di licenziamento per giusta causa anche se si fa domanda subito, la decorrenza avviene come previsto in questa breve lista:

  • dall’ottavo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro 8 giorni. Dal giorno successivo alla domanda, se questa viene presentata dopo 8 giorni dal licenziamento ma entro 68 giorni previsti;
  • dall’ottavo giorno dopo il termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se si presenta la domanda entro 8 giorni, oppure dal giorno successivo alla domanda se viene presentata dopo l’ottavo giorno ma entro i 68 giorni di legge;
  • dal trentottesimo giorno dopo il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, se si presenta la domanda entro 38 giorni (come specificato in seguito). Dal giorno successivo alla domanda, se si presenta oltre i 38 giorni dopo il licenziamento, ma entro 98 giorni di legge.

NASpI e licenziamento per giusta causa

Un caso a parte è la richiesta di NASpI dopo un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Pensiamo ad esempio ai casi di licenziamento disciplinare o di abbandono del posto di lavoro. Infatti in questo caso la norma prevede che al lavoratore licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo spetta comunque la disoccupazione.

In questi casi tuttavia la NASpI e i relativi pagamenti non decorrono da subito, ma con 30 giorni di ritardo rispetto alla disoccupazione normale.

Che giorno viene pagata la Naspi?

Quali sono quindi i tempi erogazione Naspi? Stabilito quindi che non si sa con certezza il giorno del mese del pagamento Naspi, sappiamo comunque che se la domanda va a buon fine (esito completata nel fascicolo previdenziale) l’Inps paga mensilmente l’indennità di disoccupazione.

Ci accorgeremo del pagamento quando nell’area riservata del sito troveremo la scritta pagamento effettuato in data gg/mm/anno. Questa è la data di emissione del mandato di pagamento, ed entro pochi giorni si riceverà l’accredito.

Di solito l’INPS paga pochi giorni di disoccupazione (oppure un mese e pochi giorni) per poi regolarizzarsi nei pagamenti. Quindi dal secondo pagamento in poi l’assegno arriverà sempre regolare con i pagamenti delle indennità.

Date diverse per i pagamenti NASPI infine sono previste per le somme aggiuntive:

  • il bonus 100 euro, che di solito viene pagato (tranne rinuncia dell’interessato) una volta ogni 2 o 3 mesi;
  • l’assegno unico (dal 1 marzo 2022 al posto degli assegni per il nucleo familiare) viene pagato a parte se la domanda non viene fatta durante la procedura di domanda di NASPI Online;
  • conguaglio IRPEF;

Non è prevista invece la tredicesima disoccupazione sulla NASpI, che invece spettava per la vecchia disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti.

NASpI pagamento in corso: cosa vuol dire

Altra domanda frequente è la dicitura NASpI pagamento in corso cosa vuol dire? Questa dicitura è affiancata di solito alla dicitura pagamento effettuato in data gg/mm/anno. Questo significa che in quella data vi è il mandato di pagamento, ma i soldi arrivano entro pochi giorni.

Leggi anche: NASpI requisiti, importo e durata disoccupazione INPS

Pagamento INPS in ritardo

Nel caso di pagamento Inps in ritardo possiamo avere due ipotesi:

  1. l’INPS ancora non accoglie la domanda, ad esempio per mancanza di documentazione; pensiamo ad esempio a ritardi nella denuncia delle retribuzioni dei datori di lavoro. In questi casi consultare spesso il fascicolo previdenziale per vedere se ci sono comunicazioni e eventualmente consegnare la documentazione mancante.
  2. se il ritardo pagamenti NASpI riguarda domande già accolte con pagamenti in corso allora possono essersi avuti dei ritardi dall’INPS: pensiamo ad esempio a fine anno quando ci sono i conguagli fiscali. Oppure potrebbe trattarsi di una sospensione o decandenza della NASpI, quindi è cosa buona rivolgersi all’INPS o al patronato che ci ha fatto la domanda per non perdere il diritto alla disoccupazione.

Sospesa in attesa di istruttoria

Che significa la dicitura “NASpI sospesa in attesa di istruttoria”?  Quando nell’area riservata dell’INPS nel fascicolo dedicato alla disoccupazione appare la dicitura in attesa di istruttoria significa che l’INPS sta facendo ulteriori accertamenti e pertanto il pagamento del sussidio di disoccupazione potrebbe subire dei ritardi.

Anche in questo caso la soluzione è rivolgersi al patronato che ha presentato la domanda online, oppure in caso di domanda fai-da-te chiedere direttamente all’INPS tramite numero verde o INPS Risponde.

Pagamento disoccupazione: controllo sul sito INPS

Ora è possibile controllare sul sito INPS anche l’importo del pagamento disoccupazione in base alle rate calcolate dall’Istituto.

Dal sito INPS accedendo all’area riservata è disponibile dopo l’accettazione della domanda di disoccupazione un piano dei pagamenti NASpI. E’ quindi possibile conoscere i singoli importi dei pagamenti, ma non il calendario con le date in cui l’INPS effettua il singolo pagamento.

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730 precompilato 2022, proroga al 23 maggio nel decreto Sostegni-ter

730 precompilato 2022, proroga al 23 maggio nel decreto Sostegni-ter

Cambia la data a partire dalla quale il contribuente potrà accedere al 730 precompilato 2022: proroga al 23 maggio nel Sostegni-ter

Sarà una dichiarazione precompilata, 730 e modello Redditi,  che arriverà con alcuni giorni di ritardo rispetto agli altri anni. Infatti, in fase di conversione in legge del D.L. 4/2022, decreto Sostegni-ter, è stato approvato un emendamento con il quale la data a partire dalla quale la dichiarazione precompilata sarà messa a disposizione dei contribuenti viene spostata dal 30 aprile al 23 maggio.

Di conseguenza cambieranno anche le date a decorrere dalle quali sarà possibile modificare ed inviare la dichiarazione all’Agenzia delle entrate.

Ecco come cambia il calendario della dichiarazione precompilata con la legge di conversione del decreto Sostegni-ter.

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730 precompilato 2022, cosa sapere

Anche quest’anno, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata, 730 e modello Redditi. Oggetto di precompilata 2022 sarà il periodo d’imposta 2021. Nella dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle entrate inserisce i dati di spesa che sono sostenute dai contribuenti nel corso dell’anno.

Ad esempio, saranno presenti nella dichiarazione dei redditi precompilata:

  • le spese sanitarie e relativi rimborsi;
  • le spese veterinarie;
  • gli interessi passivi sui mutui in corso;
  • i premi assicurativi;
  • i contributi versati per lavoratori domestici;
  • i contributi previdenziali versati all’INPS tramite lo strumento del “Libretto di famiglia”;
  • le spese universitarie e relativi rimborsi;
  • le spese funebri;
  • i contributi versati alla previdenza complementare;
  • i bonifici riguardanti le spese per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici condominiali;
  • ecc.

Di norma, ex art.1 comma 1 del D.Lgs 175/2014, la precompilata è messa a disposizione dei contribuenti entro il 30 di aprile. Lo scorso anno il termine è stato prorogato al 10 maggio.

730 precompilato 2022, proroga al 23 maggio: nuovo possibile calendario

In fase di conversione in legge del D.L. 4/2022, decreto Sostegni-ter, è stato approvato un emendamento con il quale la data a partire dalla quale la dichiarazione precompilata sarà messa a disposizione dei contribuenti, viene spostata dal 30 aprile al 23 maggio.

Di conseguenza, cambieranno anche le date a decorrere delle quali sarà possibile modificare ed inviare la dichiarazione all’Agenzia delle entrate.

Sulla base delle scadenze temporali previste per gli anni precedenti, è possibile fare una previsione sulle principali scadenze della precompilata 2022:

  • 23 maggio, la dichiarazione precompilata sarà a disposizione dei contribuenti nell’apposito portale,
  • 7 giugno, sarà possibile: accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web; modificare e inviare il modello Redditi precompilato;
  • 13 giugno, sarà possibile: inviare il modello Redditi aggiuntivo del 730 presentando il frontespizio e i quadri RM, RT e RW; inviare il modello Redditi correttivo per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato; annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l’applicazione web.

L’annullamento del 730 dovrebbe essere ammesso fino al 30 giugno.

Infine, entro il 30 settembre dovrà essere inviato il 730 precompilato. La scadenza è il 30 novembre per il modello Redditi.

Proroga anche per comunicare la cessione e lo sconto in fattura

Sempre in fase di conversione in legge del D.l. 4/2022, decreto Sostegni-ter, è stato approvato un emendamento con il quale il termine ultimo per comunicare al Fisco le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito viene prorogato dal 7 al 29 aprile 2022.

La proroga riguarda le spese 2021, sostenute per i vari bonus edilizi per i quali sono ammesse le suddette opzioni: superbonus, bonus ristrutturazione; bonus facciate; sisma bonus ecc.

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Fondo FonTe cos’è, come funziona e come iscriversi

Fondo FonTe cos’è, come funziona e come iscriversi

Cos’è e come funziona il fondo Fon.Te uno dei fondi pensioni complementari per i lavoratori del settore terziario.

Fondo FonTe cos’è, come funziona e come iscriversi: con il passare degli anni il tasso d’inflazione aumenta sempre di più e di conseguenza la somma della pensione obbligatoria erogata non permette più di affrontare serenamente la propria vecchiaia e di conseguenza non sarà più possibile mantenere lo stesso tenore di vita avuto durante la propria carriera lavorativa.

Proprio per questo motivo sono stati istituiti diversi fondi pensione complementari che hanno come scopo quello di erogare una pensione complementare a quella obbligatoria.

In questo articolo andremo a vedere nel dettaglio cos’è, come funziona e come iscriversi al Fondo Fon.Te, uno dei fondi pensionistici complementari per i lavoratori del settore terziario.

Fondo Fon.Te cos’è

Fon.Te è il fondo pensione complementare pensato per i dipendenti del settore terziario, ossia  commercio, turismo, servizi e del settore dell’artigianato. La sua finalità è quella di erogare trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio in modo tale da garantire all’ex lavoratore di mantenere lo stesso tenore di vita anche in pensione.

Esso è un Fondo di natura negoziale, nato cioè dalla contrattazione collettiva tra il fondo, datori di lavoro iscritti ad un CCNL e Sindacati. L’altra caratteristica di questo fondo pensionistico complementare è quello di essere un fondo a capitalizzazione individuale ossia, quando si aderisce al fondo viene aperta una posizione individuali in cui vengono versati tutti i contributi.

Come funziona il Fondo Fon.Te

La funzionalità del fondo pensionistico complementare Fon.Te è davvero molto semplice. Infatti, una volta che il lavoratore dipendente aderisce al fondo verserà un contributo individuale che sarà sottratto automaticamente dalla propria busta paga. La somma da detrarre in busta paga potrà essere liberamente scelta al momento dell’adesione e potrà essere successivamente variata. Le percentuali minime variano tra il 0,50% – 1%.

Solo in caso in cui si decide di versare una percentuale minima prevista dagli accordi contrattuali collettivi, allora il datore di lavoro verserà una percentuale variabile sulla paga base percepita dal dipendete.

La percentuale del versamento del TFR dipende da due fattori:

  • Se la prima iscrizione a forme di previdenza obbligatoria è antecedente o contestuale al 28 aprile 1993, sarà possibile conferire al fondo il 40% del proprio trattamento di fine rapporto e lasciare il 60% in azienda oppure all’INPS.
  • Se la prima occupazione è successiva al 28 aprile 1993, dovrai versare al Fondo il Tfr nella misura del 100%. Tale conferimento è irreversibile.

Tutti i contributi versati sono investiti da parte di società specializzate in strumenti finanziari. Attraverso questa strategia infatti, sarà possibile aumentare i propri contributi versati nella propria posizione individuale. Il fondo mette a disposizione quattro modalità in cui investire i propri contributi in base alle proprie esigenze.

Comparto garantito

Tale comparato garantisce la restituzione del capitale versato nel fondo. Solitamente questa tipologia di modalità di investimento ha un rendimento annuo del 3,85%.

Comparto bilanciato

Questa tipologia di investimento è ideale per un orizzonte temporale pluriennale e ha un rendimento annuo del 6,57%.

Comparto crescita

Il comparto crescita è ideale per un orizzonte temporale di medio lungo termine. A differenza degli altri comparti, esso ha un grado di rischio medio alto.

Comparto dinamico

Il comparto dinamico è adatto per una gestione dei propri contributi da 15 anni ed oltre di durata. Esso ha un grado di rischio molto alto.

Pensioni Fondo Fon.Te: cosa sapere

Il lavoratore potrà percepire una prestazione pensionistica aggiuntiva a quella pubblica nelle seguenti modalità: sotto forma di capitale fino al massimo del 50% della posizione individuale maturata presso il Fondo e  il restante residuo verrà convertito in una rendita vitalizia.

Prima del pensionamento il lavoratore dipendente può richiedere un anticipo dei fondi accumulati per i seguenti motivi ed esigenze personali:

  • Un importo non superiore al 75% della posizione accumulata per sostenere le spese sanitarie;
  • Acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per un importo non superiore al 75%. Sull’importo erogato viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 23%.
  • Altre esigenze dell’aderente, per un importo non superiore al 30%.

Come iscriversi al fondo Fon.Te

L’iscrizione al fondo non è obbligatoria, infatti i lavoratori del settore terziario e dell’artigianato possono aderire al fondo in modo del tutto volontaria. Per potersi iscriversi al fondo Fon.Te bisogna:

  • Scaricare e compilare  il modulo di Adesione;
  • Consegnare il Modulo compilato e firmato all’ufficio del personale della propria azienda.

Successivamente alla consegna del modulo, l’azienda dovrà riconsegnare una copia del modulo di adesione ed inviare per posta la copia del modulo a Fonte  Via Cristoforo Colombo, 137- 00147 – Roma.

Alla data di sottoscrizione della domanda di adesione scatta automaticamente l’obbligo contributivo da parte del lavoratore dipendente e del datore di lavoro.

Fondo pensione fonte: chi può aderire

Possono aderire al Fondo pensione Fon.Te tutti i dipendenti di aziende del Terziario e dell’artigianato che applicano i CCNL del:

  • Commercio;
  • Servizi;
  • Pubblici Servizi;
  • Studi Professionali;
  • Artigianato;
  • Turismo;
  • Altri CCNL.

Inoltre, possono aderire al fondo anche i familiari a carico del lavoratore dipendente. L’adesione può avvenire in contemporanea alla propria adesione stessa, oppure in un secondo momento. Per l’adesione di un familiare bisogna:

  • Compilare l’apposito modulo di adesione per i familiari;
  • Tale modulo deve essere sottoscritto dal lavoratore e dal familiare a carico, in caso di familiare minorenne o legalmente incapace il modulo dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante.

Successivamente alla compilazione, il modulo dovrà essere consegnato all’azienda in cui procederà con l’invio della richiesta di adesione al fondo.

Quanto costa aderire ai fondi pensione fonte

I costi per aderire al Fondo Fon.Te sono:

  • Quota di iscrizione una tantum pari a 15,50 €( 3,62 € a carico del lavoratore e 11,88 € a carico dell’azienda).
    • Per le imprese di pulizia il costo è di 15,50 € ( 7,75 € a carico del lavoratore e 7,75 € a carico dell’azienda).
    • Il costo d’iscrizione al fondo per un familiare è di 15,50 € è sarà esclusivamente a carico del lavoratore aderente;
    • Le Associazioni/Istituzioni aderenti all’ANASTE, dovranno versare una quota di iscrizione pari a 15,49 € (11,88 € a carico del datore di lavoro e 3,61 € a carico del lavoratore );
    • I Dipendenti da Farmacie Private la quota è di 10,00 € ( 8,00 € a carico del datore di lavoro e 2,00 € a carico del lavoratore );
    • Dipendenti  della  piccola  impresa  industriale che hanno fino a  49  dipendenti  dei  settori:  chimica  e  accorpati,  plastica  e  gomma,  abrasivi,  ceramica,  vetro, la quota di iscrizione è di 11,00 € di cui ( 7,00 € a carico del datore di  lavoro e 4,00 € a carico del lavoratore).
  • Quota associativa annua:
    • 22,00 € per gli associati che effettuano versamenti nel corso dell’anno;
    • 10,00 € per gli associati che non effettuano versamenti nel corso dell’anno a valere sulla posizione individuale;
    • 15,00 € per i soggetti fiscalmente a carico del lavoratore iscritto a Fon.Te. Solo in caso di assenza di versamenti contributivi nel corso dell’anno solare, il costo è pari a 10,00 €.
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Pagamento pensioni aprile 2022 in anticipo alle Poste: date e ultime news

Pagamento pensioni aprile 2022 in anticipo alle Poste: date e ultime news

Ad aprile non c’è il pagamento anticipato delle pensioni, come dice una nota di Poste Italiane. Il calendario va dall’1 al 6 aprile.

Pagamento pensioni aprile 2022 in anticipo alle Poste? Per questo mese i pagamenti delle Pensioni presso gli uffici postali non arriveranno in anticipo! Secondo il calendario diramato da Poste Italiane data la fine dell’emergenza da coronavirus il prossimo 31 marzo quello relativo alla mensilità di marzo è stato l’ultimo pagamento anticipato e quindi da aprile si torna alla normalità.

In effetti, la volontà del Governo è quella di ritornare, in modo graduale, ad una vita normale e dunque senza le restrizioni e i divieti che ci hanno accompagnato per molti mesi. All’orizzonte lo stop all’obbligo del green pass, della quarantena e dei tamponi.

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Pertanto come comunica Poste Italiane questo mese nessun pagamento in anticipo per i pensionati che ritirano la pensione in contanti, ma il calendario ritorna alla normalità (o quasi). Infatti anche se non è anticipato, si segue comunque il pagamento scaglionato in ordine alfabetico, ma dal 1° al 6 aprile.

Vediamo ora qualche ulteriore dettaglio sui pagamenti delle pensioni del mese di aprile 2022.

Pagamento pensioni aprile 2022 in anticipo alle Poste: date aggiornate

Lo abbiamo appena accennato e per chiarezza lo ribadiamo. Per quanto riguarda la pensione di aprile – la mensilità non sarà erogata in anticipo, ma sempre in ordine alfabetico in base al cognome del pensionato. Il sistema a scaglioni di Inps e Poste Italiane, con il calendario articolato in base all’iniziale del proprio cognome, sarà presumibilmente organizzato nel modo seguente:

  • dalla A alla B a partire da venerdì 1 aprile;
  • C -> D a partire da sabato 2 aprile;
  • E -> K a partire da lunedì 4 aprile;
  • L -> O a partire da martedì 5 aprile;
  • P -> R a partire da mercoledì 6 aprile;
  • S -> Z a partire da giovedì 7 aprile.

Si tratta comunque di un calendario non ufficiale, ma solo presunto dato che la turnazione alfabetica sarà affissa all’esterno di ciascun Ufficio Postale.

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Pagamento pensioni aprile 2022, accredito in conto corrente

Invece, in riferimento a coloro che ricevono direttamente l’accredito sul conto corrente, postale o bancario o carta prepagata con IBAN il giorno del pagamento sarà come al solito il primo giorno bancabile del mese, vale a dire venerdì primo aprile.

Pagamento anticipato pensioni, ultimo mese di emergenza

Il pagamento anticipato delle pensioni è il risultato di un accordo multilaterale tra Protezione Civile, Inps, Poste e Governo. In base a detto accordo da circa un biennio – ossia dalla prima fase della pandemia – le pensioni non sono pagate come al solito il primo di ogni mese, ma piuttosto sono anticipate a cominciare dal 25 o 27 del mese anteriore. Da notare che la data effettiva dipende se quel giorno sia o meno festivo.

Vero è che il pagamento delle pensioni in modo anticipato ha comportato finora un costo non indifferente, da sostenere da parte di Poste Italiane. Per permettere detto pagamento, in questi ultimi due anni Poste ha dovuto compiere uno sforzo non soltanto organizzativo, ma anche in termini economici. Infatti non possiamo dimenticare che al pagamento anticipato pensioni non hanno aderito le banche del paese, le quali hanno scelto di non assumersi questa responsabilità.

Probabilmente quello di marzo 2022 è stato l’ultimo pagamento anticipato alle Poste, visto che il 31 marzo finisce lo stato di emergenza da Coronavirus.

Pagamento pensioni aprile 2022: la delega ai Carabinieri

I pensionati di età pari o al di sopra dei 75 anni, che riscuotono normalmente la pensione in denaro contante e che non hanno già delegato diversi soggetti al ritiro dell’assegno (ad es. coniuge), possono continuare a chiedere di ottenere le somme in denaro presso la propria abitazione, delegando al ritiro i Carabinieri. L’operazione si svolge in modo del tutto gratuito.

Pensioni aprile 2022 con importi più elevati: ecco perché

Per il mese prossimo, gli importi delle pensioni saranno maggiori. Infatti, a seguito dell’entrata in vigore della riforma fiscale, sono scattati i nuovi scaglioni Irpef, oggi semplificati e scesi da 5 a 4.

Di ciò beneficiano i percettori, e nell’ambito ricordiamo che l’adeguamento all’inflazione ha generato nelle tasche dei pensionati nostrani un incremento dell’1,7% della cifra del trattamento.

Leggi anche: importo pensione 2022, come cambia con la Riforma dell’IRPEF

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FormaTemp cos’è, a cosa serve e come iscriversi

FormaTemp cos’è, a cosa serve e come iscriversi

FormaTemp è il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione; ecco come funziona e come iscriversi.

Formatemp è un fondo istituito nel 2000 attraverso la legge n. 196/1997 (Legge Treu), anche se è ancora poco conosciuto tra i lavoratori e possibili beneficiari. Attualmente è l’unico fondo per le Politiche Attive e Passive per  tutti i soggetti in cerca di un lavoro fra coloro che hanno un contratto a tempo determinato/indeterminato in somministrazione.

In questa guida andremo a vedere nel dettaglio quali sono i requisiti richiesti, come effettuare l’iscrizione e quali sono i corsi previsti dal Fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione.

FormaTemp: cos’è

Il fondo FormaTemp è dedicato alla formazione e al sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione. E’ stato quindi istituito, sin dalla Legge Treu, per finanziare l’educazione per l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze attraverso corsi gratuiti.

Lo scopo del fondo è quello appunto  di incrementare l’occupabilità nei diversi settori, così creando lavoratori che rispondono alle esigenze delle aziende utilizzatrici del programma.

Quali sono i corsi di Forma Temp

Tutti i corsi previsti dal fondo Forma.Temp sono interamente gratuiti. Infatti, è assolutamente vietato alle aziende richiedere direttamente oppure indirettamente compensi dai lavoratori che vi partecipano. I percorsi formativi sono realizzati dalle Agenzie per il Lavoro presenti sul territorio nazionale.

La formazione è rivolta a tutti i candidati che hanno un contratto di lavoro in somministrazione e che sono iscritti presso le singole Agenzie per il Lavoro e ai lavoratori con una missione in corso.

I corsi previsti possono essere di tipo:

  • Base;
  • Professionale;
  • On the Job.

La formazione base ha come scopo quello di fornire le informazioni e le conoscenze generali che riguardano il mondo del lavoro. I corsi di formazione base più gettonati sono: Informatica; Lingue; Ricerca attiva del lavoro, ecc. All’interno di un corso base, la normativa prevede che è possibile formare un numero massimo di 20 allievi.

I corsi professionali hanno come obiettivo quello di far sviluppare conoscenze e capacità tali da rendere il soggetto in grado di adattarsi  ai molteplici contesti produttivi ed organizzativi delle diverse aziende. Per questa tipologia di corso il numero massimo di allievi è di 30.

Infine, i corsi on the job riguardano corsi personalizzati in base al fabbisogno formativo dell’imprese utilizzatrice del fondo di formazione FormaTemp. A differenza delle due tipologie di corsi, essi si differenziano per la loro personalizzazione e la brevità dei corsi.  Infatti, essi non possono avere un numero superiore di 5 allievi e non devono superare le 40 ore.

Come già spiegato precedentemente, tutti i corsi di formazione vengono svolti dai docenti selezionati direttamente dalle Agenzie per il Lavoro del territorio nazionale. Inoltre, la mancata frequenza di lezioni obbligatorie, comporta il non conseguimento dell’attestato di fine corso da parte del lavoratore.

Per conoscere i corsi disponibili è possibile consultare l’elenco delle Agenzie per il lavoro iscritte a Forma.temp.

Come accedere ai corsi di formazione FormaTemp

Accedere ai corsi di formazione finanziati dal fondo per la formazione dei lavoratori è davvero molto semplice. Infatti, prima di tutto bisognerà consultare l’elenco delle Agenzie per il lavoro che sono iscritte ufficialmente al portale web di Formatemp.

Individuata l’agenzia per il lavoro del proprio territorio, bisognerà collegarsi sul proprio portale web oppure recarsi presso l’ufficio fisico dell’Agenzia e consultare tutti i corsi di formazione gratuiti disponibili che sono finanziati dal fondo.

Come avere assistenza da FormaTemp

Per richiedere Assistenza a Forma Temp bisogna recarsi sulla pagina web dedicata.

Successivamente il portale web chiederà di indicare la tipologia di utente:

  • Disoccupato;
  • Docente;
  • Azienda.

Indicato il soggetto, bisognerà indicare l’argomento su quale si intende richiedere assistenza ed inserire successivi dati come ad esempio: Nome; Cognome; Oggetto della richiesta ecc.

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Decreto prezzi superbonus 110, testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Decreto prezzi superbonus 110, testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Decreto prezzi superbonus 110 e altri bonus casa: il testo del DM che fissa i prezzari pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2022.

Decreto prezzi superbonus 110, il 14 febbraio il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha firmato il Decreto che fissa i prezzi, ovvero i tetti massimi per i prezzi da applicare agli interventi del Superbonus 110% e altri bonus edilizi così come indicato dalla Legge di Bilancio 2022. Come evidenziato sul sito Mite, i massimali individuati aggiornano quelli già vigenti per l’Ecobonus, aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione. Notizia importante,  i massimali non comprendono l’IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera.

Aggiornamento: il testo del decreto prezzi 2022 per i bonus edilizi del MITE è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2022. Qui di seguito alleghiamo il testo in formato PDF così come pubblicato in GU.

Per tutti i costi non previsti nel Decreto si farà riferimento ai prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti o ai prezzari della casa editrice DEI.

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Anche per tali ultimi costi sarà comunque indispensabile l’asseverazione della congruità della spesa da parte di un tecnico abilitato.

Decreto prezzi superbonus 110 e altri bonus casa: la previsione

L’art. 119 del D.L. 34/2020, in materia di superbonus, dispone che per l’asseverazione sulla congruità dei prezzi:

  • occorre fare riferimento non solo ai prezzari individuati dal predetto decreto ministeriale 6 agosto (decreto requisiti), ma anche
  • ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, da un  decreto del Ministro della transizione ecologica.

In attesa dell’adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati:

  • nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome,
  • ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero,
  • in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

In base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°16/E 2021, in attesa dell’adozione del decreto del Mi.Te. gli interventi di riqualificazione energetica devono essere asseverati in base al sopra citato d.m. 6 agosto.

Leggi anche: superbonus turismo

Decreto prezzi superbonus 110 del MiTE

Si arriva così all’adozione del decreto del Ministro della transizione ecologica del 14 febbraio pubblicato in GU del 16 marzo 2022.

Con un lieve ritardo, il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha firmato il Decreto che fissa i tetti massimi per gli interventi del Superbonus 110%.

Come evidenziato sul sito Mite,  i massimali individuati aggiornano quelli già vigenti per l’Ecobonus, aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione. Notizia importante,  i massimali non comprendono l’IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera. Importi da conteggiare a parte.

I nuovi massimali si riferiscono alle seguenti tipologie di intervento:

  • interventi di riqualificazione energetica;
  • strutture opache orizzontali: isolamento coperture;
  • strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti;
  • sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi;
  • strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali;
  • installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi automatici di regolazione;
  • impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione;
  • impianti con micro-cogeneratori;
  • ecc.

Attenzione quindi, i nuovi limiti di prezzo sono validi ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese per gli interventi di:

  • risparmio energetico superbonus 110% e,
  • nei casi di cessione del credito e sconto in fattura, ecobonus “ordinario”, bonus ristrutturazione 50% e bonus facciate influenti dal punto di vista termico.

I limiti fissati dal decreto saranno validi in riferimento ai lavori il cui titolo edilizio è presentato successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

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Deducibilità dei contributi previdenziali, istruzioni per errori sul massimale

Deducibilità dei contributi previdenziali, istruzioni per errori sul massimale

Deducibilità dei contributi previdenziali, si possono dedurre i contributi rimborsati al datore di lavoro per errori sul massimale

Deducibilità dei contributi previdenziali: diffida per “recupero contributi da eccedenza massimale” – integrazione di contributi obbligatori per legge. E’ questo l’oggetto della risposta n°117/2022, con la quale l’Agenzia delle entrate ha rilasciato importanti chiarimenti in merito alla possibilità di dedurre in dichiarazione dei redditi i contributi previdenziali obbligatori rimborsati dal lavoratore al vecchio datore di lavoro per errori di calcolo sul massimale.

Ecco i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Deducibilità dei contributi previdenziali, risposta AdE n° 117/2022

La risposta n° 117/2022 dell’Agenzia delle Entrate in tema di deducibilità dei contributi previdenziali, prende spunto da una specifica istanza di interpello.

In particolare, un contribuente  ha fatto presente che in merito alla sua posizione previdenziale,  l’Inps ha notificato al suo ex datore di lavoro, apposita diffida per “recupero contributi da eccedenza massimale” (articolo 2, comma 18, legge 8 agosto 1995, n. 335).

L’omissione contributiva deriva dal fatto che il contribuente ha omesso di comunicare al suo datore di lavoro  l’esistenza “di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva antecedenti il 1° gennaio 1996”.

Da qui, l’Inps ha disconosciuto l’applicazione del massimale contributivo , annualmente rivalutato dall’ISTAT, previsto dal citato articolo 2, comma 18, legge n. 335 del 1995 e applicabile:

  • per i lavoratori che si iscrivono a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1°gennaio 1996 (cd. “nuovi iscritti”)
  • privi di anzianità contributiva precedente.

Contributi da eccedenza massimale per i vecchi iscritti

Dunque, per coloro che vantano anzianità contributiva già maturata in forme pensionistiche obbligatorie entro il 31 dicembre 1995 (cd. ” vecchi iscritti”), il citato massimale annuo non trova applicazione. Con la conseguenza che l’intera retribuzione imponibile è assoggettata a contribuzione previdenziale.

Questo è proprio il caso del contribuente che avrebbe dovuto versare la contribuzione su tutta la retribuzione imponibile.

Da qui, considerato le colpe del contribuente che, ai tempi, ha reso al suo datore di lavoro una dichiarazione non veritiera sulla presenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva antecedenti il 1° gennaio 1996″, che avrebbero comportato un maggior carico contributivo:

  • l’Istante è tenuto a riversare all’ex datore di lavoro i contributi a suo carico,
  • anticipati dall’ex datore di lavoro in base a quanto previsto dalla citata legge n. 335 del 1995.

Detto ciò, il contribuente, ex lavoratore dipendente, ha chiesto all’Agenzia delle entrate lumi sulla possibilità di dedurre tali contributi dal reddito da tassare ai fini IRPEF.

Deducibilità dei contributi previdenziali oltre il massimale: il parere dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ritiene che, in base alla previsioni di cui all’art.10 comma 1, lett.e) del DPR 917/86, TUIR, è possibile dedurre dal reddito:

  • i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge (contributi obbligatori) nonchè
  • i contributi previdenziali versati facoltativamente all’ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, qualunque sia la causa che origina il versamento, “non essendo la previsione della deducibilità di tali contributi subordinata ad una specifica finalizzazione degli stessi”.

Attenzione, la deduzione è subordinata al fatto che: i contributi siano rimasti effettivamente a carico del contribuente; siano puntualmente documentati, siano sostenuti nel periodo d’imposta al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi nei quali si intende far valere la deduzione. Dunque, rileva il principio di cassa.

Non sono deducibili le somme versate per sanzioni ed interessi moratori comminati per violazioni inerenti i contributi versati (cfr. da ultimo, circolare 23 giugno 2021, n. 7/E).

Sulla base della ricostruzione appena fatta, il contribuente potrà portare in deduzione i contributi previdenziali aggiuntivi contestati dall’Inps.

Tali contributi dovranno essere indicati nel quadro E, rigo E21 del 730 (quadro Rp del modello Redditi) relativo al periodo d’imposta in cui tali contributi sono restituiti all’ex datore di lavoro.

I contributi in questione, pertanto, andranno indicati nel rigo della dichiarazione dei redditi dedicato ai “Contributi previdenziali e assistenziali” relativa al periodo d’imposta in cui tali contributi sono restituiti all’ex datore di lavoro (Rigo E21).

La prova della spesa sostenute può essere rappresentata dalla certificazione unica (CU) rilasciata dall’ex datore di lavoro. La certificazione unica dovrà attestare le somme oggetto di deduzione con l’inserimento di un’annotazione a contenuto libero (con il codice ZZ).

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NASpI, invalidità civile e pensione sociale: chiarimenti INPS sulla revoca

NASpI, invalidità civile e pensione sociale: chiarimenti INPS sulla revoca

Stop alla revoca di NASpI, invalidità civile e pensione sociale, se la pena viene scontata in modalità alternativa alla detenzione in carcere

In caso di condanna per reati collegati al terrorismo e ad associazioni di tipo mafioso, il soggetto non perde il diritto a percepire NASpI e Dis-Coll, pensione sociale e invalidità civile. La decadenza dei benefici, però, è evitata soltanto se la pena viene scontata in modalità alternativa alla detenzione in carcere. A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 1197 del 16 marzo 2022, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale 25 maggio-2 luglio 2021, n. 13.

Con tale sentenza, infatti, è stata stabilità l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, co. 58 e 61, della L. 28 giugno 2012, n. 92, in materia di revoca delle suddette prestazioni.

Ecco i dettagli.

Condanna per i reati penali e revoca delle prestazioni sociali

In caso di condanna per reati collegati al terrorismo e ad associazioni di tipo mafioso, la legge dispone la sanzione accessoria della revoca delle prestazioni appena elencate.

Sul punto, la Corte Costituzionale, con sentenza 25 maggio-2 luglio 2021, n. 137, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della revoca delle predette prestazioni. La revoca, però, vale soltanto se la pena viene scontata in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Infatti, affermano i giudici, la revoca dei trattamenti assistenziali può concretamente comportare il rischio che il condannato non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza. In altre parole, la Corte ha affermato che l’illegittimità della revoca deriva dal pregiudizio al diritto all’assistenza per chi necessiti dei mezzi per sopravvivere. Si ricorda, a tal proposito, che il diritto all’assistenza deve essere garantito a ciascun individuo, pur se colpevole di determinati reati.

Efficacia retroattiva dell’illegittimità costituzionale

L’illegittimità costituzionale ha efficacia retroattiva, che costituisce principio generale dell’ordinamento giuridico. Unico limite si ritrova nei rapporti cd. esauriti, vale a dire quei rapporti risolti in modo definitivo per avvenuta formazione del giudicato.

Pertanto, salvi i c.d. rapporti esauriti, la norma dichiarata incostituzionale perde efficacia, con la conseguenza che non può realizzarsi un effetto di giudicato sulla sanzione della revoca. Ne consegue che l’INPS non procederà più alla revoca dei trattamenti assistenziali e/o previdenziali nei confronti dei soggetti che, seppure condannati con sentenza passata in giudicato, scontano la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Detenzione e le misure alternative

Con riferimento alle misure alternative alla detenzione in carcere è possibile annoverare:

  • affidamento in prova al servizio sociale;
  • misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria;
  • detenzione domiciliare, trattamento alternativo per eccellenza alla detenzione;
  • detenzione domiciliare speciale per particolari ipotesi, e riferita ai genitori con figli minori, al fine della tutela di questi ultimi;
  • liberazione anticipata e, teoricamente, inquadrabile nelle ipotesi di misura alternativa alla detenzione;
  • misure adottate durante l’emergenza epidemiologica.

NASpI, invalidità civile e pensione sociale: chiarimenti INPS sulla revoca

Ecco di seguito i chiarimenti dell’INPS su cosa succede a seguito di questa novità normativa.

NASpI e DIS-COLL

Le domande di NASpI/DIS-COLL, che sono state inizialmente accolte e successivamente revocate, possono, su istanza di parte, essere “ripristinate”.

L’erogazione riprenderà con decorrenza dalla data della revoca, sempre che – alla predetta data – il titolare della prestazione stesse scontando la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Disoccupazione agricola

In merito alle domande di disoccupazione agricola è necessario procedere al riesame delle stesse, presentate dai condannati che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

A tale fine i lavoratori interessati dovranno presentare all’INPS apposita istanza, unitamente al provvedimento della competente Autorità giudiziaria. Da tale provvedimento deve risultare la data a partire dalla quale è stata disposta l’esecuzione della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Pensione sociale e assegno sociale

La pensione sociale e l’assegno sociale possono essere ripristinate con decorrenza dalla data della revoca o da data successiva se la misura alternativa alla detenzione in Istituto penitenziario è stata disposta successivamente a quella della revoca.

L’interessato è tenuto a presentare la richiesta di riesame allegando il provvedimento della competente Autorità giudiziaria; dal documento deve risultare la data di inizio della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Invalidità civile

Il riconoscimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile si configura quale diritto inviolabile volto a garantire i mezzi di mantenimento a chi è inabile al lavoro. Tale diritto rappresenta, quindi, uno strumento di garanzia per la liberazione dal bisogno e per il pieno sviluppo della persona umana. Ne consegue che le prestazioni di invalidità civile inizialmente erogate e successivamente revocate, potranno essere ripristinate.

Quindi, è possibile ottenere i relativi arretrati nei limiti temporali del periodo trascorso in regime alternativo alla detenzione in carcere, nel caso in cui l’interessato presenti la relativa domanda di riesame.

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NASpI, invalidità civile e pensione sociale: chiarimenti INPS sulla revoca

NASpI, invalidità civile e pensione sociale: chiarimenti INPS sulla revoca

Stop alla revoca di NASpI, invalidità civile e pensione sociale, se la pena viene scontata in modalità alternativa alla detenzione in carcere

In caso di condanna per reati collegati al terrorismo e ad associazioni di tipo mafioso, il soggetto non perde il diritto a percepire NASpI e Dis-Coll, pensione sociale e invalidità civile. La decadenza dei benefici, però, è evitata soltanto se la pena viene scontata in modalità alternativa alla detenzione in carcere. A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 1197 del 16 marzo 2022, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale 25 maggio-2 luglio 2021, n. 13.

Con tale sentenza, infatti, è stata stabilità l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, co. 58 e 61, della L. 28 giugno 2012, n. 92, in materia di revoca delle suddette prestazioni.

Ecco i dettagli.

Condanna per i reati penali e revoca delle prestazioni sociali

In caso di condanna per reati collegati al terrorismo e ad associazioni di tipo mafioso, la legge dispone la sanzione accessoria della revoca delle prestazioni appena elencate.

Sul punto, la Corte Costituzionale, con sentenza 25 maggio-2 luglio 2021, n. 137, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della revoca delle predette prestazioni. La revoca, però, vale soltanto se la pena viene scontata in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Infatti, affermano i giudici, la revoca dei trattamenti assistenziali può concretamente comportare il rischio che il condannato non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza. In altre parole, la Corte ha affermato che l’illegittimità della revoca deriva dal pregiudizio al diritto all’assistenza per chi necessiti dei mezzi per sopravvivere. Si ricorda, a tal proposito, che il diritto all’assistenza deve essere garantito a ciascun individuo, pur se colpevole di determinati reati.

Efficacia retroattiva dell’illegittimità costituzionale

L’illegittimità costituzionale ha efficacia retroattiva, che costituisce principio generale dell’ordinamento giuridico. Unico limite si ritrova nei rapporti cd. esauriti, vale a dire quei rapporti risolti in modo definitivo per avvenuta formazione del giudicato.

Pertanto, salvi i c.d. rapporti esauriti, la norma dichiarata incostituzionale perde efficacia, con la conseguenza che non può realizzarsi un effetto di giudicato sulla sanzione della revoca. Ne consegue che l’INPS non procederà più alla revoca dei trattamenti assistenziali e/o previdenziali nei confronti dei soggetti che, seppure condannati con sentenza passata in giudicato, scontano la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Detenzione e le misure alternative

Con riferimento alle misure alternative alla detenzione in carcere è possibile annoverare:

  • affidamento in prova al servizio sociale;
  • misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria;
  • detenzione domiciliare, trattamento alternativo per eccellenza alla detenzione;
  • detenzione domiciliare speciale per particolari ipotesi, e riferita ai genitori con figli minori, al fine della tutela di questi ultimi;
  • liberazione anticipata e, teoricamente, inquadrabile nelle ipotesi di misura alternativa alla detenzione;
  • misure adottate durante l’emergenza epidemiologica.

NASpI, invalidità civile e pensione sociale: chiarimenti INPS sulla revoca

Ecco di seguito i chiarimenti dell’INPS su cosa succede a seguito di questa novità normativa.

NASpI e DIS-COLL

Le domande di NASpI/DIS-COLL, che sono state inizialmente accolte e successivamente revocate, possono, su istanza di parte, essere “ripristinate”.

L’erogazione riprenderà con decorrenza dalla data della revoca, sempre che – alla predetta data – il titolare della prestazione stesse scontando la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Disoccupazione agricola

In merito alle domande di disoccupazione agricola è necessario procedere al riesame delle stesse, presentate dai condannati che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

A tale fine i lavoratori interessati dovranno presentare all’INPS apposita istanza, unitamente al provvedimento della competente Autorità giudiziaria. Da tale provvedimento deve risultare la data a partire dalla quale è stata disposta l’esecuzione della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Pensione sociale e assegno sociale

La pensione sociale e l’assegno sociale possono essere ripristinate con decorrenza dalla data della revoca o da data successiva se la misura alternativa alla detenzione in Istituto penitenziario è stata disposta successivamente a quella della revoca.

L’interessato è tenuto a presentare la richiesta di riesame allegando il provvedimento della competente Autorità giudiziaria; dal documento deve risultare la data di inizio della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Invalidità civile

Il riconoscimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile si configura quale diritto inviolabile volto a garantire i mezzi di mantenimento a chi è inabile al lavoro. Tale diritto rappresenta, quindi, uno strumento di garanzia per la liberazione dal bisogno e per il pieno sviluppo della persona umana. Ne consegue che le prestazioni di invalidità civile inizialmente erogate e successivamente revocate, potranno essere ripristinate.

Quindi, è possibile ottenere i relativi arretrati nei limiti temporali del periodo trascorso in regime alternativo alla detenzione in carcere, nel caso in cui l’interessato presenti la relativa domanda di riesame.

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Reddito di base universale: sogno o realtà? Ecco cosa si sa al momento

Reddito di base universale: sogno o realtà? Ecco cosa si sa al momento

Il reddito di base universale potrebbe presto diventare certezza per diversi milioni di cittadini UE. Ecco che cosa si sa in proposito.

All’orizzonte ecco avanzare una nuova e differente misura di sostegno al reddito su base europea, che prende il nome di reddito di base universale. In che cosa consiste in concreto? Come potrebbe funzionare? A chi sarebbe rivolto?

Vero è che, negli ultimi anni, le misure di sostegno al reddito non sono mancate. Oltre al ben noto reddito di cittadinanza, all’inizio della pandemia nel 2020 era stato istituto il cd. reddito di emergenza (Decreto Rilancio). Con quest’ultimo si intende la misura a suo tempo varata, per aiutare economicamente i nuclei familiari più in difficoltà a causa delle nefaste conseguenze della crisi sanitaria. Detta misura fu poi estesa nel 2021 grazie al Decreto Sostegni-bis. Tuttavia, il Governo Draghi già a dicembre dello scorso anno aveva praticamente ufficializzato l’abbandono del REM.

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Vediamo di seguito cos’è e come funziona questa misura a sostegno del reddito di cui si chiede l’introduzione nella Comunità Europea.

Reddito di base universale: cos’è e come funziona

Lo abbiamo appena accennato. Ad una misura abbandonata potrebbe presto sostituirsi una del tutto nuova, adottata anche e soprattutto per fronteggiare i negativi effetti – sul piano economico – che il conflitto russo-ucraino sta purtroppo causando in Occidente. Pensiamo agli ormai ben noti rincari dei prezzi delle materie prime e dei beni di prima necessità, ulteriormente aumentati nelle ultime settimane.

La nuova misura prende il nome di reddito di base universale, ossia un contributo oggetto di ipotesi a livello europeo e mirato ai tutti i cittadini UE. Ciò che differenzierebbe detta misura di sostegno da altre quali il RdC o il REM è il fatto che – per conseguirla – non è stata al momento prevista la presentazione dell’ISEE; nè la prova della ricerca attiva di lavoro. In altre parole, il reddito di base universale consisterebbe in un sussidio del tutto slegato dal possesso di requisiti di reddito e di patrimonio ad hoc. Ecco perché si chiama ‘universale’.

D’altronde la motivazione che sta alla base della sua possibile introduzione è del tutto eccezionale ed è legata, appunto, alle conseguenze di rilievo internazionale, prodotte dalla guerra in Ucraina. Occorre una risposta ai rincari di carburanti e bollette e il reddito di base universale andrebbe proprio nella direzione di attutire l’impatto economico della crescita dei prezzi per milioni di famiglie.

Reddito di base universale, quando potrebbe arrivare

Siamo ancora sul terreno delle proposte e delle ipotesi, ma chiaramente ciò che sta succedendo fuori dall’Italia lascia sicuramente spazio al dibattito anche sulla possibile – o probabile – introduzione del reddito di base universale in area UE, entro i prossimi mesi.

Sul piano delle prospettive in merito a questa nuova misura di sostegno generalizzato ai cittadini, gli osservatori rilevano che sarà il Parlamento Europeo a considerare da vicino e dunque a valutare la fattibilità del reddito in oggetto. Detto studio si svolgerà presumibilmente entro l’inizio dell’estate, e sicuramente analizzerà quali potranno essere gli importi erogati ai beneficiari.

Al momento non vi è infatti alcuna certezza a riguardo; anche se – in proposito – possono contribuire a farsi un’idea alcuni progetti pilota, che prendono le mosse dalle prime informazioni circa il reddito di base universale. Per esempio, rileva il caso della Catalogna, in cui già ora ad ogni adulto sono riconosciuti tra i 700 e i 900 euro ogni mese; mentre a ogni bambino 300 euro al mese.

La petizione online per introdurre il reddito di base universale

Proprio in riferimento al possibile varo del reddito universale di base, non possiamo non notare che gli tutti gli interessati alla sua effettiva introduzione, possono firmare la petizione online disponibile sul sito web eci.ec.europa.eu/014/public/#/screen/home

Si tratta di una iniziativa che mira a ridurre le disparità regionali al fine di rafforzare la coesione economica; sociale e territoriale all’interno dei paesi dell’Unione Europea.

Ricordiamo infine che la fine del periodo di raccolta è il giorno 25 giugno. Vedremo dunque nei prossimi mesi se il progetto del reddito di base universale sarà destinato a concretizzarsi. Ciò anche in rapporto a ciò che accadrà sul fronte della politica internazionale.

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Certificazione Unica INPS 2022 (ex CUD): CU NASpI, CIG e pensioni

Certificazione Unica INPS 2022 (ex CUD): CU NASpI, CIG e pensioni

Certificazione Unica INPS 2022: chi e perché è interessato e dove si trova? Quali dati sono contenuti nella CU e a cosa serve? Guida completa

Certificazione Unica INPS 2022 (ex CUD): dal 16 marzo 2022 l’INPS ha reso disponibile la CU online a tutti coloro che nel periodo d’imposta 2021 hanno ricevuto prestazioni pensionistiche, previdenziali, assistenziali o di sostegno al reddito (NASpI, dis-coll, pensioni, CIG a pagamento diretto ecc.) Sono quindi potenzialmente interessati quanti hanno percepito pensioni, indennità di disoccupazione, importi a sostegno del reddito (si pensi alla Cassa Integrazione Guadagni straordinaria e in deroga) ed in generale tutte quelle prestazioni erogate direttamente dall’Istituto, il quale ha agito come “sostituto d’imposta”, effettuando cioè a monte le ritenute fiscali a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.

La Certificazione Unica (in breve “CU”) rappresenta un documento di fondamentale importanza in quanto, attestando le somme percepite e le ritenute subite dal contribuente, permette a quest’ultimo di procedere alla determinazione delle imposte che effettivamente deve pagare all’Erario, sommando altri redditi (si pensi a quelli provenienti da terreni o fabbricati, da attività di lavoro dipendente o autonomo) a quanto attestato dall’INPS. L’attività di conguaglio fiscale definitivo, appena descritta, avviene in sede di presentazione del modello 730 o “REDDITI Persone fisiche”. Tuttavia in assenza di altri redditi o ulteriori detrazioni fiscali, la CU è già di per se una dichiarazione dei redditi e quindi in tali casi non è necessario inviare anche il 730 o il modello Redditi.

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Analizziamo quindi in dettaglio chi sono i soggetti interessati dalla CU INPS 2022, come ottenere il modello e che tipo di informazioni contiene.

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Certificazione Unica INPS 2022 (ex CUD): CU NASpI, CIG e pensioni online

La Certificazione Unica INPS 2022 serve a tutti coloro che hanno percepito, nel corso dell’anno 2021:

  • Redditi di dipendente ed assimilati (dell’Istituto);
  • di pensione;
  • di lavoro autonomo con ritenuta d’acconto (per fatture verso l’Istituto);
  • per prestazioni a pagamento diretto (NASpI, dis coll, CIG ecc.);

Sono pertanto interessati i beneficiari di prestazioni erogate direttamente dall’INPS, le cui somme sono imponibili a livello fiscale. Si pensi ad esempio alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, oltre naturalmente ai trattamenti pensionistici.

Da precisare che in presenza di due o più prestazioni erogate dall’INPS viene generato un unico modello; la cui funzione è quella di certificare tutti i redditi percepiti dal medesimo sostituito.

Certificazione Unica INPS 2022: a cosa serve

Attraverso la Certificazione Unica, il sostituto d’imposta (nel nostro caso l’INPS) che ha erogato nel periodo d’imposta 2021 redditi soggetti a tassazione fiscale, attesta:

  • L’ammontare delle somme corrisposte;
  • Le ritenute fiscali a titolo d’acconto applicate sui redditi riconosciuti (e successivamente versate all’Erario);
  • Le detrazioni fiscali, i crediti d’imposta, le addizionali regionali e comunali applicate o trattenute in sede di erogazione dei redditi;

al fine di consentire al contribuente di determinare in via definitiva le imposte dovute per l’anno di competenza, attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello REDDITI Persone fisiche).

Copia della CU sarà pertanto utilizzata dagli intermediari che presenteranno la dichiarazione dei redditi (sostituti d’imposta e CAF) per conto del sostituito ovvero dal contribuente stesso al fine di verificare la correttezza dei dati inseriti nel modello 730 “precompilato”.

Certificazione Unica INPS 2022, come e dove si ottiene

La Certificazione Unica dovrà essere consegnata ai sostituiti (lavoratori, pensionati, etc.) entro il 16 marzo 2022.

Copia del modello sarà disponibile sul portale “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Certificazione Unica” per gli utenti in possesso di credenziali SPID, CIE o CNS.

In alternativa, l’Istituto mette a disposizione i seguenti servizi a distanza:

  • Applicazione “INPS Mobile” per smartphone e tablet con sistemi operativi Android e Apple iOS;
  • Contact Center INPS disponibile al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero allo 06.164.164 (da rete mobile), al fine di chiedere la spedizione della CU cartacea al domicilio del richiedente;
  • Numero verde 803.434.320 da rete fissa o mobile, con risponditore automatico, per ottenere copia della Certificazione Unica presso il proprio domicilio;
  • Richiesta trasmessa all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) “richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it” completa di copia del documento di identità del richiedente (in tal caso la CU sarà inviata alla casella PEC utilizzata per la richiesta);
  • Invio richiesta a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo “richiestacertificazioneunica@inps.it” con l’obiettivo di ottenere la Certificazione Unica al proprio domicilio;
  • Per i pensionati residenti all’estero è disponibile il numero (+39) 06.164.164 (abilitato alle chiamate da rete mobile) con operatore attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 (ora italiana) ed il sabato dalle 8 alle 14 (ora italiana).

Certificazione Unica INPS over 75

Limitatamente ai cittadini di oltre 75 anni, titolari dell’indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione, è disponibile il servizio “Sportello Mobile”, collegandosi al portale “inps.it – INPS Comunica – Sportello Mobile INPS”. Il servizio permette agli utenti interessati, muniti di un apposito codice personale identificativo, di contattare l’operatore della sede territorialmente competente e chiedere in questo modo la spedizione della CU al proprio domicilio.

CU INPS delegati e eredi

Da ultimo è opportuno precisare che la Certificazione può essere richiesta anche da:

  • Persona delegata, in possesso di formale delega che autorizza l’INPS a rilasciare il documento in parola;
  • e inoltre agli eredi del deceduto, in possesso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e copia del documento di riconoscimento.

Le certificazioni relative ad anni precedenti sono invece disponibili all’interno del servizio “Fascicolo previdenziale del cittadino” accessibile collegandosi a “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Fascicolo previdenziale del cittadino” (in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS).

CU INPS 2022, com’è fatta

La Certificazione Unica si caratterizza per avere due modelli:

  • Modello ordinario (Certificazione Unica Ordinaria o CUO), elaborato dal sostituto d’imposta e inviato all’Agenzia Entrate in via telematica entro il 16 marzo 2022;
  • Modello sintetico (Certificazione Unica Ordinaria o CUS) elaborato dal sostituto d’imposta e consegnato ai contribuenti entro il 16 marzo 2022.

La CU sintetica è formata da:

  • Dati anagrafici, quali informazioni relative al sostituto d’imposta (INPS) ed al rappresentante firmatario, al dipendente / pensionato / altro percettore delle somme;
  • Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale;
  • lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • redditi / locazioni brevi.

CU (ex CUD)

In merito ai dati relativi a lavoro dipendente, assimilato ed assistenza fiscale, il modello contiene:

  • Informazioni fiscali, quali redditi, ritenute, assistenza fiscale 730/2021 dichiarante e coniuge, oneri detraibili, detrazioni e crediti, oneri deducibili e previdenza complementare, redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta, compensi relativi agli anni precedenti, dati relativi ai conguagli, dati relativi al coniuge e ai familiari a carico;
  • Informazioni previdenziali ed assistenziali, come iscrizione a INPS – lavoratori subordinati, INPS – lavoratori subordinati gestione pubblica, INPS – Gestione separata parasubordinati, INPS – soci cooperative artigiane, altri enti;
  • Dati assicurativi INAIL;
  • infine il TFR, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata.
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