Pensioni marzo 2022, come cambia l’importo dopo la Riforma IRPEF
Pensioni marzo 2022, ecco come cambia l’importo del cedolino dopo la riforma IRPEF e l’introduzione dell’Assegno Unico Universale; tante sono le novità che impattano sul calcolo dell’assegno pensionistico.
Gli aspetti che meritano attenzione riguardano innanzitutto la determinazione dell’IRPEF lorda attraverso il sistema delle aliquote e scaglioni di imposta, interessata dalle modifiche ad opera della Legge di Bilancio 2022. La stessa norma ha ritoccato le detrazioni per coloro che producono uno o più redditi da pensione (la cui funzione è quella di ridurre la già citata IRPEF lorda) oltre ai meccanismi di riduzione della pressione fiscale introdotti dal Decreto Legge numero 3/2020 (trattamento integrativo ed ulteriore detrazione).
Sempre in tema di detrazioni (questa volta per familiari a carico) ed ANF si segnalano gli effetti dell’introduzione dell’Assegno Unico Universale dal 1° marzo 2022, misura che ha l’obiettivo di riordinare, razionalizzare e potenziare i benefici economici alle famiglie con figli a carico.
Come ricorda l’INPS con la Circolare del 28 febbraio 2022 numero 33, tutti gli aspetti appena citati, oltre all’adeguamento del coefficiente di perequazione fissato all’1,70%, avranno conseguenze sul calcolo del cedolino in pagamento nel mese di marzo 2022.
Analizziamo in dettaglio le principali novità e il loro effetto sulle pensioni.
Pensioni 2022, come cambia l’importo da marzo: il calcolo dell’IRPEF
La Legge del 30 dicembre 2021 numero 234 (Manovra 2022) ha modificato (articolo 1 comma 2) dallo scorso 1° gennaio il sistema di calcolo dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) come disciplinato dall’articolo 11 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 numero 917).
In base al reddito imponibile annuo, gli scaglioni d’imposta sono pari a:
Prima della modifica ad opera della Legge di Bilancio (di conseguenza fino al 31 dicembre 2021) gli scaglioni IRPEF corrispondevano a:
In considerazione del fatto che la pensione è corrisposta mensilmente, il calcolo dell’IRPEF lorda ai fini dell’elaborazione dei singoli cedolini, tiene conto dei seguenti scaglioni (ottenuti dividendo i valori annui per dodici), vigenti dal 1° gennaio 2022:
Al contrario, le regole in vigore sino al 31 dicembre 2021 prevedevano il calcolo della tassazione mensile con questi riferimenti:
Calcolo IRPEF lorda
Per comprendere appieno l’effetto delle nuove regole da applicarsi a decorrere dalla pensione di marzo 2022, calcoliamo la tassazione lorda di un pensionato con reddito imponibile ai fini fiscali pari a 2.500,00 euro. Applicando le disposizioni della recente Manovra l’IRPEF sarebbe pari a:
Viceversa, in base alle regole precedenti la tassazione lorda corrisponderebbe a:
Per quanto riguarda, evidenzia la Circolare INPS, l’applicazione “dell’aliquota massima già richiesta dai pensionati, le procedure sono state adeguate attribuendo l’aliquota inferiore più prossima qualora l’aliquota richiesta non sia più vigente”.
Come cambia la pensione a marzo 2022: trattamento integrativo e ulteriore detrazione
La Legge numero 234 è intervenuta anche (articolo 1 comma 3) sugli strumenti di riduzione della pressione fiscale introdotti dal Decreto Legge 5 febbraio 2020 numero 3 a decorrere dal 1° luglio 2020. In particolare, dal 1° gennaio 2022:
- Il trattamento integrativo è riconosciuto in misura pari a 1.200 euro annui (100 euro medi mensili) per coloro che hanno un reddito complessivo non superiore a 15 mila euro;
- Per coloro che hanno un reddito superiore a 15 mila ma non eccedente i 28 mila euro il trattamento integrativo spetta a patto che la somma delle detrazioni indicate all’articolo 1 comma 1 del D.L. numero 3/2020 sia di importo superiore all’IRPEF lorda (in tal caso il credito d’imposta è pari alla differenza tra le suddette detrazioni e l’imposta lorda, comunque non superiore a 1.200 euro);
- E’ abrogata l’ulteriore detrazione.
Nulla cambia invece in merito al requisito della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro ed assimilato, rispetto alla detrazione calcolata sulle medesime somme.
Sul punto l’INPS sottolinea (Circolare del 28 febbraio) che “a decorrere dall’anno 2022 l’Istituto continuerà a determinare e a riconoscere il beneficio spettante limitatamente ai redditi che complessivamente non superano la soglia di 15.000 euro”. Eventuali importi spettanti a titolo di trattamento integrativo non percepiti nel corso del periodo d’imposta, potranno essere riconosciuti in un’unica soluzione in sede di liquidazione definitiva dell’IRPEF con dichiarazione dei redditi.
Pensione marzo 2022, come cambia: detrazione per redditi da pensione
Il già citato articolo 1 comma 2 della Manovra ha ritoccato le detrazioni per coloro che producono uno o più redditi da pensione (articolo 13 comma 3 del TUIR), a decorrere sempre dal 1° gennaio 2022.
Per questo motivo, dalla rata della pensione di marzo le detrazioni in parola (da rapportare comunque ai periodi di pensione nell’anno) corrisponderanno a:
Sino al cedolino di febbraio 2022, invece, le detrazioni erano calcolate secondo le disposizioni previgenti:
Conguaglio mesi precedenti
In merito all’applicazione da marzo delle nuove regole fiscali l’Istituto sottolinea che, stante l’entrata in vigore delle stesse a decorrere dal 1° gennaio il calcolo della pensione “è stato adeguato sulla base delle modifiche sopra esposte” con l’attribuzione “dei relativi conguagli, ove spettanti”.
Introduzione Assegno Unico Universale
La seconda importante novità registrata nel 2022 è l’introduzione dell’Assegno Unico Universale (AUU) a norma del Decreto Legislativo 21 dicembre 2021 numero 230.
La misura si concretizza in una prestazione economica erogata mensilmente dall’INPS al beneficiario in ragione del numero dei figli minori (ed in taluni casi maggiorenni fino a ventuno anni non compiuti) a carico.
L’avvio dell’AUU dal 1° marzo 2022 comporta l’abrogazione, a partire dalla stessa data, di:
- Detrazioni fiscali per figli a carico di età inferiore a ventuno anni compiuti;
- Ulteriore detrazione per le famiglie con almeno quattro figli a carico;
- Assegno Nucleo Familiare (ANF) limitatamente ai nuclei con figli ed orfanili, ivi compresa la maggiorazione temporanea introdotta dal 1° luglio 2021 al 28 febbraio 2022.
Detrazioni fiscali per figli a carico
A seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo numero 230/2021 (articolo 10 comma 4) dal 1° marzo 2022 le detrazioni per figli a carico di età pari o superiore a ventuno anni, disciplinate dall’articolo 12 del TUIR, sono così disciplinate:
Naturalmente, gli importi come sopra calcolati dovranno essere riproporzionati in base ai mesi in cui il figlio è a carico.
Le indicazioni INPS precisano che sulla rata della pensione di marzo 2022 si è provveduto a:
- Mantenere il riconoscimento delle detrazioni per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni;
- Revocare le
- maggiorazioni delle detrazioni per i figli inabili;
- maggiorazioni delle detrazioni per i figli minori di 3 anni;
- le ulteriori detrazioni pari a 1.200 euro, riconosciute in presenza di almeno 4 figli a carico.
I sostituiti che intendono ottenere la detrazione per i figli a carico che compiranno 21 anni “a decorrere dal mese di aprile 2022, dovranno presentare una nuova domanda di detrazione” (Circolare INPS).
Assegni al nucleo familiare
Per quanto concerne gli Assegni Nucleo Familiare l’Istituto ha provveduto:
- A riconoscere le maggiorazioni degli ANF per i mesi di gennaio e febbraio 2022;
- A disporre la cessazione, a far data dal 1° marzo 2022, dell’erogazione delle prestazioni ANF ed assegni familiari riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili “per i quali subentra la tutela del riconoscimento dell’Assegno unico e universale”.
Nulla cambia invece per le prestazioni in parola riferite a nuclei composti esclusivamente dai coniugi, con esclusione di:
- Coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- Fratelli, sorelle, nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti (ovvero senza limiti di età), i quali si trovino a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, qualora siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti.
Coefficiente di perequazione
Il sistema di perequazione delle pensioni ha l’obiettivo di adeguare gli importi dei trattamenti previdenziali al costo della vita.
L’adeguamento, decorrente dal 1° gennaio di ogni anno, interessa tutti i trattamenti pensionistici a carico della previdenza pubblica oltre che delle gestioni dei lavoratori autonomi e di quelle sostitutive, esonerative, esclusive, integrative ed aggiuntive.
Il coefficiente di perequazione è stabilito in base all’incremento dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (senza tabacchi), rilevato dall’ISTAT.
Tenuto conto del fatto che, come reso noto con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 novembre 2021, la variazione dell’indice tra il periodo di gennaio – dicembre 2020 e gennaio – dicembre 2021 è stata pari a +1,70%, il suddetto D.M. (articolo 2) ha fissato la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione “in misura pari a +1,7 dal 1° gennaio 2022”.
Tuttavia, in fase di rinnovo delle pensioni (Circolare INPS del 23 dicembre 2021 numero 197), è stata applicata per l’anno 2022 la percentuale dell’1,60%.
Come ha precisato la Circolare dell’Istituto del 28 febbraio l’applicazione dell’indice di perequazione effettivo per l’anno corrente (pari all’1,70%) interessa la rata di marzo 2022 “con la corresponsione dei relativi arretrati, ove dovuti”.
L’aumento non è tuttavia identico per tutti i pensionati, essendo pari a:
- 100% dell’inflazione (misura piena) per le pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo (pari per il 2022 ad euro 523,83);
- 90% dell’inflazione per le pensioni comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo;
- 75% dell’inflazione per le pensioni oltre cinque volte il trattamento minimo.