Archivi giornalieri: 1 marzo 2022

Cartelle esattoriali, nuova chance di rateizzazione nel Milleproroghe 2022

Cartelle esattoriali, nuova chance di rateizzazione nel Milleproroghe 2022

Cartelle esattoriali, una nuova chance di rateizzazione fino al 30 aprile è stata prevista nella conversione in Legge del Milleproroghe 2022

Cartelle esattoriali, una nuova possibilità di rateizzazione è stata prevista nella conversione in Legge del decreto Milleproroghe 2022; fino al 30 aprile 2022 si ha infatti la possibilità di chiedere all’Agenzia delle entrate-riscossione una nuova dilazione dei debiti in riferimento ai quali i contribuenti hanno già richiesto in precedenza un altro pagamento rateale senza rispettarne i pagamenti.

La nuova rateizzazione Agenzia delle Entrate-Riscossione sarà possibile senza che sia necessario saldare le rate scadute del precedente piano di rate. Ma attenzione però, la novità in questione non riguarda la generalità dei contribuenti. Ecco i dettagli.

Rateizzazione cartelle esattoriali Agenzia delle Entrate-Riscossione: cos’è e come funziona

Il Dl 137/2020, c.d decreto Ristori, ha previsto che per i debiti contenuti nei piani di rateizzazione con l’Agente della riscossione, per i quali, prima dell’8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 (quest’ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. zona rossa istituita all’inizio dell’emergenza sanitaria da COVD-19), sia intervenuta la decadenza, era possibile richiedere una nuovo piano di pagamenti entro il 31 dicembre 2021. Presentando la richiesta entro tale termine, i contribuenti in parola non avrebbero dovuto saldare la rate già scadute.

Ciò avveniva in deroga alle regole ordinarie in materia di somme dovute all’Ex Equitalia (ben individuate all’art.19 del DPR 602/73).

Infatti, l’art.19 dispone che:

  • il contribuente decade dalla rateizzazione in caso di mancato pagamento di 5 rate del piano anche non consecutive,
  • l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

Attenzione,  il carico può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

Dunque la novità in precedenza introdotta dal decreto Ristori, opera proprio in deroga a tale ultima regola.

Milleproroghe 2022, nuova chance per i decaduti da vecchi piani di rateizzazione

Il D.L. 228/2021, decreto Milleproroghe, post conversione in legge, ripropone la possibilità di chiedere all’Agenzia delle entrate-riscossione un nuovo piano di rateazione per debiti in riferimento ai quali i contribuenti hanno già richiesto in precedenza un’altra rateazione senza rispettarne i pagamenti.

Come già previsto dal decreto Ristori, la nuova rateazione sarà possibile senza che sia necessario saldare le rate scadute del precedente piano di rateazione.

La nuova richiesta di dilazione potrà essere presentata entro il 30 aprile 2022 (scadenza prorogata rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2021).

Attenzione però, la novità in questione non riguarda la generalità dei contribuenti, infatti, l’ambito oggettivo rimane invariato rispetto al decreto Ristori.

Dunque, la richiesta di rateazione può riguardare:

  • debito già oggetto di piano di rateazione per i quali,
  • prima dell’8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 (quest’ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. zona rossa istituita all’inizio dell’emergenza sanitaria da COVD-19), sia intervenuta la decadenza.

Scadenze che individuano l’inizio della sospensione dell’attività di riscossione adottata dal Governo, in considerazione dell’emergenza Covid-19.

Infine, il decreto precisa che restano definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate, anche a seguito di una rinnovata dilazione con saldo delle rate scadute ai sensi dell’articolo 19, comma 3, lettera c) del D.P.R. n. 602 del 1973. I nuovi piani di dilazione decadranno in caso di 5 rate non pagate anche non consecutivamente.

⭐️ Segui Lavoro e Diritti su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti.
 

Pensione, possibilità di neutralizzare i periodi di disoccupazione: istruzioni INPS

Pensione, possibilità di neutralizzare i periodi di disoccupazione: istruzioni INPS

Come neutralizzare i periodi di disoccupazione ai fini della Pensione? Istruzioni INPS sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 82/2017.

Come neutralizzare i periodi di disoccupazione ai fini della Pensione? Il contribuente – qualora lo ritenga opportuno – può chiedere all’INPS di considerare “neutri” i cicli di disoccupazione che precedono la decorrenza dell’assegno pensionistico. Ciò è possibile, però, solo a una condizione: cioè che la fase di disoccupazione si concentri nell’ultimo quinquennio (o nelle ultime 260 settimane) sempre che tale la neutralizzazione determini un importo più favorevole. Inoltre, è fatto obbligo esercitare la neutralizzazione per intero, poiché non è ammesso scegliere i periodi da scomputare e quali no.

Si chiarisce, sin da ora, che tale opzione può essere utilizzato una sola volta alternativamente per la pensione di anzianità/anticipata:

  • prima del compimento dell’età pensionabile;
  • al compimento dell’età pensionabile.

In ogni caso deve permanere il diritto alla pensione con esclusione della contribuzione neutralizzata.

L’INPS con il Messaggio n. 883 del 23 febbraio 2022, recepisce il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 82/2017.

Pensione, perchè neutralizzare i periodi di disoccupazione

La questione dello scomputo dei periodi di disoccupazione nell’ultimo quinquennio riguarda, in particolare, le pensioni che rientrano nel cd. “sistema retributivo”. Si tratta, nello specifico, di persone che hanno accreditato periodi pensionistici in periodi antecedenti al 31.12.1995.

È risaputo che in tale tipologia di sistema i lavoratori che a fine carriera si ritrovano a lavorare con una retribuzione inferiore, magari come domestici, può abbattere notevolmente l’importo della pensione. Stessa situazione si verifica allorquando l’assicurato si trova in status di disoccupazione per raggiungere la pensione.

Sul punto, la Consulta ha affermato che la contribuzione ulteriormente accreditata – dopo aver acquisito il diritto a pensione – può determinare un abbattimento della misura della pensione. Tale abbattimento si applica, quindi, anche per i periodi di disoccupazione indennizzata.

Quali disoccupazioni si possono neutralizzare

Ma quali sono nello specifico le tipologie di disoccupazione che possono formare oggetto di neutralizzazione dei periodi di contribuzione? In particolare, si ci riferisce:

  • alla disoccupazione ordinaria sia con requisiti ordinari che con i requisiti ridotti;
  • l’ASPI;
  • la mini-Aspi;
  • la Naspi;
  • l’indennità di disoccupazione agricola sia con requisiti normali che con requisiti ridotti.

Restano esclusi i trattamenti di mobilità.

È molto importo, però, come accennato in premessa, che i periodi si collochino nelle ultime 260 settimane di contribuzione anteriori la decorrenza della pensione. Inoltre, tali periodi non devono essere necessari per il raggiungimento del diritto a pensione

Altro fattore da considerare che l’opzione di neutralizzazione va esercitata per intero non essendo consentito neutralizzare singoli periodi all’interno del periodo massimo considerato.

Campo di applicazione della neutralizzazione

Le prestazioni incluse in tale principio sono:

  • i trattamenti pensionistici di vecchiaia e/o di anzianità liquidati nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • la pensione di reversibilità, purché il deceduto fosse titolare di una pensione di vecchiaia o, se titolare di pensione di anzianità/anticipata, sia deceduto dopo aver compiuto l’età per la pensione di vecchiaia.

Non si applica, invece, sulle pensioni indirette né sui trattamenti previdenziali di invalidità (assegno ordinario e/o pensioni di inabilità).

Domanda di neutralizzazione

Infine, spiega l’INPS, la neutralizzazione dei periodi pensionistici non opera d’ufficio ma solo a domanda da parte dell’interessato. Inoltre ha effetto dalla decorrenza originaria della pensione nei limiti della prescrizione quinquennale.

⭐️ Segui Lavoro e Diritti su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti.
 

Sant’ Albino di Angers

 

Sant’ Albino di Angers


Nome: Sant’ Albino di Angers
Titolo: Vescovo
Nascita: 470 circa, Vannes, Francia
Morte: 10 marzo 550, Angers, Francia
Ricorrenza: 1 marzo
Tipologia: Commemorazione
Patrono di:Commessaggio
Protettore:poveriprigionieri
 
Vescovo, santo vissuto tra il quinto e sesto secolo. Nato da una famiglia nobile, Albino diventò manaco in località Tincillac, situata probabilmente nella diocesi di Angers, dato che nel 529 fu eletto per designazione popolare vescovo della cità. Partecipò ai concili di Orlèans del 538 e del 541, che organizzò la Chiesa di Gallia.

Lottò con forza malgrado le minacce di morte, contro i matrimoni incestuosi frequenti nelle grandi famiglie.

Malato e già vecchio, mandò un suo delegato al concilio di Orléans del 549. Fu sepolto nel vecchio cimitero presso la chiesa di San Pietro. Dopo il 556 le sue relique furono solennemente esumate dinanzi al vescovo di Parigi San Germano e trasferite in una chiesa nuova presso cui fu eretta la grande abazia che porta il suo nome.

La chiesa è oggi distrutta, ma ne sopravvive ancora una torre del XII secolo e gli edifici conventuali ricostruiti nel XVII secolo, nei quali è insediata la prefettura del Maine-et-Loire.

I miracoli che gli si attriubuirono (in particolare nella Vita scritta da Venanzio Fortunato, suo contemporaneo) fecero di Albino uno dei santi più popolari del Medioevo, e della Francia la sua fama si diffuse soprattutto in Germania in Inghilterra e in Polonia.

Secondo una tradizione, si scontrò con il re Childeberto, che aveva imprigionato una donna di nome Etherie; impossibilitato a garantire la sua liberazione, Albino andò da lei in prigione, e il soldato che tentà di opporglisi cadde morto ai suoi piedi. Questo fatto impressionò il re che permise ad Albino di liberarla.

Un’altra leggenda racconta che una volta Albino pregò fino a notte per alcuni uomini imprigionati nella Torre di Angers. All’improvviso una grande pietra crollò dal muro, permettendo loro la fuga.

MARTIROLOGIO ROMANO. Ad Angers nella Gallia lugdunense, ora in Francia, sant’Albino, vescovo, che biasimò con forza i costumi superbi dei potenti e con impegno promosse il III Concilio di Orléans per il rinnovamento della Chiesa.