Archivi giornalieri: 24 febbraio 2022

Calcolo della pensione: neutralizzazione contributi per disoccupazione

Calcolo della pensione: neutralizzazione contributi per disoccupazione

Il messaggio 23 febbraio 2022, n. 883 illustra gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 82/2017 sul calcolo della retribuzione pensionabile nei casi in cui le ultime 260 settimane di contribuzione comprendano contributi per disoccupazione non necessari a raggiungere i requisiti minimi per la pensione.

In particolare, il messaggio indica i criteri applicativi della neutralizzazione dei periodi di contribuzione per disoccupazione qualora questa neutralizzazione determini un importo della pensione più favorevole.

I periodi di contribuzione per disoccupazione sono quelli che derivano dall’erogazione di indennità di disoccupazione (ordinaria, ai rimpatriati e agricola), Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), mini-ASpI e Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego ( NASpI ).

La ricostituzione dei trattamenti pensionistici avviene a domanda degli interessati e ha effetto dall’originaria decorrenza della pensione. La corresponsione degli arretrati avverrà nei limiti della prescrizione.

Con un successivo messaggio l’INPS fornirà le istruzioni operative.

Organismi sportivi: ripresa dei versamenti dei contributi sospesi

Organismi sportivi: ripresa dei versamenti dei contributi sospesi

Con la circolare INPS 27 gennaio 2022, n. 14 l’Istituto ha fornito le indicazioni in merito alla sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte degli organismi sportivi.

 L’INPS, con messaggio 23 febbraio 2022, n. 884, torna sull’argomento per fornire le istruzioni relative alla sospensione e alla ripresa dei versamenti.

Il versamento dei contributi sospesi può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di nove rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 31 marzo 2022.

Pensioni, requisito dell’età pensionabile invariato fino al 31 dicembre 2024

Pensioni, requisito dell’età pensionabile invariato fino al 31 dicembre 2024

L’INPS recepisce il DM del 27 ottobre 2021 sull’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

Rimarrà invariato fino al 31 dicembre 2024 il requisito dell’età pensionabile, ovvero i requisiti anagrafici necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia. L’INPS recepisce quanto stabilito con Decreto Ministeriale del MEF del 27 ottobre 2021 recante “Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.”

Pertanto, il requisito per la pensione di vecchiaia rimane a 67 anni per il biennio 2023-2024. Per la pensione anticipata, invece, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, è necessario possedere:

  • 42 anni e 10 mesi (2227 settimane), per gli uomini
  • 41 anni e 10 mesi (2175 settimane), per le donne.

Ecco i dettagli nella circolate INPS n. 28 del 18 febbraio 2022.

Pensione di vecchiaia 2023-2024, i requisiti anagrafici

Come appena accennato, per il biennio 2023-2024, il requisito anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia è pari a 67 anni. Dal 1° gennaio 2025, invece, il requisito anagrafico di 67 anni sarà adeguato alla speranza di vita stimata dall’ISTAT. Chiaramente, per accedere ala pensione di vecchiaia è necessario possedere altresì un minimo di 20 anni di contributi.

È comunque possibile accedere alla pensione anche con soli 5 anni di contributi, purché il primo accredito contributivo sia decorso dal 1° gennaio 1996. In tal caso, occorre perfezionare 71 anni d’età.

Per i cosiddetti lavoratori “gravosi” ovvero gli addetti ai lavori gravosi con almeno 30 anni di contributi che, contestualmente hanno acquisito uno sconto strutturale di cinque mesi sull’età pensionabile, viene confermata l’età pensionabile di 66 anni e 7 mesi.

Pensione di anticipata 2023-2024, i requisiti contributivi

Non cambia nulla invece per il requisito contributivo per accedere alla pensione anticipata; occorre sempre maturate – dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026 – almeno:

  • 42 anni e 10 mesi (2227 settimane), per gli uomini;
  • 41 anni e 10 mesi (2175 settimane), per le donne
  • 41 anni (2132 settimane), per i lavoratori precoci

L’accesso alla pensione anticipata prescinde dall’età anagrafica e grazie al Decreto-Legge 4/2019 ha beneficiato dell’esenzione dall’applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita sino al 31 dicembre 2026.

Per i soggetti che hanno versato il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento all’incremento della speranza di vita, deve applicarsi anche al requisito anagrafico previsto, che consente l’accesso alla pensione anticipata con:

  • almeno 20 anni di contribuzione effettiva;
  • il requisito del cd. importo soglia mensile che, dal 1° gennaio 2019, si perfeziona al raggiungimento dei 64 anni.

Al riguardo, non bisogna dimenticare che il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato si perfeziona trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.

Lavoratori precoci, i requisiti per il 2023-2026

Come accennato sopra i requisiti contributivi per la pensione anticipata per i lavoratori “precoci”, sia uomini che donne, si perfezionano a 41 anni (2132 settimane), dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026.

Sistema delle quote, i requisiti contributivi e anagrafici per il 2023-2024

Per quanto concerne la pensione con il sistema delle cd. quote, occorre essere in possesso di

  • almeno 35 anni di contributi e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati;
  • almeno 35 anni di contributi e di un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99 per i lavoratori autonomi iscritti all’Inps.

Pensione in totalizzazione, i nuovi requisiti anagrafici

Infine, per quanto riguarda la pensione in totalizzazione, i requisiti pensionistici sono i seguenti:

  • pensione di vecchiaia: dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 (66 anni);
  • pensione di anzianità: dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 (41 anni).

In conclusione, non bisogna dimenticare che per la pensione in totalizzazione, sia per accedere alla pensione di vecchiaia che alla pensione di anzianità, bisogna aspettare la cd. finestra mobile.

Allegati

Alleghiamo di seguito la Circolare INPS n. 28 del 18/02/2022 e il DM 27-10-2021 del MEF.

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Incentivi imprese turistiche

Incentivi imprese turistiche, domande di superbonus dal 28 febbraio 2022

Incentivi imprese turistiche, ecco le date per presentare la richiesta di Tax credit e contributo a fondo perduto Turismo tramite Invitalia.

Incentivi imprese turistiche, le domande di per accedere a Tax credit e contributo a fondo perduto Turismo (cosiddetto superbonus alberghi), potranno essere inviate a partire dal 28 febbraio al 30 marzo sul sito di Invitalia; invece dal 21 febbraio è possibile accedere alla sezione informativa dell’incentivo superbonus turismo e scaricare il fac-simile della domanda, la guida alla sua compilazione e l’elenco degli allegati obbligatori e facoltativi. Sul sito di Invitalia sarà possibile accedere alla piattaforma per compilare il form online, caricare gli allegati ed effettuare l’invio della domanda.

Dall’attivazione della procedura, le imprese hanno trenta giorni di tempo per presentare le istanze. Il ministero del Turismo, entro sessanta giorni dalla scadenza, pubblicherà online l’elenco dei beneficiari.

Ecco i dettagli.

Tax credit e contributo a fondo perduto Turismo: cos’è il cosiddetto superbonus alberghi

L’art.1 del D.L. 152/2021, c.d. decreto Piano nazionale ripresa e resilienza, PNRR, prevede una serie di incentivi per la ristrutturazione delle strutture turistiche e ricettive. Il mix di incentivi per il turismo (Tax credit e contributo a fondo perduto) è chiamato anche superbonus alberghi o superbonus turismo.

Le agevolazioni si sostanziano in contributi a fondo perduto, crediti d’imposta e finanziamenti a tasso agevolato. Si attendeva da parte del Ministero del Turismo, la pubblicazione delle modalità di presentazione delle istanza per richiedere il superbonus alberghi. Qui invece è possibile trovare l’elenco delle spese ammissibili.

Incentivi imprese turistiche, domande dal 28 febbraio

Con un avviso pubblicato nei giorni scorsi, il Ministero del Turismo ha reso noto che:

  • a partire dal giorno 21 febbraio sul sito di Invitalia è possibile accedere alla sezione informativa dell’incentivo e scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati;
  • a partire dalle ore 12:00 del 28 febbraio sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito) sarà possibile accedere alla piattaforma per compilare il format online, caricare gli allegati ed effettuare l’invio della domanda.

Sul primo punto, la sezione informativa è stata attivata da Invitalia ed è disponibile al seguente link .

La domanda può essere presentata dalle 12.00 del 28 febbraio alle 17.00 del 30 marzo 2022.

A tal fine, è necessario: essere in possesso di un’identità digitale (SPID, CNS, CIE); accedere all’area riservata per compilare online la domanda. Inoltre ,bisogna disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Al termine della procedura online viene assegnato un protocollo elettronico.

Incentivi imprese turistiche, come inviare le domande

Le domande per la concessione e l’erogazione del contributo a fondo perduto e del credito d’imposta devono essere compilate e presentate esclusivamente tramite la procedura on line dal sito di Invitalia.

La compilazione e l’invio delle domande deve essere effettuata dal  rappresentante legale dell’impresa come risultante dal Registro delle imprese, ovvero avvalendosi di un intermediario. Ad esempio il proprio consulente di fiducia.

Attenzione, la domanda ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente, a pena di nullità, dal rappresentante legale del soggetto richiedente.

I documenti da allegare alla domanda

Gli allegati sono caratterizzati sia da documenti obbligatori ossia da allegare necessariamente alla domanda sia da documenti facoltativi.

Nello specifico, devono essere necessariamente allegati alla domanda:

  • la scheda progetto;
  • il documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante e (se presente) del delegato con procura;
  • la dichiarazione rispetto dei principi PNRR;
  • la DSA ossia dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti richiesti dalla norma;
  • l’Asseverazione del tecnico abilitato sulla congruenza dei costi e la coerenza tempistica di realizzazione (per la quale non è previsto un format).

E’ necessario la dichiarazione sostitutiva “Antimafia” nel caso in cui l’agevolazione richiesta sia superiore a 150.000 euro.

Documenti non obbligatori

Rientrano invece tra i documenti da allegare solo se il richiedente ne è effettivamente in possesso,  i seguenti:

      • procura/Atto depositato presso CCIAA – Poteri di firma del delegato;
      • regolarità contributiva – DURC:
      • contratto di gestione dell’attività ricettiva o di servizio turistico;
      • relazione tecnica ed elaborati grafici del progetto;
      • estremi dei titoli abilitativi e autorizzazioni (DIA, SCIA, CILA o CILAS);
      • permesso a costruire;
      • nulla osta paesaggistico;
      • contratto di affiliazione franchising;
      • certificazione di compatibilità e rispetto delle prescrizioni del principio DNSH (non arrecare un danno significativo) – solo per i progetti conclusi;
      • attestato di prestazione energetica relativo agli interventi di efficienza energetica;
      • asseverazione requisiti tecnici – cd. Ecobonus – relativa agli interventi di efficienza energetica;
      • ecc.

Entro 60 giorni dal termine ultimo per presentare le istanze di contributo, il Ministero del turismo procede alla concessione dei contributi sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle domande rilevato dalla procedura online.

Fac-simile domanda incentivi Turismo e elenco documenti da allegare

Alleghiamo infine il fac-simile di domanda di incentivi Turismo e l’elenco completo dei documenti da allegare.

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Busta paga statali

Busta paga statali, aumento dello stipendio da marzo 2022: ecco cifre e destinatari

Busta paga statali più pesante da marzo 2022, un corposo aumento è all’orizzonte, ma riguarderà la categoria dei dipendenti dei Ministeri.

Busta paga statali, aumento stipendio marzo 2022

Busta paga statali, un notevole aumento dello stipendio dal mese di marzo 2022 è in arrivo per i dipendenti pubblici, ma non per tutti. Si tratta di fatto di un super aumento della retribuzione, in quanto potrà arrivare a toccare anche 10mila euro annui (compresi gli arretrati) per alcuni dipendenti dei Ministeri.

Tra pochi giorni – ovvero a  partire dal mese di marzo – saranno circa 140mila i dipendenti della PA che vedranno il loro cedolino diventare più consistente, per la combinazione di alcuni fattori. Ed è subito da notare che più si sale di livello, più cresce l’entità dell’aumento. Di seguito alcuni dettagli.

Busta paga statali, i motivi degli aumenti da marzo 2022

In verità quella dell’aumento stipendio statali è una notizia che non sorprende: come appena detto, dal prossimo mese di marzo 2022, decine di migliaia di dipendenti della pubblica amministrazione potranno contare su una busta paga più corposa in ragione:

  1. dell’adeguamento delle indennità ministeriali
  2. e del rinnovo del contratto nazionale, che implica altresì l’assegnazione degli arretrati dovuti, incluse le indennità una tantum accumulate nel corso del tempo.

Interessante notare che l’aumento dello stipendio dei dipendenti statali è, a livello medio, pari a 1.625 euro – distribuiti sulle 13 mensilità – ma ad essi sono da sommarsi gli arretrati contrattuali medi (circa 1.800 euro variabili).

Abbiamo ricordato poco sopra che l’aumento stipendio statali potrà superare anche i 10mila euro annui e per questo motivo si può certamente parlare di maxi aumento delle retribuzioni, specialmente se confrontato, ad esempio, con quello previsto per chi è parte del personale scolastico.

Leggi anche: Busta paga più pesante nel 2022, spunta lo sconto sui contributi INPS

Un decreto interministeriale ad hoc del MEF e della Pubblica Amministrazione costituirà il provvedimento mirato a equilibrare la differenza di stipendio con altri organi ministeriali. Il decreto ad hoc avrà efficacia a regime per l’anno in corso, ma sono disposti incrementi percentuali anche per gli anni 2020 e 2021 (assegnazione di arretrati).

Aumento stipendio statali, chi sono i destinatari

All’inizio del nostro articolo abbiamo ricordato che l’incremento non riguarda la generalità degli statali, ma piuttosto i meri dipendenti dei Ministeri. Da notare che il gruppo di ministeri con gli incrementi più significativi comprende i seguenti: Lavoro, Salute, Istruzione, Esteri, Università e Politiche Agricole. A seguire gli aumenti per i ministeri dello Sviluppo Economico, Interni e Transizione ecologica. Gli aumenti nel complesso minori sono previsti per coloro che lavorano presso i ministeri della Difesa, Cultura e Turismo, Infrastrutture, Giustizia e Mef.

Per completezza, vale la pena rimarcare che laddove si parli della generalità dei dipendenti statali, si intendono tutti coloro che lavorano presso le PA statali, siano esse centrali o locali. In particolare, fanno parte della classificazione di dipendenti statali coloro che lavorano presso:

  • i Ministeri;
  • le scuole e le università, dai professori fino al personale ATA;
  • le forze dell’ordine e della difesa, compresi Esercito; Marina Militare; Aeronautica; Carabinieri e tutti i vari tipi di Polizia (ma non i servizi di vigilanza privata), ecc.

Secondo il senso comune, quando si parla di ‘dipendenti statali’, si fa riferimento a ogni lavoratore che sia impiegato presso il pubblico impiego, ma vero è che c’è una differenza sostanziale tra chi lavora nell’ambito statale e chi, invece, nel settore del pubblico impiego. Infatti quest’ultimo gruppo di dipendenti non lavora propriamente per le amministrazioni statali, ma per enti come gli ospedali, le ASL e gli enti locali.

Leggi anche: Busta paga, guida completa e aggiornata alle novità del 2022

Aumento busta paga statali da marzo 2022: rinnovo del CCNL

Da rimarcare infine che l’incremento della retribuzione per chi opera all’interno dei ministeri è frutto altresì del rinnovo del CCNL della categoria, che tocca più di 220mila lavoratori. Come detto sopra, l’incremento medio sarà pari a 1625 euro su 13 mensilità, al quale è da aggiungersi anche la mole degli arretrati contrattuali medi, corrispondenti a circa 1800 euro ma tuttavia variabili.

I vertici dell’organizzazione dei ministeri potranno contare sugli aumenti maggiori. Si stima circa 302 euro al mese, a cui si aggiungono più di 6mila euro come arretrati, assegnati ai ‘dipendenti con elevate professionalità’.

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Riforma IRPEF e busta paga, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Riforma IRPEF e busta paga, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Riforma Irpef e busta paga, cosa cambia dal 1° gennaio 2022? Ecco le istruzioni dell’Agenzia delle entrate con la circolare n° 4

Riforma IRPEF e busta paga, nuove aliquote e scaglioni Irpef, modifica alla no tax area, detrazioni da lavoro dipendente e per i figli a carico, trattamento integrativo e altro: ecco tutti i chiarimenti nella corposa Circolare 4/2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Chiarimenti specifici sono stati forniti anche in merito all’introduzione dell’assegno unico e universale, all’esenzione dall’Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni e al differimento dei termini relativi alle addizionali, regionali e comunali, all’Irpef. Ecco una breve sintesi della Circolare 4/2022 (testo completo PDF disponibile in fondo a questa pagina).

Riforma IRPEF e busta paga, ecco cosa cambia nel corso del 2022

Con la Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, il legislatore ha rivisto le aliquote e gli scaglioni Irpef. I cambiamenti hanno riguardato in positivo il redditi medi fino a 28.000 euro che dal 2022 beneficeranno di una tassazione alleggerita.

Infatti, le nuove aliquote Irpef possono essere di seguito individuate:

  • 23% per i redditi fino a15.000 euro (invariata);
  • 25 per cento anziché 27 per i redditi oltre 15mila euro e fino a 28mila euro;
  • 35 per cento anziché  38 per i redditi oltre 28mila euro e fino a 50mila euro;
  • 43% per i redditi sopra i 50mila.

E’ stata  eliminata l’aliquota del 41%, applicata ai redditi oltre 55mila euro e fino a 75mila euro.

Le detrazioni per tipologia di redditi, cambiano le no tax area

Cambiano le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e per i redditi ad esso assimilati. Infatti, la nuova detrazione per tipologia di reddito, ex art.13 del TUIR, assorbe anche quella attribuita dall’articolo 2, abrogato, del Dl 3/2020.

Ad esempio, è ampliata da 8.000 euro a 15.000 euro, la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione di 1.880 euro.

Ad ogni modo, nella circolare 4, l’Agenzia delle entrate precisa che, il datore di lavoro riconosce le detrazioni:

sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell’anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare della retribuzione complessivamente erogata nel periodo d’imposta.

Per i titolari di redditi di pensione, la no tax area ossia la soglia reddituale entro la quale non si paga Irpef è innalzata da 8mila a 8.500 euro. Questo perché  la detrazione per tipologia di reddito sale da 1.880 euro a 1.955. Cambia anche la no tax area per altri redditi quali ad esempio redditi di lavoro autonomo o di impresa, anche occasionale. Nello specifico,  la no tax area sale da 4.800 a 5.500.

Leggi anche: Riforma Irpef 2022, da 5 a 4 aliquote e nuove detrazioni: ecco cosa cambia

Il trattamento integrativo

Per quanto riguarda il  trattamento integrativo di 1.200 euro annui previsto dall’articolo 1 del Dl 3/2020, è stato  abbassato da 28mila a 15mila euro il reddito complessivo oltre il quale il bonus non spetta più.

Tuttavia è previsto un salvagente. Infatti, il bonus spetterà per un importo, comunque non superiore a 1.200 euro, laddove alcune detrazioni specificatamente individuate dalla norma superano l’Irpef dovuta.

In tal modo, è concesso al contribuente con un reddito complessivo compreso tra 15mila e 28mila euro di recuperare quelle detrazioni che perderebbe per incapienza.

L’assegno unico universale

Il D.Lgs 230/2021, ha introdotto il c.d assegno unico universale.

Dal 1° marzo 2022, l’ assegno unico sostituisce: Il Premio alla nascita (Bonus mamma domani), l’Assegno di natalità (Bonus bebè), gli ANF e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni.

Verrà abrogato anche il Bonus tre figli, mentre rimarranno in vigore la maternità comunale di 1.700 euro e il Bonus nido.

Nel documento di prassi in parola, l’Agenzia delle entrate specifica che in relazione alle detrazioni per figli a carico, occorre procedere con calcoli diversificati delle detrazioni spettanti.

Nello specifico:

  • applicando l’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del TUIR, nella versione vigente fino al 28 febbraio 2022, per i mesi di gennaio e febbraio 2022 e
  • quello vigente a seguito delle modifiche apportate dal citato d.lgs. n. 230 del 2021 per i successivi dieci mesi del 2022.

Infatti, l’assegno unico sostituisce le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni da marzo in avanti.

Indicazioni per i datori i lavoro

E’ chiaro che tutti questi cambiamenti fin qui analizzati impattano sulla configurazione della busta paga. Con conseguenti adempimenti per i datori di lavoro. Soprattutto in riferimento al trattamento integrativo.

Nella circolare n° 4, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, il trattamento integrativo  va riconosciuto dai sostituti d’imposta in via automatica. Senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei sostituiti. Tale trattamento va attribuito dai sostituti d’imposta ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2022. Verificandone in sede di conguaglio la relativa spettanza.

Riforma IRPEF e busta paga, la circolare 4/2022 dell’Agenzia delle Entrate

Alleghiamo infine il testo completo della circolare in oggetto.

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Assegno di integrazione salariale studi professionali al via, ecco come funziona

Assegno di integrazione salariale studi professionali al via, ecco come funziona

Al via l’assegno di integrazione salariale per i dipendenti degli studi professionali che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa

Assegno di integrazione salariale studi professionali

Assegno di integrazione salariale per gli studi professionali al via a decorrere dal 1° gennaio 2022; la misura riguarda gli studi professionali che aderiscono al cd. “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”. Tale fondo, si ricorda, è stato istituito con il 3 ottobre 2017 tra Confprofessioni e le Organizzazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs. Successivamente è stato recepito con il Decreto Interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125, del MLPS e MEF. Ora, con la Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021, all’art. 1, co. 208 è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale” in luogo dell’assegno ordinario precedente

Si specifica, sin da ora, che i datori di lavoro del settore delle attività professionali non saranno più assoggettati all’obbligo contributivo verso il FIS. Nei loro confronti sussisterà, difatti, l’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al Fondo di nuova istituzione

Ne dà notizia l’INPS con la Circolare n. 29 del 21 febbraio 2022.

Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: finalità e ambito di applicazione

Il Fondo ha lo scopo di garantire una tutela a sostegno del reddito dei dipendenti del settore delle attività professionali, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Le causali ammesse possono essere sia ordinarie che straordinarie ed è prevista l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale.

Gli interventi del Fondo sono rivolti a favore del personale dipendente dei datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano mediamente più di tre dipendenti. Attenzione però: il superamento della soglia dimensionale è verificato mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.

Assegno di integrazione salariale Studi Professionali, condizioni e cause di intervento

Il Fondo, come anticipato, garantisce un assegno di integrazione salariale, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a:

  • situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
  • situazioni temporanee di mercato;
  • riorganizzazione aziendale;
  • crisi aziendale;
  • contratti di solidarietà.

Le domande di accesso all’assegno di integrazione salariale sono esaminate dal Comitato amministratore del Fondo. Tale Comitato, in particolare, delibera gli interventi seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo i criteri di precedenza e turnazione.

Assegno di integrazione salariale dipendenti studi professionali, quanto dura

La misura dell’assegno di integrazione salariale è pari all’importo della prestazione dell’integrazione salariale, con il relativo massimale. L’assegno di integrazione salariale, dunque, è dovuto nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.

Il massimale, per l’anno 2022, è pari a 1.222,51 euro. Tale importo, si rammenta, si rivaluta annualmente con le modalità e i criteri in atto per la cassa integrazione guadagni ordinaria.

Per ciascuna unità produttiva la prestazione è corrisposta per una durata massima di 12 mesi in un biennio mobile.

Tuttavia, per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e limitatamente alle causali di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratti di solidarietà è previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile.

FdS Studi professionali. la contribuzione correlata

Per i periodi di erogazione dell’assegno in commento, il Fondo versa alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. Tale contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, e per la determinazione della sua misura.

Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo di tale contribuzione è pari all’importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento (c.d. retribuzione persa).

In particolare, per il 2021 e il 2022, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per i lavoratori iscritti al FPLD è pari al 33%.

Studi professionali, presentazione della domanda di Assegno di integrazione salariale

La domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale deve essere presentata:

  • non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
  • non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa.

Da notare che a tutte le istanze presentate dai datori di lavoro, a partire dal 28 settembre 2021 è associato un codice identificativo. Tale ticket si dovrà acquisire obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online e la procedura lo assegnerà automaticamente.

I datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare il <CodiceEvento> in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, che è gestito con il sistema del ticket.

Quindi, nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> andrà utilizzato il codice che identifica l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Infine gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn>. L’elemento <NumOreEvento>, invece, dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi.

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Busta paga di marzo 2022, ecco come cambia e a cosa stare attenti

Busta paga di marzo 2022, ecco come cambia e a cosa stare attenti

Busta paga, ecco come cambia da marzo 2022, ovvero con l’entrata in vigore dell’Assegno Unico e gli altri cambiamenti sulle detrazioni

Busta paga di marzo 2022, come cambia con l’introduzione dell’Assegno Unico dal 1° marzo e in parallelo, l’abrogazione di una serie di misure economiche a sostegno delle famiglie con figli: dalle detrazioni fiscali per i figli a carico, passando per gli ANF, sino ad arrivare alle agevolazioni per chi ha almeno quattro figli a carico. Sono numerosi gli importi che scompariranno dalle buste paga dei lavoratori a partire da quella di competenza del mese di marzo.

Per capire lo spartiacque tra la situazione sino al 28 febbraio 2022 e quanto accadrà nei cedolini dal 1° marzo analizzeremo il D. Lgs 230/2021 in cui all’articolo 10 sono descritte le misure abrogate o modificate a seguito dell’introduzione del sussidio, senza dimenticare i chiarimenti forniti da INPS (Circolare del 9 febbraio 2022 numero 23) ed Agenzia Entrate (Circolare del 18 febbraio 2022 numero 4/E).

La nostra trattazione si concluderà poi con un esempio pratico di busta paga per saggiare, in concreto, quanto e come cambieranno i soldi in tasca ai dipendenti.

Busta paga di marzo 2022, come cambia: stop agli assegni per il nucleo familiare

Per espressa previsione dell’articolo 10 comma 3 di cui al D.Lgs. n. 230/2021, dal 1° marzo 2022 cessano di essere riconosciute, limitatamente ai nuclei familiari con figli ed orfanili, gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF), disciplinati dall’articolo 2 del Decreto Legge 13 marzo 1988 numero 69 (convertito in Legge 13 maggio 1988 numero 153) e dall’articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari (D.P.R. 30 maggio 1955 numero 797).

Ne consegue che, per l’anno corrente, gli assegni familiari spetteranno sino al 28 febbraio 2022. Ci riferiamo in particolare alle domande di ANF relative al periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022, i cui importi sono stati calcolati in base alle tabelle pubblicate dall’INPS con il Messaggio del 17 giugno 2021 numero 2331.

Continueranno invece ad essere riconosciuti (come anticipo in busta paga o dietro pagamento diretto dell’INPS) gli ANF:

  • Riconosciuti a nuclei senza figli ed orfanili;
  • Arretrati relativi a periodi anteriori il 1° marzo 2022.

Come cambia la busta paga da marzo 2022, stop alle maggiorazione ANF

In parallelo rispetto al tramonto degli ANF viaggia anche la maggiorazione temporanea, introdotta inizialmente dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 (a norma del Decreto Legge 8 giugno 2021 numero 79) proprio come misura – ponte in attesa dell’avvio dell’Assegno Unico, successivamente prorogata per i mesi di gennaio e febbraio 2022.

Pertanto, dal 1° marzo 2022 scompariranno dalle buste paga anche le somme in parola, pari a:

  • 37,50 euro mensili per ciascun figlio, in favore dei nuclei con un numero di figli pari o inferiore a due;
  • 55,00 euro mensili per ciascun figlio, nei confronti delle famiglie con almeno tre figli.

Come cambia la busta paga da marzo 2022, stop alle detrazioni per figli fino a 21 anni

Il citato Decreto Legislativo numero 230 dispone (articolo 10 comma 4) dal 1° marzo 2022 il riconoscimento delle detrazioni esclusivamente per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni.

La modifica è giustificata dal fatto che l’Assegno Unico spetta anche per i figli maggiorenni a carico (fino al compimento dei 21 anni di età) in una delle seguenti condizioni:

  • Frequentano un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  • Sono impegnati in un tirocinio ovvero un’attività lavorativa, da cui deriva un reddito complessivo inferiore a 8 mila euro annui;
  • Sono registrati come disoccupati ed in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • Svolgono il servizio civile universale.

Di conseguenza, dal 1° marzo 2022, come dettagliato anche dalla Circolare Agenzia delle Entrate del 18 febbraio 2022 numero 4:

  • Cessano di avere efficacia le detrazioni per figli a carico minori di 21 anni, incluse le maggiorazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità;
  • E’ abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) pari a 1.200,00 euro complessivi.

Detrazioni per familiari a carico

Sotto quest’ultimo aspetto è bene precisare che:

  • Con riferimento alle detrazioni per carichi di famiglia, fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) restano in vigore le misure in essere alla data del 28 febbraio prossimo (detrazioni per figli minori di 21 anni e detrazione per famiglie numerose);
  • Per quanto concerne l’ulteriore detrazione per famiglie con quattro figli a carico, l’importo è riconosciuto per i soli due mesi di gennaio e febbraio 2022, pari a 200 euro complessivi equivalenti a (1.200,00 / 12) * 2 e spetta altresì anche se l’esistenza del quarto figlio si realizza in altri mesi del 2022 oltre a gennaio e febbraio (ad esempio, i 200 euro spettano anche se il quarto figlio nasce a settembre 2022).

Leggi anche: Familiari a carico, chi sono e quali detrazioni fiscali spettano. La guida aggiornata

Riepilogo detrazioni figli a carico fino al 28 febbraio 2022

Di seguito un riepilogo delle detrazioni annue in base alle regole in vigore sino al 28 febbraio 2022 (da precisare che gli importi devono essere divisi per dodici e moltiplicati per i mesi in cui il figlio è a carico).

 Figli Età Importo per figlio
1 Inferiore a 3 anni 1.220 * [(95.000 – RC / 95.000)]
Pari o superiore a 3 anni 950 * [(95.000 – RC / 95.000)]
2 Inferiore a 3 anni 1.220 * [(110.000 – RC / 110.000)]
Pari o superiore a 3 anni 950 * [(110.000 – RC / 110.000)]
3 Inferiore a 3 anni 1.220 * [(125.000 – RC / 125.000)]
Pari o superiore a 3 anni 950 * [(125.000 – RC / 125.000)]
4 Inferiore a 3 anni 1.420 * [(140.000 – RC / 140.000)]
Pari o superiore a 3 anni 1.150 * [(140.000 – RC / 140.000)]
5 Inferiore a 3 anni 1.420 * [(155.000 – RC / 155.000)]
Pari o superiore a 3 anni 1.150 * [(155.000 – RC / 155.000)]
Oltre 5 L’importo di euro 155.000 è aumentato per ogni figlio successivo al 5° in misura pari a 15.000 euro. Confermate invece le somme pari ad euro 1.420 e 1.150.

 

Peraltro, gli importi – base sono aumentati in misura pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap (ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 numero 104), nello specifico:

  • 1.220 euro (figlio di età inferiore a 3 anni) aumenta a 1.620 euro se il figlio è portatore di handicap;
  • 950 euro (età pari o superiore a 3 anni) aumenta a 1.350 euro se il figlio è portatore di handicap;
  • 1.420 euro (età inferiore a 3 anni e presenza di più di tre figli a carico con diritto alla maggiorazione di 200 euro) aumenta a 1.820 euro se il figlio è portatore di handicap;
  • 1.150 euro (età pari o superiore a 3 anni e presenza di più di tre figli a carico con diritto alla maggiorazione di 200 euro) aumenta a 1.550 euro se il figlio è portatore di handicap.

Detrazioni figli a carico dal 1° marzo 2022

Al contrario, dal 1° marzo 2022 la detrazione annua per figli a carico di età pari o superiore a 21 anni (da riproporzionare, come detto sopra, in base ai mesi in cui il figlio è a carico) si calcola in questo modo:

N° figli Calcolo detrazione per ciascun figlio
1 950 * [(95.000 – RC) / 95.000]
2 950 * [(110.000 – RC) / 110.000]
3 950 * [(125.000 – RC) / 125.000]
4 950 * [(140.000 – RC) / 140.000]
5 950 * [(155.000 – RC) / 155.000]
Oltre 5 L’importo di euro 155.000 è aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al quinto.

Leggi anche: detrazioni figli a carico 2022

Come cambia la busta paga di marzo 2022, esempio

Mettiamo a questo punto a confronto una busta paga di marzo 2021 con una di marzo 2022, relativa ad un dipendente con:

  • Due figli a carico al 100% di età inferiore a 3 anni;
  • ANF equivalente ad euro 118,58 mensili (tabella 11 relativa ai nuclei familiari con entrambi i genitori ed almeno un figlio minore in cui non sono presenti componenti inabili, reddito pari a 30 mila euro, numero componenti 4).
Descrizione – 03/2021 Competenza Trattenuta Voce figurativa
Retribuzione lorda (A) 2.800,00
Contributi INPS c/dip (9,19%) 257,32
Imponibile fiscale (C) 2.542,68 (A-B)
IRPEF lorda (D) 659,55
Simulazione reddito 2021 (C * 13 mensilità) 33.054,84
Detrazione lavoro dipendente (E) 67,58
Detrazione figli (F) 142,23
Ulteriore detrazione (G) 87,11
IRPEF netta 362,63 (D – E – F – G)
ANF 118,58
Netto 2.298,63

 

 

Descrizione – 03/2022 Competenza Trattenuta Voce figurativa
Retribuzione lorda (A) 2.800,00
Contributi INPS c/dip (9,19%) 257,32
Imponibile fiscale (C) 2.542,68 (A-B)
IRPEF lorda (D) 631,60
Simulazione reddito 2022 (C * 13 mensilità) 33.054,84
Detrazione lavoro dipendente (E) 124,93
Detrazione figli (F) 0
Ulteriore detrazione (G) 0
IRPEF netta 506,67 (D – E – F – G)
Netto 2.036,01

 

Ipotizzando che il lavoratore abbia presentato domanda di Assegno Unico (ISEE pari a 40 mila euro), l’importo mensile che questi percepirà (esente da trattenute INPS e tassazione IRPEF) corrisponderà a 100,00 euro complessivi per entrambi i figli.

L’importo in questione (sebbene corrisposto dall’INPS) sommato al netto di marzo 2022, porta le competenze complessive del mese ad euro 2.136,01.

Busta paga 2022, ulteriori approfondimenti

Ricordiamo infine che da gennaio, per effetto della Riforma IRPEF, sono cambiate anche Aliquote e Scaglioni IRPEF 2022 e sempre da gennaio trova applicazione lo sconto sui contributi a carico dei dipendenti sotto una determinata soglia di reddito.

Per approfondimenti leggi la nostra guida completa e aggiornata.

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Certificazione Unica INPS 2022 (ex CUD)

Certificazione Unica INPS 2022 (ex CUD), quando e dove trovare la CU online

Certificazione Unica INPS 2022, chi e perché è interessato e dove si trova? Quali dati sono contenuti nella CU e a cosa serve? Guida completa

Certificazione Unica INPS 2022 (ex CUD), entro il 16 marzo 2022 l’INPS renderà disponibile la CU online a tutti coloro che nel periodo d’imposta 2021 hanno ricevuto prestazioni pensionistiche, previdenziali, assistenziali o di sostegno al reddito come pensionati, disoccupati in NASpI ecc. Sono quindi potenzialmente interessati quanti hanno percepito pensioni, indennità di disoccupazione, importi a sostegno del reddito (si pensi alla Cassa Integrazione Guadagni) ed in generale tutte quelle prestazioni erogate direttamente dall’Istituto, il quale ha agito come “sostituto d’imposta”, effettuando cioè a monte le ritenute fiscali a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.

La Certificazione Unica (in breve “CU”) rappresenta un documento di fondamentale importanza in quanto, attestando le somme percepite e le ritenute subite dal contribuente, permette a quest’ultimo di procedere alla determinazione delle imposte che effettivamente deve pagare all’Erario, sommando altri redditi (si pensi a quelli provenienti da terreni o fabbricati, da attività di lavoro dipendente o autonomo) a quanto attestato dall’INPS. L’attività di conguaglio fiscale definitivo, appena descritta, avviene in sede di presentazione del modello 730 o “REDDITI Persone fisiche”. Tuttavia in assenza di altri redditi o ulteriori detrazioni fiscali, la CU è già di per se una dichiarazione dei redditi e quindi in tali casi non è necessario inviare anche il 730 o il modello Redditi.

Analizziamo quindi in dettaglio chi sono i soggetti interessati dalla CU INPS 2022, come ottenere il modello e che tipo di informazioni contiene.

Certificazione Unica INPS 2022, chi interessa

La Certificazione Unica INPS 2022 può essere richiesta da tutti coloro che hanno percepito, nel corso dell’anno 2021:

  • Redditi di dipendente ed assimilati;
  • di pensione;
  • di lavoro autonomo;
  • provvigioni;
  • di altra natura;

da parte dell’Istituto.

Sono pertanto interessati i beneficiari di prestazioni erogate direttamente dall’INPS, le cui somme sono imponibili a livello fiscale. Si pensi ad esempio alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, oltre naturalmente ai trattamenti pensionistici.

Da precisare che in presenza di due o più prestazioni erogate dall’INPS viene generato un unico modello, la cui funzione è quella di certificare tutti i redditi percepiti dal medesimo sostituito.

Certificazione Unica INPS 2022, a cosa serve

Attraverso la Certificazione Unica, il sostituto d’imposta (nel nostro caso l’INPS) che ha erogato nel periodo d’imposta 2021 redditi soggetti a tassazione fiscale, attesta:

  • L’ammontare delle somme corrisposte;
  • Le ritenute fiscali a titolo d’acconto applicate sui redditi riconosciuti (e successivamente versate all’Erario);
  • Le detrazioni fiscali, i crediti d’imposta, le addizionali regionali e comunali applicate o trattenute in sede di erogazione dei redditi;

al fine di consentire al contribuente di determinare in via definitiva le imposte dovute per l’anno di competenza, attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello REDDITI Persone fisiche).

Copia della CU sarà pertanto utilizzata dagli intermediari che presenteranno la dichiarazione dei redditi (sostituti d’imposta e CAF) per conto del sostituito ovvero dal contribuente stesso al fine di verificare la correttezza dei dati inseriti nel modello 730 “precompilato”.

Certificazione Unica INPS 2022, come e dove si ottiene

La Certificazione Unica dovrà essere consegnata ai sostituiti (lavoratori, pensionati, etc.) entro il 16 marzo 2022.

Copia del modello sarà disponibile sul portale “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Certificazione Unica” per gli utenti in possesso di credenziali SPID, CIE o CNS.

In alternativa, l’Istituto mette a disposizione i seguenti servizi a distanza:

  • Applicazione “INPS Mobile” per smartphone e tablet con sistemi operativi Android e Apple iOS;
  • Contact Center INPS disponibile al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero allo 06.164.164 (da rete mobile), al fine di chiedere la spedizione della CU cartacea al domicilio del richiedente;
  • Numero verde 803.434.320 da rete fissa o mobile, con risponditore automatico, per ottenere copia della Certificazione Unica presso il proprio domicilio;
  • Richiesta trasmessa all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) “richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it” completa di copia del documento di identità del richiedente (in tal caso la CU sarà inviata alla casella PEC utilizzata per la richiesta);
  • Invio richiesta a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo “richiestacertificazioneunica@inps.it” con l’obiettivo di ottenere la Certificazione Unica al proprio domicilio;
  • Per i pensionati residenti all’estero è disponibile il numero (+39) 06.164.164 (abilitato alle chiamate da rete mobile) con operatore attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 (ora italiana) ed il sabato dalle 8 alle 14 (ora italiana).

Certificazione Unica INPS over 75

Limitatamente ai cittadini di oltre 75 anni, titolari dell’indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione, è disponibile il servizio “Sportello Mobile”, collegandosi al portale “inps.it – INPS Comunica – Sportello Mobile INPS”. Il servizio permette agli utenti interessati, muniti di un apposito codice personale identificativo, di contattare l’operatore della sede territorialmente competente e chiedere in questo modo la spedizione della CU al proprio domicilio.

CU INPS delegati e eredi

Da ultimo è opportuno precisare che la Certificazione può essere richiesta anche da:

  • Persona delegata, in possesso di formale delega che autorizza l’INPS a rilasciare il documento in parola;
  • e inoltre agli eredi del deceduto, in possesso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e copia del documento di riconoscimento.

Le certificazioni relative ad anni precedenti sono invece disponibili all’interno del servizio “Fascicolo previdenziale del cittadino” accessibile collegandosi a “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Fascicolo previdenziale del cittadino” (in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS).

CU INPS 2022, com’è fatta

La Certificazione Unica si caratterizza per avere due modelli:

  • Modello ordinario (Certificazione Unica Ordinaria o CUO), elaborato dal sostituto d’imposta e inviato all’Agenzia Entrate in via telematica entro il 16 marzo 2022;
  • Modello sintetico (Certificazione Unica Ordinaria o CUS) elaborato dal sostituto d’imposta e consegnato ai contribuenti entro il 16 marzo 2022.

La CU sintetica è formata da:

  • Dati anagrafici, quali informazioni relative al sostituto d’imposta (INPS) ed al rappresentante firmatario, al dipendente / pensionato / altro percettore delle somme;
  • Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale;
  • lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • redditi / locazioni brevi.

CU (ex CUD)

In merito ai dati relativi a lavoro dipendente, assimilato ed assistenza fiscale, il modello contiene:

  • Informazioni fiscali, quali redditi, ritenute, assistenza fiscale 730/2021 dichiarante e coniuge, oneri detraibili, detrazioni e crediti, oneri deducibili e previdenza complementare, redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta, compensi relativi agli anni precedenti, dati relativi ai conguagli, dati relativi al coniuge e ai familiari a carico;
  • Informazioni previdenziali ed assistenziali, come iscrizione a INPS – lavoratori subordinati, INPS – lavoratori subordinati gestione pubblica, INPS – Gestione separata parasubordinati, INPS – soci cooperative artigiane, altri enti;
  • Dati assicurativi INAIL;
  • Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata.
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Sant’ Etelberto

 

Sant’ Etelberto


Nome: Sant’ Etelberto
Titolo: Re del Kent
Nascita: 552 circa, Sconosciuto
Morte: 24 febbraio 618, Canterbury, Inghilterra
Ricorrenza: 24 febbraio
Tipologia: Commemorazione
 
Il pagano Etelberto sposò Berta, principessa dei Franchi, consentendole di professare la sua religione e, primo dei sovrani anglosassoni, fu convertito da Agostino di Centerbury inviato dal Papa Gregorio Magno. Il Venerabile Beda narra di un incontro avvenuto sull’isola Tanatos, all’aperto perchè il Re temeva i sortilegi e le magie dei cristiani, e di come Agostino gli andò incontro con una croce d’argento guadagnando la sua fiducia.

Sant'Agostino battezza re Etelberto

titolo Sant’Agostino battezza re Etelberto
autore Peter Jackson

Etelberto fondò tre diocesi: Centerbury, Rochester e Londra dove iniziò la costruzione della St. Paul’s Cathedral.

Venerato come Santo insieme alla moglie, non impose mai il cristianesimo ai suoi sudditi.

È rappresentato in abiti regali, con lo scettro e la corona.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Canterbury in Inghilterra, sant’Etelberto, re del Kent, che il vescovo sant’Agostino convertì, primo tra i principi inglesi, alla fede di Cristo.