Archivi giornalieri: 16 febbraio 2022

Super green pass lavoro obbligatorio per over 50: cosa cambia dal 15 febbraio

Super green pass lavoro obbligatorio per over 50: cosa cambia dal 15 febbraio

Dal 15 febbraio l’obbligo di super green pass varrà per tutti i lavoratori con almeno 50 anni, altrimenti andranno incontro a sanzioni.

Dal 15 febbraio il super green pass – detto anche green pass rafforzato – sarà un documento da possedere e portare con sé obbligatoriamente, per avere accesso al luogo di lavoro, in caso di età pari ad almeno 50 anni e per qualsiasi tipo di lavoro svolto. Ricordiamo che fino ad ora il certificato verde rafforzato era obbligatorio a lavoro solo per alcune categorie di lavoratori, come quelli della Sanità, della Scuola, delle Forze di polizia ecc.  Certamente questo potrà far storcere il naso a più di qualcuno, ma tant’è.

In un periodo in cui le varianti del coronavirus fanno meno paura rispetto al passato e nel quale i contagi stanno calando in modo costante, le istituzioni hanno già deciso un alleggerimento delle misure, per quanto riguarda ad esempio il mondo scolastico e l’obbligo di utilizzo delle mascherine all’aperto. Ciò non vale però per gli ambienti di lavoro, sia pubblici che privati, nei quali infatti da domani entreranno in vigore nuove restrizioni.

Vediamo allora qualche dettaglio sull’obbligo di super green pass nel luogo di lavoro.

Obbligo super green pass a lavoro: come ottenerlo e la sua validità nel tempo

Il certificato verde rafforzato può essere ottenuto:

  • da chi ha fatto la vaccinazione;
  • da chi ha è guarito dal covid-19.

Ricordiamo altresì che, in linea generale, il super green pass:

  • dopo la prima dose, è valido dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione e fino alla dose successiva;
  • a seguito della seconda dose, è valido per 6 mesi;
  • dopo la dose di richiamo (booster) è illimitato.

Dunque non vi sono dubbi: per conseguire detto documento non è sufficiente e non sarà sufficiente lo svolgimento di un test antigenico o molecolare negativo (green pass base).

Leggi anche: caro bollette luce e gas, come risparmiare

Super green pass obbligatorio over 50: il fondamento normativo dell’obbligo in oggetto

Tuttavia dette nuove regole che scatteranno da domani, non possono sorprendere o cogliere impreparati. Infatti, l’obbligo di super green pass per gli over 50 sul luogo di lavoro era stato già ampiamente annunciato nelle scorse settimane. Il decreto n. 1 del 7 gennaio scorso lo aveva previsto “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022“.

La legge dispone che il super green pass, o certificato verde rafforzato, si applichi anche per distinte categorie di lavoratori, senza limiti di età. Ci riferiamo ad es. ai lavoratori della sanità o inseriti nelle forze dell’ordine. Da ricordare altresì che tutti gli over 50 – a prescindere dal fatto che siano o meno lavoratori – dall’1 febbraio sono tenuti a vaccinarsi, ma la sanzione prevista – pari a 100 euro – non è pesante come lo è invece il rischio di non ricevere lo stipendio per i prossimi mesi.

Obbligo di super green pass e esenzione per i lavoratori: cosa succede?

L’obbligo non si applicherà però in tutte le possibili circostanze. Infatti, come indicato nel citato decreto legge: “l’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita”. Inoltre nel testo del decreto si spiega che: “l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione”.

In particolare, i lavoratori con almeno 50 anni di età, che siano in possesso dell’esenzione alla vaccinazione non dovranno essere sanzionati con la sospensione, ma il datore di lavoro dovrà assegnare loro delle mansioni differenti, anche tramite lo smart working, ossia il lavoro da casa.

Leggi anche: reddito di cittadinanza, le date dei pagamenti di febbraio ma occhio ad ISEE e green pass

Super green pass a lavoro: quali sono le sanzioni per chi non rispetta l’obbligo?

Tutti i lavoratori con almeno 50 di età – compresi i liberi professionisti – che non saranno muniti di super green pass, ottenibile rispettando una delle due condizioni in precedenza esposte, rischieranno di fatto sanzioni non lievi. Eccole di seguito in sintesi:

  • multa tra un minimo di 600 euro e un massimo di 1.500 euro;
  • perdita del diritto a stipendio e contributi, in quanto il lavoratore senza certificato verde rafforzato sarà considerato assente ingiustificato.

In particolare, il mancato possesso per 4 giorni – non per forza consecutivi – del documento in questione fa scattare, a partire dal quinto giorno, la sospensione dal servizio e dallo stipendio. Non solo: le nuove norme in vigore da domani prevedono altresì sanzioni anche per i datori di lavoro: da 400 a 1.000 euro per coloro che non controllano il rispetto dell’obbligo di super green pass da parte dei dipendenti pubblici e privati.

Concludendo, ricordiamo altresì che la misura varrà fino al 15 giugno 2022, ma non vi è all’orizzonte una possibile proroga oltre quella data. I lavoratori under 50 potranno continuare ad avere accesso al luogo di lavoro con il green pass base.

⭐️ Segui Lavoro e Diritti su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti.
 

Riduzione contributi INPS regime forfettario 2022: domanda in scadenza il 28 febbraio

Riduzione contributi INPS regime forfettario 2022: domanda in scadenza il 28 febbraio

Sconto contributivo Inps per il regime forfettario. Entro il 28 febbraio l’invio telematico della richiesta di adesione al regime agevolato

Entro il 28 febbraio deve essere inviata all’Inps la richiesta telematica per aderire al regime contributivo agevolato riservato ai contribuenti in regime forfettario. Regime contributivo agevolato che si sostanzia uno sconto del 35% sui contributi dovuti da artigiani e commercianti sia entro il minimale reddituale che oltre il minimale.

Ecco chi deve presentare la domanda all’Inps entro il 28 febbraio e chi invece non deve rispettare la scadenza perchè ha già presentato la domanda negli anni precedenti.

Riduzione contributi INPS regime forfettario: a chi spetta e come funziona

Artigiani e commercianti forfettari, possono beneficiare di uno sconto contributivo sia sulla contribuzione dovuta entro il minimale reddituale sia su quella dovuta oltre il minimale. La riduzione è del 35% rispetto alla contribuzione ordinaria.

I soggetti interessati dal regime previdenziale agevolato, comma 77 Legge 190/2014,  sono coloro che:

  • sono in regime forfettario ex lege 190/2014, e
  • rivestano unicamente la carica di titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare.

Si veda a tal fine la circolare Inps, n° 29/2015.

Ai fini dell’accredito contributivo, si applica l’art. 2 comma 29 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Ciò comporta che il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento.

Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti.

  • Nell’ipotesi di impresa già esistente, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare.
  • Mentre nell’ipotesi di nuova impresa la decorrenza coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva.

Richiesta sconto contributivo forfettari in scadenza il 28 febbraio

Nella circolare n° 22 dell’8 febbraio relativa ai massimali e minimali contributivi 2022 artigiani e commercianti, l’Inps ha ribadito i termini di presentazione dell’istanza per beneficiare dello sconto contributivo forfettari in parola. L’istanza è telematica deve essere presentata tramite il cassetto previdenziale artigiani e commercianti.

Nello specifico:

  • il regime in parola si applicherà nel 2022 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2021 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2022, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso;
  • i soggetti che hanno invece intrapreso nel 2021 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2022 del regime agevolato, devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022.

Attenzione, chi avvia una nuova attività nel 2022, per la quale intende aderire al regime agevolato, deve comunicare l’adesione con la massima tempestività. Rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione all’Inps. In modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale. Comunicando l’adesione, l’Inps predisporrà gli F24 per la contribuzione fissa, con gli importi come da adesione allo sconto contributivo.

In base a quanto detto sopra, chi ha già beneficiato dello sconto per lo scorso anno o in continuità con gli anni precedenti, non dovrà presentare una nuova domanda di adesione.

Vale la prima istanza. Fermo restando il rispetto dei requisiti per accedere al regime agevolato.

⭐️ Segui Lavoro e Diritti su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti.
 

Reddito di Cittadinanza, quando comunicare la variazione occupazionale

Reddito di Cittadinanza, quando comunicare la variazione occupazionale

La Legge di Bilancio 2022 modifica la regola che determina quando comunicare all’INPS la variazione della condizione occupazionale

Reddito di Cittadinanza 2022

Quando comunicare la variazione della condizione occupazionale ai fini del Reddito di Cittadinanza? Come noto, i titolari del RdC devono comunicare ogni variazione occupazionale che possa incidere sul mantenimento della prestazione stessa. Prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021), ossia fino al 31 gennaio 2021, la comunicazione andava fatta mediante il modello “RdC-Com Esteso”, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Tale regola valeva sia in caso di nuova attività autonoma che dipendente.

Tuttavia, a causa della predetta Legge di Bilancio 2022, quindi dal 1° gennaio 2022, le regole sono cambiate. Infatti, non è più concesso un termine così ampio in quanto la comunicazione deve essere effettuata entro il giorno antecedente l’inizio della medesima attività.

La nuova disciplina è stata recepita dall’INPS con il Messaggio n. 625 del 9 febbraio 2022.

Reddito di Cittadinanza: comunicazione inizio attività lavorativa

Come noto, il Reddito di Cittadinanza è una misura per sostenere e accompagnare mediante un percorso formativo i soggetti rimasti senza lavoro, ossia disoccupati. Quindi, laddove il beneficiario del RdC si impiega in un nuovo lavoro ha l’obbligo di comunicare l’inizio dell’attività lavorativa.

Fino al 31 dicembre 2021, la regola generale è che bisogna comunicare la variazione con il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso” entro 30 giorni dal suo inizio, se si avvia un’attività di lavoro autonoma. Mentre il reddito percepito deve essere comunicato entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno.

Leggi anche: Reddito di Cittadinanza 2022, ultime novità su patto per il lavoro, importi e controlli

Reddito di Cittadinanza 2022: le novità sulla variazione occupazionale

Dal 1° gennaio 2022, a causa della Legge di Bilancio 2022, il Governo ha adottato regole stringenti sulla misura del Reddito di Cittadinanza. Tra le nuove regole spiccano senza dubbio le nuove tempistiche di comunicazione variazione della condizione occupazionale.

In particolare, l’art. 1, co. 74, lett. b), n. 2, della L. n. 234/2021 ha specificato che in caso di variazione della condizione occupazionale, la variazione dell’attività è comunicata all’INPS il giorno antecedente all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio.

La nuova tempistica, nel dettaglio, si riferisce all’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione. Inoltre, non riguarda solamente chi richiede materialmente il beneficio economico ma considera tutti i componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del RdC.

Leggi anche: Reddito di cittadinanza, fino a 4.680 euro per l’autoimprenditorialità: pronta la circolare INPS

Rimane, invece, invariato il termine di 30 giorni per la presentazione del modello “RdC-Com Esteso” per le attività di lavoro dipendente.

Tale modifica si riflette anche sulla disciplina del beneficio addizionale. Ciò significa che per accedere al beneficio addizionale per le attività iniziate dal 1° gennaio 2022, entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC, il modello “RdC-Com Esteso” si deve inviare all’INPS entro il giorno antecedente all’avvio dell’attività stessa.

⭐️ Segui Lavoro e Diritti su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti.
 

Agevolazioni e bonus assunzioni 2022: la guida completa e aggiornata

Agevolazioni e bonus assunzioni 2022: la guida completa e aggiornata

Quali sono i bonus assunzioni previsti per il 2022? Dagli under 36 ai beneficiari RdC la guida completa a sgravi e agevolazioni attivi

Bonus assunzioni

Come di consueto proponiamo la nostra guida completa e aggiornata a sgravi contributivi, agevolazioni e bonus assunzioni 2022 con distinzione fra quelli già attivi e quelli a cui manca ancora qualcosa per poter essere fruiti. La normativa italiana ha introdotto negli anni una serie di agevolazioni, in particolar modo contributive, dirette ad abbattere i costi del personale e, di conseguenza, incentivare le aziende ad assumere determinate categorie lavorative, favorendone l’inserimento, il reinserimento o la permanenza nel mondo del lavoro.

In tal senso si è cercato di spingere i datori di lavoro ad assumere giovani, donne svantaggiate, disoccupati o beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

Analizziamo ora in dettaglio quali sono i bonus previsti per le assunzioni effettuate nel 2022, ma prima ricordiamo quali sono le condizioni minime, comuni a tutte le agevolazioni assunzioni per poter essere fruite.

Bonus assunzioni 2022, quali condizioni minime sono necessarie

Come contropartita rispetto all’abbattimento dei contributi INPS conto azienda, la legislazione (in particolare il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 numero 150) prevede che possano beneficiare delle agevolazioni i datori operanti in qualunque settore a patto che:

  • Non abbiano in atto sospensioni dal lavoro non abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, eccezion fatta per le ipotesi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione interessino lavoratori inquadrati in un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
  • L’assunzione non interessi lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
  • L’assunzione sia spontanea e non in attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
  • rispetto della normativa in materia di tutela delle condizioni di lavoro, oltre al rispetto del CCNL, ovvero della parte economica e normativa di accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  • invio della comunicazione obbligatoria (Comunicazione Unilav) riguardante l’instaurazione, la proroga o la modifica del rapporto di lavoro nel rispetto delle scadenze;
  • si osservi il diritto di precedenza previsto dalla legge o dal CCNL;
  • il datore di lavoro deve essere in regola con il DURC.

Bonus assunzioni 2022, under 36

I datori di lavoro che nel periodo 2021 – 2022:

  • Assumono a tempo indeterminato;
  • Trasformano a tempo indeterminato;

soggetti che, alla data dell’evento incentivato, abbiano un’età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni; in tal caso hanno diritto ad uno sgravio pari al 100% dei contributi INPS carico ditta.

Lo sgravio spetta nel limite di:

  • 6000 euro annui, equivalenti a 500 euro mensili e 16,12 euro giornalieri;
  • 36 mesi, decorrenti dall’assunzione / trasformazione; estesi a 48 per i datori di lavoro che hanno la sede o l’unità produttiva in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Per accedere alla misura (prevista dalla Legge 30 dicembre 2020 numero 178) è necessario che il lavoratore non sia mai stato occupato, in precedenza, con rapporto a tempo indeterminato presso il medesimo o altro datore di lavoro, nel corso dell’intera vita lavorativa.

L’agevolazione in ogni caso non si estende alle assunzioni con contratto di lavoro occasionale, lavoro domestico, lavoro intermittente o apprendistato.

In ottemperanza alla normativa sugli aiuti di Stato nel corso della pandemia, la Commissione Europea aveva inizialmente concesso l’autorizzazione allo sgravio per le assunzioni / trasformazioni effettuate sino al 31 dicembre 2021.

A seguito della decisione C(2022) 171 final l’organo comunitario ha dato l’ok all’applicabilità dell’esonero per le assunzioni a tempo indeterminato (e le trasformazioni) verificatesi sino al 30 giugno 2022.

Bonus assunzioni 2022, giovani in alternanza scuola – lavoro

Spetta un esonero dal versamento dei contributi previdenziali carico azienda per coloro che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, giovani che hanno svolto presso la stessa realtà:

  • Percorsi di alternanza scuola – lavoro, pari almeno al 30% delle ore previste negli istituti tecnico – professionali, nei licei, nei percorsi di istruzione e formazione professionale, nei percorsi degli istituti tecnici superiori ovvero dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
  • Periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore ovvero periodi di apprendistato di alta formazione.

Lo sgravio (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL) spetta nel limite massimo di 3 mila euro annui per ogni assunto.

Agevolazioni assunzioni 2022, lavoratori precari con figli minori

Le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti:

  • Fino a 35 anni di età;
  • Genitori di figli minori o affidatari di minori;
  • Titolari di un contratto di lavoro a termine, in somministrazione, job on call ovvero di co.co.co.;
  • Iscritti al momento dell’assunzione alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”;

portano in dote al datore di lavoro privato (anche in caso di assunzione con apprendistato o trasformazione a tempo indeterminato) un incentivo pari a 5 mila euro per ogni assunzione; nel limite di 5 assunzioni per singola impresa.

L’incentivo, riconosciuto come credito da recuperare rispetto ai contributi INPS; è applicato in quote mensili di ammontare non superiore alla retribuzione del lavoratore nel periodo interessato.

Agevolazioni assunzioni 2022, ultracinquantenni

Hanno diritto ad un’agevolazione contributiva i datori di lavoro che assumono lavoratori con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi:

  • a tempo indeterminato
  • o anche a tempo determinato e anche part-time

Lo sgravio opera attraverso una riduzione del 50% dei contributi INPS carico azienda (compresi i premi assicurativi INAIL) per un periodo di:

  • 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • 12 mesi a fronte di un contratto a termine.

In caso di trasformazione del contratto a termine (agevolato), lo sgravio è esteso sino a 18 mesi dall’assunzione.

Eventuali proroghe del rapporto a tempo determinato non inficiano il godimento dell’agevolazione, fruibile comunque nel rispetto dei 12 mesi citati.

Agevolazioni assunzioni 2022, donne svantaggiate

Lo sgravio appena descritto si estende (per quanto riguarda importo e durata) anche alle realtà che assumono donne:

  • con almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi;
  • di qualsiasi età:
    • residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali UE, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
    • che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere; e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
    • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

In via sperimentale, a seguito delle disposizioni introdotte con la Manovra 2021 (Legge n. 178/2020), lo sgravio è elevato al 100% dei contributi INPS carico azienda (nel limite massimo di 6.000 euro annui), per le:

  • Assunzioni a tempo indeterminato (comprese le trasformazioni);
  • Assunzioni a termine;

effettuate nel biennio 2021 – 2022.

Dopo esser stato autorizzato dalla Commissione Europea (nell’ambito degli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel corso dell’emergenza COVID-19) sino al 31 dicembre 2021, lo sgravio ha recentemente ottenuto il via libera per le assunzioni / trasformazioni effettuate sino al 30 giugno 2022.

Bonus assunzioni percettori NASpI

I datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato soggetti beneficiari dell’indennità di disoccupazione NASpI hanno diritto ad un beneficio economico:

  • Pari al 20% dell’indennità di disoccupazione mensile residua che sarebbe stata corrisposta al neo-assunto se fosse rimasto senza lavoro;
  • Di importo non superiore alla retribuzione erogata nel mese interessato, comprendendo nel confronto anche i ratei di mensilità aggiuntiva (tredicesima ed eventuale quattordicesima);
  • Riconosciuto per i soli periodi di effettiva erogazione della retribuzione.

La somma a credito per l’azienda spetta anche a fronte della trasformazione a tempo pieno ed indeterminato di un rapporto a termine già avviato con un soggetto titolare di NASpI.

Bonus assunzioni beneficiari Reddito di Cittadinanza

I datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato (pieno o parziale), a termine o con contratto di apprendistato, soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza, hanno diritto ad uno sgravio contributivo:

  • Pari all’importo mensile del RdC, percepito dall’interessato all’atto dell’assunzione (in ogni caso non eccedente i 780 euro mensili);
  • Per una durata corrispondente alla differenza tra diciotto mensilità ed i periodi già fruiti dal beneficiario, comunque non inferiori a cinque mesi.

Per accedere alla misura è altresì necessario che i datori di lavoro siglino con il Centro per l’Impiego un patto di formazione con cui si garantisce al lavoratore un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

L’esonero in parola (comunque non fruibile nel limite dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell’azienda e del dipendente) è riconosciuto anche per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di beneficiari RdC che hanno completato un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

In tale ipotesi lo sgravio è:

  • Calcolato nel limite della metà dell’importo mensile del Reddito di Cittadinanza fruito al momento dell’assunzione, comunque in misura non eccedente i 390 euro mensili;
  • Riconosciuto per una durata pari alla differenza tra diciotto mensilità ed i periodi già fruiti dall’interessato, comunque non inferiori a sei mesi.
⭐️ Segui Lavoro e Diritti su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti.
 

Verifica obbligo vaccinale over 50 e servizio Greenpass50+

Verifica obbligo vaccinale over 50 e servizio Greenpass50+

In ottemperanza al decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con il messaggio 14 febbraio 2022, n. 721 si comunica che, a partire dal 15 febbraio 2022, l’Istituto fornisce l’esito della verifica del green pass (positivo o negativo) posseduto dai dipendenti di un datore di lavoro, tenendo conto del requisito anagrafico:

  • per gli over 50, è verificato il green pass “rafforzato” (da vaccinazione o da guarigione);
  • per i restanti soggetti è verificato il green pass “base” (da vaccinazione, da guarigione o da tampone negativo).

Si ribadisce che, in fase di controllo, i verificatori selezionano solo il personale effettivamente in servizio che accede ai luoghi di lavoro, escludendo gli assenti e i dipendenti in lavoro agile, e verificano il possesso del green pass esclusivamente per le posizioni selezionate. La verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale, invece, va effettuata a prescindere dalla presenza o meno del personale sul luogo di lavoro.

Per l’utilizzo del servizio Greenpass50+, riservato ai datori di lavoro pubblici e privati o ai loro intermediari, si invita a fare riferimento ai messaggi già pubblicati:

Santa Giuliana di Nicomedia

 

Santa Giuliana di Nicomedia


Santa Giuliana di Nicomedia

autore: Domenico Fetti anno: 1610 titolo: Santa Giuliana e il diavolo luogo: Museo della storia dell’arte, Vienna
Nome: Santa Giuliana di Nicomedia
Titolo: Vergine e martire
Nascita: III Secolo, Nicomedia
Morte: III Secolo, Nicomedia
Ricorrenza: 16 febbraio
Tipologia: Commemorazione
Santa Giuliana, quella che spaventò il demonio. Le storie, o meglio le leggende, delle Sante martiri dei primi secoli del Cristianesimo sembrano, a prima vista, tutte simili. Hanno invece sfumature sapienti e diversità di significato, o almeno di poesia. Sant’Agata e Sant’Agnese, per esempio, furono come angioli purissimi che l’amore dello Sposo mistico conservò attraverso le insidie della passione.

Santa Giuliana, invece aveva accettato di andare sposa ad Eulogio, prefetto pagano della sua città, Nicomedia in Bitinia. Dopo le nozze, però, si rifiutò fermamente all’amplesso dello sposo idolatra. Per comprendere meglio il suo gesto, bisogna pensare che in quell’epoca le fanciulle erano maritate giovanissime, e spesso non era neppure richiesto il loro consenso. Il matrimonio cioè era combinato dai parenti, ai quali era difficile rifiutare un partito influente, come era in questo caso il prefetto di Nicomedia. Giuliana, Santa ubbidiente, accettò lo sposo impostole.

Fu poi Santa amorosa, di amore sovrumano, quando mise il suo corpo come premio alla conversione dello sposo pagano. Ma lo sposo, superficiale innamorato, temeva troppo la potenza dell’Imperatore. Rifiutò di convertirsi; anzi, spaventato dall’idea di una moglie cristiana, si valse della sua autorità di prefetto e comandò che fosse torturata, perché apostatasse, cioè rinnegasse la sua fede.

Giuliana fu così finalmente Santa eroica, nei tormenti sostenuti per la fede. Ed eroica nel suo disperato tentativo amoroso di aprire alla luce l’anima dello sposo terreno.

Quella del demonio è poi una storia a sé, inserita con devota fantasia nella sua leggenda.

Si narra infatti che il tentatore le apparve in carcere, sotto forma di Angiolo, esortandola a sacrificare agli dei e a por fine ai suoi lunghi tormenti. Con l’ausilio della preghiera, Giuliana riconobbe però il demonio, e « allora – narra la Leggenda – gli legò le mani di dietro, e gittandolo in terra si ‘l batté durissimamente con la catena con la quale era legata, e ‘l diavolo sì la pregava: Madonna Giuliana, abbi misericordia di me” ».Andò al supplizio traendosi dietro il demonio in catene che supplicava: « Madonna mia Giuliana, non fare ischernie di me, ch’io non potrò, da qui innanzi, avere valore contro altrui ».

Una storia ingenua, una delicata leggenda, che ci rappresenta, con parole di favola, quanto grande fosse la virtù di Santa Giuliana, fanciulla di Nicomedia, decapitata verso il 305, ai tempi della persecuzione di Diocleziano.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Nicomédia santa Giuiiàna, Vergine e Martire, la quale, sotto l’Imperatore Massimiàno, prima gravemente battuta da Africàno suo padre, quindi in vari modi tormentata dal Prefetto Evilàsio, col quale aveva ricusato di maritarsi, e poi gettata in carcere, combattè apertamente col demonio e finalmente, avendo superato le fiamme ed una caldaia bollente, compì il martirio con la decapitazione. Il suo corpo fu poi trasportato a Cuma, in Campània.