Archivi giornalieri: 20 febbraio 2022

Ticket licenziamento 2022: importo aggiornato del contributo ASpI (oggi NASpI)

Ticket licenziamento 2022: importo aggiornato del contributo ASpI (oggi NASpI)

Ticket licenziamento 2022: importi del contributo ASpI (oggi NASpI) dovuto per le cessazioni che danno diritto alla disoccupazione.

Il ticket licenziamento o contributo ASpI (oggi NASpI) è quel contributo che il datore deve versare all’INPS in caso di cessazione di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato che danno diritto alla NASpI. Il suo importo annuo per il 2022 è fissato in 557,92 euro (41% del massimale disoccupazione) e varia a seconda del periodo di permanenza in azienda da 1/12 (46,49 euro al mese) fino a raggiungere un massimo di 3 annualità. Per il 2022 l’importo massimo di contributo licenziamento è di 1.673,76 euro per i lavoratori con un’anzianità di servizio pari o superiore a 36 mesi.

Aggiornamento del 17 febbraio 2022: con la circolare numero 26 del 16 febbraio 2022 l’INPS aggiorna l’importo massimo della NASpI (1.360,77 euro), il quale a sua volta va influenzare l’importo del ticket licenziamento per il 2022. Pertanto alla luce di questa circolare il ticket licenziamento 2022 ammonta, come detto sopra a € 557,92 annuali, per un importo massimo pari a € 1.673,76 per il triennio di anzianità.

Aggiornamento del 17 settembre 2021: con la circolare numero 137 del 17 settembre 2021 l’INPS aggiorna le modalità di calcolo del ticket NASpI andando di fatto a ricalcolare gli importi. Pertanto alla luce di questa circolare, come vedremo in seguito, il nuovo ticket licenziamento 2020 e 2021 ammonta a € 547,51 annuali, per un importo massimo pari a € 1.642,53 per il triennio di anzianità.

Il contributo NASpI (ex ASpI) dev’essere versato anche quando il datore ricorre a licenziamenti collettivi, con un importo peraltro triplicato se la dichiarazione di eccedenza del personale non è stata oggetto di accordo sindacale. Il ticket è dovuto anche in caso di licenziamento a seguito di accordo collettivo aziendale escluso dal blocco dei licenziamenti covid.

Il contributo è destinato a finanziare l’indennità di disoccupazione (e a scoraggiare i licenziamenti) e il datore deve provvedere al pagamento, con modello F24 insieme agli altri contributi previdenziali e assistenziali entro il 16 del mese successivo, a prescindere se il il dipendente cessato chieda o meno la NASPI.

Analizziamo nel dettaglio quando è dovuto, come si calcola l’importo del contributo ASpI e i casi particolari (licenziamenti collettivi, part-time e imprese edili).

Contributo NASpI: quando deve essere pagato

Il ticket licenziamento (introdotto con l’articolo 2, commi 31-35, della legge n. 92/2012) va pagato in tutti i casi di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato che darebbero potenzialmente diritto all’indennità di disoccupazione in favore del cessato.

Oltre che per i licenziamenti (giustificato motivo oggettivo, soggettivo, giusta causa) il contributo è dovuto in caso di:

  • Dimissioni per giusta causa;
  • Dimissioni nel periodo tutelato per maternità;
  • Risoluzione consensuale a seguito della conciliazione obbligatoria presso la Direzione Territoriale del Lavoro nei casi in cui il datore voglia licenziare per giustificato motivo oggettivo;
  • Risoluzione consensuale del rapporto a seguito del rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra unità produttiva distante oltre 50 km dalla sua residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
  • Mancata trasformazione dell’apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

Il contributo è dovuto a prescindere dalla richiesta del cessato dell’indennità di disoccupazione. Inoltre il contributo è dovuto anche a seguito di abbandono del posto di lavoro da parte del lavoratore ed anche per licenziamento per cessazione dell’attività.

Ticket licenziamento quando è dovuto?

ticket licenziamento quando è dovuto

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* Ticket licenziamento quando è dovuto? Tabella completa e aggiornata a cura di Dottrina per il Lavoro.

Ticket licenziamento 2022: importi aggiornati alla circolare INPS 26 del 16/02/2022

L’importo del ticket licenziamento è fissato in misura pari al 41% del massimale mensile di disoccupazione (il cui importo è comunicato con apposita circolare INPS ogni anno) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del cessato negli ultimi tre anni. Per quest’anno si considera la circolare INPS numero 26 del 16/02/2022.

  • Considerato che per il 2022 il massimale è pari ad euro 1.360,77, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale è dovuto un contributo di:
    • 1.360,77 * 41% = 557,92
  • Per chi ha un’anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a:
    • 557,92 * 3 = 1.673,76
  • Se il rapporto ha avuto una durata inferiore all’anno il contributo è riproporzionato in mesi:
    • 557,92 / 12 = 46,49 euro mensili

Per poi essere moltiplicato per i mesi in cui il dipendente è stato in forza (si considera come mese intero quello in cui la prestazione si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario).

Ticket licenziamento 2021: importi (da aggiornare alla circolare INPS 137/2021)

L’importo del 2021 e degli anni precedenti va ricalcolato sulla base delle istruzioni fornite dall’INPS con la circolare 137/2021.

Ricalcolo del ticket licenziamento dopo la Circolare INPS 137/2021

Come detto sopra alla luce della circolare INPS 137/2021 la base di calcolo del contributo NASPI è più alta in quanto non si dovrà prendere a base di calcolo non la retribuzione imponibile (1227,55 €), ma il massimale di NASpI, che per il 2021 è fissato in euro 1.335,40.

Pertanto i calcoli aggiornati comportano un aumento del contributo NASpI dovuto dall’azienda, correggendo l’esempio di calcolo di cui sopra come segue:

  • 1.335,40 * 41% = 547,51
  • Per chi ha un’anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a:
    • 547,51 * 3 = 1642,53
  • Se il rapporto ha avuto una durata inferiore all’anno il contributo è riproporzionato in mesi:
    • 547,51 / 12 = 45,62 euro mensili

Circolare INPS numero 137 del 17-09-2021

Ecco il testo completo della circolare in oggetto.

Calcolo ticket licenziamento individuale (su base mensile)

Facciamo l’esempio di un dipendente assunto a tempo indeterminato il 1° gennaio 2022 e licenziato per giusta causa il 16 marzo 2022. In questo caso i mesi da considerare per stabilire l’importo del ticket sono 3, cioè gennaio, febbraio e marzo; (quest’ultimo mese si calcola perché protrattosi per almeno 15 giorni di calendario).

Di conseguenza il contributo sarà pari a:

  • 46,49 * 3 = 139,47 euro

Nel calcolo dei mesi di anzianità aziendale devono essere ricompresi anche quelli prestati come lavoratore a termine per chi è stato poi trasformato a tempo indeterminato. Per gli intermittenti, invece, i periodi di non lavoro tra una chiamata e l’altra non vengono conteggiati.

Ticket di licenziamento nei licenziamenti collettivi

Il ticket licenziamento è dovuto anche nei licenziamenti collettivi; questi, si ricorda, ricorrono ogniqualvolta il datore con più di 15 dipendenti intende effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni. I licenziamenti avvengono a causa della riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività produttiva.

La misura del contributo è quella prevista per i licenziamenti individuali. Eccezion fatta per i casi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale avviene senza accordo sindacale: qui l’importo è moltiplicato per 3.

La legge di bilancio 2018 ha peraltro modificato la norma. Per i licenziamenti collettivi intimati da un’azienda rientrante nel campo di applicazione della CIGS il contributo è elevato all’82% del massimale mensile. Anche in questo caso il calcolo è da aggiornare come segue:

  • 1.335,40 * 82% = 1095,03 euro (anziché 1.227,55 * 82% = 1006,59 euro) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale

L’aumento si applica alle procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 20 ottobre 2017.

Ticket di licenziamento lavoratori part time

E’ importante sapere che il contributo licenziamento è dovuto in misura piena anche per i lavoratori part-time.

Quindi la tassa licenziamento non può essere riproporzionata alla percentuale di part-time (come logica vorrebbe), ma è sempre dovuta in misura piena.

Contributo di licenziamento edilizia

Caso particolare è quello che riguarda il contributo ASpI per le imprese edili. Sono infatti esonerate dal versamento dalla “tassa” di licenziamento ovvero dal ticket licenziamento le imprese del settore edilizia in taluni casi specifici; ovvero nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

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Esonero parziale contributi artigiani e commercianti: modulo online per il recupero

Esonero parziale contributi artigiani e commercianti: modulo online per il recupero

Domanda online per il recupero dell’esonero parziale dei contributi per artigiani, commercianti e professionisti iscritti all’INPS.

Esonero contributi previdenziali autonomi e professionisti

Recupero dell’esonero parziale dei contributi per gli artigiani e commercianti: come fare domanda di rimborso o compensazione? Ebbene, come già precisato dall’INPS (Messaggio n. 4620 del 23 dicembre 2021), le eccedenze dei versamenti del 2021 vengono automaticamente utilizzate a copertura di quanto dovuto per la tariffazione 2021. Quindi, i contributi pagati in più vengono automaticamente utilizzati per scontare versamenti successivi, senza necessità di presentazione di modelli F24 o domande di compensazione.

Tuttavia, se sono presenti ulteriori eccedenze, ossia se residuano dei soldi dopo i contributi pagati, sarà necessario presentare istanza di compensazione. A tal fine, l’INPS ha pubblicato una nuova versione del modello di domanda di rimborso e/o compensazione ed è accessibile dal “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti”.

Ora, con la notizia del 14 febbraio 2022, l’INPS ha specificato che il nuovo modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti ai quali è stato concesso l’esonero parziale dei contributi previdenziali per la richiesta di compensazione per eventuali ulteriori eccedenze di versamento, rispetto alla capienza dell’emissione 2021.

Attenzione però: sono valide le domande già presentate tramite le “Comunicazioni bidirezionali” in presenza del riferimento “Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione” nell’oggetto.

Esonero parziale contributi artigiani e commercianti: la norma

Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dal COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi (artigiani ed esercenti attività commerciali) la legge di bilancio 2021 ha previsto il finanziamento di una misura di esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali.

In particolare, l’esonero riguarda:

  • i lavoratori autonomi;
  • i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS (liberi professionisti, di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

L’esonero, inoltre, spetta ai lavoratori che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo:

  • non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020;
  • non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

Esonero parziale lavoratori autonomi: come presentare istanza

I soggetti interessati dal beneficio iscritti alle gestioni dell’INPS devono presentare apposita istanza di esonero da inviare all’Istituto Previdenziale. La presentazione della domanda di esonero doveva avvenire a pena di decadenza entro il 30 settembre 2021.

Gli esiti delle verifiche preliminari per la fruizione dell’esonero parziale sono visualizzabili dagli interessati sul “Cassetto previdenziale” della gestione di riferimento a decorrere dal 29 novembre 2021.

In considerazione della circostanza che sono ancora in corso le attività di verifica dei requisiti dell’esonero, le richieste di compensazione e rimborso potranno essere presentate anche dopo il 31 dicembre 2021.

Istanze di rimborso

Come noto, affinché sia possibile il rimborso della contribuzione versata è necessaria la verifica della presenza di tutti i requisiti previsti, come di seguito indicato:

  • possesso del Durc;
  • avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019
  • avere percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro
  • non avere presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria
  • rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea (c.d. Temporary Framework).

Istanze di compensazione

Per gli artigiani e commercianti le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell’emissione dell’anno 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021, conseguenti all’applicazione dell’esonero, saranno riportate automaticamente in compensazione nei limiti della capienza delle quattro rate dell’emissione 2021.

Le eventuali ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell’emissione 2021 potranno essere compensate con la contribuzione da versare alle scadenze future.

In particolare, le istanze di compensazione devono essere presentate tramite le “Comunicazioni Bidirezionali” inserendo nell’oggetto il seguente riferimento: “Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione”.

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Bonus idrico 2022, domanda online dal 17 febbraio: guida pratica al rimborso

Bonus idrico 2022, domanda online dal 17 febbraio: guida pratica al rimborso

Bonus idrico 2022, dopo una lunga attesa, finalmente si entra nel vivo e dal 17 febbraio gli interessati potranno fare domanda di rimborso.

Bonus idrico

Bonus idrico 2022, come già annunciato, a breve sarà possibile fare domanda per i rimborsi delle spese per l’efficientamento idrico, sostenute nel corso del 2021. Le richieste di ottenimento del rimborso debbono essere inoltrate da parte degli interessati, a partire dal 17 febbraio, in modalità completamente digitale e dunque sburocratizzata.

Le istanze di rimborso, che ovviamente sono da compilarsi in modo corretto compilate unitamente alla documentazione richiesta, saranno ammesse entro l’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, al momento corrispondenti a circa 20 milioni di euro.

Di seguito intendiamo fare il punto sul bonus idrico 2022, onde non rischiare di perderlo, pur avendo i requisiti per conseguirlo. I dettagli.

Bonus idrico 2022, cos’è e come funziona

Sul sito web ufficiale del Ministero della transizione ecologica, nella pagina ad hoc sul bonus in oggetto, è stato da tempo annunciato che gli interessati potranno effettuare il caricamento della documentazione che serve a ottenere il rimborso, a partire dal 17 febbraio. In particolare, dalle ore 12 di questo giovedì sarà a disposizione una piattaforma digitale specifica per conseguire un rimborso fino a mille euro per ciascun beneficiario. Si tratta di un’agevolazione rivolta a chi ha acquistato rubinetti e sanitari a ridotto consumo di acqua, entro il 31 dicembre dello scorso anno.

Leggi anche: bonus revisione auto e moto, cos’è e come funziona

Ma attenzione: condizione obbligatoria per ottenere il rimborso è rappresentato dal possesso della documentazione tecnica che comprovi che i prodotti rispettano i requisiti richiesti per il bonus idrico 2022. In particolare:

  • l’agevolazione non è cumulabile con quelle per ristrutturazione;
  • il bonus idrico è assegnato  per le spese sostenute dal primo gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
  • le spese debbono essere relativa a rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, con portata pari o al di sotto dei 6 litri al minuto; soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto; vasi sanitari, soltanto in ceramica, e collegati sistemi di scarico con un volume massimo pari o al di sotto dei 6 litri;
  • sono agevolabili i soli acquisti o la fornitura e posa in opera, incluse le spese per le opere idrauliche e murarie correlate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Piattaforma bonus idrico, come accedere e inviare la domanda

A partire dalle ore 12.00 del 17 febbraio 2022 sarà possibile richiedere sull’apposita piattaforma on line, (https://www.bonusidricomite.it), il bonus idrico fino a 1000 euro.

La registrazione avviene tramite SPID e CIE (Carta d’Identità Elettronica) e si hanno a disposizione 30 minuti per fornire i dati e gli allegati richiesti.

Bonus idrico 2022, immobili e soggetti coinvolti, acquisti via web e obblighi di tracciabilità

Onde capire il meccanismo del bonus idrico 2022 – in vista dell’imminente via alle domande per conseguirlo – occorre altresì ricordare che l’agevolazione comporta un solo rimborso per un solo immobile, ed è assegnata sia per gli appartamenti – prima o seconda casa non fa differenza – sia per gli immobili per uso commerciale o artigianale.

La domanda per il bonus idrico 2022 può essere fatta esclusivamente dai seguenti soggetti maggiorenni:

  • proprietari;
  • usufruttuari;
  • intestatari di contratti di locazione regolarmente registrati.

Per quanto attiene alle modalità di acquisto utilizzate, non vi sono particolari limiti o esclusioni ma,  in ogni caso, deve trattarsi di acquisto compiuto con strumenti tracciabili e dunque tramite un meccanismo che non comporti rischi di evasione fiscale. Rientra nel meccanismo del bonus idrico 2022 anche l’acquisto via web.

Non bisogna altresì dimenticare che è obbligatorio allegare alla domanda la dichiarazione che il venditore deve emettere, usando il modello disponibile sulla piattaforma ad hoc. In essa egli deve indicare modalità di pagamento e le specifiche tecniche di quanto acquistato dal privato. Come si può notare dunque, l’ottenimento del rimborso passa attraverso il rispetto di una serie di condizioni ben individuate.

Leggi anche: bonus barriere architettoniche, cos’è e come funziona

Bonus idrico 2022: come fare domanda online

Lo abbiamo accennato in precedenza: al fine di poter ottenere il rimborso per le spese compiute, l’interessato deve registrarsi, con carta d’identità elettronica o SPID, all’interno della piattaforma bonus idrico 2022, pienamente operativa a partire da domani.

L’inserimento dei dati e degli allegati deve essere completato in massimo 30 minuti. Nelle 3 ore successive all’invio della domanda sarà possibile altresì rettificare i dati ed i documenti già immessi.

Bonus idrico, documenti necessari

Da notare che nella domanda, l’interessato dovrà specificare i seguenti dati e informazioni:

  • dati anagrafici e fiscali;
  • importo della spesa agevolabile e sostenuta nel 2021;
  • specifiche tecniche;
  • spesa di installazione;
  • dati catastali;
  • titolo di proprietà o contratto di locazione;
  • copia della fattura elettronica o del documento commerciale di acquisto (in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito);
  • copia del pagamento;
  • documentazione del venditore;
  • dichiarazione di non avere beneficiato di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni;
  • Iban per il rimborso.

I vari bonus saranno assegnati agli aventi diritto seguendo un criterio temporale, ossia saranno erogati in base alla data di presentazione della domanda.

Infine ribadiamo che le istanze di rimborso, correttamente compilate e corredate dalla obbligatoria documentazione, saranno ammesse – senza limiti di tempo – fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, corrispondenti a 20 milioni di euro.

==> Per tutte le ulteriori informazioni, rimandiamo al manuale di istruzioni del MITE

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Santa Giacinta Marto

 

Santa Giacinta Marto


Nome: Santa Giacinta Marto
Titolo: Veggente di Fatima
Nascita: 11 marzo 1910, Aljustrel, Portogallo
Morte: 20 febbraio 1920, Lisabona, Portogallo
Ricorrenza: 20 febbraio
Tipologia: Commemorazione
Jacinta de Jesus Marto, settima figlia di Manuel Pedro Marto e Olimpia de Jesus, era una pastorella nata ad Aljustrel, in Portogallo l’11 marzo 1910, ma è diventata famosa, assieme a suo fratello Francisco e alla loro cuginetta Lucia, per essere stata testimone di alcuni eventi miracolosi: le apparizioni della Madonna.

Giacinta era una bambina come le altre e conduceva una vita semplice: le piaceva giocare e ballare quando possibile.

Ma la sua esistenza cambiò quel 13 maggio 1917 quando, in un luogo chiamato Cova da Iria, nei pressi di Fatima, assistè alla prima apparizione di quella conosciuta in seguito come Madonna di Fatima.

Nonostante la sua giovanissima età il cambiamento fu radicale, ella infatti si fece seria e modesta, e il suo spirito di sacrificio divenne parte integrante della sua giovane vita: si privava anche della merenda per aiutare i bambini di due famiglie bisognose, e la sua preoccupazione più grande era la salvezza delle anime dei peccatori, per le quali pregava ininterrottamente.

Per i successivi sei mesi da quella prima apparizione, così come aveva loro annunciato la “Signora più brillante del sole” tornarono in quel luogo ogni 13 del mese fino per raccogliere il Suo messaggio.

Nella sua semplicità capì che l’inferno era una realtà terribilmente seria e che a lei era chiesto di impegnarsi perché tante persone potessero evitare un castigo così severo. Continuava a chiedere a Lucia: «Non si esce mai di là?» «No». «E dopo tanti e tanti anni?» «No, l’inferno non finisce mai». «E se noi preghiamo molto per i peccatori, Nostro Signore li libererà di lì? Poverini! Dobbiamo fare tanti sacrifici».

Giacinta fu vittima dell’epidemia di febbre spagnola che la colpì assieme a tante altre persone e morì all’età di 9 anni il 20 febbraio 1920. Beatificata da Giovanni Paolo II il 13 maggio 2000, è stata proclamata santa da Papa Francesco il 13 maggio 2017, in occasione del centenario della prima apparizione. Il suo corpo attualmente è conservato nel Santuario di Fatima.

«Un giorno, quando Giacinto e Francesco avevano ormai contratto la malattia che li costringeva a letto, la Vergine Maria venne a visitarli in casa, come racconta Giacinta: “A me ha chiesto se volevo ancora convertire peccatori. Le ho detto di sì: E, quando si avvicina il momento della dipartita di Francesco, la piccola gli racco-manda: “Da parte mia porta tanti saluti a nostro Signore alla Madonna e di’ loro che sono disposta a sopportare tutto quanto vorranno per convertire i peccatori”. Giacinto potrebbe benissimo esclamare con san Paolo: “Mi rallegro di soffrire per voi, completando in me stesso quello che manca alle tribolazioni di Cristo a vantaggio del suo corpo che è la Chiesa”» (Giovanni Paolo li).

MARTIROLOGIO ROMANO. In località Aljustrel vicino a Fatima in Portogallo, Santa Giacinta Marto, che, sebbene ancora fanciulla di tenera età, sopportò con pazienza il tormento della malattia da cui era affetta e testimoniò con fervore la sua devozione alla beata Vergine Maria