Ticket licenziamento 2022: importo aggiornato del contributo ASpI (oggi NASpI)
Il ticket licenziamento o contributo ASpI (oggi NASpI) è quel contributo che il datore deve versare all’INPS in caso di cessazione di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato che danno diritto alla NASpI. Il suo importo annuo per il 2022 è fissato in 557,92 euro (41% del massimale disoccupazione) e varia a seconda del periodo di permanenza in azienda da 1/12 (46,49 euro al mese) fino a raggiungere un massimo di 3 annualità. Per il 2022 l’importo massimo di contributo licenziamento è di 1.673,76 euro per i lavoratori con un’anzianità di servizio pari o superiore a 36 mesi.
Aggiornamento del 17 febbraio 2022: con la circolare numero 26 del 16 febbraio 2022 l’INPS aggiorna l’importo massimo della NASpI (1.360,77 euro), il quale a sua volta va influenzare l’importo del ticket licenziamento per il 2022. Pertanto alla luce di questa circolare il ticket licenziamento 2022 ammonta, come detto sopra a € 557,92 annuali, per un importo massimo pari a € 1.673,76 per il triennio di anzianità.
Aggiornamento del 17 settembre 2021: con la circolare numero 137 del 17 settembre 2021 l’INPS aggiorna le modalità di calcolo del ticket NASpI andando di fatto a ricalcolare gli importi. Pertanto alla luce di questa circolare, come vedremo in seguito, il nuovo ticket licenziamento 2020 e 2021 ammonta a € 547,51 annuali, per un importo massimo pari a € 1.642,53 per il triennio di anzianità.
Il contributo NASpI (ex ASpI) dev’essere versato anche quando il datore ricorre a licenziamenti collettivi, con un importo peraltro triplicato se la dichiarazione di eccedenza del personale non è stata oggetto di accordo sindacale. Il ticket è dovuto anche in caso di licenziamento a seguito di accordo collettivo aziendale escluso dal blocco dei licenziamenti covid.
Il contributo è destinato a finanziare l’indennità di disoccupazione (e a scoraggiare i licenziamenti) e il datore deve provvedere al pagamento, con modello F24 insieme agli altri contributi previdenziali e assistenziali entro il 16 del mese successivo, a prescindere se il il dipendente cessato chieda o meno la NASPI.
Analizziamo nel dettaglio quando è dovuto, come si calcola l’importo del contributo ASpI e i casi particolari (licenziamenti collettivi, part-time e imprese edili).
Contributo NASpI: quando deve essere pagato
Il ticket licenziamento (introdotto con l’articolo 2, commi 31-35, della legge n. 92/2012) va pagato in tutti i casi di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato che darebbero potenzialmente diritto all’indennità di disoccupazione in favore del cessato.
Oltre che per i licenziamenti (giustificato motivo oggettivo, soggettivo, giusta causa) il contributo è dovuto in caso di:
- Dimissioni per giusta causa;
- Dimissioni nel periodo tutelato per maternità;
- Risoluzione consensuale a seguito della conciliazione obbligatoria presso la Direzione Territoriale del Lavoro nei casi in cui il datore voglia licenziare per giustificato motivo oggettivo;
- Risoluzione consensuale del rapporto a seguito del rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra unità produttiva distante oltre 50 km dalla sua residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
- Mancata trasformazione dell’apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
Il contributo è dovuto a prescindere dalla richiesta del cessato dell’indennità di disoccupazione. Inoltre il contributo è dovuto anche a seguito di abbandono del posto di lavoro da parte del lavoratore ed anche per licenziamento per cessazione dell’attività.
Ticket licenziamento quando è dovuto?
* Ticket licenziamento quando è dovuto? Tabella completa e aggiornata a cura di Dottrina per il Lavoro.
Ticket licenziamento 2022: importi aggiornati alla circolare INPS 26 del 16/02/2022
L’importo del ticket licenziamento è fissato in misura pari al 41% del massimale mensile di disoccupazione (il cui importo è comunicato con apposita circolare INPS ogni anno) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del cessato negli ultimi tre anni. Per quest’anno si considera la circolare INPS numero 26 del 16/02/2022.
- Considerato che per il 2022 il massimale è pari ad euro 1.360,77, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale è dovuto un contributo di:
- 1.360,77 * 41% = 557,92
- Per chi ha un’anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a:
- 557,92 * 3 = 1.673,76
- Se il rapporto ha avuto una durata inferiore all’anno il contributo è riproporzionato in mesi:
- 557,92 / 12 = 46,49 euro mensili
Per poi essere moltiplicato per i mesi in cui il dipendente è stato in forza (si considera come mese intero quello in cui la prestazione si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario).
Ticket licenziamento 2021: importi (da aggiornare alla circolare INPS 137/2021)
L’importo del 2021 e degli anni precedenti va ricalcolato sulla base delle istruzioni fornite dall’INPS con la circolare 137/2021.
Ricalcolo del ticket licenziamento dopo la Circolare INPS 137/2021
Come detto sopra alla luce della circolare INPS 137/2021 la base di calcolo del contributo NASPI è più alta in quanto non si dovrà prendere a base di calcolo non la retribuzione imponibile (1227,55 €), ma il massimale di NASpI, che per il 2021 è fissato in euro 1.335,40.
Pertanto i calcoli aggiornati comportano un aumento del contributo NASpI dovuto dall’azienda, correggendo l’esempio di calcolo di cui sopra come segue:
- 1.335,40 * 41% = 547,51
- Per chi ha un’anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a:
- 547,51 * 3 = 1642,53
- Se il rapporto ha avuto una durata inferiore all’anno il contributo è riproporzionato in mesi:
- 547,51 / 12 = 45,62 euro mensili
Circolare INPS numero 137 del 17-09-2021
Ecco il testo completo della circolare in oggetto.
Calcolo ticket licenziamento individuale (su base mensile)
Facciamo l’esempio di un dipendente assunto a tempo indeterminato il 1° gennaio 2022 e licenziato per giusta causa il 16 marzo 2022. In questo caso i mesi da considerare per stabilire l’importo del ticket sono 3, cioè gennaio, febbraio e marzo; (quest’ultimo mese si calcola perché protrattosi per almeno 15 giorni di calendario).
Di conseguenza il contributo sarà pari a:
- 46,49 * 3 = 139,47 euro
Nel calcolo dei mesi di anzianità aziendale devono essere ricompresi anche quelli prestati come lavoratore a termine per chi è stato poi trasformato a tempo indeterminato. Per gli intermittenti, invece, i periodi di non lavoro tra una chiamata e l’altra non vengono conteggiati.
Ticket di licenziamento nei licenziamenti collettivi
Il ticket licenziamento è dovuto anche nei licenziamenti collettivi; questi, si ricorda, ricorrono ogniqualvolta il datore con più di 15 dipendenti intende effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni. I licenziamenti avvengono a causa della riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività produttiva.
La misura del contributo è quella prevista per i licenziamenti individuali. Eccezion fatta per i casi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale avviene senza accordo sindacale: qui l’importo è moltiplicato per 3.
La legge di bilancio 2018 ha peraltro modificato la norma. Per i licenziamenti collettivi intimati da un’azienda rientrante nel campo di applicazione della CIGS il contributo è elevato all’82% del massimale mensile. Anche in questo caso il calcolo è da aggiornare come segue:
- 1.335,40 * 82% = 1095,03 euro (anziché 1.227,55 * 82% = 1006,59 euro) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale
L’aumento si applica alle procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 20 ottobre 2017.
Ticket di licenziamento lavoratori part time
E’ importante sapere che il contributo licenziamento è dovuto in misura piena anche per i lavoratori part-time.
Quindi la tassa licenziamento non può essere riproporzionata alla percentuale di part-time (come logica vorrebbe), ma è sempre dovuta in misura piena.
Contributo di licenziamento edilizia
Caso particolare è quello che riguarda il contributo ASpI per le imprese edili. Sono infatti esonerate dal versamento dalla “tassa” di licenziamento ovvero dal ticket licenziamento le imprese del settore edilizia in taluni casi specifici; ovvero nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per completamento delle attività e chiusura del cantiere.