Archivi giornalieri: 23 febbraio 2022

Messaggio n° 4748 del 31-12-2021

Messaggio n° 4748 del 31-12-2021

Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante: “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”. Rilascio della procedura informatica per la presentazione delle domande

1. Premessa

Il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 309 del 30 dicembre 2021, in attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, a decorrere dal 1° marzo 2022 istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico.

Tale misura costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, e viene determinata dall’INPS sulla base della condizione economica del nucleo familiare mediante l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Con il presente messaggio si comunica che, a partire dal 1° gennaio 2022, è disponibile sul sito internet dell’INPS la procedura per la presentazione delle domande di assegno unico universale per i figli a carico. La domanda per beneficiare dell’assegno è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo.

Nel rinviare per tutti i necessari approfondimenti alla circolare dell’Istituto, di prossima pubblicazione, nella quale sarà illustrata nel dettaglio la misura in commento, si forniscono di seguito le prime indicazioni necessarie per la presentazione della domanda.

2. Requisiti per beneficiare dell’assegno

La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 230/2021, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.

Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età. Si ricorda che per figli a carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo, si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE.

I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell’assegno devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:

1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;

2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

4) svolgimento del servizio civile universale.

In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a prescindere da quanto previsto ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).

La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.

3. Misura e decorrenza dell’assegno

Come anticipato in premessa, l’importo dell’assegno unico e universale è determinato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con la seguente decorrenza della misura:

  • per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo;
  • per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

4. L’ISEE per la determinazione della condizione economica del nucleo

Con riferimento all’ISEE, in presenza di figli minorenni si terrà conto dell’indicatore calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE minorenni) e ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto (ISEE minorenni corrente), facendo riferimento al nucleo del figlio beneficiario della prestazione.

Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva” differisce dall’ISEE ordinario. Per approfondimenti si rinvia al paragrafo 7 della circolare n. 171/2014.

Per i figli maggiorenni, il riferimento è all’ISEE di cui agli articoli da 2 a 5 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE ordinario) e all’articolo 9 del medesimo decreto (ISEE ordinario corrente).

5. L’assegno unico e universale “in assenza di ISEE”

Tenuto conto che la prestazione ha natura “universalistica”, in assenza di ISEE al momento della domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando il rispetto dei criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013.

In tale caso, occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:

  • ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
  • ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE;
  • assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).

6. Compatibilità dell’assegno con le prestazioni sociali e con il Reddito di cittadinanza

L’assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, l’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno unico, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 del richiamato decreto legislativo.

Riguardo all’integrazione dell’assegno unico sul Reddito di cittadinanza, si rinvia a un successivo messaggio di approfondimento.

7. Modalità di presentazione delle domande

La domanda di assegno unico e universale per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

8. Modalità di erogazione dell’assegno

Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo in commento, l’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita.

I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.

Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita” il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle tre diverse opzioni, come di seguito specificate, per l’imputazione del pagamento previste nella domanda.

Ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere prescelto il pagamento del 100% a uno solo di essi.

In tale caso deve essere selezionata la prima casella del modello di domanda:

a) In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente.

La medesima casella può essere selezionata anche nel caso in cui i genitori separati/divorziati, siano comunque d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera al richiedente. Nei medesimi casi di genitori coniugati/separati/divorziati, si può optare anche per il pagamento ripartito selezionando la seconda o la terza casella della domanda.

Può verificarsi altresì che il minore sia in affidamento esclusivo o condiviso; ovvero sia stato nominato un tutore o un affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Nel primo caso, la regola generale prevede il pagamento in misura intera al genitore affidatario, selezionando la prima casella sopra indicata.

In ipotesi di “affidamento condiviso”, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%, selezionando, alternativamente, una delle due seguenti opzioni:

b) Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota;

c) Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno.

In tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.

Nel caso di affidamento condiviso del minore in cui con provvedimento del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il richiedente si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito.

Infine, nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario ai sensi della legge n. 184/1983 l’assegno è erogato al tutore o all’affidatario nell’esclusivo interesse del minore; in questo caso il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario selezionando la relativa opzione.

Come previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo in commento, i figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno in sostituzione dei loro genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili. La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla scheda figlio eventualmente già presentata dal genitore richiedente.

L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:

a) accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account Number (IBAN) aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area). Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono i seguenti:

– conto corrente bancario;

– conto corrente postale;

– carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;

– libretto di risparmio dotato di codice IBAN;

b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;

c) accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

Nel merito, si fa presente che lo strumento di riscossione dotato di IBAN, sul quale viene richiesto l’accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel qual caso lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo. Sul piano sostanziale, possono verificarsi le seguenti principali casistiche:

– liquidazione dell’assegno nella misura del 100% dell’importo al genitore richiedente: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al medesimo genitore. Nel caso di affidamento a uno dei genitori la domanda deve essere presentata dal genitore affidatario;

– liquidazione dell’assegno nella misura del 50% dell’importo al genitore richiedente e il restante 50% all’altro genitore: gli strumenti di riscossione devono essere intestati/cointestati ad ognuno dei genitori;

– liquidazione dell’assegno a uno dei soggetti che, in luogo dei genitori, esercitano la responsabilità genitoriale (tutore/i, affidatario/i) e presentano la relativa domanda: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato ad uno dei tutori o affidatari;

– liquidazione dell’assegno al figlio maggiorenne per il quale matura il relativo diritto che presenta la domanda in sostituzione dei genitori (cfr. l’art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 230/2021): lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al figlio maggiorenne. Si ricorda che, in questo caso, la misura della prestazione è limitata alla quota di assegno di competenza del figlio maggiorenne.

La verifica in merito alla titolarità dell’IBAN in capo all’avente diritto al pagamento è effettuata dall’INPS attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste Italiane e con tutti gli Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia. In caso di accredito dell’assegno su strumenti di riscossione aperti presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area) il richiedente dovrà fornire il modello di identificazione finanziaria previsto dall’Unione Europea (Financial Identification SEPA)[1], debitamente compilato, sottoscritto e validato dall’emittente lo strumento di riscossione.

Il pagamento dell’assegno unico in contanti, ammissibile anche nei confronti di un solo genitore nel caso di liquidazione ripartita, è effettuato presso uno degli sportelli postali del territorio italiano nei confronti del beneficiario della prestazione.

9. Misure abrogate e proroga dell’assegno temporaneo

In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati:

  • il premio alla nascita o per l’adozione del minore (comma 353 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
  • le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022:

  • sono abrogate le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), che resta riconosciuto con riferimento all’anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio;
  • cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e dall’articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
  • sono modificate le “Detrazioni per carichi di famiglia” di cui all’articolo 12 del TUIR, che dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.

L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

Infine, l’articolo 11 del decreto legislativo in argomento, nell’apportare modifiche al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, dispone la proroga, per i mesi di gennaio e febbraio 2022, delle misure introdotte in materia di assegno temporaneo per i figli minori.

Nel dettaglio, è stabilito che l’assegno temporaneo per i figli minori (articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 79/2021) è riconosciuto fino al 28 febbraio 2022 e nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l’anno 2022.

È altresì prorogata, fino alla medesima data del 28 febbraio 2022, la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021).

Il Direttore generale vicario

Vincenzo Caridi


[1] Modulo MV70, reperibile sul sito dell’INPS alla sezione “prestazioni e servizi” > “moduli” (https://www.inps.it/prestazioni-servizi/moduli).

Polo unico di tutela della malattia: terzo e quarto trimestre 2021

Polo unico di tutela della malattia: terzo e quarto trimestre 2021

È stato pubblicato l’Osservatorio statistico sul “Polo unico di tutela della malattia”, con i dati relativi al terzo e quarto trimestre 2021, che monitora il fenomeno dell’astensione dal lavoro per malattia dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, considerando i certificati medici inviati dal medico e le visite mediche di controllo effettuate dall’Istituto.

Nel secondo semestre del 2021 sono arrivati complessivamente 12,8 milioni di certificati, di cui il 78,2% dal settore privato. L’incremento complessivo rispetto allo stesso periodo del 2020 è piuttosto consistente (+18,5%), ma l’articolazione dei certificati presentati nei due trimestri risulta molto diversa tra i due anni per la serie di fattori collegabili alla pandemia e soprattutto alle diverse misure intervenute per il suo contenimento nei due diversi periodi.

I certificati di malattia del terzo trimestre 2021, rispetto all’analogo dato del 2020, registrano un incremento del 33,5% essendo passati da 3,5 milioni del 2020 a 4,7 milioni nel 2021. Nonostante l’intensa campagna vaccinale, la ripresa di tutte le attività e il minor ricorso al lavoro agile ha determinato una maggiore circolazione del virus e, conseguentemente, la certificazione di malattia ha avuto un deciso incremento riferendosi anche a tutela delle quarantene e dei soggetti fragili.

Le stesse considerazioni valgono per il IV trimestre dei due anni quando il numero dei certificati passa da 7,2 milioni nel 2020 a 8 nel 2021, con un incremento più contenuto (+11,2%), anche se decisamente superiore a quanto registrato negli anni prepandemici e con maggior rilievo nel settore pubblico (+17,2%) rispetto al settore privato (+9,4%).

Nel terzo trimestre 2021 c’è stato un incremento non solo dei certificati ma anche dei lavoratori con almeno un evento di malattia e delle giornate rispetto all’analogo periodo del 2020, mentre nel quarto trimestre 2021, a fronte di un incremento dei certificati e del numero dei lavoratori coinvolti, si è riscontrato un evidente decremento delle giornate complessive di malattia rispetto allo stesso periodo del 2020.

Per quanto riguarda l’attività di verifica ispettiva dello stato di malattia del lavoratore, nel secondo semestre 2021 si assiste complessivamente a una crescita del numero delle visite fiscali. Dal mese di giugno 2021 infatti, grazie alle diverse precauzioni messe in atto per effettuare visite in piena sicurezza sanitaria, l’attività ispettiva è ripresa pienamente facendo riscontrare valori in linea e in leggero aumento con quelli rilevati nei periodi di pre-pandemia.

Fondo per le attività professionali

Fondo per le attività professionali: assegno di integrazione salariale

Con la circolare INPS 21 febbraio 2022, n. 29 l’Istituto riepiloga la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali (istituito con il decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125) e fornisce le istruzioni relative all’assegno di integrazione salariale garantito dal Fondo.

Il Fondo assicura una tutela a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie.

Gli interventi del Fondo sono rivolti a favore del personale dipendente dei datori di lavoro del settore delle attività professionali, così come individuato nella tabella allegata alla circolare INPS 31 gennaio 2022, n. 16.

L’ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Il Fondo, inoltre, garantisce l’erogazione di una prestazione denominata “assegno di integrazione salariale”. La circolare 29/2022 dettaglia le condizioni di accesso alla prestazione, definisce l’ambito di applicazione, i beneficiari, le cause per le quali può essere richiesta, la misura della prestazione e la durata, la contribuzione correlata e le modalità di compilazione del flusso UNIEMENS .

La domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale deve essere presentata 30 giorni prima dell’inizio della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa e non oltre 15 giorni dall’inizio della stessa. Le istruzioni per la presentazione delle domande sono state fornite con il messaggio 28 settembre 2021, n. 3240. La circolare 29/2022, infine, specifica le modalità di autorizzazione, pagamento e rimborso della prestazione.

Assegno di integrazione salariale

Assegno di integrazione salariale: istanze semplificate

La legge di Bilancio 2022 e il decreto Sostegni ter hanno riordinato la disciplina ordinaria in materia di ammortizzatori sociali ampliando la platea dei lavoratori tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS).

Dal 1° gennaio 2022 sono interessati dalla disciplina del FIS tutti i datori di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati, a meno che non rientrino nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO) e che non operino in settori in cui non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali.

Al fine di semplificare le procedure connesse alle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS da parte dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa dal 1° gennaio 2022, in un contesto ancora emergenziale, l’Istituto, con il messaggio 17 febbraio 2022, n. 802 recepisce la circolare del 16 febbraio 2022, n. 3 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che detta nuove indicazioni da applicarsi, in via transitoria ed eccezionale, fino al 31 marzo 2022.

Si forniscono pertanto nuove importati istruzioni operative per presentare l’istanza all’Istituto secondo modalità semplificate, al fine di assicurare tutele e sostegno al reddito ai lavoratori.

In particolare si chiarisce che, relativamente agli obblighi di informazione e consultazione sindacale, la procedura, in questa fase transitoria emergenziale, può essere avviata anche successivamente all’inizio del periodo di sospensione richiesto.

Su richiesta del datore di lavoro, in presenza di serie difficoltà finanziarie, le Strutture territoriali possono autorizzare il pagamento diretto della prestazione, se questa è richiesta nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti.

In ordine alla valutazione delle istanze di accesso all’assegno di integrazione si terrà conto della situazione di congiuntura economica in atto.

Le semplificazioni oggetto del messaggio 17 febbraio 2022, n. 802 troveranno applicazione, nel periodo transitorio, anche alle richieste di accesso all’assegno di integrazione salariale da parte dei datori di lavoro tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali.