L’assegno per assistenza personale continuativa è una prestazione di tipo economico che spetta al lavoratore con una rendita per inabilità al 100% e che abbia menomazioni tali da rendere necessaria una assistenza da parte di un’altra persona per il compimento degli atti quotidiani della vita (naturalmente se non percepisce contemporaneamente un’altra provvigione analoga, ad esempio l’indennità di accompagnamento dell’invalidità civile).
L’assegno per assistenza personale continuativa viene erogata mensilmente e rivalutata annualmente a decorrere dal 1° luglio, con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla base variazione effettiva dei prezzi al consumo. Dal 1° luglio 2020 l’importo dell’assegno è pari ad euro 547,75. Con decorrenza 1 gennaio 2021 l’importo dell’assegno è, invece, fissato in € 574,59 (Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n, 186 e 188 del 23/09/2021.).
Tale prestazione economica non è soggetta a tassazione IRPEF, non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento e viene sospesa durante i periodi di ricovero.
Il pagamento viene erogato:
– dalla data di decorrenza della rendita,
– oppure dal primo giorno del mese successivo alla richiesta del titolare di rendita, per ottenere il riconoscimento dell’Assistenza Personale Continuativa o per la revisione del grado di inabilità o di menomazione,
– oppure dal primo giorno del mese successivo all’invito da parte dell’Inail a sottoporsi a visita per la revisione del danno permanente.
L’assegno viene erogato finché permane la necessità di assistenza personale e continuativa.