Archivi giornalieri: 2 gennaio 2022

Comparto Difesa: contributi inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995

Comparto Difesa: contributi inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995

Con la circolare INPS 29 dicembre 2021, n. 199 l’Istituto fornisce ulteriori chiarimenti, rispetto a quelli già illustrati nella circolare INPS 14 luglio 2021, n. 107, per l’applicazione dell’articolo 54, d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092 al personale del comparto Difesa che ha maturato una anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, inferiore a 15 anni.

La circolare fornisce le indicazioni operative derivanti dall’applicazione del principio di diritto espresso dalla sentenza n. 12/2021/QM/SEZ della Corte dei Conti, nonché per la gestione del contenzioso giurisdizionale e dei ricorsi amministrativi.

Modifica del saggio di interesse legale: aggiornamenti per il 2022

Modifica del saggio di interesse legale: aggiornamenti per il 2022

Dal 1° gennaio 2022 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 del codice civile) è stata fissata all’1,25% in ragione d’anno, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2021.

La circolare INPS 29 dicembre 2021, n. 203 illustra i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.

Cosa è l’assegno per Assistenza Personale Continuativa?

Cosa è l’assegno per Assistenza Personale Continuativa? 

 Creato da System Administrator   1 Vista   circa un mese fa

L’assegno per assistenza personale continuativa è una prestazione di tipo economico che spetta al lavoratore con una rendita per inabilità al 100% e che abbia menomazioni tali da rendere necessaria una assistenza da parte di un’altra persona per il compimento degli atti quotidiani della vita (naturalmente se non percepisce contemporaneamente un’altra provvigione analoga, ad esempio l’indennità di accompagnamento dell’invalidità civile).

 L’assegno per assistenza personale continuativa viene erogata mensilmente e rivalutata annualmente a decorrere dal 1° luglio, con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla base variazione effettiva dei prezzi al consumo. Dal 1° luglio 2020 l’importo dell’assegno è pari ad euro 547,75. Con decorrenza 1 gennaio 2021 l’importo dell’assegno è, invece, fissato in € 574,59 (Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n, 186 e 188 del 23/09/2021.).

 Tale prestazione economica non è soggetta a tassazione IRPEF, non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento e viene sospesa durante i periodi di ricovero.

 Il pagamento viene erogato:

– dalla data di decorrenza della rendita,

– oppure dal primo giorno del mese successivo alla richiesta del titolare di rendita, per ottenere il riconoscimento dell’Assistenza Personale Continuativa o per la revisione del grado di inabilità o di menomazione,

– oppure dal primo giorno del mese successivo all’invito da parte dell’Inail a sottoporsi a visita per la revisione del danno permanente.

 L’assegno viene erogato finché permane la necessità di assistenza personale e continuativa.