Agevolazioni prima casa under 36, dal Fisco il codice tributo per la compensazione in F24 del Bonus casa

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Agevolazioni prima casa under 36, dal Fisco il codice tributo per la compensazione in F24 del Bonus casa

L’Agenzia delle entrate ha rilasciato il codice tributo per il credito d’imposta sulle agevolazioni prima casa under 36 del 2021.

Agevolazioni prima casa under 36: con la circolare n°12 del 14 ottobre, l’Agenzia delle entrate ha rilasciato i tanto attesi chiarimenti sulle agevolazioni acquisto prima casa spettante ai giovani under 36. Le agevolazioni non riguardano solo l’atto di compravendita, ma anche la stipula del mutuo per reperire i fondi necessari per l’acquisto dell’abitazione da adibire a prima casa.

Possono accedere alle agevolazioni introdotte dal Decreto Sostegni-bis, gli under 36 che rispettano precisi requisiti anagrafici e reddituali-patrimoniali (dimostrabili tramite ISEE e anche tramite ISEE corrente).

Aggiornamento bonus casa under 36: tramite risoluzione numero 62 del 27 ottobre 2021 l’Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo da inserire nel modello F24 per la compensazione dell’importo non fruito con le altre modalità previste. La sequenza di cifre deve essere inserita nella sezione Erario seguendo le istruzioni riportate nel documento di prassi che alleghiamo a fondo pagina.

Ecco cos’è e come funziona il Bonus prima casa under 36 e i dettagli dell’agevolazione fiscale.

Agevolazioni prima casa under 36: cosa sono e a chi spettano

L’art. 64 del D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis, introduce delle agevolazioni per i giovani che intendono acquistare la loro prima casa e le relative pertinenze nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986 (Tuir).

Leggi anche: Legge di Bilancio 2022, bonus casa: fra proroghe, conferme e addii. Le novità

Si parla di agevolazioni su imposte e tasse per acquisto prima casa in quanto, la norma dispone:

  • l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e,
  • in caso di acquisto soggetto ad IVA, anche il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto.

È prevista, inoltre, al ricorrere dei medesimi presupposti, l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

Questa agevolazione prima casa si applica agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

Il beneficio fiscale in esame non si estende ai contratti preliminari di compravendita. Infatti, la norma fa  riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi di diritti a titolo oneroso.

Prima di passare all’analisi dei requisiti da rispettare, è bene chiarire quali sono le imposte che si pagano sulla prima casa. Per meglio circoscrivere l’intervento del decreto Sostegni-bis.

IVA acquisto prima casa

Nello specifico, se la vendita non è soggetta ad Iva, il contribuente paga:

  • imposta di registro al 2% (anziché 9%) con un minimo di 1.000 euro;
  • imposta ipotecaria e catastale pari a 50 euro.

Non è dovuta l’imposta di bollo.

In caso di trasferimento soggetto ad Iva, il contribuente paga: le imposte di registro, ipotecaria e catastale, ciascuna nella misura fissa di 200 euro. Oltre all’imposta di bollo per 230 euro.

I requisiti da rispettare per le agevolazioni prima casa under 36

agevolazioni acquisto prima casa

Agevolazioni acquisto prima casa

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni prima casa under 36, il contribuente deve rispettare precisi requisiti anagrafici ed economico reddituali. Quest’ultimi dimostrabile tramite ISEE. Anche corrente.

Nello specifico, le agevolazioni previste dall’articolo 64 del Decreto Sostegni bis, trovano applicazione in favore di acquirenti 1° casa che oltre a rispettare i requisiti per le agevolazioni prima casa:

  • non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
  • hanno un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Requisiti anagrafici

Sul requisito anagrafico, nella circolare n°12/e, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’agevolazione spetta ai soggetti acquirenti che, nell’anno solare in cui viene stipulato l’atto traslativo, non abbiano ancora compiuto il trentaseiesimo anno d’età. Per meglio intenderci, se un soggetto  stipulerà un atto di acquisto di un immobile ad uso abitativo a novembre 2021 e compirà 36 anni di età nel dicembre 2021, non beneficerà dell’agevolazione. Al contrario, con rogito a novembre 2021 e compimento dei 36 anni a gennaio 2022, l’agevolazione spetta.

Dunque, il requisito anagrafico è la prima condizione da verificare.

Requisiti reddituali ISEE (o ISEE Corrente)

L’altro requisito da rispettare è invece di natura reddituale/patrimoniale.

Infatti, per accedere alle agevolazioni prima casa under 36, è necessario che il valore ISEE del nucleo familiare non si superiore a 40.000 euro annui.

Su tale passaggio, l’Agenzia delle entrate ha individuato nella data di stipula del contratto d’acquisto, il momento in corrispondenza del quale deve essere verificato il requisito.

Inoltre, è specificato che:

Il contribuente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità alla data del rogito e, pertanto, tale documento dovrà essere stato richiesto in un momento necessariamente antecedente alla stipula dello stesso, mediante la presentazione della relativa DSU in data anteriore (o almeno contestuale) all’atto.

Nell’atto deve essere indicato il numero di protocollo dell’attestazione ISEE in corso di validità. Laddove l’attestazione non sia stata ancora rilasciata, deve essere indicato il numero di protocollo della DSU presentata dal contribuente.

L’attestazione ISEE alla quale occorre fare riferimento è, in via generale, quella ordinaria. Nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma (DPCM 159/2013), è valido anche l’ISEE corrente. Se il contribuente si trova nelle condizioni al verificarsi della quali può essere richiesto.

Agevolazioni prima casa: gli atti e gli immobili agevolabili

Beneficiano delle agevolazioni in esame, gli atti aventi ad oggetto gli immobili per i quali operano le agevolazioni prima casa.

Dunque, tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali: A/2 (abitazioni di tipo civile); A/3 (abitazioni di tipo economico); A/4 (abitazioni di tipo popolare); A/5 (abitazione di tipo ultra popolare); A/6 (abitazione di tipo rurale); A/7 (abitazioni in villini); A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

Sono le escluse le abitazioni di lusso. Il riferimento è alle abitazioni che rientrano nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).

L’agevolazione si applica a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle anzidette case di abitazione.

Infine, ma non meno importante, sono agevolabili gli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

Indicazioni in caso di co-acquisto

Nella circolare 12/2021, è affrontata anche l’ipotesi di co-acquisto dell’immobile. E’ la situazione in cui l’acquisto è effettuato da più soggetti. E’ il caso ad esempio di marito e moglie.

Cosa succede se uno dei due soggetti non rispetta i requisiti anagrafici richiesti dalla norma?

In tale caso, chi non rispetta i requisiti richiesti dal decreto Sostegni, pagherà, per la propria quota di proprietà, le imposte in misura ordinaria. Potrà beneficiare delle agevolazioni prima casa se rispetta i requisiti. Non delle agevolazioni under 36.

Agenzia Entrate Risoluzione numero 62 del 27-10-2021

Alleghiamo infine il testo della Risoluzione numero 62 del 27-10-2021 con la quale l’Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore degli acquirenti di “prime case” di abitazione che non hanno compiuto trentasei anni di età.

Agevolazioni prima casa under 36, dal Fisco il codice tributo per la compensazione in F24 del Bonus casaultima modifica: 2021-10-30T19:50:23+02:00da vitegabry
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