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Aiuti e bonus per disoccupati 2021: dalla NASpI al Reddito di Cittadinanza. La nostra guida

Bonus per disoccupati: sussidi, bonus, aiuti e agevolazioni INPS. La guida aggiornata ai bonus INPS per disoccupati di Lavoroediritti.com

Gli aiuti per disoccupati consistono in misure economiche, bonus, indennità e sussidi in favore delle persone che si trovano in momentanei periodi di disoccupazione per la perdita del lavoro, oppure perchè in cerca di occupazione. L’ordinamento italiano prevede infatti numerose forme di sostegno al reddito per coloro che si trovano in stato di disoccupazione.

Gran parte degli aiuti, che per comodità chiameremo bonus per disoccupati, sono erogati dall’INPS direttamente al beneficiario, come avviene per l’indennità di disoccupazione NASPI riservata ai lavoratori dipendenti per il Reddito di cittadinanza, il sussidio di disoccupazione è accreditato su un’apposita carta di pagamento elettronica, la cosiddetta “Carta RdC”.

Diversi invece sono i cosiddetti bonus Isee basso fra cui ad esempio la social card per disoccupati per pagare le utenze e piccole spese che spetta ad altre condizioni. Vi sono infine numerosi bonus e sussidi, anche temporanei per far fronte ai periodi di crisi, come quello che stiamo attraversando a causa della pandemia da covid-19.

Aiuti per disoccupati 2021: i bonus per disoccupati più importanti

A prescindere dalle differenze citate, ciò che accomuna gli interventi anti-disoccupazione è la finalità di garantire un sostegno temporaneo a chi è senza lavoro, favorendone il reinserimento professionale.

Analizziamo la disciplina con i singoli aiuti, agevolazioni e sussidi di disoccupazione nel dettaglio.

Bonus per disoccupati: indennità di disoccupazione NASPI

Il principale sussidio di disoccupazione per i lavoratori dipendenti, eccezion fatta per gli operai agricoli, è il sussidio mensile NASPI.

Come anticipato, la perdita del lavoro dev’essere involontaria. Questo significa che questo sussidio per disoccupati spetta per le ipotesi di interruzione del rapporto a fronte di:

  • Licenziamento, compreso quello per giusta causa o giustificato motivo oggettivo (cosiddetto “licenziamento disciplinare”);
  • Cessazione del rapporto a tempo determinato per scadenza del termine.

Sono altresì compresi gli eventi di:

  • Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta in sede protetta (Ispettorato territoriale del lavoro) ovvero in ragione del rifiuto di trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, a condizione che quest’ultima sia distante oltre 50 km dalla residenza o raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi di trasporto pubblici;
  • Dimissioni per giusta causa;
  • Dimissioni presentate nel periodo tutelato di maternità.

Da ultimo, nell’ambito delle misure straordinarie introdotte a seguito dell’emergenza COVID-19, il Decreto “Sostegni” (D.l. n. 41/2021) ha escluso dal divieto di ricorrere a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo, le ipotesi di risoluzione del rapporto a seguito di adesione del lavoratore ad un accordo collettivo aziendale, stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentate a livello nazionale. Per i dipendenti interessati, in presenza degli altri requisiti, è possibile accedere all’indennità NASPI.

La misura appena citata ha effetti:

  • Sino al 30 giugno 2021 per la generalità delle aziende;
  • Sino al 31 ottobre 2021 per le aziende che accedono agli ammortizzatori sociali INPS previsti dal Decreto “Sostegni”, nello specifico Cassa integrazione guadagni in deroga ed assegno ordinario erogato dal FIS.

NASPI 2021: requisiti, importo e durata

La prestazione NASPI spetta in presenza dei seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione (richiesto per l’intero periodo di fruizione della NASPI);
  • Almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la perdita del lavoro;
  • Almeno 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Il decreto Sostegni ha di fatto eliminato questo requisito fino al 31 dicembre 2021.

Previa domanda da inoltrare all’INPS, a pena di decadenza, entro 68 giorni dalla perdita del lavoro; la NASPI è calcolata in base alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni. Ad ogni modo, l’importo mensile non potrà eccedere i 1.335,40 euro.

Il sussidio spetta per un numero di settimane pari alla metà di quelle per cui sono stati accreditati contributi negli ultimi 4 anni, comunque entro un massimo di 24 mesi.

Leggi anche: NASpI: guida completa e aggiornata al 2021

Bonus per disoccupati: DIS-COLL, la disoccupazione per i collaboratori

I soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (non pensionati e privi di partita IVA) hanno diritto, per gli eventi di disoccupazione, all’indennità DIS-COLL. Sono ricompresi tra i beneficiari gli assegnisti e i dottorandi di ricerca destinatari di borsa di studio purché, appunto, iscritti esclusivamente alla Gestione citata.

Il sussidio, erogato dall’INPS previa domanda entro 68 dalla cessazione del contratto di collaborazione o dell’assegno di ricerca / dottorato, spetta in presenza di almeno un mese di contribuzione alla Gestione separata, nel periodo dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione, sino alla data stessa di interruzione del rapporto.

La DIS-COLL è riconosciuta mensilmente, per una durata pari alla metà dei mesi in cui sono stati versati contributi nel periodo dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’interruzione del rapporto e l’evento stesso. In ogni caso, la prestazione non potrà avere durata superiore ai 6 mesi.

L’importo dell’indennità è calcolato in funzione del reddito imponibile ai fini previdenziali, derivante dal rapporto di collaborazione, relativo all’anno in cui si è interrotto il contratto ed all’anno solare precedente. Il valore dev’essere successivamente diviso per i mesi di contribuzione o frazione di essi.

L’ammontare mensile non potrà comunque essere superiore a 1.335,40 euro mensili.

Bonus per disoccupati: disoccupazione agricola

Gli operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, nonché piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti, possono accedere all’indennità di disoccupazione agricola, erogata dall’INPS in misura e con requisiti differenti a seconda che si tratti di operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) o a termine (OTD).

La disoccupazione spetta agli operai agricoli a tempo indeterminato a fronte di:

  • Almeno due anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
  • Accredito di 102 contributi giornalieri nel biennio rappresentato dall’anno di competenza della disoccupazione e da quello precedente.

Per i lavoratori a termine, al contrario, sono previste due misure alternative:

  • Disoccupazione ordinaria riconosciuta in presenza di almeno 102 contributi giornalieri nell’anno di presentazione della domanda ed in quello precedente;
  • Disoccupazione speciale spettante in presenza degli stessi requisiti della prestazione ordinaria con, in aggiunta, il requisito di aver lavorato a tempo determinato nell’anno di riferimento del sussidio.

La durata e l’importo della misura variano tra operai a tempo indeterminato e a termine:

  • Gli OTI hanno diritto all’indennità (calcolata sul 30% della retribuzione effettiva) per un numero di giornate pari a quelle lavorate, entro il limite annuo di 365;
  • Per gli operai a tempo determinato l’indennità è calcolata sul 40% della retribuzione soggetta a contributi, erogata per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, nel limite di 365 giorni.

Per accedere alla prestazione è necessario inviare domanda telematica all’INPS entro il 31 marzo dell’anno successivo quello di riferimento.

Bonus per disoccupati: assegno di ricollocazione

L’assegno di ricollocazione è rappresentato da un voucher, spendibile presso Centri per l’impiego e Agenzie per il lavoro, al fine di ottenere un servizio di ricollocazione professionale.

La misura, inizialmente prevista per i percettori di NASPI da almeno 4 mesi, è stata sospesa a seguito dell’introduzione del Reddito di cittadinanza, con decorrenza 29 gennaio 2019.

Attualmente, l’assegno di ricollocazione (la cui gestione è affidata a Regioni e Province autonome), è riconosciuto ai percettori del Reddito di cittadinanza ed ai lavoratori coinvolti in accordi di ricollocazione nelle ipotesi di Cassa integrazione guadagni straordinaria (per le ipotesi di riorganizzazione aziendale o crisi).

Reddito di cittadinanza 2021 (RdC)

Fra gli aiuti economici per disoccupati il Reddito di cittadinanza (RdC) risulta essere uno dei più importanti al momento; è una misura economica di contrasto alla povertà, introdotta dal Decreto legge numero 4/2019, finalizzata al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Non è un vero e proprio aiuto per disoccupati in quanto in taluni casi può essere percepito anche da chi ha un lavoro.

Questi aiuti per disoccupati senza reddito, peraltro sono:

  1. compatibili con le indennità NASPI e DIS-COLL ed ogni altro strumento di sostegno al reddito nei casi di disoccupazione involontaria,
  2. e spettano per un periodo massimo di 18 mesi, rinnovabili dopo un mese di sospensione.

Il sussidio è riconosciuto in presenza di determinati requisiti anagrafico – residenziali e patrimoniali, in particolare:

  • Valore ISEE inferiore a 9.360,00 euro;
  • Patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) non superiore a 30 mila euro;
  • Patrimonio mobiliare non superiore a 6 mila euro (single), limite aumentato in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare;
  • Reddito familiare inferiore a 6 mila euro annui, valore anch’esso soggetto a riproporzionamento in virtù della composizione del nucleo familiare.

L’ammontare del RdC, accreditato mensilmente su una carta di pagamento elettronica (Carta RdC) rilasciata da Poste Italiane, è composto da:

  • Quota A, il cui importo annuo è ottenuto moltiplicando il valore di 6 mila euro per il corrispondente parametro di una scala di equivalenza;
  • Quota B, pari al canone annuo di locazione, sino ad un massimo di 3.360,00 euro.

L’importo complessivo non potrà comunque eccedere i 9.360,00 euro annui (780 euro mensili), limite da riparametrare in funzione della scala di equivalenza già citata.

Agevolazioni disoccupati: sussidi economici covid-19

Fra i bonus INPS per disoccupati oltre a quelli strutturali, vi sono poi dei sussidi e agevolazioni temporanei; questi sono decisi di anno in anno, normalmente tramite la Legge di Bilancio, oppure tramite appositi decreti-legge.

Per quest’anno e l’anno precedente pensiamo ad esempio ai vari:

  • contributi a fondo perduto per partite IVA;
  • bonus lavoratori spettacolo;
  • bonus lavoratori stagionali.
Aiuti e bonus per disoccupati 2021: dalla NASpI al Reddito di Cittadinanza. La nostra guida

Gli aiuti per disoccupati consistono in misure economiche, bonus, indennità e sussidi in favore delle persone che si trovano in momentanei periodi di disoccupazione per la perdita del lavoro, oppure perchè in cerca di occupazione. L’ordinamento italiano prevede infatti numerose forme di sostegno al reddito per coloro che si trovano in stato di disoccupazione.

Gran parte degli aiuti, che per comodità chiameremo bonus per disoccupati, sono erogati dall’INPS direttamente al beneficiario, come avviene per l’indennità di disoccupazione NASPI riservata ai lavoratori dipendenti per il Reddito di cittadinanza, il sussidio di disoccupazione è accreditato su un’apposita carta di pagamento elettronica, la cosiddetta “Carta RdC”.

Diversi invece sono i cosiddetti bonus Isee basso fra cui ad esempio la social card per disoccupati per pagare le utenze e piccole spese che spetta ad altre condizioni. Vi sono infine numerosi bonus e sussidi, anche temporanei per far fronte ai periodi di crisi, come quello che stiamo attraversando a causa della pandemia da covid-19.

Aiuti per disoccupati 2021: i bonus per disoccupati più importanti

A prescindere dalle differenze citate, ciò che accomuna gli interventi anti-disoccupazione è la finalità di garantire un sostegno temporaneo a chi è senza lavoro, favorendone il reinserimento professionale.

Analizziamo la disciplina con i singoli aiuti, agevolazioni e sussidi di disoccupazione nel dettaglio.

Bonus per disoccupati: indennità di disoccupazione NASPI

Il principale sussidio di disoccupazione per i lavoratori dipendenti, eccezion fatta per gli operai agricoli, è il sussidio mensile NASPI.

Come anticipato, la perdita del lavoro dev’essere involontaria. Questo significa che questo sussidio per disoccupati spetta per le ipotesi di interruzione del rapporto a fronte di:

  • Licenziamento, compreso quello per giusta causa o giustificato motivo oggettivo (cosiddetto “licenziamento disciplinare”);
  • Cessazione del rapporto a tempo determinato per scadenza del termine.

Sono altresì compresi gli eventi di:

  • Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta in sede protetta (Ispettorato territoriale del lavoro) ovvero in ragione del rifiuto di trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, a condizione che quest’ultima sia distante oltre 50 km dalla residenza o raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi di trasporto pubblici;
  • Dimissioni per giusta causa;
  • Dimissioni presentate nel periodo tutelato di maternità.

Da ultimo, nell’ambito delle misure straordinarie introdotte a seguito dell’emergenza COVID-19, il Decreto “Sostegni” (D.l. n. 41/2021) ha escluso dal divieto di ricorrere a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo, le ipotesi di risoluzione del rapporto a seguito di adesione del lavoratore ad un accordo collettivo aziendale, stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentate a livello nazionale. Per i dipendenti interessati, in presenza degli altri requisiti, è possibile accedere all’indennità NASPI.

La misura appena citata ha effetti:

  • Sino al 30 giugno 2021 per la generalità delle aziende;
  • Sino al 31 ottobre 2021 per le aziende che accedono agli ammortizzatori sociali INPS previsti dal Decreto “Sostegni”, nello specifico Cassa integrazione guadagni in deroga ed assegno ordinario erogato dal FIS.

NASPI 2021: requisiti, importo e durata

La prestazione NASPI spetta in presenza dei seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione (richiesto per l’intero periodo di fruizione della NASPI);
  • Almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la perdita del lavoro;
  • Almeno 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Il decreto Sostegni ha di fatto eliminato questo requisito fino al 31 dicembre 2021.

Previa domanda da inoltrare all’INPS, a pena di decadenza, entro 68 giorni dalla perdita del lavoro; la NASPI è calcolata in base alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni. Ad ogni modo, l’importo mensile non potrà eccedere i 1.335,40 euro.

Il sussidio spetta per un numero di settimane pari alla metà di quelle per cui sono stati accreditati contributi negli ultimi 4 anni, comunque entro un massimo di 24 mesi.

Leggi anche: NASpI: guida completa e aggiornata al 2021

Bonus per disoccupati: DIS-COLL, la disoccupazione per i collaboratori

I soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (non pensionati e privi di partita IVA) hanno diritto, per gli eventi di disoccupazione, all’indennità DIS-COLL. Sono ricompresi tra i beneficiari gli assegnisti e i dottorandi di ricerca destinatari di borsa di studio purché, appunto, iscritti esclusivamente alla Gestione citata.

Il sussidio, erogato dall’INPS previa domanda entro 68 dalla cessazione del contratto di collaborazione o dell’assegno di ricerca / dottorato, spetta in presenza di almeno un mese di contribuzione alla Gestione separata, nel periodo dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione, sino alla data stessa di interruzione del rapporto.

La DIS-COLL è riconosciuta mensilmente, per una durata pari alla metà dei mesi in cui sono stati versati contributi nel periodo dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’interruzione del rapporto e l’evento stesso. In ogni caso, la prestazione non potrà avere durata superiore ai 6 mesi.

L’importo dell’indennità è calcolato in funzione del reddito imponibile ai fini previdenziali, derivante dal rapporto di collaborazione, relativo all’anno in cui si è interrotto il contratto ed all’anno solare precedente. Il valore dev’essere successivamente diviso per i mesi di contribuzione o frazione di essi.

L’ammontare mensile non potrà comunque essere superiore a 1.335,40 euro mensili.

Bonus per disoccupati: disoccupazione agricola

Gli operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, nonché piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti, possono accedere all’indennità di disoccupazione agricola, erogata dall’INPS in misura e con requisiti differenti a seconda che si tratti di operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) o a termine (OTD).

La disoccupazione spetta agli operai agricoli a tempo indeterminato a fronte di:

  • Almeno due anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
  • Accredito di 102 contributi giornalieri nel biennio rappresentato dall’anno di competenza della disoccupazione e da quello precedente.

Per i lavoratori a termine, al contrario, sono previste due misure alternative:

  • Disoccupazione ordinaria riconosciuta in presenza di almeno 102 contributi giornalieri nell’anno di presentazione della domanda ed in quello precedente;
  • Disoccupazione speciale spettante in presenza degli stessi requisiti della prestazione ordinaria con, in aggiunta, il requisito di aver lavorato a tempo determinato nell’anno di riferimento del sussidio.

La durata e l’importo della misura variano tra operai a tempo indeterminato e a termine:

  • Gli OTI hanno diritto all’indennità (calcolata sul 30% della retribuzione effettiva) per un numero di giornate pari a quelle lavorate, entro il limite annuo di 365;
  • Per gli operai a tempo determinato l’indennità è calcolata sul 40% della retribuzione soggetta a contributi, erogata per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, nel limite di 365 giorni.

Per accedere alla prestazione è necessario inviare domanda telematica all’INPS entro il 31 marzo dell’anno successivo quello di riferimento.

Bonus per disoccupati: assegno di ricollocazione

L’assegno di ricollocazione è rappresentato da un voucher, spendibile presso Centri per l’impiego e Agenzie per il lavoro, al fine di ottenere un servizio di ricollocazione professionale.

La misura, inizialmente prevista per i percettori di NASPI da almeno 4 mesi, è stata sospesa a seguito dell’introduzione del Reddito di cittadinanza, con decorrenza 29 gennaio 2019.

Attualmente, l’assegno di ricollocazione (la cui gestione è affidata a Regioni e Province autonome), è riconosciuto ai percettori del Reddito di cittadinanza ed ai lavoratori coinvolti in accordi di ricollocazione nelle ipotesi di Cassa integrazione guadagni straordinaria (per le ipotesi di riorganizzazione aziendale o crisi).

Reddito di cittadinanza 2021 (RdC)

Fra gli aiuti economici per disoccupati il Reddito di cittadinanza (RdC) risulta essere uno dei più importanti al momento; è una misura economica di contrasto alla povertà, introdotta dal Decreto legge numero 4/2019, finalizzata al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Non è un vero e proprio aiuto per disoccupati in quanto in taluni casi può essere percepito anche da chi ha un lavoro.

Questi aiuti per disoccupati senza reddito, peraltro sono:

  1. compatibili con le indennità NASPI e DIS-COLL ed ogni altro strumento di sostegno al reddito nei casi di disoccupazione involontaria,
  2. e spettano per un periodo massimo di 18 mesi, rinnovabili dopo un mese di sospensione.

Il sussidio è riconosciuto in presenza di determinati requisiti anagrafico – residenziali e patrimoniali, in particolare:

  • Valore ISEE inferiore a 9.360,00 euro;
  • Patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) non superiore a 30 mila euro;
  • Patrimonio mobiliare non superiore a 6 mila euro (single), limite aumentato in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare;
  • Reddito familiare inferiore a 6 mila euro annui, valore anch’esso soggetto a riproporzionamento in virtù della composizione del nucleo familiare.

L’ammontare del RdC, accreditato mensilmente su una carta di pagamento elettronica (Carta RdC) rilasciata da Poste Italiane, è composto da:

  • Quota A, il cui importo annuo è ottenuto moltiplicando il valore di 6 mila euro per il corrispondente parametro di una scala di equivalenza;
  • Quota B, pari al canone annuo di locazione, sino ad un massimo di 3.360,00 euro.

L’importo complessivo non potrà comunque eccedere i 9.360,00 euro annui (780 euro mensili), limite da riparametrare in funzione della scala di equivalenza già citata.

Agevolazioni disoccupati: sussidi economici covid-19

Fra i bonus INPS per disoccupati oltre a quelli strutturali, vi sono poi dei sussidi e agevolazioni temporanei; questi sono decisi di anno in anno, normalmente tramite la Legge di Bilancio, oppure tramite appositi decreti-legge.

Per quest’anno e l’anno precedente pensiamo ad esempio ai vari:

  • contributi a fondo perduto per partite IVA;
  • bonus lavoratori spettacolo;
  • bonus lavoratori stagionali.

Tasse anche sulle mance: per la Cassazione sono reddito da lavoro dipendente

Bisogna pagare le tasse sulle mance? Le mance costituisco reddito da lavoro dipendente e quindi imponibile fiscale ai fini del TUIR? Quasi tutti nella vita abbiamo lasciato la mancia ad un cameriere, al momento di andare via da un ristorante o da un bar, dopo la consumazione. Ebbene, proprio sulla cd. mancia vi è una recentissima sentenza  della Cassazione – la n. 26512 – depositata ieri giovedì 30 settembre, che fa finalmente luce su questa elargizione, dal punto di vista fiscale.

Ebbene, la Suprema Corte ha chiarito che le mance incassate per il tramite della propria prestazione lavorativa, vanno tassate; ovvero sono riconducibili a reddito da lavoro dipendente.

La sentenza del giudice di legittimità non è stata ancora pubblicata, ma è stata citata dal noto quotidiano economico Il Sole 24 Ore per la sua indubbia rilevanza nei rapporti tra cliente e prestatore di lavoro. Vediamo allora qualche dettaglio in proposito.

Leggi anche: Nadef 2021 approvata in CdM, gli aiuti per famiglie e lavoratori

Tasse sulle mance: il contesto di riferimento

Prima di parlare di tasse sulle mance, spendiamo qualche parola su questa somma di denaro. La mancia consiste in una somma che è elargita, oltre a quanto spettante, come ricompensa per il servizio prestato. E’ un’erogazione liberale usata soprattutto nell’ambito della ristorazione e facchinaggio.

L’origine della cd. mancia deriva dal francese manche, ossia manica, ed è da rimarcare che l’abitudine si diffuse in tempi nei quali la servitù non incassava stipendio; ma soltanto vitto, alloggio e un vestito nuovo da far durare per dodici mesi. Le maniche del vestito, com’è ovvio, erano le prime a consumarsi per l’usura: ecco perché il padrone versava al servo una “mancia” per consentirgli di acquistare le maniche di ricambio. Ma è pur vero che secondo alcuni l’origine della mancia sarebbe ancora più antica, e da far risalire agli antichi romani.

Oggi diffusa nel mondo, le abitudini in fatto di mancia cambiano in base al Paese. Infatti, in paese come gli USA e il Canada è praticamente obbligatoria nella prassi; in altri paesi come il Giappone è invece un’offesa, in ragione del fatto che il buon servizio è semplicemente un dovere. Insomma, nel paese del sol levante, il cameriere non si aspetta mai un ‘bonus’ per il lavoro svolto.

In Europa, Italia compresa, concedere la mancia è a libera scelta dei clienti. Per quanto riguarda il nostro paese equivale a una esigua percentuale del conto del ristorante o dell’hotel, per il facchino, per il cameriere, o per il personale di pulizia.

Tasse sulle mance: ecco il motivo individuato dalla Corte

Abbiamo all’inizio accennato che con una sentenza del 30 settembre, la Corte di Cassazione ha sancito che debbono essere versate le tasse sulle mance incassate con la propria prestazione lavorativa. In particolare, il provvedimento ha l’utilità di chiarire una volta per tutte, che le mance sono da considerarsi parte del reddito da lavoro dipendente, sia a scopi fiscali che a fini contributivi.

Nel redigere la sentenza, la Corte di Cassazione ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate, la quale aveva fatto ricorso contro un dipendente di un hotel di lusso della Costa Smeralda, in Sardegna, il quale in un anno era riuscito ad incassare la bellezza di 84mila euro solo in mance erogate dai facoltosi clienti.

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Per l’Amministrazione finanziaria, infatti, il totale delle mance ottenute dal dipendente costituiva reddito da lavoro dipendente non dichiarato. In un primo tempo, tuttavia, la Commissione tributaria regionale, cui si era rivolto il contribuente in difesa della sua posizione, aveva però accolto la tesi del lavoratore subordinato. Ciò sulla scorta dell’affermazione per cui le mance erano giunte dai clienti e dalla libera volontà di questi ultimi. Senza cioè il ‘passaggio intermedio’ del datore di lavoro.

Cassazione: le mance rientrano fra i redditi da lavoro dipendente

La controversia, giunta infine in Cassazione, alla fine ha premiato l’Agenzia delle Entrate e la sue richieste in merito alle tasse sulle mance. Infatti, la Suprema Corte ha chiarito che in base all’art. 51 TUIR,  il concetto di reddito da lavoro dipendente non attiene soltanto alla retribuzione versata dal datore di lavoro; ma include altresì anche tutte le (eventuali) somme incassate, nell’ambito del rapporto di lavoro. Ecco allora il rilievo delle mance, le quali debbono considerarsi di fatto tassabili.

In altre parole, le erogazioni liberali dirette al lavoratore dipendente, per quanto svolto al livello di prestazione lavorativa, fanno parte dell’ampio concetto di reddito. Ne consegue che hanno rilievo a fini fiscali, come opportunamente segnalato dalla Cassazione.


Isopensione: chiarimenti INPS sui requisiti d’età in base alla speranza di vita

Il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita dell’età pensionabile incide sul regime dell’isopensione. Meccanismo che, peraltro, è stato congelato per il biennio 2021-2022 ma che dal 1° gennaio 2023 sarà di nuovo operativo. Difatti, per il biennio 2021-2022, per coloro che hanno avuto accesso alle prestazioni di accompagnamento alla pensione (cd. isopensione), entro il 1° gennaio 2019, la maturazione dei requisiti contributivi, per la pensione anticipata, è fissata a:

  • 42 anni e 3 mesi per le donne;
  • 43 anni e 3 mesi per gli uomini.

Mentre la maturazione del requisito anagrafico, per la pensione di vecchiaia, è fissata a 67 anni; a prescindere da quale sia stata la data certificata, in via prospettica, in fase di accesso alle suddette prestazioni.

A renderlo noto è l’INPS, con la circolare n. 142 del 27 settembre 2021.

Isopensione, incrementi prospettici della speranza di vita

Poiché l’accesso a tali prestazioni può avvenire anche con diversi anni di anticipo rispetto al conseguimento della pensione (con l’isopensione l’uscita è anticipata fino a 7 anni), in sede di determinazione della data di pensionamento, l’istituto utilizza gli incrementi prospettici. Ciò può portare ad avere una decorrenza, certificata sulla base delle stime della speranza di vita effettuata in un periodo più remoto, non coincidente con quella determinata in sede di liquidazione della pensione, che tiene conto, invece, degli effettivi incrementi.

Solo l’emanazione dei decreti direttoriali per gli anni a venire stabilirà in modo definitivo l’incremento della

In altre parole, ci potrebbe essere una discordanza tra:

  • i requisiti richiesti al momento della certificazione di esodo
  • e quelli fissati al momento del termine della prestazione.

Pertanto, l’interessato che non ha maturato i requisiti potrebbe rimanere scoperto per tutto il periodo rimanente.

Un rischio che si potrebbe concretizzare tenuto conto – come detto – che l’accesso a tali tipologie di pensione anticipata può avvenire anche con diversi anni di anticipo rispetto al conseguimento dei requisiti richiesti per l’uscita dal mondo del lavoro.

In tal caso, specifica l’INPS, per gli assegni con decorrenza precedente al 2019, il datore di lavoro può continuare ad erogare la prestazione fino alla maturazione delle condizioni; purché si presenti la domanda di pensione anticipata entro ottobre di quest’anno.

Isopensione, adeguamenti della speranza di vita dal 2022

Per i titolari di isopensione, con decorrenza entro il 1° gennaio 2019, si modifica la durata del periodo di corresponsione delle prestazioni; oltre alla contribuzione correlata eventualmente dovuta.

L’INPS provvederà, a seguito della ripresa del meccanismo, ad erogare le prestazioni in base alle variazioni dell’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. Sul punto, lo stesso Istituto evidenzia che potrebbero essersi verificati dei casi di presentazione in ritardo della domanda di pensione anticipata.

I titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione, infatti, potrebbero non aver considerato l’incremento pari a zero della speranza di vita per i due anni di riferimento.

In queste ipotesi, la decorrenza dei trattamenti pensionistici resta comunque la prima utile in base alla data di presentazione della domanda di pensione anticipata e il datore di lavoro può, eccezionalmente, continuare ad erogare la prestazione per tutto il periodo rimanente.

In questo modo viene garantito il pagamento dell’indennità senza che per il titolare sei verifichi l’interruzione della prestazione prima che venga percepito il trattamento pensionistico. La contribuzione correlata è comunque dovuta fino alla maturazione dei requisiti contributivi di 42 anni e 3 mesi per le donne e di 43 anni e 3 mesi per gli uomini.

Isopensione, titolari di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà

Con riferimento ai titolari, entro il 1° gennaio 2019, di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà,  l’INPS fa riserva di fornire successive istruzioni, nel caso in cui i competenti Comitati amministratori assumano sulla tematica in oggetto specifiche determinazioni. In assenza di tali determinazioni, si conferma la facoltà del lavoratore in esodo di usufruire dell’assegno straordinario fino alla scadenza inizialmente stabilita.

Nel caso di anticipo della scadenza, la Struttura territoriale competente alla gestione dell’assegno straordinario avrà cura di inserire nel “Portale delle prestazioni atipiche” le rate di prestazione di accompagnamento a pensione, eventualmente corrisposte nelle more della liquidazione della pensione.

Lavoro e Diritti: la tua guida facile su lavoro, pensioni, fisco e welfareultima modifica: 2021-10-02T19:20:29+02:00da vitegabry
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