Cittadino UE

Cittadino UE può essere escluso dalle prestazioni non contributive se inoccupato da un anno nel paese ospitante

Secondo la Direttiva Europea 2004/38 sulla libera circolazione, un cittadino dell’Unione che ha goduto di un diritto di soggiorno in qualità di lavoratore, e che si trova ora in disoccupazione involontaria dopo aver lavorato per meno di un anno, conserva lo status di lavoratore e, con questo, il diritto di soggiorno per almeno sei mesi.

Durante tutto questo periodo, egli può avvalersi del principio della parità di trattamento e ha diritto alle prestazioni di assistenza sociale. Scaduto questo periodo di sei mesi (o se la persona non ha mai lavorato nello Stato membro ospitante) il cittadino in questione non può essere espulso fino a quando è in grado dimostrare che continua a cercare lavoro e che ha reali possibilità di essere assunto. Tuttavia, secondo la sentenza della Corte di giustizia del 15 settembre 2015, lo Stato membro ospitante può in questo caso rifiutargli le prestazioni non contributive.

La questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra il “Jobcenter Berlin Neukölln”  (Germania) e quattro cittadini svedesi: la ….., nata in Bosnia, e i suoi tre figli  nati in Germania.

La famiglia … ha lasciato la Germania nel 1999 per recarsi in Svezia e vi ha fatto ritorno nel giugno 2010. Dopo il loro rientro, la signora ….. e la figlia maggiore hanno svolto, sino al maggio 2011, diversi lavori di durata complessiva inferiore a un anno. Da allora non hanno più svolto alcuna attività lavorativa. Alla famiglia sono state poi accordate prestazioni di assicurazione di base durante il periodo compreso tra il 1 dicembre 2011 e il 31 maggio 2012.

Nel 2012, il Jobcenter Berlin Neukölln ha cessato il pagamento delle prestazioni, ritenendo che il cui diritto di soggiorno della signora …. e della sua figlia maggiore fosse giustificato unicamente dalla ricerca di un lavoro. Di conseguenza, tale autorità ha escluso anche gli altri figli dai rispettivi assegni.

A tale riguardo, la Corte constata che vi sono due possibilità per conferire un diritto di soggiorno:

– se un cittadino dell’Unione che ha beneficiato di un diritto di soggiorno in quanto lavoratore si trova in stato di disoccupazione involontaria dopo aver lavorato per un periodo inferiore a un anno e si è fatto registrare in qualità di richiedente lavoro presso l’ufficio di collocamento, egli conserva lo status di lavoratore e il diritto di soggiorno per almeno sei mesi. Per tutto questo periodo, può avvalersi del principio della parità di trattamento e del diritto a prestazioni di assistenza sociale;

– se un cittadino dell’Unione non ha ancora lavorato nello Stato membro ospitante o se il periodo di sei mesi è scaduto, questo cittadino, in quanto richiedente lavoro, non può essere allontanato da tale Stato membro fintantoché possa dimostrare che continua a cercare lavoro e che ha reali possibilità di essere assunto. Lo Stato membro ospitante può tuttavia rifiutare qualsiasi prestazione di assistenza sociale.

da www.osservatorioinca.org

Cittadino UEultima modifica: 2015-09-30T12:05:36+02:00da vitegabry
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