INAIL

Inail – Infortunio e/o malattia professionale nel settore marittimo

Dal 31 maggio 2010, sono state trasferite all’Inail le funzioni precedentemente svolte dall’Ipsema nei confronti dei lavoratori del settore marittimo per quanto riguarda gli infortuni e/o le malattie professionali (Legge 122/2010), ma nonostante siano trascorsi più di cinque anni non è ancora avvenuto il completamento di tutte le attività funzionali al nuovo modello organizzativo e ciò in alcuni casi ha determinato per la trattazione dei casi un iter non sempre lineare.

La Direzione centrale prestazioni e la Sovraintendenza sanitaria dell’Inail hanno pertanto, con circolare n.66 del 4 agosto, provveduto ad emanare istruzioni operative alle Sedi, al fine di razionalizzare l’espletamento delle funzioni medico legali propedeutiche al riconoscimento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e all’erogazione dell’indennità temporanea per inidoneità alla navigazione.

Nella nota innanzitutto viene  ribadito che, competenti per la trattazione amministrativa dei casi e dell’erogazione delle prestazioni economiche, sanitarie e riabilitative, sono le Sedi compartimentali (ex Ipsema) del settore navigazione, fino alla loro chiusura definitiva e quindi laddove risultino ancora esistenti.

Le sedi locali Inail, a cui erroneamente vengano inviate denunce, istanze, documentazione, ecc,  non possono – è sottolineato nella circolare – non accettare per “non competenza” i casi, così come avvenuto finora, determinando notevoli lungaggini per la definizione degli eventi ma devono trasmettere quanto ricevuto alle Sedi compartimentali e informare di ciò l’interessato.

Poiché le sedi compartimentali non dispongono di centri medico legali, nella nota viene ribadito che, con decorrenza immediata, le attività medico legali, funzionali alla tempestiva erogazione delle prestazioni, sono trattate dalla Sedi Inail competenti, individuate in base al criterio, attualmente in uso nell’Istituto, del domicilio dell’assistito, come peraltro già avviene per le visite collegiali nei confronti dei marittimi.

Cos’è l’inidoneità temporanea alla mansione

I lavoratori marittimi appartenenti alla I e II categoria della gente di mare (personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo e personale addetto ai servizi complementari di bordo), dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione in seguito ad infortunio o malattia professionale, è dovuta dall’Inail, per il periodo di  temporanea inidoneità  e al massimo per un anno, una indennità giornaliera.

Tale prestazione, sostitutiva della retribuzione, è pari al 75% di quanto percepito dal marittimo nei trenta giorni precedenti lo sbarco, con esclusione del compenso del lavoro straordinario; va invece conteggiata l’indennità di navigazione, nella misura del 50%, in quanto erogata con carattere di continuità.

Anche relativamente a questa speciale indennità, l’Inail ha precisato che, laddove la competenza a trattare la pratica risulti la sede compartimentale ex Ipsema, il parere medico legale in merito alla riconducibilità della inidoneità temporanea alla navigazione (accertata dalla Commissione medica permanente di primo grado) ad un evento infortunistico o ad una malattia professionale riconosciuti dall’Inail,  dovrà essere richiesto alla sede locale Inail in base al domicilio dell’assicurato.

INAILultima modifica: 2015-09-02T22:01:23+02:00da vitegabry
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