IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
RITENUTA la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni per accelerare e semplificare la realizzazione di opere
infrastrutturali strategiche, indifferibili e urgenti, nonche' per
favorire il potenziamento delle reti autostradali e di
telecomunicazioni e migliorare la funzionalita' aeroportuale;
RITENUTA altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni in materia ambientale per la mitigazione del rischio
idrogeologico, la salvaguardia degli ecosistemi, l'adeguamento delle
infrastrutture idriche e il superamento di eccezionali situazioni di
crisi connesse alla gestione dei rifiuti, nonche' di introdurre
misure per garantire l'approvvigionamento energetico e favorire la
valorizzazione delle risorse energetiche nazionali;
RITENUTA infine la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni per la semplificazione burocratica, il rilancio dei
settori dell'edilizia e immobiliare, il sostegno alle produzioni
nazionali attraverso misure di attrazione degli investimenti esteri e
di promozione del Made in Italy, nonche' per il rifinanziamento e la
concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa
vigente al fine di assicurare un'adeguata tutela del reddito dei
lavoratori e sostenere la coesione sociale;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 agosto 2014;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dello sviluppo economico, dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, per gli affari regionali e le autonomie e dell'economia e
delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
(Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi
ferroviari Napoli - Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure
urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse
nazionale)
1. L'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A e'
nominato, per la durata di due anni dall'entrata in vigore del
presente decreto, Commissario per la realizzazione delle opere
relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari, di cui al Programma
Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n.
443, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ((. . . )).
L'incarico e' rinnovabile con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche dei risultati
conseguiti e verificati in esito alla rendicontazione di cui al comma
8. ((Al Commissario di cui al primo periodo non sono corrisposti
gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque
denominati.))
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di poter
celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione
delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari, in modo
da poter avviare i lavori relativi a parte dell'intero tracciato
entro e non oltre il 31 ottobre 2015, il Commissario provvede
all'approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi e
i tempi di realizzazione dell'opera, con particolare riferimento alla
tratta appenninica Apice-Orsara, ((fatta salva la previsione
progettuale, lungo la suddetta tratta, della stazione ferroviaria in
superficie,)) il Commissario rielabora i progetti anche gia'
approvati ma non ancora appaltati. Anche sulla base dei soli progetti
preliminari, il Commissario puo' bandire la gara e tassativamente
entro centoventi giorni dall'approvazione dei progetti decorrenti
dalla chiusura della conferenza di servizi provvede alla consegna dei
lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. ((Negli avvisi, nei
bandi di gara o nelle lettere di invito il Commissario prevede che la
mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole
contenute nei protocolli di legalita' stipulati con le competenti
prefetture-uffici territoriali del Governo, riferite alle misure di
prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione
mafiosa, nonche' per la verifica della sicurezza e della regolarita'
dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione dalla gara e
che il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole
medesime, nel corso dell'esecuzione del contratto, comporta la
risoluzione del contratto stesso.)) ((Il mancato inserimento delle
suddette previsioni)) comporta la revoca del mandato di Commissario.
Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attivita'
amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla
realizzazione della citata tratta ferroviaria, utilizzando all'uopo
le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento
delle strutture tecniche citate. In sede di aggiornamento del
Contratto di programma il Commissario trasmette al CIPE i progetti
approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di
avanzamento, segnalando eventuali anomalie e significativi
scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di
realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di
definanziamento degli interventi. Il contratto istituzionale di
sviluppo sottoscritto in relazione all'asse ferroviario Napoli - Bari
puo' essere derogato in base alle decisioni assunte dal Commissario
di cui al comma 1.
((2-bis. Si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui agli
articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Resta altresi' ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 17, della
legge 6 novembre 2012, n. 190)).
3. Gli interventi da praticarsi sull'area di sedime della tratta
ferroviaria Napoli - Bari, nonche' quelli strettamente connessi alla
realizzazione dell'opera, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di
pubblica utilita'.
4. La conferenza di servizi per la realizzazione degli interventi
sopra citati e' convocata entro quindici giorni dall'approvazione dei
progetti ((. . .)). Qualora alla conferenza di servizi il
rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente,
o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la
conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il
dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere
motivato e recare, a pena di non ammissibilita', le specifiche
indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. ((Con
riferimento agli interventi di cui al presente comma, in caso di
motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio
storico-artistico ovvero alla tutela della salute e della pubblica
incolumita', si applica l'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; in tal caso, tutti i
termini previsti dal citato comma 3 sono ridotti alla meta'.))
5. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi,
necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al
comma 4, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta
giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si
intendono acquisiti con esito positivo.
((6. Sulla base di apposita convenzione fra il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Commissario, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale della
predetta Agenzia per favorire l'informazione, il coinvolgimento e i
rapporti con i territori interessati, ai fini della migliore
realizzazione dell'opera)).
7. La realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria
Napoli - Bari e' eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito
del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
8. Il Commissario ((, entro il 31 gennaio dell'esercizio
finanziario successivo a quello di riferimento,)) provvede alla
rendicontazione annuale delle spese di realizzazione della tratta
ferroviaria Napoli - Bari sulla scorta dei singoli stati di
avanzamento dei lavori, segnalando eventuali anomalie e significativi
scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di
realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di
definanziamento degli interventi. ((Il rendiconto semestrale e'
pubblicato nei siti web del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e delle regioni il cui territorio e' attraversato dalla
tratta ferroviaria Napoli-Bari.))
((8-bis. Al fine di non incorrere nelle limitazioni del patto di
stabilita' interno, il Commissario e' autorizzato a richiedere i
trasferimenti di cassa, in via prioritaria, a valere sulle risorse di
competenza nazionale e, in via successiva, sulle risorse di
competenza regionale, che insieme concorrono a determinare la
copertura finanziaria dell'opera)).
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo
si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC
Palermo - Catania - Messina.
10. ((Per accelerare la conclusione del contratto il cui periodo di
vigenza e' scaduto e consentire la prosecuzione degli interventi
sulla rete ferroviaria nazionale, il contratto di programma 2012-2016
- parte investimenti, sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la
societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, e' approvato con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Lo
schema di decreto di cui al primo periodo e' trasmesso alle Camere
entro trenta giorni dalla predetta data, per l'espressione del parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono
espressi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale
termine, il decreto puo' comunque essere emanato)). Una quota pari a
220 milioni di euro delle risorse stanziate dalla legge 27 dicembre
2013, n. 147, quale contributo in conto impianti a favore di RFI e'
finalizzata agli interventi di manutenzione straordinaria previsti
nel Contratto di Programma parte Servizi 2012-2014, con conseguente
automatico aggiornamento delle relative tabelle contrattuali. ((Agli
enti locali che hanno sottoscritto, entro il 31 dicembre 2013,
apposite convenzioni con la societa' RFI Spa per l'esecuzione di
opere volte all'eliminazione di passaggi a livello, anche di
interesse regionale, pericolosi per la pubblica incolumita', e'
concesso di escludere, nel limite di tre milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014 e 2015, dal computo del patto di stabilita' interno
per gli anni 2014 e 2015 le spese da essi sostenute per la
realizzazione di tali interventi, a condizione che la societa' RFI
Spa disponga dei relativi progetti esecutivi, di immediata
cantierabilita', alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Ai relativi oneri si provvede per
l'anno 2014 a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, e
per l'anno 2015 a valere sulle risorse di cui al comma 5 del medesimo
articolo. Alla ripartizione degli spazi finanziari tra gli enti
locali si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti)).
((10-bis. Al fine di rendere cantierabili nel breve termine opere
di interesse pubblico nazionale o europeo nel settore ferroviario,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti redige il Piano di ammodernamento dell'infrastruttura
ferroviaria, con il quale individua, secondo criteri di convenienza
economica per il sistema-Paese, le linee ferroviarie da ammodernare,
anche tramite l'impiego dei fondi della Connecting Europe Facility,
sia per il settore delle merci sia per il trasporto dei passeggeri.
Il Piano e' redatto in collaborazione con le associazioni di
categoria del settore ed e' tempestivamente reso pubblico nel
rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)).
11. Per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei
contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui
all'articolo 698 del codice della navigazione sono approvati, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da
adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore ((della legge
di conversione)) del presente decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente
entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC
con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Per
gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso dalle Regioni e
dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali in
base alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei
procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383, e successive modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli
effetti, la verifica di conformita' urbanistica delle singole opere
inserite negli stessi piani regolatori.
((11-bis. Al fine di garantire la tempestivita' degli investimenti
negli aeroporti, il modello tariffario e il livello dei diritti
aeroportuali sono elaborati entro ottanta giorni dall'apertura della
procedura di consultazione e trasmessi all'Autorita' di regolazione
dei trasporti per la successiva approvazione entro i successivi
quaranta giorni. Decorsi tali termini la tariffa aeroportuale entra
in vigore, fatti salvi i poteri dell'Autorita' di sospendere il
regime tariffario ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Per i contratti di programma
vigenti e per la loro esecuzione resta ferma la disciplina in essi
prevista in relazione sia al sistema di tariffazione, sia alla
consultazione, salvo il rispetto del termine di centoventi giorni
dall'apertura della procedura di consultazione per gli adeguamenti
tariffari.
11-ter. In attuazione degli articoli 1, paragrafo 5, e 11,
paragrafo 6, della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, la procedura per la risoluzione di
controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto
non puo' essere promossa quando riguarda il piano di investimento
approvato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile e le relative
conseguenze tariffarie ne' quando il piano di investimento risulta
gia' approvato dalle competenti amministrazioni.
11-quater. Per consentire la prosecuzione degli interventi previsti
nel piano di investimento degli aeroporti i cui contratti di
programma risultano scaduti alla data del 31 dicembre 2014, i
corrispettivi tariffari per l'anno 2015 sono determinati applicando
il tasso di inflazione programmato ai livelli tariffari in vigore per
l'anno 2014. Tali corrispettivi si applicano, previa informativa alla
International Air Transportation Association ai fini
dell'aggiornamento dei sistemi di biglietteria presso le agenzie di
vendita dei titoli di viaggio, dal 1º gennaio 2015 fino alla data di
entrata in vigore dei livelli tariffari determinati in applicazione
dei modelli di tariffazione di cui al capo II del titolo III del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni)).
In aggiunta a quelli già presenti sono ora disponibili, aggiornati in “multivigenza”, gli atti normativi pubblicati nel 1938 e nel 1939.
A integrazione della visualizzazione del testo dei lavori preparatori relativi all’atto, così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è ora possibile accedere alla successione delle letture parlamentari con puntamento, se disponibile, alle schede dei lavori preparatori pubblicati sui siti del Senato della Repubblica e/o della Camera dei Deputati.