Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul lavoro

Info e normativa

 

Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul lavoro

L’Assessorato al Lavoro, Pari opportunità e politiche giovanili  della Regione Lazio ha promosso l’attivazione di un Fondo regionale di solidarietà delle vittime di incidenti mortali sul lavoro finanziato ai sensi dell’art. 42 della Legge n. 31 del 24 dicembre 2008 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009” e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale n. 308 del 30 aprile 2009.  

Questa  deliberazione ha definito i criteri di accesso al Fondo, rinviando a successivi atti la definizione della  modulistica. 

 Beneficiari

Sono destinatari del contributo del Fondo regionale:

•   i familiari superstiti di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro residenti, al momento dell’infortunio, nel territorio della Regione Lazio;

•   i familiari superstiti di lavoratori deceduti a causa di infortuni sul lavoro avvenuti nel territorio della Regione Lazio.

               Gli eventi infortunistici devono essersi verificati a partire dal 1^ gennaio 2009.

               Rientrano nella categorie di “familiari superstiti”  i soggetti definiti ai sensi dell’art. 85, comma 1, punti da 1 a 4, del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DPR 30 giugno 1965 n. 1124) ed in particolare:

•   coniuge;

•   figli minori legittimi, naturali riconosciuti o riconoscibili, adottivi;

in mancanza di familiari  di cui ai punti precedenti

  •    genitori viventi a carico; 
  •    fratelli o sorelle conviventi ed a carico.

 

Contributi 

  I contributi consistono in un’erogazione una tantum di 10 mila euro per ogni lavoratore deceduto, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo regionale. 

  Le richieste di contributo, autorizzate dalla Direzione regionale lavoro, pari opportunità e politiche giovanili ,  che non dovessero rientrare nel finanziamento per mancanza di risorse finanziarie , saranno considerate in via prioritaria nel corso dell’anno successivo.

I contributi del Fondo regionale vengono erogati ad integrazione dei benefici del Fondo nazionale di solidarietà alle vittime di incidenti sul lavoro previsto dall’art. 1, comma 1187 della legge n. 296/2006 mentre sono incompatibili con interventi analoghi disposti da altre Regioni o province.

 

Modalità di presentazione delle domande

Le richieste, redatte secondo la modulistica prevista, possono essere consegnate a mano o spedite per posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alle sedi INAIL competenti per territorio.

               
 La firma  sulla domanda può  essere autenticata,   previa  identificazione  del dichiarante,  dal funzionario  incaricato  a ricevere la documentazione   presso   la   competente   sede   dell’Istituto   ( INAIL o IPSEMA )  o   presso  gli   Uffici  comunali.  

               Nel   caso   in   cui   l’istanza   venga   inviata   a   mezzo   raccomandata   A/R,   la   firma  dovrà   essere  autenticata.

Sulla busta deve essere indicato con chiarezza: “Richiesta di ammissione ai contributi del Fondo regionale infortuni sul lavoro.  

 

 

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Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul lavoroultima modifica: 2014-03-21T17:46:38+01:00da vitegabry
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