Sicurezza del lavoro

Sicurezza sul lavoro e contratto di lavoro temporaneo
04/03/2014

In caso di assunzione di un lavoratore con contratto di lavoro temporaneo, l’azienda non è tenuta a comunicare alla Direzione territoriale del lavoro l’avvenuta effettuazione dei rischi, redatta a norma della vigente normativa in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Lo ha affermato il Ministero del lavoro, con Interpello n. 5 del 30 gennaio 2014, nel quale tuttavia si rammenta che permane l’obbligo per le aziende di dimostrare, in sede di ispezione ministeriale, che la valutazione dei rischi è stata effettuata, esibendo il documento di valutazione rischi (DVR). Ne consegue che il divieto di assumere personale con contratto di lavoro temporaneo in mancanza di valutazione dei rischi, stabilito dall’art.20, comma 5, del D.Lgs. 276/2003, si applica nei casi di aziende che non esibiscano prova di avere effettuato tale valutazione.


Sicurezza del lavoroultima modifica: 2014-03-05T19:18:14+01:00da vitegabry
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