Ue: Corte, senza visto turchi non possono usufruire servizi
I cittadini turchi non hanno il diritto di entrare nell’Ue, per fruirvi di servizi, senza visto. Lo stabilisce una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione.
Nel 1963, la Turchia e la Comunità economica europea nonché i suoi Stati membri hanno concluso un Accordo di associazione, per promuovere il rafforzamento delle relazioni commerciali ed economiche, migliorare il tenore di vita del popolo turco, e facilitare una successiva adesione del Paese. In particolare le parti contraenti si ispirano alle disposizioni del Trattato Cee sulla libera prestazione dei servizi tra gli Stati membri per eliminare le restrizioni tra loro. E il Protocollo addizionale dell’accordo, contiene una clausola di “standstill”, che vieta di introdurre restrizioni alla libera prestazione dei servizi.
Sulla base di questo, una donna turca a cui le autorità tedesche hanno negato un visto per far visita al patrigno residente in Germania, invoca la “standstill” dinanzi ai giudici tedeschi. A suo avviso, c’è il divieto dell’introduzione di nuove restrizioni, come un obbligo di visto, non soltanto nei confronti di coloro che cercano di effettuare una prestazione di servizi (“attiva”), ma anche per chi cerca di fruirne.
La Corte amministrativa d’appello di Berlino Brandeburgo si è rivolta alla Corte di giustizia Ue affinché’ precisasse la portata della “standstill”. Con la sua sentenza Lussemburgo evidenzia come il Protocollo addizionale dell’Accordo di associazione Cee-Turchia “non osta all’introduzione, dopo la sua entrata in vigore, di un obbligo di visto per la fruizione di servizi”.