Lavoro accessorio


Con lavoro accessorio si devono intendere le attività lavorative di natura meramente occasionale ed accessoria, ovvero che avvengono in modo saltuario: una tipologia nata per regolamentare quei rapporti di lavoro che si collocavano al di fuori della legalità, nell’ottica di una maggiore tutela del lavoratore.  Si tratta infatti di prestazioni non riconducibili alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del lavoro autonomo, ma aventi la finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative. Il lavoro accessorio investe diversi campi, agricolo, commerciale, turistico, dei servizi, etc., con alcune limitazioni.

Per le attività agricole di carattere stagionale, ad esempio, il lavoro accessorio è ammesso solo per pensionati e per i giovani sotto i 25 anni, iscritti ad un ciclo scolastico o universitario e vi possono far ricorso solo le aziende con 7 mila euro di fatturato.

Nel corso del 2013, i percettori di cassa integrazione salariale o di misure di sostegno del reddito, in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, potranno lavorare con contratto di lavoro accessorio per un compenso massimo di 3.000 € nell’anno solare. L’INPS è incaricato di detrarre la contribuzione figurativa dalle misure di sostegno conguagliando con gli accrediti contributivi derivanti dal lavoro accessorio.

La Riforma del mercato del lavoro (Legge 92/2012) ha ridefinito i limiti di applicazione di tale istituto, eliminando l’elenco di attività definite nella Legge Biagi e stabilendo che si ha lavoro accessorio quando un soggetto, nel corso di un anno solare non percepisca più di € 5.000,00 dalla totalità dei committenti.  Se i committenti sono imprenditori commerciali o professionisti, per ciascuno di questi opera il limite di € 2.000,00 nell’anno solare, fermo restando il limite massimo di € 5.000,00.

Anche la pubblica amministrazione può ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, nei limiti delle politiche di contenimento dei costi del personale e del patto di stabilità.

Per il lavoratore, il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sul suo stato di disoccupato o inoccupato.

E’ previsto che i compensi percepiti con il lavoro accessorio concorrono nella determinazione del reddito utile per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

Il pagamento della prestazione occasionale di tipo accessorio avvieneattraverso i cosiddetti voucher (o buoni lavoro) che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL. 
Si sottolinea che per i buoni già richiesti al momento dell’entrata in vigore della Legge 92/2012 (18 luglio 2012) e fino al 31 maggio 2013 continuerà a trovare applicazione la precedente disciplina.

Con la circolare n. 4 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 gennaio 2013, sono state fornite alcune indicazioni operative per il personale ispettivo sul lavoro accessorio.

L’attività lavorativa meramente occasionale è delineata con riferimento al compenso annuale massimo complessivo di 5.000 euro nell’anno solare in capo al lavoratore e non più al committente, che anzi potranno essere molteplici.

Nei confronti del singolo committente imprenditore commerciale o professionista (intendendosi per imprenditore commerciale qualsiasi persona fisica o giuridica che opera in un determinato mercato) si applica anche il limite massimo di 2.000 euro.

Nel settore agricolo, fermo restando il limite dei 5.000, le nuove norme si applicano:

  1. alle attività agricole svolte da studenti sotto i 25 anni regolarmente iscritti ad un ciclo scolastico o universitario ed ai pensionati
  2. alle attività agricole svolte a favore di piccoli produttori agricoli (l’indice è il volume di affari non superiore ai  7.000 euro), purché non svolte da soggetti iscritti nell’elenco dei lavoratori agricoli.
  3. In questo settore non trova applicazione l’ulteriore limite dei 2.000 euro previsto per i committenti imprenditori commerciali e professionisti

In generale, non è possibile ricorrere al lavoro accessorio tramite intermediari o contratti di appalto e di somministrazione, ad eccezione del servizio di steward della società calcistiche, come disciplinato dal DM 8 agosto 2007, modificato dal DM 24 febbraio 2010.

Lavoro accessorioultima modifica: 2013-09-11T21:29:00+02:00da vitegabry
Reposta per primo quest’articolo