Congedi parentali

Congedi parentali decisi in azienda

Il Ministero del lavoro in risposta ad un interpello di Cgil, Cisl e Uil per sapere se sia possibile per la contrattazione collettiva di secondo livello, intervenire a disciplinare le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ha precisato rispondendo affermativamente che la delega in materia compete ad ogni livello di contrattazione (nazionale, territoriale, aziendale).

Il ministero innanzitutto fa presente che, “a differenza di quanto previsto da altre discipline e, in particolare, a differenza del dlgs n. 66/2003 in materia di lavoro in cui è richiesto il livello nazionale della contrattazione, il dlgs n. 151/2001 (Testo Unico maternità) all’art. 32 (fa semplicemente riferimento alla contrattazione di settore”.

“Stante l’assenza di un esplicito riferimento al livello nazionale della contrattazione, – prosegue il Ministero – non vi sono motivi ostativi a una interpretazione in virtù della quale i contratti collettivi abilitati a disciplinare le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa possono essere anche i contratti collettivi di secondo livello”.

Congedi parentaliultima modifica: 2013-07-25T21:53:06+02:00da vitegabry
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