Archivi giornalieri: 30 luglio 2013

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS)

Da Sapere

 

La Cassa Integrazione Guadagni è un ammortizzatore sociale che lo Stato Italiano, attraverso l’INPS, mette a disposizione delle imprese e dei lavoratori per far fronte a temporanei o prolungati periodi di crisi. La Cassa Integrazione Guadagni si divide in Ordinaria (CIGO) e Straordinaria (CIGS). Ecco nel dettaglio le principali differenze, i requisiti per ottenerla e le finalità.

 

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO)

 

Finalità

La cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) è stata istituita con il decreto legislativo n° 788 del 9 novembre 1945.

La finalità della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria – CIGO – è fornire un’indennità sostitutiva della retribuzione (con la piena copertura ai fini pensionistici) ai lavoratori sospesi dal lavoro o sottoposti a una riduzione di orario da parte di aziende in difficoltà.

Solleva le aziende destinatarie del trattamento, in momentanea difficoltà produttiva, dai costi del lavoro e della manodopera temporaneamente non utilizzata, senza disperdere la professionalità dei lavoratori, i quali riprenderanno la loro collaborazione una volta superate le difficoltà temporanee.

 

Aziende destinatarie del trattamento di cigo

L’intervento ordinario è destinato alle:

  • Aziende industriali
  • Cooperative di produzione e lavoro, agricole, zootecniche
  • Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato
  • Imprese addette agli impianti elettrici e telefonici

 

 

Lavoratori che ne beneficiano

L’integrazione salariale ordinaria spetta ai lavoratori subordinati delle aziende destinatarie del trattamento con qualifica di: operai – intermedi ed equiparati – impiegati – quadri – soci di cooperative di produzione e lavoro che versano i contributi C.I.G. – lavoratori assunti con contratto part-time – formazione lavoro – inserimento – ex art. 22 della legge n. 56/1987.


 

Trattamento economico dell’integrazione salariale

L’integrazione salariale è dovuta nella misura dell’80% della retribuzione globale, che ai lavoratori sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate comprese tra le ore 0 e non oltre le 40 ore settimanali.

 

 

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS)

 

Ambito di applicazione

La norma che istituisce la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria “di seguito denominata CIGS” è contenuta nell’art. 2 della legge 1115/68, e si applica alle aziende per i casi di crisi aziendale, riorganizzazione aziendale, ristrutturazione aziendale, riconversione e procedure concorsuali.

 

Aziende destinatarie del trattamento di cigs

L’intervento straordinario è destinato a categorie di imprese, tra le quali quelle industriali, purchè abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di CIGS. Sono utili ai fini del calcolo della media i dipendenti:
Apprendisti
C.F.L. “prorogati”
Operai
Impiegati
Tempi determinati
Part-time “in pro quota oraria”
Dirigenti
Lavoratori a domicilio
Per le imprese di natura commerciale vengono esclusi dal calcolo i C.F.L. e gli
Apprendisti.

 

Lavoratori che ne beneficiano

L’integrazione salariale straordinaria spetta ai lavoratori subordinati delle aziende destinatarie del trattamento con qualifica di:

  • operai,
  • intermedi ed equiparati,
  • impiegati,
  • quadri,
  • soci di cooperative,
  • lavoratori assunti con contratto part-time,
  • lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro (inclusi nel provvedimento di concessione).

La cassa integrazione guadagni ordinaria

Normativa

 

La cassa integrazione e gli altri ammortizzatori sociali nella realtà economica attuale

La cassa integrazione guadagni ordinaria

La cassa integrazione guadagni (CIG), istituita con decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, è una prestazione economica erogata dall’INPS con la funzione di sostituire o integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi dal lavoro o che lavorano a orario ridotto, in situazioni espressamente previste dalla legge.

Obiettivo della CIG è quello di sollevare le aziende, in momentanea difficoltà produttiva, dai costi del lavoro della manodopera temporaneamente non utilizzata, consentendo ai lavoratori di riprendere la loro collaborazione una volta superata tale difficoltà.

Come funziona

La CIG è valida sull’intero territorio nazionale.
L’importo che viene corrisposto è pari all’80% della retribuzione totale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, entro un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.
La CIG può durare al massimo 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.
Le istituzioni responsabili sono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

La Cassa è alimentata dai seguenti contributi:
· contributo ordinario a carico delle imprese pari all’1% della retribuzione (0,75% nel caso di imprese con meno di 50 dipendenti);
· contributo addizionale per le imprese che usufruiscono della CIG, dell’8% dell’integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti (4% per le imprese con meno di 50 dipendenti);
· contributo a carico dello Stato.

Quando viene corrisposta

Spetta in caso di sospensione o riduzione dell’attività produttiva per situazioni aziendali dovute a eventi temporanei e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, oppure a situazioni temporanee di mercato.

Gli eventi temporanei, previsti per l’applicazione, devono avere le seguenti caratteristiche:
· rientrare nell’ambito aziendale;
· non essere causati né dall’imprenditore né dal lavoratore;
· essere involontari e transitori;
· prevedere la ripresa certa del normale ritmo produttivo.

A chi è destinata

L’integrazione salariale ordinaria spetta ai lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, impiegati, quadri, mentre non spetta ad apprendisti, dirigenti e lavoratori a domicilio.
È destinata alle industrie manifatturiere in genere, alle aziende di trasporto, di installazione di impianti, di produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas, alle industrie estrattive; inoltre si applica alle cooperative di produzione e lavoro e alle cooperative agricole.

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria

Riferimenti normativi: D.Lgs.Lgt. 788/1945. Legge 164/1975.
Ambito territoriale: Intero territorio nazionale.
Soggetti interessati: Operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere.
Presupposto: Sospensione o riduzione dell’attività produttiva a causa di:
· situazioni aziendali dovute ad eventi temporanei e non dovute all’imprenditore o ai lavoratori;
· situazioni temporanee di mercato.
Importo: 80% della retribuzione totale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, entro un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.
Durata massima: 13 settimane
· più eventuali proroghe fino a 12 mesi;
· in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

La cassa integrazione guadagni straordinaria

Non tutte le situazioni problematiche delle aziende sono gestibili mediante l’attivazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e per questo è stata istituita con legge 5 novembre 1968, n. 1115, la cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS). Lo scopo è di far fronte a durevoli eccedenze del personale di tipo strutturale, causate da crisi economiche settoriali o locali o ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali.
A differenza del trattamento ordinario, che interviene in situazioni congiunturali e risolvibili nel breve periodo, la CIGS è uno strumento di politica industriale finalizzato a una graduale eliminazione di personale in esubero, evitando le ripercussioni traumatiche sul piano sociale provocate dai licenziamenti collettivi. L’utilizzo di tale strumento precede, molto spesso, il ricorso alla procedura di messa in mobilità.

Come funziona la CIGS

La CIGS è valida sull’intero territorio nazionale.
L’importo da corrispondere ai lavoratori è pari all’80% della retribuzione totale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, entro un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.

Può durare al massimo:
· 12 mesi in caso di crisi aziendali;
· 24 mesi in caso di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
· 18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali.
Le istituzioni responsabili sono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

Il finanziamento della CIGS proviene da:
· contributo ordinario a carico delle imprese, pari allo 0,6% della retribuzione;
· contributo ordinario a carico del lavoratore, pari allo 0,3% della retribuzione;
· contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono della CIGS, pari al 4,5% dell’integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti (3% per le imprese con meno di 50 dipendenti).

Quando viene corrisposta la CIGS

L’intervento straordinario di integrazione salariale può essere concesso per le seguenti cause:
· ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale ;
· crisi aziendale;
· fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria senza continuazione dell’esercizio di impresa, amministrazione straordinaria con continuazione dell’esercizio di impresa;
· contratto di solidarietà.

A chi è destinata

L’integrazione salariale straordinaria spetta ai lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, impiegati, quadri, mentre non spetta ad apprendisti, dirigenti e lavoratori a domicilio.

Le tipologie di aziende interessate sono:
· imprese industriali (comprese quelle edili e affini), che nel semestre precedente la richiesta abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.
· imprese cooperative agricole e zootecniche;
· imprese commerciali con oltre 200 dipendenti;
· imprese artigiane con più di 15 dipendenti che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di interventi di integrazione straordinaria nell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
· imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale ed editrici di giornali periodici;
· imprese appaltatrici servizi di pulizia o di mensa.

I contratti di solidarietà

L’ art. 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, ha inoltre istituito una nuova forma di intervento di CIGS applicabile a seguito della stipula di contratti di solidarietà.
Si tratta di contratti collettivi aziendali che realizzano forme di solidarietà tra lavoratori attraverso la riduzione dell’orario di lavoro, il cui onere è parzialmente o totalmente a loro carico.
In questo caso il trattamento di integrazione salariale è pari al 50% della retribuzione persa a causa della riduzione di orario e viene corrisposto al massimo per 24 mesi, termine che pu˜ essere ulteriormente prorogato per un massimo di 36 mesi nel Mezzogiorno e di 24 mesi nelle altre aree (L. 48/88 e D.P.R. 218/78 e successive modificazioni).
L’applicazione dei contratti di solidarietà non procura danni al lavoratore né sulla maturazione e lÕammontare della pensione, né sul trattamento di fine rapporto (liquidazione).

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

Riferimenti normativi: D.Lgs.Lgt. 788/1945; Legge 1115/1968; Legge 164/1975, artt. 1-2; Legge 223/1991; Legge 236/1993.
Ambito territoriale: Intero territorio nazionale.
Soggetti interessati: Operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere.
Presupposto:
Sospensione dal lavoro o riduzione di orario ridotto a causa di:
· crisi economiche settoriali o locali;
· ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali;
· procedure concorsuali che interessino l’azienda.
Importo: 80% della retribuzione totale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, entro un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.

Durata massima:
· 12 mesi per le crisi aziendali;
· 24 mesi per la riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
· 18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali.

L’indennità di mobilità

In base alla legge 23 luglio 1991, n. 223, un’impresa può avviare le procedure di mobilità se, durante l’attuazione del programma di trattamento straordinario di integrazione salariale, ritiene di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative.

Come funziona

Per i primi 12 mesi l’importo erogato corrisponde al 100% del trattamento di cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento; per i periodi successivi si riduce all’80% dello stesso importo.
In ogni caso l’indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno.

È possibile usufruire di tale indennità per un periodo massimo che varia nel modo seguente:
· nel Centro-Nord 12, 24 o 36 mesi a seconda dell’età del lavoratore (fino a 39 anni; da 40 a 49; oltre 50);
· nel Mezzogiorno la durata è rispettivamente di 24, 36 e 48 mesi.

A chi spetta

Destinatari dell’indennità sono i lavoratori collocati in mobilità dalla loro azienda a seguito di:
· esaurimento della Cassa integrazione straordinaria;
· licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro;
· licenziamento per cessazione dell’attività da parte dell’azienda.

I requisiti richiesti ai lavoratori per poterne usufruire sono i seguenti:
· iscrizione nelle liste di mobilità compilate dall’Ufficio Regionale del Lavoro;
· anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi;
· 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni.

L’azienda, per individuare i lavoratori da collocare in mobilità, deve rispettare i criteri individuati dai contratti collettivi stipulati con i sindacati, se esistono; altrimenti deve seguire i seguenti criteri (non alternativi tra loro):
· carichi di famiglia;
· anzianità;
· esigenze tecnico-produttive e organizzative.

Indennità di mobilità

Riferimenti normativi: Legge 223/1991
Soggetti interessati:
· lavoratori collocati in mobilità dalla loro azienda a seguito di esaurimento della Cassa integrazione straordinaria;
· lavoratori licenziati per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro;
· lavoratori licenziati per cessazione dell’attività dell’azienda.

Requisiti:
· iscrizione nelle liste di mobilità compilate dall’Ufficio Regionale del Lavoro;
· anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi;
· 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni.

Importo:
· 100% del trattamento di cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento per i primi 12 mesi;
· 80% del predetto importo per i periodi successivi;
· in ogni caso l’indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno.

Durata massima:
· nel Centro-Nord 12, 24 o 36 mesi a seconda dell’età del lavoratore (fino a 39 anni; da 40 a 49; superiore a 50);
· nel Mezzogiorno la durata è rispettivamente di 24, 36 e 48 mesi.

Cassa integrazione in deroga – Informazioni

 

LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Non si tratta di un vero e proprio istituto ma appunto di una deroga alle normative in materia di cassa integrazione straordinaria (limiti numerici per chiederla, periodi, trattamenti  ecc.) le cui fonti remote  sono  rintracciabili nella legge finanziaria del 2004  (l’art 3 comma 137 della legge n. 350/2003 e l’art 1 comma 155, l.30 n. 311/2004) successivamente integrato, sia per quanto riguarda la copertura che per quanto riguarda le modalità di concessione da successivi provvedimenti che hanno prorogato fino al 31-12-2008 e affidato alle Regioni l’autorizzazione. 
Dopo il 31-12-2008 è intervenuto uno specifico provvedimento di proroga delle concessioni con alcune modifiche (l’art. 19 comma 9 della legge 2/2009) e il più recente “decreto incentivi” legge n. 5/2009 che commenteremo di seguito.

 

L’art.19 della legge 2/2009 e la legge n. 5/2009 
I provvedimenti citati (la legge n. 5/2009 corregge alcune disposizioni della legge 2/2009 e ne aggiunge altre) contengono anche disposizioni relative alla disoccupazione per particolari categorie di lavoratori (vedi paragrafo sotto). Si tratta, in molti casi, di provvedimenti che vengono autorizzati in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e quindi di provvedimenti ad hoc finanziabili di volta in volta e per i quali sono stati previsti stanziamenti per il 2009 e dove indicato anche per il 2010.

Se ne deduce che la cassa in deroga originariamente prevista per settori o aziende con decreto ministeriale e successivamente delegate alle singole regioni, (definite in specifiche intese a livello regionale) può essere prorogata  con decreto ministeriale (ministero del lavoro di concerto con quello della economia) a particolari condizioni:

il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni (nell’elencazione dei trattamenti in deroga si fa riferimento alla cassa integrazione guadagni,  senza specificare che si tratti della cassa straordinaria, quindi, secondo una prima interpretazione di fonte confederale, anche la cig ordinaria potrà rientrare tra i trattamenti in deroga),  di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali».
Vengono eliminati i termini temporali finora previsti (intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite con accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009). A causa delle difficoltà legate alla crisi viene anche eliminato il vincolo della riduzione del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008. 

E’ prevista la presentazione di :
– Un piano di gestione delle eccedenze che abbia comportato la riduzione di almeno il 10% (vedi nota precedente) dei destinatari dei trattamenti di cassa in scadenza
-Il trattamento economico è ridotto del 10%  rispetto al trattamento di cigs nel caso di prima proroga, del 30% per la seconda proroga e del 40% per le proroghe successive.

 

Prorogata la Cassa Integrazione in deroga per tutto il 2011. Previsto anche per fine 2010 il provvedimento di proroga a tutto il 2011 degli altri ammortizzatori sociali.

“Il governo prorogherà la cassa integrazione in deroga e gli altri strumenti di ammortizzazione sociale per tutto il 2011”.

Ad annunciarlo il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, sottolineando che «ci sarà un provvedimento a fine anno». La definizione delle risorse sarà conseguente alla ricognizione sull’effettivo utilizzo della cassa integrazione nell’ultimo anno. Nei primi otto mesi del 2010 l’Inps ha autorizzato alle aziende italiane l’utilizzo di 826,4 milioni di ore di cassa integrazionecon un aumento del 60,5% rispetto allo stesso periodo del 2009

IN EVIDENZA

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23 LUGLIO 2013 – “DECRETO ANTI-CRISI”

 

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dal Decreto-Legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85.

 

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22 LUGLIO 2013 – “OTTO PER MILLE”

 

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n. 82 .

 

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4 LUGLIO 2013 – “OCCUPAZIONE GIOVANILE E IVA”

 

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dal Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76 .

 

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28 GIUGNO 2013 – “DECRETO DEL FARE”

 

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dal Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 .

 

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28 GIUGNO 2013 – “DEBITI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE”

 

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dal Decreto-Legge 24 giugno 2013, n. 72.

 

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26 GIUGNO 2013 – MODIFICA IMPOSTA DI BOLLO

 

A far data dal 26 giugno 2013, il Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71, ridetermina, con l’art. 7-bis, comma 3, le misure dell’imposta fissa di bollo stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00.

 

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12 GIUGNO 2013 – “DEBITI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

 

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dal Decreto-Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64.