Archivi giornalieri: 19 luglio 2013

Notizie dal ministero del lavoro

nza

Pensioni
Sicurezza
04/06/2012
Campagna informativa di prevenzione sulle malattie professionali
La salute nei luoghi di lavoro è importante. Tuteliamola


Elenco campagne

Giovani
13/01/2008
Campagna di Comunicazione “I giovani non devono più aspettare”
Realizzata in collaborazione con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive
Immigrazione
05/10/2008
Campagna di Comunicazione sull’integrazione dei migranti
Campagna integrata per l’inclusione sociale delle persone immigrate
Lavoro
28/06/2009
Campagna di Comunicazione sui buoni lavoro (voucher)
Campagna sulle nuove misure in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio
Pensioni
Povertà
15/02/2010
Campagna per il dono contro la solitudine e la povertà
“Aiuta l’Italia che aiuta”
18/01/2007
Campagna di Comunicazione “Scegliere oggi pensando al domani”
Campagna di Comunicazione sul trattamento di fine rapporto (TFR)
Sicurezza
04/06/2012
Campagna informativa di prevenzione sulle malattie professionali
La salute nei luoghi di lavoro è importante. Tuteliamola
23/08/2010
Campagna Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro
“Sicurezza sul lavoro. La pretende chi si vuole bene”
07/11/2008
Campagna Europea “Alleggerisci il carico”
Campagna europea di ispezione e di informazione sulla movimentazione manuale dei carichi
07/10/2008
Campagna di Comunicazione “Attenzione ai comportamenti sicuri”
Campagna per la diffusione e l’incremento della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro
Volontariato
01/04/2011
Campagna per il dono e la promozione del volontariato
‘Aiuta l’Italia che aiuta’
05/12/2007
Campagna di promozione del volontariato
Campagna di comunicazione finalizzata a stimolare partecipazione dei cittadini alle attività di volontariato

LIMBA

 

CASTEDDU

IN UNA PRATZA A CHISTIONARE DE LIMBA SARDA

di Francesco Casula

Unu sero in una Pratza de Casteddu in su cuartiere de Villanova. A faeddare de limba sarda. Antzis: a faeddare in limba sarda. In medas. Mescamente giovanos e feminas. Intelletuales, giornalistas, istudiosos e amantiosos de su Sardu. Unu muntone. In unu atobiu oldinzadu, gratzias a Matteo Murgia e a s’assòtziu “Don Chisciotte”. Pro unu cunfrontu liberu subra su deretu a sa limba; subra su tempus benidore de su Sardu. “Pro chie – ant iscritu sos organizadores in Facebook – non si betat su picu a pees, pro chie non si mòssigat sa limba, pro chie no iscudit s’ossu arrabiosu a sa camba de sa mesa a posta, pro chie no andat a fàghere su tifu a sa Juve in curva nord in Casteddu, pro chie non s’intèndet discriminadu dae sa limba sua… “. S’atobiu est istadu detzisu a pustis sa dibata in su Consigiu comunale de Casteddu subra sa possibilidade de introduire in sos Cuncursos publicos sa limba sarda comente materia de sas proas. Ma in sa pratza de Casteddu ant allegadu peri de ateras chistiones e ant fatu pretzisas propostas. Casteddu, sa capitale de sa Sardigna pro su Sardu no est faghende nudda. No tenet mancu “S’Ufitziu pro sa limba sarda”: una birgonguia manna! Lu tenent deghinas e deghinas de biddas e bidditzolas e Casteddu nono! It’est aisetende a l’istituire? Ma sos cussigieris de su Comune de Casteddu connoschent sas lees subra s’amparu e s’avaloramentu de su Sardu? A comintzare dae sa lee regionale 26 (de su 1997) “la Regione assume come beni fondamentali da valorizzare la lingua sarda – riconoscendole pari dignità rispetto alla lingua italiana”, e sa lee istatale 482 (de su 1999) chi riconnoschet su Sardu comente limba de una minoria linguistica istorica? Ischint duncas sos cussigieris de Casteddu chi no b’at peruna dificultade normativa e legislativa chi potat impedumare a su sardu de fagher parte de sas materias de sos Cuncursos? Ma, a parte custa chistione, est mai possibile chi sa capitale de sa Natzione sarda no fagat nudda pro sa limba nostra? E cheret diventare capitale mediterranea? O cussigieris: ma sezis macos, tontos o iscassiados? O solu innorantes? Proae a imaginare Barcellona sena sa limba catalana? In sa toponomastica, comente in sos giornales, in sas televisiones e mescamente in sas iscolas? No diat esistere! Duncas, Casteddu, amentende sos omines e sas feminas tuas de gabale, chi ant istimadu e impreadu su Sardu: dae Sigismondo Arquer a Efisio Pintor Sirigu, dae Teresa Mundula a Aquilino Cannas, moedinde pro avalorare sa Limba sarda.

Pubblicato su SARDEGNA Quotidiano del 18- 7-2013

Immigrazione

Immigrazione – Ricongiungimento familiare anche se non è stato esercitato il diritto

No a automatismi e formalismi nel negare rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno se sono in gioco legami familiari: quando ci sono le condizioni sostanziali per il ricongiungimento familiare, ma l’interessato non ha svolto o non è stato in grado di svolgere gli adempimenti formali necessari, l’interesse familiare prevale; e ogni decisione deve fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che l’istanza possa essere negata automaticamente, in forza di una condanna subita in passato per reati minori.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale che con la sentenza n. 202, che ha  stabilito l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 286/1998 (Disposizioni su ingresso, soggiorno e allontanamento dal territorio dello Stato), nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che ”ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al ”familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero ”che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”.

La questione portata all’esame della Corte ha origine da un giudizio per l’annullamento del decreto emesso nel 2012 dal Questore di Venezia, che ha respinto l’istanza di un cittadino di un Paese non Ue per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. Un diniego fondato su un giudizio di pericolosità sociale legato a un’espulsione del 1992, a un deferimento all’autorità giudiziaria per appropriazione indebita del 2006 e a una condanna per stupefacenti del 2010, ma relativa a fatti 2002. Fatti troppo lontani nel tempo per stabilire la pericolosità sociale, ritiene il Tar, che si è rivolto alla Consulta.

La Corte ha rilevato che l’articolo impugnato determina una discriminazione, perché prevede una tutela rafforzata dello straniero che esercita il diritto al ricongiungimento familiare e lo pone al riparo dall’applicazione automatica di misure capaci di compromettere la permanenza nel territorio in caso di condanna per determinati reati; ma non estende la stessa tutela a chi pur trovandosi nelle condizioni sostanziali per ottenere il ricongiungimento familiare, non ha fatto richiesta o non era in grado di farla, come nel caso in questione.

Congedo straordinario

Congedo straordinario anche ai parenti entro il 3° grado

Il disabile ha diritto ad essere assistito dai familiari, e per questo il congedo straordinario va esteso ai parenti conviventi entro il terzo grado. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 203 afferma il contrasto con la Carta dell’art. 42 del Dlgs 53/2000 per la parte in cui, in caso di mancanza o decesso o malattie invalidanti dei soggetti, non include tra i soggetti legittimati a usufruire del congedo anche i parenti conviventi o gli affini entro il terzo grado.

Secondo la Corte infatti è incomprensibile che l’apporto di questi ultimi sia circoscritto e riconosciuto solo per quanto riguarda i permessi previsti dalla legge 104/92, mentre non è contemplato per ottenere i congedi straordinari.

“La famiglia – dice la Corte – deve costituire l’ambito privilegiato di assistenza del disabile, al quale come soggetto debole vanno garantite “oltre alle necessarie prestazioni sanitarie e di riabilitazione, anche la cura, l’inserimento sociale e, soprattutto la continuità delle relazioni costitutive della personalità umana”.

Del resto la Corte ha affermato da tempo la necessità di adottare gli interventi economici integrativi a sostegno delle famiglie, che rivestono un ruolo fondamentale nella cura dei disabili la cui gravità sia accertata. Il congedo rientra tra questi strumenti.

Corte giustizia europea

Corte Giustizia Europea sui diritti lavoratori italiani

Due sono le sentenze della Corte di giustizia europea che hanno emanato importanti pronunciamenti riguardanti i diritti dei lavoratori italiani che hanno prestato lavoro all’estero.

La prima sentenza è relativa  a “Lavoro all’estero e pensione di vecchiaia” (Cgue – Sentenza 4 luglio 2013 – Causa C 233/12) . 
La Corte ritiene che la legislazione italiana   sia contraria al diritto europeo laddove non consente di valorizzare ai fini pensionistici la contribuzione versata per lavoro svolto presso un’organizzazione internazionale situata in un altro stato membro dell’Unione europea. Nel caso in questione l’interessato, che aveva lavorato presso l’Ufficio europeo brevetti con sede in Germania, ha fatto ricorso alla Corte perché, malgrado il principio della libera circolazione dei lavoratori sia tra i principi posti a base dei Trattati europei, i contributi versati per attività svolta presso l’UEB non venivano presi in conto per la maturazione del requisito a pensione di vecchiaia.

La seconda sentenza, “ Maggiori garanzie al lavoro per i disabili” (Cgue – Sentenza 4 luglio 2013 – Causa C 312/11) sanziona l’Italia per la non corretta applicazione del principio della parità di trattamento dei lavoratori disabili rispetto agli altri. La Corte si è pronunciata a seguito del ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione, in cui osservava come “le garanzie e le agevolazioni previste a favore dei disabili in materia di occupazione dalla normativa italiana non riguardano tutti i disabili tutti i datori di lavoro e tutti i diversi aspetti del rapporto di lavoro”, come invece stabilisce la direttiva Ue in materia di impiego.

In base alla Direttiva 2000/78, nella loro legislazione gli Stati membri devono stabilire un obbligo per i datori di lavoro di adottare provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, a favore di tutti i disabili, che riguardino i diversi aspetti dell’occupazione e delle condizioni di lavoro e che consentano a tali persone di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione, senza imporre al datore di lavoro un onere sproporzionato.