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Il diritto alla conservazione del posto di lavoro nel caso di vincita di concorso pubblico viene riconosciuto al dipendente anche se quest’ultimo risulta vincitore in un’Amministrazione non appartenente a nessun comparto o area di contrattazione?

Il diritto alla conservazione del posto di lavoro è stabilito nell’art. 19, commi 10 e 11, del CCNL comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022 ed è riconosciuto, com’è noto, ai lavoratori a tempo indeterminato che hanno superato il periodo di prova assunti nelle Amministrazioni rientranti nell’ambito applicativo del comparto delle Funzioni Centrali ai sensi dell’art. 1, comma 5 del CCNL citato. È dunque un diritto soggettivo che spetta ai lavoratori di queste Amministrazioni, le quali lo riconoscono “per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’Amministrazione di destinazione”.

Benché non vi sia un’esclusione esplicita delle Amministrazioni non rappresentate da ARAN in sede di contrattazione, come ad esempio gli Organi Costituzionali o le Autorità indipendenti, dalla formulazione adottata nella norma e, in particolare, dalla locuzione “disposizioni contrattuali”, si può desumere che il diritto alla conservazione del posto di lavoro è riconosciuto soltanto nei casi di vincita di concorso pubblico presso le Amministrazioni  – anche di diverso comparto – rientranti nell’ambito applicativo del diritto del lavoro pubblico contrattualizzato, così come delineato ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.

Risultano, pertanto, escluse tutte quelle Amministrazioni i cui rapporti di lavoro sono retti dal diritto pubblico.

CFC115aultima modifica: 2023-05-25T18:48:09+02:00da vitegabry
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