Ufficio Studi AGI: vademecum sulla riforma del rito lavoro

DIRITTO DEL LAVORO

Ufficio Studi AGI: vademecum sulla riforma del rito lavoro

 
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Ufficio Studi AGI: vademecum sulla riforma del rito lavoro

 
 
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L’AGI ha reso noto, attraverso il proprio portale istituzionale, un testo dove viene analizzata la riforma del processo civile per gli aspetti giuslavoristici, in vista dell’entrata in vigore delle nuove norme della riforma Cartabia.
>>>Leggi l’analisi AGI<<<

1. Giustizia alternativa e controversie di lavoro

 
 

1. Giustizia alternativa e controversie di lavoro

 

2. Semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo del lavoro

 

3. La domanda di nullità del licenziamento discriminatorio

 

4. Gli strumenti a garanzia della maggior speditezza del processo

 

5. Il regime intertemporale della riforma

 

Indice

1. Giustizia alternativa e controversie di lavoro

L’art. 9, c. 1, lettera d), d.lgs. n. 149/2022 ha introdotto l’art. 2-ter d.l. n. 132/2014, che legittima, nell’ambito delle controversie di cui all’art. 409 c.p.c., il ricorso alla negoziazione assistita, prevedendo l’assistenza eventuale di un consulente del lavoro. All’accordo raggiunto in tale sede si applica l’art. 2113, c. 4 c.c. L’intervento riformatore legittima l’avvocato a gestire l’intero procedimento stragiudiziale, che non costituisce comunque condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale.

2. Semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo del lavoro

Il legislatore è intervenuto, direttamente, sulla disciplina speciale solo attraverso un limitato numero di disposizioni (art. 3, c. 30-32, d.lgs. 149/2022) affidando, per il resto, il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione alle modifiche relative al rito ordinario di cognizione, la cui applicazione al processo del lavoro è rimessa al limite della compatibilità.

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3. La domanda di nullità del licenziamento discriminatorio

L’art. 441- quater c.p.c. legittima il lavoratore a introdurre la domanda di nullità del recesso con i riti speciali ex art. 38 d.lgs. n. 198/2006 ed ex art. 28 d.lgs. n. 150/2011, se lo stesso decida di non preferire le garanzie del giudizio a cognizione piena ex art. 409 ss. c.p.c. Per evitare la duplicazione dei giudizi, il legislatore ha previsto che l’introduzione della domanda relativa alla nullità del licenziamento e alle sue conseguenze, nell’una o nell’altra forma, precluda di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda.

 

4. Gli strumenti a garanzia della maggior speditezza del processo

Circa l’implementazione degli strumenti, anche informatici, per l’organizzazione e lo svolgimento del processo civile, peculiare attenzione meritano, con riferimento al rito del lavoro, le novità introdotte dall’art. 3, c. 10 d.lgs. n. 149/2022: tramite tale disposizione, il legislatore ha modificato l’art. 127 c.p.c., che ora si compone di un ulteriore comma, e ha introdotto l’art 127-bis c.p.c., rubricato: “Udienza mediante collegamenti audiovisivi”, e l’art. 127-ter c.p.c., rubricato: “Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza”. La novella ha così reso strutturali le scelte introdotte dal legislatore durante l’emergenza pandemica, legittimando il giudice a poter ordinare che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza ovvero sia sostituita dal deposito di note scritte. Sul documento AGI si evidenzia che l’attenzione va posta al rapporto tra gli artt. 127-bis e 127-ter c.p.c. e l’art. 420 c.p.c., giacché il processo del lavoro è improntato al principio di oralità e, dalla formulazione delle disposizioni, la determinazione delle modalità di svolgimento dell’udienza appare affidata alla discrezionalità del giudice, ex art. 127 c.p.c., senza escludere che detta determinazione necessiti di essere adeguatamente motivata, in considerazione del rapporto di accessorietà che si ritiene esista tra le nuove modalità di svolgimento dell’udienza e la modalità ordinaria in presenza.

5. Il regime intertemporale della riforma

L’art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149/2022, modificato dalla legge di bilancio 2023, dispone che la novella del processo civile entrerà in vigore a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicherà ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, salvo quanto diversamente disposto ai commi 2-10 del medesimo articolo:

  • le disposizioni di cui agli artt. 127, comma 3, 127-bis, 127-ter, 193, comma 2, c.p.c. hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023, trovando applicazione ai procedimenti civili che, a tale data, sono pendenti davanti al giudice di pace, al tribunale ordinario, alla corte di appello e alla Corte di cassazione;
  • le nuove disposizioni relative alle impugnazioni in generale e al giudizio di appello trovano applicazione alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023;
  • le nuove norme sul ricorso per Cassazione trovano applicazione ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, eccezion fatta per gli artt. 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis c.p.c. che si applicano ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023, ma per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio;
  • le disposizioni relative al procedimento di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione si applicano ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.

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Ufficio Studi AGI: vademecum sulla riforma del rito lavoroultima modifica: 2023-02-09T10:19:49+01:00da vitegabry
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