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Sezione Lavoro Sentenza n. 19773 del 20/6/2022 Impiego pubblico – comparto enti Pubblici non economici – mansioni superiori – differenze retributive – indennità di posizione e responsabilità specifica – rigetto ricorso

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte di Cassazione respinge il ricorso presentato dall’I.N.P.S. nei confronti di un suo dipendente che si era visto accertare dai giudici di merito il diritto alle differenze retributive comprensive dell’indennità di posizione e di responsabilità specifica per aver svolto di fatto e ininterrottamente compiti di mansioni superiori correlate alla posizione organizzativa che le prevedeva. La Suprema Corte dichiara l’infondatezza dei motivi del ricorrente   chiarendo che  in materia di pubblico impiego contrattualizzato il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, nella misura indicata nel D.Lgs n. 165/2001, art. 525, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi (Accordo Quadro 22/10/2001, CCNL Enti pubblici non economici 1998-2001) , né all’operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, “posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all’intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all’art. 36 Cost.“. La Corte infatti specifica che ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall’ente e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l’illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle  mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l’entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa.

 

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Aranultima modifica: 2022-12-16T20:25:06+01:00da vitegabry
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