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Sentenza sez. I n.1887-2022 Università – Professore ordinario – Autorizzazione attività esterna

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I magistrati amministrativi, in relazione alla legittimità del diniego ad un docente universitario a tempo pieno dell’autorizzazione a svolgere l’incarico di presidente di una fondazione, ritengono sia illegittimo il diniego dell’autorizzazione a ricoprire l’incarico medesimo, ove motivato in base alla mera incompatibilità tra il ruolo di docente a tempo pieno e l’incarico stesso; ciò in quanto “ai sensi dell’art. 6, comma 10, secondo periodo, della l. n. 240 del 2010, i docenti in regime di impegno a tempo pieno hanno la facoltà di svolgere compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, pur previa autorizzazione del Rettore, al fine di verificare la compatibilità dell’incarico con le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall’Università e l’assenza di una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l’Ateneo”.

 

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Aranultima modifica: 2022-12-16T20:22:30+01:00da vitegabry
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