Archivi giornalieri: 1 dicembre 2022

Indennità di frequenza: ricalcolo automatizzato e centralizzato

Indennità di frequenza: ricalcolo automatizzato e centralizzato

Con il messaggio 30 novembre 2022, n. 4315 l’INPS comunica l’avvio del ricalcolo automatizzato centralizzato delle indennità di frequenza per l’anno scolastico 2021-2022. A seguire, saranno rielaborate centralmente anche le indennità di frequenza per l’anno scolastico 2022-2023.

Fino a oggi, per il ricalcolo delle indennità di frequenza sospese nel periodo estivo, erano necessari alcuni adempimenti a carico del cittadino e l’intervento dell’operatore di sede INPS per verificare la documentazione prodotta e ricalcolare la prestazione, con conseguente estensione dei tempi per chiudere l’istruttoria.

Il nuovo processo automatizzato prevede l’accentramento del procedimento amministrativo, senza interventi da parte del cittadino e delle strutture territoriali INPS.

Indennità una tantum 200 euro: la gestione dei riesami

Indennità una tantum 200 euro: la gestione dei riesami

La circolare INPS 24 giugno 2022, n. 73 fornisce le istruzioni amministrative sull’indennità una tantum da 200 euro, disposta dal decreto Aiuti (articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50).

A seguito del completamento della prima fase di gestione delle domande, con il messaggio 30 novembre 2022, n. 4314 l’Istituto fornisce le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami, da parte dei richiedenti, le cui domande sono state respinte.

Il termine, da ritenersi non perentorio, per proporre istanza di riesame è di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio (ovvero dalla conoscenza del rigetto della domanda, se successiva). L’utente può presentare richiesta di riesame accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità una tantum 200 euro”.

Riforma Penale: la Relazione dell’Ufficio Massimario

Riforma Penale: la Relazione dell’Ufficio Massimario

 

L’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, il 7 novembre ha pubblicato una Relazione (n. 68/22) sulla disciplina transitoria e le prime questioni di diritto intertemporale della riforma penale, che entrerà in vigore il 30 dicembre prossimo.

     Indice

1. La premessa

La relazione, che si estende per 59 pagine, esordisce con una premessa dove viene argomentato circa l’entrata in vigore, differita (stante il d.l. che ha posticipato l’operatività al 30.12.22) del d.lgs. n. 150/22 (art. 99-bis) e le direttrici generali della riforma penale.

2. La distinzione in due parti

Muovendo dalla distinzione dottrinaria tra diritto transitorio e diritto intertemporale, la Relazione risulta suddivisa in due parti:

  • la prima afferente alle disposizioni transitorie propriamente dette (artt. 85-97, d.lgs. n. 150), ossia a quelle regole materiali che il legislatore delegato ha appositamente dettato, in alcuni ambiti, per “accompagnare” la transizione dal vecchio al nuovo regime di taluni specifici istituti;
  • la seconda dedicata ai profili di diritto intertemporale, affrontati nella relazione in funzione sussidiaria rispetto alle disposizioni (sostanziali e processuali) di maggiore impatto o comunque che si profilano particolarmente problematiche, per guidare l’interprete nella successione di leggi nel tempo.

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La riforma Cartabia della giustizia penale

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Al volume è associata un’area online in cui verranno caricati i contenuti aggiuntivi legati alle eventuali novità e modifiche che interesseranno la riforma con l’entrata in vigore.

Aggiornato ai decreti attuativi della Riforma Cartabia, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022, la presente opera procede ad una disamina della novella, articolo per articolo.

Il Legislatore delegato è intervenuto in modo organico sulla disciplina processualpenalistica e quella penalistica, apportando considerevoli modificazioni nell’ottica di garantire un processo penale più efficace ed efficiente, anche attraverso meccanismi deflattivi e la digitalizzazione del sistema, oltre che ad essere rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato.

La riforma prevede poi l’introduzione della giustizia riparativa, istituto in larga parte del tutto innovativo rispetto a quanto previsto in precedenza dall’ordinamento.

Antonio Di Tullio D’Elisiis
Avvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB). Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica http://diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

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3. Le circolari tematiche

Nello stesso documento è evidenziata la diramazione, da parte del Ministero della Giustizia, delle cd. circolari tematiche, preordinate ad “accompagnare gli uffici giudiziari nella fase, sicuramente molto impegnativa, di avvio dell’attuazione concreta della riforma”, definite quali “manuale d’uso” delle novità della riforma, nella finalità di fornire un primo orientamento rispetto alle discendenti problematiche di gestione, offrendo soluzioni non solo di tipo organizzativo bensì pure interpretative.

4. La parte I in tema di “disposizioni transitorie”

Viene dato atto che le singole disposizioni transitorie (contenute nel Titolo VI del d.lgs. n. 150), disciplinano talune situazioni giuridiche del passato o del presente, quindi definibili quali regole transitorie materiali destinate a regolare i procedimenti penali pendenti al 30.12.22 (artt. 85, 86, 88, 89, 90, 91, 95, 96, c. 1), mentre in ulteriori ipotesi consistono in meri differimenti di efficacia di alcune nuove disposizioni processuali, a servizio di semplici esigenze organizzative-attuative (artt. 87, 94, c. 1) ovvero per evitare il conflitto tra norme processuali (art. 94, c. 2), con conseguente disposta ultrattività delle (pregresse) norme abrogate (art. 98) o via via modificate, e infine, in ulteriori casi si dettano disposizioni di coordinamento immediatamente operative valevoli nelle more dell’entrata in vigore “a regime” di singole discipline richiedenti future disposizioni attuative (artt. 92, 93, 96, c. 2). Viene altresì evidenziato, solo per le disposizioni propriamente definibili “transitorie” (artt. 85, 86, 88, 89, 90, 91, 95, 96), che assumono tratti di inevitabile specialità ed eccezionalità, con conseguente divieto di analogia (art. 14 preleggi), essendo norme di stretta interpretazione. Per l’effetto, dal punto di vista della disciplina ivi apprestata, le medesime implicano, in quanto norme di “transizione”, una deroga, nei limiti contenuti nelle stesse norme, al principio tempus regit actum, ordinario criterio regolatore della successione delle leggi processuali nel tempo.

5. La parte II: “prime questioni di diritto intertemporale”

In merito alle modificazioni e innovazioni processuali introdotte dalla riforma, è stato osservato che il legislatore delegato ha ritenuto di non annettere alcuna disciplina transitoria, valendo per le stesse, come anche esplicitato nella Relazione illustrativa, il principio del tempus regit actum. Senonché il richiamo a tale canone generale non basta affatto all’interprete per risolvere una volta per tutte la complessità delle problematiche che, con l’entrata in vigore della riforma, si ricollegano alla successione delle leggi processual-penali nel tempo. Per la medesima Relazione, i principali problemi ermeneutici derivano dalla connotazione del processo come fenomeno non istantaneo, bensì destinato a evolversi nel tempo: che le modifiche debbano valere per tutto ciò che non è ancora “sorto”, ovvero “ha da venire” è indubbio, mentre più problematico è comprendere se ed in quale misura lo ius novum incida su atti procedimentali o processuali già compiuti nella vigenza della vecchia regola, cosicché è l’”avvenire”, a volte, cosa difficile da separare dell’”avvenuto”, essendo il processo (e prima il procedimento) penale concatenazione di atti e di fasi, tra loro legati dal perseguimento di un unico fine, l’accertamento definitivo dei fatti. Ulteriormente viene osservato che, ove la nuova legge processuale penale non rechi alcuna previsione circa i rapporti giuridici pendenti al momento della sua entrata in vigore, non è dato riscontrare una lacuna nel sistema, poiché vale il principio generale d’irretroattività ex art. 11 disp. prel. c.c. (la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo). Mentre, sulla base dell’impostazione proposta dalla dottrina circa l’annessa definizione di tempus, le situazioni processuali sono state sintetizzate come di seguito:

  • atti futuri, per i quali varrà lo ius novum, in vigore dal 30.12.22;
  • atti già compiuti e istantanei, vale a dire i cui effetti si saranno già esauriti alla data del 29.12.22, per i quali vale la normativa previgente al momento in cui quegli atti sono stati compiuti;
  • atti in corso di compimento alla data di entrata in vigore della nuova disciplina;
  • atti compiuti ma non istantanei, con effetti non ancora esauriti.

Per l’effetto, si osserva che le ultime due situazioni risultano più complesse postulando una specifica ponderazione tra quelle due contrapposte esigenze che nella successione di leggi nel tempo trovano il loro terreno elettivo di scontro:

  • da un lato, l’immediata operatività delle nuove regole e, di conseguenza, delle ragioni che hanno improntato e determinato la novella legislativa;
  • dall’altro lato, il rispetto e la salvaguardia per l’affidamento fatto dalle parti sugli atti compiuti nel vigore della vecchia normativa, unitamente al principio di conservazione di quegli atti.

Pertanto, si conclude che l’opzione tra le due “non è mai neutrale”: “di volta in volta, la scelta operata dall’interprete in mancanza di norme transitorie ad hoc, può portare a far prevalere un interesse diverso”.

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Aggiornato ai decreti attuativi della Riforma Cartabia, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022, la presente opera procede ad una disamina della novella, articolo per articolo.

Il Legislatore delegato è intervenuto in modo organico sulla disciplina processualpenalistica e quella penalistica, apportando considerevoli modificazioni nell’ottica di garantire un processo penale più efficace ed efficiente, anche attraverso meccanismi deflattivi e la digitalizzazione del sistema, oltre che ad essere rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato.

La riforma prevede poi l’introduzione della giustizia riparativa, istituto in larga parte del tutto innovativo rispetto a quanto previsto in precedenza dall’ordinamento.

Antonio Di Tullio D’Elisiis
Avvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB). Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica http://diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

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Rivalutazione trattamenti previdenziali: anticipo conguaglio e adeguamento pensioni

Rivalutazione trattamenti previdenziali: anticipo conguaglio e adeguamento pensioni

 
Rivalutazione trattamenti previdenziali: anticipo e adeguamento

L’INPS, Direzione Centrale Pensioni, con la Circolare n. 120/2022, ha disposto l’anticipo del conguaglio pari allo 0,2% annunciato in origine per gennaio 2023. Ciò determina l’adattamento delle pensioni all’inflazione, anticipando la rivalutazione definita inserita nel Decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115 – Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali – pubblicato in G.U. n. 185 del 9 agosto 2022 (noto come Decreto “Aiuti-bis”) convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 (in G.U. 21/09/2022, n. 221).

     Indice

  1. La normativa di riferimento
  2. Modalità di attribuzione della rivalutazione definitiva 2022
  3. Rivalutazione delle pensioni che giovano dei benefici disposti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206 – Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice-
  4. Rivalutazione delle quote di pensione erogate ad un differente beneficiario e prestazioni di accompagnamento a pensione
  5. Prestazioni di invalidità civile e assegno sociale

1. La normativa di riferimento

L’art. 21 (rubricato Anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022), co. 1, lettera a) Decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115 dispone che: “Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale: il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’art. 24, c. 5 L. 41/86 per l’anno 2021 è anticipato al 1° novembre 2022”. Sicché, osserva l’Istituto, il D.L. 115/2022 ha anticipato al 1° novembre 2022 (in luogo di gennaio 2023) il conguaglio per il calcolo della adeguamento delle pensioni per l’anno 2021, onde evitare gli effetti dell’inflazione per l’anno 2022, sostenendo il potere di acquisto delle pensioni.

Per completezza dell’esposizione gioca ricordare che l’INPS con la circolare 28 gennaio 2022 n. 15, comunicato che la variazione percentuale ai fini della adeguamento automatica delle pensioni, calcolata dall’ISTAT, è stata pari all’1,90%. Il predetto valore raffigura l’indice di perequazione automatica da ricondurre ai trattamenti pensionistici, in via definitiva, per l’anno corrente. Successivamente, è stato effettuato il conguaglio da perequazione rispetto al valore dell’1,70% adoperato in sede di rinnovo per l’anno 2022. L’INPS ha esposto nella circolare i valori definitivi per l’anno corrente ricordando che l’ammontare del trattamento minimo viene utilizzato come base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

2. Modalità di attribuzione della rivalutazione definitiva 2022

La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge Finanziaria 2001), all’articolo 69 (rubricato – Disposizioni relative al sistema pensionistico -) statuisce che a partire dal 1° gennaio 2001 la percentuale dell’incremento determinata dalla variazione del costo della vita viene applicata, nel complesso, sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo e il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90%; per le fasce d’importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75%. L’articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 –  Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 – determina con decorrenza dal 1° gennaio 2022 che l’indice di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici viene applicato in virtù del meccanismo disposto dal comma 1, dell’articolo 34 (rubricato Trattamenti pensionistici e di disoccupazione), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 – Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo – :

  1. nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
  2. nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
  3. nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

3. Rivalutazione delle pensioni che giovano dei benefici disposti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206 – Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice –

Il comma 4-quater, dell’art. 3 (rubricato Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni), del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo – convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dispone con decorrenza dal 1° gennaio 2018 che i trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della normativa in scrutinio è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica:

  1. a) in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; ovvero, in alternativa,
  2. b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25% calcolato sull’ammontare dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69 della legge n. 388/2000, da riferire alla misura dell’incremento medesimo.

Motivi di completezza espositiva impongono di ricordare che, i trattamenti pensionistici che beneficiano dei trattamenti delle vittime di terrorismo sono esenti dal cumulo perequativo e vengono, dunque, analizzate sempre singolarmente. Essendo risultato superiore all’1,25% l’indice ordinario per il 2022 è stato soggetto alla rivalutazione di cui al punto a.

4. Rivalutazione delle quote di pensione erogate ad un differente beneficiario e prestazioni di accompagnamento a pensione

L’incremento perequativo si applica anche al trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite e al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile. Giova ricordare che l’adeguamento annuale degli assegni di mantenimento erogati all’ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, deve essere corrisposto, osservando le modalità disposte dal giudice nel provvedimento di assegnazione.

Con riferimento alle prestazioni di accompagnamento alla pensione riconosciute ai sensi degli articoli 3 (Tutele in costanza di rapporto di lavoro) e 4 (Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro) della legge 28 giugno 2012, n. 92 LEGGE 28 giugno 2012, n. 92 – Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita – non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l’importo stabilito alla decorrenza. Giova ricordare che l’erogazione dei trattamenti pensionistici di cui sopra corrisposte ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 – Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 – e dell’articolo 4 della summenzionata legge n. 92/2012 viene realizzato, sempre, mediante separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, in modo da determinare l’ammontare del dovuto gravante sulle aziende. Le trattenute delle prestazioni soggette a tassazione ordinaria avvengono mediante le generali norme del cumulo fiscale.

5. Prestazioni di invalidità civile e assegno sociale

L’incremento perequativo disposto dal decreto legge n. 115/2022 all’art. 21 involge anche le prestazioni assistenziali, nonché alle prestazioni di invalidità civile e assegno sociale/pensione sociale. Le summenzionate prestazioni sono nel dettaglio:

– pensione di inabilità, disciplinata dall’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 -Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili-;

– assegno mensile di assistenza, disciplinato dall’articolo 13 della legge n. 118/1971;

– assegno sociale sostitutivo, disciplinato dall’articolo 19 della legge n. 118/1971;

– pensione non riversibile per sordi, disciplinata dalla legge 26 maggio 1970, n. 381 – Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti e delle misure dell’assegno di assistenza ai sordomuti – e dalla legge 20 febbraio 2006, n. 95 – Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi -;

– pensione non riversibile per ciechi, disciplinata dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66 – Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per i ciechi civili – , e dalla legge 27 maggio 1970, n. 382 – Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili -;

– indennità di accompagnamento, disciplinata dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 – Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili – e dalla legge 21 novembre 1988, n. 508 – Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti -;

– indennità di comunicazione, regolamentata dalla legge n. 508/1988;

– indennità accompagnamento cieco assoluto, disciplinata dalla legge 28 marzo 1968, n. 406 – Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall’Opera nazionale ciechi civili -, dalla legge n. 508/1988;

– indennità speciale, disciplinata dalla legge n. 508/1988;

– indennità di frequenza, regolata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289 – Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi -;

– indennità di talassemia, disciplinata dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) -;

– assegno sociale, regolata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 – Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare -;

– pensione sociale, disciplinata dalla legge 30 aprile 1969, n. 153 – Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale -.

 

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Manovra 2023: maggiore compensazione avvocati per gratuito patrocinio

Manovra 2023: maggiore compensazione avvocati per gratuito patrocinio

 

Nel disegno di legge di bilancio 2023, predisposto dal Governo, dall’anno entrante il limite di spesa annuo per la compensazione dei debiti degli avvocati, fino al 2022 pari a 10 milioni di euro, si eleverà a 40 milioni di euro annui.

     Indice

  1. Le modifiche proposte
  2. Effetti per i crediti vanatati dagli avvocati per gratuito patrocinio

1. Le modifiche proposte

Il disegno di legge di bilancio 2023, nella versione diffusa e datata 23 novembre 2022, all’art. 132 (Titolo XIII Giustizia, I Sezione), rubricato “Compensazione dei debiti degli avvocati” contempla modificazioni a due articoli:

  • all’articolo 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo, le parole «A decorrere dall’anno 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2016 al 2022», e dopo le parole «10 milioni di euro annui» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dall’anno 2023, entro il limite di spesa massimo di 40 milioni di euro annui»; dopo le parole «non ancora saldati,» sono inserite le seguenti: «per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell’articolo 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,», quindi le parole «per i dipendenti» sono soppresse, infine il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
  • all’articolo 1, comma 779, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «annui a decorrere dall’anno 2016» sono sostituite con «per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023».

2. Effetti per i crediti vanatati dagli avvocati per gratuito patrocinio

Se la manovra dovesse essere approvata su tale proposta, dall’anno 2023, il limite di spesa annuo per la compensazione dei debiti degli avvocati, che oggi è pari a 10 milioni di euro, si eleverà a 40 milioni di euro annui. Il comma 778 dell’articolo 1, Legge n. 208/2015 disciplina, in particolare, la facoltà concessa agli avvocati di procedere a compensare i crediti per gratuito patrocinio. Per l’effetto delle modifiche proposte dal Governo, gli avvocati che vantano crediti insorti nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, per i quali non è stata proposta opposizione, potrebberlo compensarli con quanto dai medesimi dovuto per tasse e imposte, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), e i contributi previdenziali.

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Fatture elettroniche: l’Agenzia delle Entrate fa il punto

Fatture elettroniche: l’Agenzia delle Entrate fa il punto

 

L’Agenzia delle Entrate, il 24 novembre, ha diramato sul proprio website il provvedimento Prot. n. 433608/2022, dove si forniscono chiarimenti in ordine alle regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi.

>>>Leggi il provvedimento<<<

Indice

1. Definizione, contenuto e predisposizione

Il documento definisce la fattura elettronica quale “documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (SdI)” e da questo recapitato al soggetto ricevente. La fattura elettronica contiene le informazioni ex art. 21 d.P.R. n. 633/72, ovvero, in ipotesi di fattura semplificata, quelle stabilite ex art. 21-bis del medesimo decreto, nonché le altre informazioni indicate nelle specifiche tecniche di cui all’allegato A dello stesso provvedimento. La fattura elettronica è un file in formato XML, non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che  possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

2. Trasmissione della fattura elettronica al SdI e controlli sui file

La fattura elettronica è trasmessa al SdI dal soggetto obbligato ad emetterla ex art. 21 del d.P.R. n. 633/72 e può essere trasmessa, per conto del medesimo soggetto obbligato a emetterla, da un intermediario. La trasmissione della fattura elettronica al SdI è effettuata tramite:

  • PEC;
  • servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (quali la procedura web e l’app);
  • sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite modello “web service”;
  • sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP.

3. Recapito

La fattura elettronica è recapitata dal SdI al soggetto cessionario/committente o a un intermediario, tramite:

  • PEC;
  • sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite modello “web service”;
  • sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP.

Per il recapito della fattura elettronica l’Agenzia delle entrate rende disponibile un servizio di registrazione dell’“indirizzo telematico” (PEC o codice destinatario) prescelto per la ricezione dei file. In ipotesi di registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate all’“indirizzo telematico” registrato. Nel caso in cui il cessionario/committente non abbia utilizzato il servizio di registrazione, il campo “CodiceDestinatario” del file della fattura elettronica è compilato dal soggetto emittente come segue:

  • inserendo il codice destinatario fornito dal soggetto cessionario/committente e, in tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente presso l’indirizzo corrispondente al codice destinatario indicato nel file della fattura;
  • inserendo un codice convenzionale “0000000” e compilando il successivo campo “PECDestinatario” con l’indirizzo PEC del soggetto cessionario/committente, quindi, in tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente alla PEC indicata nel file della fattura.

Nel provvedimento viene chiarito che l’Agenzia delle entrate non è responsabile per qualsiasi errata compilazione da parte del cedente/prestatore dell’indirizzo telematico riportato nel file della fattura elettronica o del lotto di fatture elettroniche.


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4. Intermediari

Il cedente/prestatore può trasmettere al SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario. Il cessionario/committente può ricevere dal SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario, comunicando al cedente/prestatore “l’indirizzo telematico” (codice destinatario o PEC) dell’intermediario stesso, o indicando tale indirizzo nel servizio di registrazione.

5. Conservazione

I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti o stabiliti in Italia possono conservare elettronicamente, ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il SdI, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate. L’adesione al servizio di conservazione e il successivo utilizzo del servizio stesso sono consentiti attraverso intermediari delegati dal cedente/prestatore o cessionario/committente.

6. Servizi di ausilio per il processo di fatturazione elettronica

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori soggetti passivi IVA dei servizi, per rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice e automatico possibile:

  • un software installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica;
  • una procedura web e una app per la predisposizione e trasmissione al SdI della fattura elettronica;
  • un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QR-Code), utile per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico”;
  • un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente, o per suo conto un intermediario, può indicare al SdI il canale e l’“indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file. Nel caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio, il SdI recapiterà le fatture elettroniche e le note di variazione riferite a tale partita IVA attraverso il canale e all’indirizzo telematico registrati, indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo “CodiceDestinatario”;
  • un servizio web di censimento del canale abituale di trasmissione che consente, ai soggetti passivi IVA o, per loro conto, a un intermediario, l’inserimento, la visualizzazione, l’aggiornamento e l’eliminazione dell’informazione relativa al/i canale/i di trasmissione abituale/i della fattura elettronica;
  • un servizio web di censimento di un canale “web-service”, da parte del titolare di partita IVA o, per suo conto, da un intermediario, attraverso cui effettuare richieste di download e upload massivo dei dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri acquisiti ed elaborati dall’Agenzia delle entrate sulla base della normativa vigente;
  • un servizio di consultazione e acquisizione puntuale dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI, all’interno di un’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate;
  • servizi web informativi, di assistenza, di sperimentazione del processo di fatturazione elettronica regolamentato dai precedenti

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Firme digitali per i referendum in GU: al via la piattaforma telematica

Firme digitali per i referendum in GU: al via la piattaforma telemaatic

 

 È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2022 il dpcm che disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma per la raccolta delle firme per referendum e progetti di legge.

     Indice

1. Il progetto

Dopo il parere negativo del Garante per la protezione dei dati personali, che aveva bocciato il progetto, ritenendo che fossero troppi i profili critici emersi in merito ad una piattaforma che avrebbe trattato i dati dei cittadini senza il rispetto delle misure di sicurezza necessarie per tutelarli e senza le garanzie previste dalla legge e l’elenco (ne avevamo parlato in questo articolo), fornito dalla Autorità, di una dettagliata serie di condizioni e osservazioni alle quali attenersi per portare ad una radicale revisione del testo, al fine di scongiurare il rischio che si verifichino trattamenti non conformi di dati, con conseguente lesione dei diritti fondamentali degli interessati, il Ministero ha recepito tutte le prescrizioni ed oggi la piattaforma prende ufficialmente il via.

La piattaforma è sviluppata da Sogei, Società Generale d’Informatica S.p.A. (si tratta della società di Information Technology posseduta al 100% del Ministero dell’Economia e delle Finanze) e garantirà la piena digitalizzazione del processo di raccolta firme per la proposta di leggi di iniziativa popolare e per i referendum abrogativi.

>>>Per approfondire: Voto digitale: stop del Governo e no del Garante privacy al referendum online. Qualche riflessione in merito<<<

2. Come funzionerà la piattaforma

Innanzi tutto è bene precisare che la piattaforma per la raccolta delle firme verrà integrata con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente e delle liste elettorali gestite dai singoli Comuni, in un esempio di interoperabilità dei dati tra Pubbliche Amministrazioni di cui tanto si parla per realizzare la reale e piena digitalizzazione della PA. In questo modo, il software sarà in grado di verificare e riconoscere la qualifica di elettore di chi sottoscrive la proposta di legge sulla piattaforma (in assenza di verifica fisica da parte dei soggetti preposti alla raccolta delle firme).

Si accederà alla piattaforma tramite un portale dedicato, dove ci si troverà in presenza di un’area pubblica ed una privata.

Tre sono le tipologie di utenze presenti: la prima, quella dei soggetti promotori, che tramite l’accesso alla propria area riservata potranno monitorare l’andamento della raccolta delle sottoscrizioni per la loro proposta. In questa sezione, i soggetti promotori potranno scegliere quale iniziativa registrare (proposta di legge di iniziativa popolare o referendum), caricare la proposta, visionarla in anteprima e revisionarla e, una volta verificato che tutto sia corretto, caricarla e dare immediatamente avvio alla raccolta delle sottoscrizioni.

Una seconda area privata sarà accessibile al personale della Corte di Cassazione, che secondo le disposizioni di legge in materia di iniziativa legislativa popolare, ha l’obbligo e l’onere di verificare e monitorare che la raccolta delle sottoscrizioni avvenga regolarmente.

Infine, una terza area privata sarà a disposizione dei cittadini che vorranno sottoscrivere le proposte. Accedendo al portale, i cittadini vedranno inizialmente nell’area pubblica, dove potranno consultare tutte le proposte di legge e referendarie “pendenti”, oppure quelle scadute, con l’indicazione di tutte le informazioni necessarie per la sottoscrizione, il numero di firme raccolte, il numero di firme necessario e la scadenza entro la quale apporre la propria firma.

Una volta scelta la proposta da sostenere, i cittadini la potranno sottoscrivere attraverso l’accesso all’area privata e seguire la procedura guidata per esprimere il sostegno.

La firma della proposta, così come l’accesso all’area riservata, potrà avvenire indifferentemente con SPID, o con la carta di identità elettronica.

Tra le reazioni più favorevoli all’introduzione della piattaforma c’è stata quella di Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, che si è battuta in prima linea per ottenere quello che viene considerato un grande traguardo verso la maggior partecipazione della popolazione alla democrazia nel nostro Paese, nonché un ulteriore, importante passo versa la piena digitalizzazione dell’amministrazione pubblica.

“È fondamentale che la piattaforma sia da subito messa a disposizione per Regioni e Comuni per la raccolta firme anche sulle iniziative popolari a livello locale” ha commentato Cappato in merito all’approvazione del dpcm, mettendo in relazione l’elevato tasso di astensionismo che ha caratterizzato le ultime tornate referendarie (per cui, va detto, i quesiti erano probabilmente poco intuitivi e di carattere poco vicino agli interessi del popolo) con la sfiducia crescente nelle istituzioni che si percepisce tra la popolazione.

L’augurio (di Cappato e non solo) è che questa piattaforma contribuisca a portare la democrazia più a contatto con la gente, nel recupero del significato letterale e più profondo del termine stesso.

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Comunicazioni relative allo smart working: differito il termine al 1°gennaio

Comunicazioni relative allo smart working: differito il termine al 1°gennaio

 

     Indice

1. Disciplina generale

Con il comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 novembre 2022 è stato disposto un nuovo differimento per l’adempimento delle comunicazioni di smart working al fine di permettere ai datori di lavoro di adattare i propri sistemi informatici e provvedere alle comunicazioni inerenti l’accordo sullo stesso lavoro agile. Il termine viene, infatti, procrastinato dal 1° dicembre 2022 al 1° gennaio 2023.

Nella nota diramata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si legge che : “Considerata la necessità di garantire a tutti i soggetti obbligati e abilitati la possibilità di adeguarsi alle modalità definite dal Decreto ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022, per assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 23, primo comma, della Legge n. 81/2017 (come modificato dall’articolo 41 bis del Decreto Legge. n. 73/2022, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2022, n. 122), si comunica che il termine per l’adempimento fissato al 1° dicembre 2022 si intende differito al 1° gennaio 2023”.

Il Ministero, inoltre, rende noto che a decorrere dal 15 dicembre p.v. diventerà fruibile una modalità alternativa per provvedere all’inoltro massivo delle comunicazioni oggetto del differimento attraverso l’applicativo informatico, che consentirà, mediante un file Excel, di assolvere ai predetti obblighi in modo più semplice e veloce. Giova ad ogni modo evidenziare che, sino al 31 dicembre 2022, è possibile ricorrere allo smart working senza procedere alla stipulazione di accordi individuali e trasmettere in via semplificata al Ministero i dati dei lavoratori che esercitano la propria attività lavorativa in tale modalità: fino al termine dell’anno in corso, pertanto, resteranno efficaci sia la modalità semplificata di trasmissione delle comunicazioni che quella ordinaria.


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2. Riferimento normativi

Legge 22 maggio 2017, n. 81 – Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato – (GU Serie Generale n.135 del 13-06-2017);

Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73  – Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali – (GU Serie Generale n.143 del 21-06-2022) convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 (in G.U. 19/08/2022, n. 193).

 

 

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Concorso 400 magistrati: riapertura bando fino al 2 dicembre

Concorso 400 magistrati: riapertura bando fino al 2 dicembre

 
Concorso 400 magistrati: riapertura bando fino al 2 dicembre

Il 18 ottobre 2022 era stato firmato dalla Ministra Cartabia (ed in seguito pubblicato in GU) un decreto ministeriale per un nuovo concorso da 400 posti per magistrato ordinario.

>>>Leggi il bando<<<

     Indice

1. Requisiti, modalità e termini d’iscrizione

I requisiti sono stati adattati alle modifiche del decreto aiuti-ter, e dunque risulta possibile iscriversi al concorso per chi:

  • sia cittadino italiano;
  • abbia l’esercizio dei diritti civili;
  • sia di condotta incensurabile;
  • sia fisicamente idoneo all’impiego a cui aspira;
  • sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato;
  • non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
  • rientri in una delle seguenti categorie:
    • magistrati amministrativi e contabili;
    • procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
    • dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all’area C, già prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
    • appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non siano incorsi in sanzioni disciplinari;
    • dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari;
    • abilitati all’esercizio della professione forense anche se non iscritti all’albo degli avvocati e, se iscritti all’albo degli avvocati che non siano incorsi in sanzioni disciplinari;
    • coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari;
    • laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.

Tutte le informazioni per la partecipazione verranno comunicate con un “Diario delle prove”, che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023, oltre che sul sito del Ministero della Giustizia.

La domanda di partecipazione dev’essere inviata tramite il FORM a disposizione al link https://concorsi.giustizia.it/concorsomagistratura/, e potrà essere presentata, per il nuovo termine, fino alle ore 12 del 2 dicembre 2022.

2. Svolgimento esame

L’esame prevede una prova scritta ed una orale.

La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati in materia di diritto civile, penale ed amministrativo, da concludersi in otto ore.

La prova orale prevede un colloquio su:

  • diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
  • procedura civile;
  • diritto penale;
  • procedura penale;
  • diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
  • diritto commerciale e fallimentare;
  • diritto del lavoro e della previdenza sociale;
  • diritto comunitario;
  • diritto internazionale pubblico e privato;
  • elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
  • colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo e tedesco.

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