Archivi giornalieri: 13 dicembre 2022

Indennità una tantum 150 euro: domande fino al 31 gennaio 2023

Indennità una tantum 150 euro: domande fino al 31 gennaio 2023

È attiva online sul sito INPS la procedura per richiedere l’indennità una tantum prevista dall’articolo 19, decreto Aiuti ter (decreto-legge 144/2022). Possono presentare la domanda i collaboratori coordinati e continuativi, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi con borsa di studio, i lavoratori stagionali, gli intermittenti e i lavoratori dello spettacolo, in possesso dei requisiti indicati nella circolare INPS 16 novembre 2022, n. 127.

Per beneficiare della prestazione, per un importo pari a 150 euro, i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021.

Per quanto riguarda stagionali e intermittenti, la domanda va presentata laddove tali lavoratori non abbiano già percepito, dal datore di lavoro, l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

È possibile trasmettere la domanda tramite il servizio online Indennità una tantum 150 euro – Domanda, accessibile anche tramite il Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche. Una volta autenticati con le proprie credenziali, sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate.

In alternativa al servizio online, l’indennità può essere richiesta tramite i patronati o il Contact center, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 2023

Pagamento diretto TFR per datori di lavoro incapienti: domanda online

Pagamento diretto TFR per datori di lavoro incapienti: domanda online

Con il messaggio 12 dicembre 2022, n. 4469 si forniscono le indicazioni sulla nuova modalità di invio delle domande di intervento al Fondo di Tesoreria per il pagamento diretto del Trattamento di Fine Rapporto ( TFR ) ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro che dichiarano l’incapienza, ossia l’impossibilità di conguagliare il pagamento del TFR ai lavoratori con gli importi contributivi dovuti.

Le precedenti modalità erano state illustrate con la circolare INPS 7 febbraio 2013, n. 21, che aveva fornito le istruzioni per la trasmissione della domanda attraverso due canali (procedura online per l’acquisizione del file xml e il canale telematico per la trasmissione del file xml).

La nuova modalità prevede inizialmente un periodo transitorio di 60 giorni in cui si potranno utilizzare ancora entrambi i canali. Poi sarà possibile inviare la domanda esclusivamente tramite i seguenti servizi online:

Assegno sociale: chiarimenti sui requisiti

Assegno sociale: chiarimenti sui requisiti

Con la circolare INPS 12 dicembre 2022, n. 131 l’Istituto fornisce le indicazioni relative all’applicazione dell’articolo 20, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 che ha introdotto, ai fini del riconoscimento dell’assegno sociale, l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni.

La verifica del requisito residenziale si basa sul criterio indicato nel “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

La circolare, inoltre, illustra l’applicazione della sospensione dei termini del procedimento amministrativo per la richiesta di integrazione documentale (legge 241/1990), in sede di istruttoria della domanda di assegno sociale.

Ulteriori precisazioni sono proposte relativamente alla dichiarazione dei redditi esteri da parte di cittadini extracomunitari e alle maggiorazioni sociali (legge 388/2000 e legge 448/2001).

Le nuove Linee Guida per le certificazioni ai fini scolastici e il Profilo di Funzionamento.

Le nuove Linee Guida per le certificazioni ai fini scolastici e il Profilo di Funzionamento.

Sono state pubblicate dal Ministero della Salute le nuove Linee Guida per la nuova certificazione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica e per il Profilo di Funzionamento sulla base dell’ICF previste dall’art. 5 comma 6 del D.Lgs. n° 66/17.

Queste Linee Guida sono state redatte da un gruppo di lavoro interministeriale che si è avvalso anche della consulenza di un gruppo di esperti esterni.

Già dal titolo dei capitoli si può capire il nuovo percorso previsto:

  1. ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA AI FINI DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA.
  2. ICD, ICF E IL MODELLO BIOPSICOSOCIALE ALLA BASE DELLA DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO
  3. CERTIFICATO MEDICO DIAGNOSTICO-FUNZIONALE.
  4. VERBALE DI ACCERTAMENTO MEDICO-LEGALE.
  5. PROFILO DI FUNZIONAMENTO AI FINI DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA

Rimandando alla lettura specifica dei capitoli del documento, si riporta parte della Premessa, che ben sintetizza e descrive le novità più rilevanti, invero già previste dal D.Lgs. n° 66/17 e rese concrete con queste Linee Guida:

“Il decreto legislativo n. 66 del 2017 introduce nel preesistente percorso di accertamento dei bisogni dell’età evolutiva per l’inclusione scolastica alcune sostanziali novità, rispetto alle quali le presenti Linee Guida intendono costituire garanzia di uniformità interpretativa e operativa sul territorio nazionale:

  1. una nuova composizione della commissione: l’art. 5, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 66 del 2017, modificando l’art. 4 della legge n. 104 del 1992, individua specifiche competenze mediche specialistiche per l’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap, nel caso in cui gli accertamenti riguardino persone in età evolutiva;
  2. un nuovo momento accertativo: l’art. 5, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 66 del 2017, novellando il comma 5 dell’art. 12 della legge n. 104 del 1992, stabilisce che
    “Contestualmente all’accertamento previsto dall’articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento…”;
  3. una modalità valutativa che tenga conto dei criteri del modello biopsicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), utile a fornire elementi per la descrizione dell’interazione fra un individuo con problemi di salute e i suoi limiti e potenzialità con la specificità del contesto reale in termini di barriere e facilitatori;
  4. il modello biopsicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) come comune denominatore di tre processi sequenziali:
    descrizione del funzionamento,
    accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica,
    redazione del Piano educativo individualizzato (PEI);
  5. la predisposizione di nuovi documenti a cura delle Aziende sanitarie e dell’INPS:
    il certificato medico diagnostico-funzionale che correda la domanda per l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica;
    il verbale di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica;
    il profilo di funzionamento necessario ai fini della predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI), e parte integrante del Progetto individuale (PI), di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
  6. l’utilizzo di supporti informatici per la redazione dei nuovi documenti, finalizzato a garantire uniformità di forma e di contenuto sull’intero territorio nazionale;
  7. la necessità di fare riferimento a due classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanita (OMS):
  8. la Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF);
  9. la necessità di tenere concatenate e coerenti tra di loro la descrizione del funzionamento di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti e l’individuazione e l’articolazione delle misure di sostegno (fattori ambientali scuola: strumenti e strategie) indicate nel PEI.”

L’emanazione da parte del Ministero della Salute di queste Linee Guida è certamente un altro passo in avanti la riforma dell’inclusione scolastica prevista dal D.Lgs. n° 66/17, anche se in realtà il Profilo di Funzionamento già era stato considerato dal D.I. n° 182/20 che ha emanato i nuovi modelli nazionali di PEI.

Per utilizzare in maniera completa i nuovi modelli di PEI, mancava proprio il Profilo di Funzionamento: il nuovo documento che sostituirà la Diagnosi Funzionale ed il Profilo Dinamico Funzionale, e che è propedeutico alla redazione del PEI, soprattutto per quanto riguarda le contestate tabelle C e C1 necessarie per l’individuazione da parte del GLO della quantificazione delle risorse necessarie all’alunno l’anno scolastico successivo e strettamente legate (a nostro avviso troppo legate) ai livelli di “debito di funzionamento” derivati dalle dimensioni del Profilo di Funzionamento.

Ora in realtà, affinché diventino concretamente applicabili, occorrerà ancora attendere che esse vengano ufficialmente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Inoltre bisognerà capire in quanto tempo le ASL riusciranno a redigere questo nuovo documento per tutti gli alunni con disabilità.

L’art. 19, comma 7 bis del D.Lgs. n° 66/17 già prevede una graduale applicazione di questo nuovo documento, a partire dagli alunni con disabilità che iniziano il proprio percorso scolastico o quelli che effettuano un passaggio di ciclo.

Pertanto prima che tutti gli alunni con disabilità avranno redatto il nuovo Profilo di Funzionamento dovranno trascorre alcuni anni.

Nel frattempo per gli altri alunni si dovrà continuare ad utilizzare la vecchia Diagnosi Funzionale ed il vecchio Profilo Dinamico Funzionale, anche se il DPR del 24/2/1994 che li regolamentava è stato abrogato dal D.Lgs. n° 66/17.

Il documento è comunque molto articolato e frutto del lavoro di numerosi esperti di vari ministeri e delle associazioni delle persone con disabilità e loro familiari, è assai complesso e merita una particolare attenzione interpretativa ed applicativa.

Esso finalmente rende applicabile la vera novità dei nuovi modelli dei PEI contenuta nel D.I. n° 182/20 e cioè la loro formulazione secondo i principi dell’ICF, che saranno formulati per la prima volta ufficialmente con i GLO che si svolgeranno a giugno 2023, come stabilito nella  Nota Ministeriale n° 3330 del 13/10/2022.

Strutturalmente il documento è formato da 84 pagine e si compone di 5 capitoli e numerose appendici ed allegati.

Per effettuarne una lettura organica è necessaria la massima attenzione e preparazione, dovendosi continuamente intercalare la lettura di un capitolo con un allegato o con un’appendice, con continui richiami anche ad altre parti del testo.

Si è seguita un po’ la tecnica elaborata in campo redazionale giuridico, spesso criticabile, con la quale una norma, richiama altra norma, la quale a sua volta fa riferimento ad una precedente norma che ha modificato una ulteriore norma precedente, etc.

Ciò per i non professionisti sanitari, come spesso sono i familiari degli alunni con disabilità ed i docenti, potrà creare dei problemi di comunicazione e di formulazione dei Profili di Funzionamento e dei successivi PEI.

Per questo sarà necessaria un’attenta formazione e sperimentazione delle componenti non sanitarie delle Unità multidisciplinari che dovranno formulare i nuovi Profili di Funzionamento.

Da una attenta analisi, si notano che i primi quattro capitoli riguardano la formulazione delle nuove certificazioni sanitarie ad opera delle nuove commissioni e delle successive formulazioni delle certificazioni di disabilità in età evolutiva ai fini scolastici secondo l’ICF, cioè le nuove formulazioni “di funzionamento”.

Tutta questa materia è compito delle sole nuove commissioni sanitarie.

Solo il quinto capitolo, concernente la formulazione del Profilo di Funzionamento, coinvolge anche le famiglie ed il docente della scuola alla quale l’alunno è iscritto.

Tali figure non sanitarie dovranno comunque essere aiutati dai professionisti sanitari, membri dell’Unità multidimensionale, a comprendere i contenuti delle certificazioni sanitarie e di funzionamento, al fine di trarre da tale lettura i contenuti del Profilo di Funzionamento e quindi dei successivi PEI.

Vi è dunque la necessità di un minimo di formazione per famiglie e docenti per essere in grado di svolgere bene questo compito, che non è più generico, come quando si formulavano precedentemente i PDF, purtroppo spesso molto simili tra loro per via della tecnica del “copia ed incolla”.
La personalizzazione molto spiccata impedirà queste pratiche scorrette, tanto più che il tutto si svolgerà con procedure elettroniche, che sono l’altra grande novità del nuovo sistema.

Quanto alla formazione dei docenti, se nella nuova legge di bilancio non venisse riprodotta la norma  precedente delle 25 ore annue di formazione obbligatoria gratuita (comma 961 dell’art. 1 della l. n° 178/20), diventerebbe elevatissimo il rischio che i nuovi Profili di Funzionamento e i nuovi modelli di PEI possano essere formulati erroneamente, con grave danno per gli alunni con disabilità.

A livello operativo suscita forte perplessità la previsione contenuta nella parte finale del secondo paragrafo del capitolo 5:

“Il Profilo di Funzionamento andrebbe elaborato dopo una fase di osservazione da parte della scuola” degli alunni con disabilità nel contesto scolastico, al fine di rilevare come le loro “strutture corporee” reagiscono alle “barriere e alle facilitazioni” offerte dal contesto scolastico.
Tale previsione è in palese contraddizione con quanto previsto dal D.Lgs. n° 66/17, dai nuovi modelli di PEI, dalle relative Linee Guida e addirittura con il primo paragrafo del capitolo 5 delle stesse Linee Guida che, poche righe più sopra definiscono correttamente:
Il Profilo di Funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del PEI”.

Come si potranno formulare alla fine di un anno scolastico i “pei provvisori”, cioè per quelli relativi agli alunni che per la prima volta frequenteranno l’anno scolastico successivo con la certificazione di disabilità (primo anno di scuola dell’infanzia, primo anno di scuola primaria senza aver mai frequentato la scuola dell’infanzia, alunno con certificazione avvenuta durante la frequenza di un qualunque anno scolastico), se è necessario osservare tali alunni per qualche tempo a partire dall’inizio dell’anno scolastico prima di redigere il Profilo di Funzionamento?

Infatti scopo del PEI provvisorio è quello di indicare la quantificazione delle risorse ritenute necessarie all’alunno il successivo anno scolastico; ma tali risorse debbono essere quantificate nel PEI provvisorio con procedure strettamente legate al Profilo di Funzionamento.

Pertanto tutta la normativa fin qui emanata ha sempre previsto che il Profilo di Funzionamento deve necessariamente essere redatto prima dell’estate, senza quindi poter osservare l’alunno per qualche tempo nel contesto classe.

Ed inoltre, mancando ancora un consiglio di classe per i primi anni di un ciclo scolastico, quale docente verrà scelto per collaborare alla formulazione del Profilo di funzionamento e del conseguente PEI provvisorio?

È da supporre che verrà individuata la “funzione strumentale per l’inclusione”. Ma negli istituti in cui sono presenti decine e talora più di un centinaio di alunni con disabilità, come gli istituti professionali, il compito non potrà essere affidato unicamente ad un solo docente e sarà necessario nominare più di una di tali figure, le quali, ovviamente, pretenderanno di ricevere il compenso previsto contrattualmente per tale incarico.

Comunque, se è necessario che il PEI provvisorio rechi le richieste di risorse per il settembre successivo, bisognerà necessariamente almeno abbozzare prima della fine dell’anno scolastico un Profilo di Funzionamento “provvisorio”, basandosi sui dati forniti dalle famiglie e dagli operatori sociosanitari che conoscono l’alunno e rinviando a settembre l’osservazione in situazione scolastica per formulare il Profilo di Funzionamento ed il PEI definitivi.

Molto più agevole sarà il lavoro per gli studenti degli anni successivi al primo, poiché i docenti già conoscono ed hanno potuto osservare gli alunni nel contesto scolastico.

Inoltre un problema sempre più pressante è costituito dalla scarsità di talune figure sanitarie, come i neuropsichiatri infantili.

Già in molti casi tali figure, scarsissime sul territorio, fanno difficoltà a seguire tutti i GLO, anche se svolti da remoto.

Con la complessità della nuova procedura, concernente prima la certificazione sanitaria e di funzionamento, poi la formulazione del profilo di funzionamento e infine di redazione del PEI, con le sue due successive verifiche intermedia e finale, che comportano una assidua e ripetuta presenza di queste fondamentali figure professionali, è realistico pensare che sarà impossibile avere pronto il tutto nei tempi necessari.

È vero che per la formulazione del profilo di funzionamento e del PEI, oltre ai professionisti delle ASL, possono intervenire anche professionisti dei Centri di riabilitazione convenzionati o accreditati presso il servizio sanitario nazionale, come è sempre avvenuto per la formulazione delle diagnosi funzionali, dei profili dinamici funzionali e dei precedenti PEI, però, se questo personale volesse essere pagato, sorgerebbe un altro problema per le famiglie.

Sarà quindi necessario rivitalizzare gli accordi di programma, ormai trascurati, tranne rare eccezioni solitamente del Nord Italia, che consentano il coordinamento del numero delle figure professionali e la quantità delle risorse finanziarie che ciascun partecipante si impegna ad erogare per tutta la procedura.

Inoltre che anche l’Osservatorio ministeriale sull’inclusione scolastica e forse prima anche quello nazionale sulla disabilità, riflettano seriamente per fornire al Governo proposte idonee a superare le difficoltà qui prospettate e le altre che certamente saranno avanzate da altri, al fine di rendere pienamente funzionante queste nuove procedure necessarie per migliorare la qualità dell’inclusione scolastica.

Tanto più che dovrà prestissimo divenire operativa la valutazione della qualità inclusiva realizzata nelle singole classi e nelle singole scuole, voluta dall’art. 4 dello stesso D.Lgs. n° 66/17 e attesa da cinque anni.

Tale valutazione consentirà finalmente un monitoraggio serio sul buon funzionamento dell’inclusione che dobbiamo anche saper offrire alle nostre famiglie e pure dimostrare all’estero per una valida immagine internazionale del nostro sistema di istruzione inclusivo.

 

Approfondimento a cura di AIPD in collaborazione con il Centro Studi Giuridici HandyLex

 

La nuova composizione del Copasir e l’autorità delegata Mappe del potere

La nuova composizione del Copasir e l’autorità delegata Mappe del potere

Negli scorsi giorni è entrato in funzione il Copasir, ovvero l’organo parlamentare di controllo dell’intelligence. Con questo passaggio sono ora in funzione tutti gli organi politici che si occupano della materia.

 

A quasi 2 mesi dall’inizio della diciannovesima legislatura, lo scorso 6 dicembre si è riunito per la prima volta il Copasir, ovvero il comitato parlamentare per la sicurezza della repubblica.

Il Copasir ha il compito di verificare che le attività dell’apparato di intelligence si svolgano nel pieno rispetto della costituzione e delle leggi, oltre che nell’esclusivo interesse nazionale. Vai a “Cos’è il Copasir, comitato parlamentare per la sicurezza della repubblica”

Con questo passaggio dunque sono state riempite tutte le caselle politiche che compongono il sistema di informazione per la sicurezza della repubblica. Se al Copasir compete il controllo parlamentare, l’intelligence è però responsabilità del presidente del consiglio, Giorgia Meloni, la quale ha nominato il sottosegretatrio Alfredo Mantovano autorità delegata, attribuendogli dunque la gestione operativa del settore.

La composizione del Copasir

Il comitato è un organo bicamerale e in quanto tale è composto in egual misura da membri della camera e del senato.

5 su 10 i componenti del Copasir indicati da ciascuna camera.

Come previsto dalla legge che disciplina il sistema di informazione per la sicurezza della repubblica (L.124/2007i suoi componenti sono nominati dai presidenti di camera e senato rispettando le proporzioni dei gruppi parlamentari.

Tuttavia, diversamente da quanto accade nelle commissioni permanenti, il Copasir è composto in egual misura da parlamentari di maggioranza e di opposizione. Una previsione che vede la sua ragion d’essere nei delicati compiti che spettano a quest’organo e alla funzione di controllo che compete all’opposizione.

Per la stessa ragione, la legge stabilisce anche che il presidente sia scelto tra i parlamentari di opposizione. L’elezione avviene a scrutino segreto e in caso di parità si procede a un ballottaggio. Negli scorsi giorni il Copasir si è riunito proprio a questo scopo deliberando quasi all’unanimità l’elezione di Lorenzo Guerini alla presidenza.

9 su 10 i voti ottenuti da Guerini per l’elezione a presidente del Copasir. Una scheda invece è risultata bianca.

La presidenza dunque è andata a un esponente del Partito democratico (Pd), mentre in una successiva votazione il comitato ha eletto all’unanimità Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia come vicepresidente. Più contesa invece la terza e ultima carica dell’ufficio di presidenza, ovvero quella di segretario. Ettore Rosato (Azione-Italia Viva) infatti è risultato eletto con 7 voti, mentre gli altri 3 sono andati a un esponente del Movimento 5 stelle (M5s), Marco Pellegrini.

In termini generali Fratelli d’Italia è il gruppo che esprime più componenti, ovvero 3 di cui 1 con il ruolo di vicepresidente. Il Pd e il M5s invece contano 2 componenti ciascuno ma, come abbiamo visto, il Partito democratico esprime anche il presidente. Un componente a testa infine per Forza Italia, Lega e Azione-Italia viva (che però esprime il segretario).

Da segnalare infine che la capogruppo al senato di Forza Italia, Licia Ronzulli, è l’unica donna a far parte di quest’organo.

Gli incarichi precedenti

Solitamente per incarichi così delicati i partiti scelgono figure esperte, spesso con molte legislature alle spalle.

Non a caso la maggior parte dei componenti del comitato non è alla sua prima esperienza parlamentare.

8 su 10 i componenti del Copasir che hanno già ricoperto il ruolo di deputato o senatore in altre legislature.

Il componente con più legislature alle spalle è il segretario Ettore Rosato, eletto 4 volte alla camera. Segue Andrea Augello (FdI) con 3 mandati al senato. Due legislature alle spalle hanno invece Lorenzo Guerini ed Enrico Borghi, entrambi del Pd. Licia Ronzulli invece ha un solo mandato da parlamentare italiana ma uno anche come parlamentare europea.

I due componenti del Copasir alla prima esperienza parlamentare invece sono Angelo Rossi di FdI e Roberto Scarpinato, noto ex magistrato eletto nelle fila del Movimento 5 stelle.

L’esperienza insomma è molto importante. Il fatto che questa sia maturata in commissioni parlamentari che si occupano di temi affini poi è un elemento aggiuntivo. Il vicepresidente Giovanni Donzelli (FdI) e il segretario Ettore Rosato (Azione-Italia viva) ad esempio nella scorsa legislatura hanno fatto parte della commissione affari costituzionali della camera. Sempre Rosato ha fatto anche parte della commissione difesa, come anche Enrico Borghi (Pd). Il presidente Guerini (Pd) invece è l’unico che nello scorso parlamento è stato membro della commissione esteri (sempre a Montecitorio).

Questi ultimi inoltre sono anche gli unici due componenti attuali del Copasir che già avevano fatto parte dell’organo nella scorsa legislatura.

i componenti del Copasir che hanno fatto parte di quest’organo anche nella scorsa legislatura.

In quell’occasione tuttavia i due esponenti del Partito democratico si sono alternati. Nel 2018 infatti Lorenzo Guerini era già stato eletto presidente dell’organo. Tuttavia con la nascita del secondo governo Conte ha dovuto rassegnare le dimissioni sia dall’incarico che dalla commissione stessa, facendo quindi posto al compagno di partito Enrico Borghi.

Le dimissioni dal ruolo di presidente infatti erano dovute anche solo per l’ingresso in maggioranza del Partito democratico. Quelle dall’organo invece sono state la conseguenza della sua nomina a ministro della difesa. Incarico quest’ultimo che Guerini ha ricoperto anche nel successivo esecutivo, ovvero il governo Draghi.

Oltre al presidente, altri 2 componenti del Copasir hanno fatto parte di un esecutivo in passato. Si tratta di Andrea Augello (Fdi), sottosegretario alla funzione pubblica del quarto governo Berlusconi, e di Ettore Rosato, sottosegretario al ministero dell’interno nel secondo governo Prodi.

L’autorità delegata

Come accennato, se al Copasir compete il controllo delle attività di intelligence (art. 30 L.124/2007), è al presidente del consiglio che è attribuita l’alta direzione e la responsabilità di questo settore (art. 1).

Ferma restando questa responsabilità e le altre funzioni che gli competono in via esclusiva, la legge prevede la possibilità di nominare un’autorità delegata che si occupi di questa materia.

Tale opzione è stata esercitata dalla presidente Meloni, la quale ha conferito la delega al sottosegretario Alfredo Mantovano. Una nomina questa che rappresenta una novità assoluta visto che Mantovano ricopre già il fondamentale incarico di sottosegretario verbalizzante.

D’altronde questa non poteva che essere una prima volta visto che la legge prevede, o meglio prevedeva, che l’autorità delegata svolga esclusivamente questo incarico di governo.

L’autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori […] ad eccezione delle funzioni attribuite al sottosegretario di stato alla presidenza del consiglio dei ministri, con funzioni di segretario del consiglio medesimo.

Nel decreto sul riordino dei ministeri approvato lo scorso 11 novembre tuttavia è stata inserita una modifica alla legge sull’intelligence, con la quale è stata prevista un’apposita deroga per quanto riguarda il sottosegretario verbalizzante. Ovvero, nel governo attuale, proprio Alfredo Mantovano.

Foto: Lorenzo Guerini – Facebook

 

Le nuove Linee Guida per le certificazioni ai fini scolastici e il Profilo di Funzionamento.

 

Sono state pubblicate dal Ministero della Salute le nuove Linee Guida per la nuova certificazione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica e per il Profilo di Funzionamento sulla base dell’ICF previste dall’art. 5 comma 6 del D.Lgs. n° 66/17.

Queste Linee Guida sono state redatte da un gruppo di lavoro interministeriale che si è avvalso anche della consulenza di un gruppo di esperti esterni.

Già dal titolo dei capitoli si può capire il nuovo percorso previsto:

  1. ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA AI FINI DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA.
  2. ICD, ICF E IL MODELLO BIOPSICOSOCIALE ALLA BASE DELLA DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO
  3. CERTIFICATO MEDICO DIAGNOSTICO-FUNZIONALE.
  4. VERBALE DI ACCERTAMENTO MEDICO-LEGALE.
  5. PROFILO DI FUNZIONAMENTO AI FINI DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA

Rimandando alla lettura specifica dei capitoli del documento, si riporta parte della Premessa, che ben sintetizza e descrive le novità più rilevanti, invero già previste dal D.Lgs. n° 66/17 e rese concrete con queste Linee Guida:

“Il decreto legislativo n. 66 del 2017 introduce nel preesistente percorso di accertamento dei bisogni dell’età evolutiva per l’inclusione scolastica alcune sostanziali novità, rispetto alle quali le presenti Linee Guida intendono costituire garanzia di uniformità interpretativa e operativa sul territorio nazionale:

  1. una nuova composizione della commissione: l’art. 5, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 66 del 2017, modificando l’art. 4 della legge n. 104 del 1992, individua specifiche competenze mediche specialistiche per l’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap, nel caso in cui gli accertamenti riguardino persone in età evolutiva;
  2. un nuovo momento accertativo: l’art. 5, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 66 del 2017, novellando il comma 5 dell’art. 12 della legge n. 104 del 1992, stabilisce che
    “Contestualmente all’accertamento previsto dall’articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento…”;
  3. una modalità valutativa che tenga conto dei criteri del modello biopsicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), utile a fornire elementi per la descrizione dell’interazione fra un individuo con problemi di salute e i suoi limiti e potenzialità con la specificità del contesto reale in termini di barriere e facilitatori;
  4. il modello biopsicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) come comune denominatore di tre processi sequenziali:
    descrizione del funzionamento,
    accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica,
    redazione del Piano educativo individualizzato (PEI);
  5. la predisposizione di nuovi documenti a cura delle Aziende sanitarie e dell’INPS:
    il certificato medico diagnostico-funzionale che correda la domanda per l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica;
    il verbale di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica;
    il profilo di funzionamento necessario ai fini della predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI), e parte integrante del Progetto individuale (PI), di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
  6. l’utilizzo di supporti informatici per la redazione dei nuovi documenti, finalizzato a garantire uniformità di forma e di contenuto sull’intero territorio nazionale;
  7. la necessità di fare riferimento a due classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanita (OMS):
  8. la Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF);
  9. la necessità di tenere concatenate e coerenti tra di loro la descrizione del funzionamento di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti e l’individuazione e l’articolazione delle misure di sostegno (fattori ambientali scuola: strumenti e strategie) indicate nel PEI.”

L’emanazione da parte del Ministero della Salute di queste Linee Guida è certamente un altro passo in avanti la riforma dell’inclusione scolastica prevista dal D.Lgs. n° 66/17, anche se in realtà il Profilo di Funzionamento già era stato considerato dal D.I. n° 182/20 che ha emanato i nuovi modelli nazionali di PEI.

Per utilizzare in maniera completa i nuovi modelli di PEI, mancava proprio il Profilo di Funzionamento: il nuovo documento che sostituirà la Diagnosi Funzionale ed il Profilo Dinamico Funzionale, e che è propedeutico alla redazione del PEI, soprattutto per quanto riguarda le contestate tabelle C e C1 necessarie per l’individuazione da parte del GLO della quantificazione delle risorse necessarie all’alunno l’anno scolastico successivo e strettamente legate (a nostro avviso troppo legate) ai livelli di “debito di funzionamento” derivati dalle dimensioni del Profilo di Funzionamento.

Ora in realtà, affinché diventino concretamente applicabili, occorrerà ancora attendere che esse vengano ufficialmente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Inoltre bisognerà capire in quanto tempo le ASL riusciranno a redigere questo nuovo documento per tutti gli alunni con disabilità.

L’art. 19, comma 7 bis del D.Lgs. n° 66/17 già prevede una graduale applicazione di questo nuovo documento, a partire dagli alunni con disabilità che iniziano il proprio percorso scolastico o quelli che effettuano un passaggio di ciclo.

Pertanto prima che tutti gli alunni con disabilità avranno redatto il nuovo Profilo di Funzionamento dovranno trascorre alcuni anni.

Nel frattempo per gli altri alunni si dovrà continuare ad utilizzare la vecchia Diagnosi Funzionale ed il vecchio Profilo Dinamico Funzionale, anche se il DPR del 24/2/1994 che li regolamentava è stato abrogato dal D.Lgs. n° 66/17.

Il documento è comunque molto articolato e frutto del lavoro di numerosi esperti di vari ministeri e delle associazioni delle persone con disabilità e loro familiari, è assai complesso e merita una particolare attenzione interpretativa ed applicativa.

Esso finalmente rende applicabile la vera novità dei nuovi modelli dei PEI contenuta nel D.I. n° 182/20 e cioè la loro formulazione secondo i principi dell’ICF, che saranno formulati per la prima volta ufficialmente con i GLO che si svolgeranno a giugno 2023, come stabilito nella  Nota Ministeriale n° 3330 del 13/10/2022.

Strutturalmente il documento è formato da 84 pagine e si compone di 5 capitoli e numerose appendici ed allegati.

Per effettuarne una lettura organica è necessaria la massima attenzione e preparazione, dovendosi continuamente intercalare la lettura di un capitolo con un allegato o con un’appendice, con continui richiami anche ad altre parti del testo.

Si è seguita un po’ la tecnica elaborata in campo redazionale giuridico, spesso criticabile, con la quale una norma, richiama altra norma, la quale a sua volta fa riferimento ad una precedente norma che ha modificato una ulteriore norma precedente, etc.

Ciò per i non professionisti sanitari, come spesso sono i familiari degli alunni con disabilità ed i docenti, potrà creare dei problemi di comunicazione e di formulazione dei Profili di Funzionamento e dei successivi PEI.

Per questo sarà necessaria un’attenta formazione e sperimentazione delle componenti non sanitarie delle Unità multidisciplinari che dovranno formulare i nuovi Profili di Funzionamento.

Da una attenta analisi, si notano che i primi quattro capitoli riguardano la formulazione delle nuove certificazioni sanitarie ad opera delle nuove commissioni e delle successive formulazioni delle certificazioni di disabilità in età evolutiva ai fini scolastici secondo l’ICF, cioè le nuove formulazioni “di funzionamento”.

Tutta questa materia è compito delle sole nuove commissioni sanitarie.

Solo il quinto capitolo, concernente la formulazione del Profilo di Funzionamento, coinvolge anche le famiglie ed il docente della scuola alla quale l’alunno è iscritto.

Tali figure non sanitarie dovranno comunque essere aiutati dai professionisti sanitari, membri dell’Unità multidimensionale, a comprendere i contenuti delle certificazioni sanitarie e di funzionamento, al fine di trarre da tale lettura i contenuti del Profilo di Funzionamento e quindi dei successivi PEI.

Vi è dunque la necessità di un minimo di formazione per famiglie e docenti per essere in grado di svolgere bene questo compito, che non è più generico, come quando si formulavano precedentemente i PDF, purtroppo spesso molto simili tra loro per via della tecnica del “copia ed incolla”.
La personalizzazione molto spiccata impedirà queste pratiche scorrette, tanto più che il tutto si svolgerà con procedure elettroniche, che sono l’altra grande novità del nuovo sistema.

Quanto alla formazione dei docenti, se nella nuova legge di bilancio non venisse riprodotta la norma  precedente delle 25 ore annue di formazione obbligatoria gratuita (comma 961 dell’art. 1 della l. n° 178/20), diventerebbe elevatissimo il rischio che i nuovi Profili di Funzionamento e i nuovi modelli di PEI possano essere formulati erroneamente, con grave danno per gli alunni con disabilità.

A livello operativo suscita forte perplessità la previsione contenuta nella parte finale del secondo paragrafo del capitolo 5:

“Il Profilo di Funzionamento andrebbe elaborato dopo una fase di osservazione da parte della scuola” degli alunni con disabilità nel contesto scolastico, al fine di rilevare come le loro “strutture corporee” reagiscono alle “barriere e alle facilitazioni” offerte dal contesto scolastico.
Tale previsione è in palese contraddizione con quanto previsto dal D.Lgs. n° 66/17, dai nuovi modelli di PEI, dalle relative Linee Guida e addirittura con il primo paragrafo del capitolo 5 delle stesse Linee Guida che, poche righe più sopra definiscono correttamente:
Il Profilo di Funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del PEI”.

Come si potranno formulare alla fine di un anno scolastico i “pei provvisori”, cioè per quelli relativi agli alunni che per la prima volta frequenteranno l’anno scolastico successivo con la certificazione di disabilità (primo anno di scuola dell’infanzia, primo anno di scuola primaria senza aver mai frequentato la scuola dell’infanzia, alunno con certificazione avvenuta durante la frequenza di un qualunque anno scolastico), se è necessario osservare tali alunni per qualche tempo a partire dall’inizio dell’anno scolastico prima di redigere il Profilo di Funzionamento?

Infatti scopo del PEI provvisorio è quello di indicare la quantificazione delle risorse ritenute necessarie all’alunno il successivo anno scolastico; ma tali risorse debbono essere quantificate nel PEI provvisorio con procedure strettamente legate al Profilo di Funzionamento.

Pertanto tutta la normativa fin qui emanata ha sempre previsto che il Profilo di Funzionamento deve necessariamente essere redatto prima dell’estate, senza quindi poter osservare l’alunno per qualche tempo nel contesto classe.

Ed inoltre, mancando ancora un consiglio di classe per i primi anni di un ciclo scolastico, quale docente verrà scelto per collaborare alla formulazione del Profilo di funzionamento e del conseguente PEI provvisorio?

È da supporre che verrà individuata la “funzione strumentale per l’inclusione”. Ma negli istituti in cui sono presenti decine e talora più di un centinaio di alunni con disabilità, come gli istituti professionali, il compito non potrà essere affidato unicamente ad un solo docente e sarà necessario nominare più di una di tali figure, le quali, ovviamente, pretenderanno di ricevere il compenso previsto contrattualmente per tale incarico.

Comunque, se è necessario che il PEI provvisorio rechi le richieste di risorse per il settembre successivo, bisognerà necessariamente almeno abbozzare prima della fine dell’anno scolastico un Profilo di Funzionamento “provvisorio”, basandosi sui dati forniti dalle famiglie e dagli operatori sociosanitari che conoscono l’alunno e rinviando a settembre l’osservazione in situazione scolastica per formulare il Profilo di Funzionamento ed il PEI definitivi.

Molto più agevole sarà il lavoro per gli studenti degli anni successivi al primo, poiché i docenti già conoscono ed hanno potuto osservare gli alunni nel contesto scolastico.

Inoltre un problema sempre più pressante è costituito dalla scarsità di talune figure sanitarie, come i neuropsichiatri infantili.

Già in molti casi tali figure, scarsissime sul territorio, fanno difficoltà a seguire tutti i GLO, anche se svolti da remoto.

Con la complessità della nuova procedura, concernente prima la certificazione sanitaria e di funzionamento, poi la formulazione del profilo di funzionamento e infine di redazione del PEI, con le sue due successive verifiche intermedia e finale, che comportano una assidua e ripetuta presenza di queste fondamentali figure professionali, è realistico pensare che sarà impossibile avere pronto il tutto nei tempi necessari.

È vero che per la formulazione del profilo di funzionamento e del PEI, oltre ai professionisti delle ASL, possono intervenire anche professionisti dei Centri di riabilitazione convenzionati o accreditati presso il servizio sanitario nazionale, come è sempre avvenuto per la formulazione delle diagnosi funzionali, dei profili dinamici funzionali e dei precedenti PEI, però, se questo personale volesse essere pagato, sorgerebbe un altro problema per le famiglie.

Sarà quindi necessario rivitalizzare gli accordi di programma, ormai trascurati, tranne rare eccezioni solitamente del Nord Italia, che consentano il coordinamento del numero delle figure professionali e la quantità delle risorse finanziarie che ciascun partecipante si impegna ad erogare per tutta la procedura.

Inoltre che anche l’Osservatorio ministeriale sull’inclusione scolastica e forse prima anche quello nazionale sulla disabilità, riflettano seriamente per fornire al Governo proposte idonee a superare le difficoltà qui prospettate e le altre che certamente saranno avanzate da altri, al fine di rendere pienamente funzionante queste nuove procedure necessarie per migliorare la qualità dell’inclusione scolastica.

Tanto più che dovrà prestissimo divenire operativa la valutazione della qualità inclusiva realizzata nelle singole classi e nelle singole scuole, voluta dall’art. 4 dello stesso D.Lgs. n° 66/17 e attesa da cinque anni.

Tale valutazione consentirà finalmente un monitoraggio serio sul buon funzionamento dell’inclusione che dobbiamo anche saper offrire alle nostre famiglie e pure dimostrare all’estero per una valida immagine internazionale del nostro sistema di istruzione inclusivo.

Approfondimento a cura di AIPD in collaborazione con il Centro Studi Giuridici HandyLex

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Assegno sociale: chiarimenti sui requisiti

Assegno sociale: chiarimenti sui requisiti

Con la circolare INPS 12 dicembre 2022, n. 131 l’Istituto fornisce le indicazioni relative all’applicazione dell’articolo 20, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 che ha introdotto, ai fini del riconoscimento dell’assegno sociale, l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni.

La verifica del requisito residenziale si basa sul criterio indicato nel “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

La circolare, inoltre, illustra l’applicazione della sospensione dei termini del procedimento amministrativo per la richiesta di integrazione documentale (legge 241/1990), in sede di istruttoria della domanda di assegno sociale.

Ulteriori precisazioni sono proposte relativamente alla dichiarazione dei redditi esteri da parte di cittadini extracomunitari e alle maggiorazioni sociali (legge 388/2000 e legge 448/2001

N.Aata la 3-I S.p. – nuova software house per la Digitalizzazione della PA

N.Aata la 3-I S.p. – nuova software house per la Digitalizzazione della PA

Il 12 dicembre 2022 è stata formalizzata, alla presenza del notaio, la costituzione della società 3-I S.p.A..
La neocostituita società ha la mission di supportare l’attuazione delle strategie di trasformazione digitale dei servizi a favore dell’INPS, dell’INAIL, dell’ISTAT, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di altre Pubbliche Amministrazioni garantendo lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di servizi IT ad alto valore aggiunto e promuovendo l’utilizzo di tecnologie innovative.

La costituzione della 3-I è stata sancita dall’art.28 del D.L. n.36/22 convertito con legge n.79/22 (e successive modifiche) avente ad oggetto le misure utili al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’istituzione della Società si inserisce in un quadro normativo e regolamentare teso a creare una realtà capace di rispondere alle esigenze di evoluzione del digitale della pubblica amministrazione.

La NewCo, il cui capitale è interamente partecipato da INPS, INAIL e ISTAT, concretizza la volontà istituzionale di valorizzare le eccellenze dei tre Istituti e di creare economie di scala nella gestione dei servizi software attraverso una Società in grado di essere leader di mercato e di dare un significativo contributo nell’innovazione dei sistemi statistici e di welfare.

Attiva nell’ambito del software development & operations management, la 3-I è focalizzata sugli interventi per la digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi della Pubblica Amministrazione al fine di garantire ai cittadini e alle imprese l’erogazione di servizi più efficienti e universalmente accessibili

Na la 3-I S.p.A. – nuova software house per la Digitalizzazione della PtaA

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La costituzione della 3-I è stata sancita dall’art.28 del D.L. n.36/22 convertito con legge n.79/22 (e successive modifiche) avente ad oggetto le misure utili al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’istituzione della Società si inserisce in un quadro normativo e regolamentare teso a creare una realtà capace di rispondere alle esigenze di evoluzione del digitale della pubblica amministrazione.

La NewCo, il cui capitale è interamente partecipato da INPS, INAIL e ISTAT, concretizza la volontà istituzionale di valorizzare le eccellenze dei tre Istituti e di creare economie di scala nella gestione dei servizi software attraverso una Società in grado di essere leader di mercato e di dare un significativo contributo nell’innovazione dei sistemi statistici e di welfare.

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Borse di studio ITS

Borse di studio ITS: pubblicato il bando 2022-2023

È stato pubblicato il bando di concorso per l’assegnazione di 100 borse di studio, del valore di 4mila euro, finalizzate alla frequenza di Istituti Tecnici Superiori (ITS) per l’anno scolastico 2022-2023.

Il bando è riservato agli studenti fuori sede, figli di:

  • iscritti (dipendenti o pensionati) alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

La domanda deve essere inviata dalle 12 del 25 gennaio ed entro le 12 del 

Giornalisti: periodi ex INPGI nell’estratto conto contributivo

Giornalisti: periodi ex INPGI nell’estratto conto contributivo

Dal 1° luglio 2022 i giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti iscritti all’Albo, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, e i titolari di posizioni assicurative e di trattamenti pensionistici diretti, sono passati dall’INPGI al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’INPS.

La circolare INPS 14 luglio 2022, n. 82 ha fornito le indicazioni operative in merito:

  • agli obblighi contributivi dovuti alla gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI fino al mese di competenza di giugno 2022;
  • agli obblighi contributivi a decorrere dal 1° luglio 2022 dovuti al FPLD, nonché all’evidenza contabile separata per i soggetti già iscritti alla gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI.

Con il messaggio 7 dicembre 2022, n. 4436 l’Istituto informa che, a partire dal 12 dicembre 2022, l’Estratto conto contributivo esporrà, nella sezione “Regime generale”, i periodi ex INPGI correlati a lavoro subordinato di natura giornalistica. A partire dalla medesima data, il Casellario dei lavoratori attivi elencherà gli stessi periodi come di competenza dell’INPS.

Gli iscritti ex INPGI potranno consultare il proprio estratto conto on line, accedendo, con SPID, CIE o CNS, all’area riservata “MyInps”.

Bonus psicologo 2022: online le graduatorie regionali

Bonus psicologo 2022: online le graduatorie regionali

Sono disponibili online le graduatorie regionali relative al Bonus psicologo, il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia.

È quanto comunica l’INPS con il messaggio 9 dicembre 2022, n. 4446, che illustra le modalità per accedere alle graduatorie (tramite il “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche“) e per fruire del contributo economico.

Al messaggio sono allegati due tutorial che guidano all’utilizzo del “codice univoco” sia il beneficiario (allegato 1) sia il professionista aderente all’iniziativa (allegato 2).