CSAN100b

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Entro quale termine e con quali modalità il titolare di incarico di funzione, ex art. 14 CCNL comparto sanità 2016/2018, può fruire a giornata intera dell’eccedenza oraria accantonata nel corso dei mesi?

L’art. 20 comma 2 del CCNL 2016-2018 deve essere inteso come segue.

Il compenso per lavoro straordinario così come il corrispondente riposo compensativo è incompatibile con la titolarità di incarico di funzione di natura organizzativa il cui valore sia uguale o superiore ad € 3.227,85, mentre è compatibile sia con la titolarità di incarichi di funzione di natura organizzativa di valore inferiore al predetto importo, sia con la titolarità di incarichi professionali indipendentemente dalla loro valorizzazione economica. In queste ultime due ipotesi, si applicherà, in toto, quanto previsto dall’art. 31 e in particolare il comma 6 secondo il quale “Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.”.

Qualora il lavoratore titolare di  un incarico di funzione, che sia compatibile con il lavoro straordinario e quindi anche con il relativo riposo compensativo, abbia aderito alla banca delle ore sarà applicabile l’art. 40 del CCNL integrativo del 20.9.2001 tutt’ora vigente e in particolare il comma 4 in base al quale “L’azienda rende possibile l’utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente.

Inoltre al titolare di incarico di funzione, di qualunque tipo o valore, è da ritenersi applicabile il comma 2 dell’ articolo 29 del CCNL 2016/2018 il quale prevede che, ove la prestazione lavorativa sia resa nel giorno del riposo settimanale o nella giornata domenicale, tale riposo “…deve essere fruito  di norma entro la settimana successiva in giorno concordato fra il dipendente e il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.” in quanto “Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato” (comma 3  del medesimo articolo 20).

Infine, qualora il dipendente titolare di incarico di funzione svolga servizi di pronta disponibilità, in conformità a quanto previsto dai commi 4, 12, 13, 14 dell’art. 28 del CCNL in esame, in caso di chiamata, ai sensi del comma 6 ultimo periodo dello stesso art. 28, l’attività verrà computata come lavoro straordinario con la conseguente applicabilità:

– dell’art. 31 del medesimo CCNL per i dipendenti che non abbiano aderito alla banca delle ore;

– dell’art. 40 del medesimo CCNL per i dipendenti che abbiano aderito alla banca delle ore.

CSAN100bultima modifica: 2022-11-04T18:32:30+01:00da vitegabry
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