Testo in vigore dal: 25-10-2022
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative
alle lagune di Venezia e di Marano-Grado;
Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed
esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972
per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il
20 ottobre 1972;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita
umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra in data 1°
novembre 1974, e sua esecuzione;
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in
alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli
idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante legge quadro per il
trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, recante
disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento
dei conti pubblici, e, in particolare, l'articolo 30, comma 3-ter,
lettera b), il quale prevede che entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il
Governo, con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, «modifica, secondo
criteri di semplificazione, il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, delimitando
l'ambito di applicazione delle relative norme con riguardo al
trasporto pubblico locale lagunare»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante
conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti
in materia di trasporto pubblico locale, e, in particolare,
l'articolo 11, comma 3-bis, secondo cui restano ferme le competenze
dell'autorita' marittima previste dalla vigente normativa in materia
di sicurezza della navigazione effettuata all'interno della laguna
veneta;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice
delle comunicazioni elettroniche;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante
attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico
navale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante
attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento
provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa
alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le
pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, recante
attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la
direttiva 1999/5/CE;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante
disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
una infrastruttura per i combustibili alternativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 662, recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989,
n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla
ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile
1979;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n.
135, recante regolamento concernente l'approvazione della nuova
tabella delle circoscrizioni territoriali marittime;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017,
n. 239, recante regolamento recante attuazione della direttiva
2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014
sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;
Visto il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni
24 maggio 1967, recante approvazione delle norme tecniche relative ai
requisiti cui devono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo
delle navi mercantili e lusorie, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 14
luglio 1967;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 marzo 2005,
recante certificati di abilitazione all'uso degli apparati radio a
bordo delle imbarcazioni adibite alla pesca costiera, locale e
ravvicinata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 68 del 23 marzo 2005;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
25 luglio 2016, recante requisiti per il rilascio delle
certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli
iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183
del 6 agosto 2016;
Vista la legge della regione Veneto 11 luglio 2008, n. 5, recante
norme sulla sicurezza delle navi adibite alla navigazione marittima e
addette al trasporto di persone all'interno della laguna veneta;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 febbraio 2022;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 30 marzo 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2022;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 luglio 2022;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della salute, dello sviluppo economico,
dell'economia e delle finanze, della difesa e dell'interno;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
1. All'articolo 1, comma 1, del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il punto 1, e' inserito il seguente: «1-bis) Acque
protette della laguna di Venezia: le acque portuali di Venezia e di
Chioggia ricadenti all'interno della conterminazione della laguna di
Venezia di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 366;»;
b) il punto 6 e' sostituito dal seguente: «Autorita' marittima:
organo periferico del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, all'estero, l'autorita' consolare e, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni speciali sul trasporto pubblico
locale lagunare, le Capitanerie di porto di Venezia e di Chioggia,
secondo le rispettive circoscrizioni;»;
c) dopo il punto 6, e' inserito il seguente: «6-bis) Colreg 1972:
la convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire
gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre
1972, ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n.
1085;»
d) al punto 20, le parole «della Marina Mercantile» sono
sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto»;
e) dopo il punto 31, sono inseriti i seguenti: «31-bis) Nave
lagunare: nave che naviga esclusivamente all'interno delle acque
protette della laguna di Venezia e che effettua trasporto pubblico
locale lagunare o trasporto pubblico non di linea, la cui propulsione
dipende da motore endotermico o elettrico o combinazione degli
stessi, in grado di imprimere una velocita' non inferiore a sette
nodi all'andatura corrispondente al regime di servizio continuativo,
al dislocamento di pieno carico in condizione di mare calmo;
31-ter) Nave lagunare esistente: una nave lagunare diversa
dalla nave lagunare nuova;
31-quater) Nave lagunare nuova: una nave lagunare la cui
chiglia sia stata impostata o si trovi a un equivalente stadio di
costruzione alla data del 1° gennaio 2023 o successivamente;»;
f) dopo il punto 41, e' inserito il seguente: «41-bis)
Navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia: la
navigazione effettuata con le navi lagunari nelle acque di cui al
punto 1-bis;».
NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'articolo 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
- La legge 5 giugno 1962, n. 616 (Sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168.
- La legge 5 marzo 1963, n. 366 (Nuove norme relative
alle lagune di Venezia e di Marano-Grado) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1963, n. 89.
- La legge 27 dicembre 1977, n. 1085 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale
del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi,
firmata a Londra il 20 ottobre 1972) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1978, n. 48, S.O.
- La legge 23 maggio 1980, n. 313 (Adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia
della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a
Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, S.O.
- La legge 29 settembre 1980, n. 662 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione internazionale per la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del
protocollo d'intervento in alto mare in caso di
inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi,
con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n.
292, S.O.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- La legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il
trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di
linea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio
1992, n. 18.
- Si riporta il comma 3-ter dell'articolo 30, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011 n. 214:
«3-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Governo, con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni:
a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le
norme del titolo I del libro sesto del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione
marittima), di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concernenti il
personale navigante, anche ai fini dell'istituzione di
specifiche abilitazioni professionali per il trasporto
pubblico locale lagunare;
b) modifica, secondo criteri di semplificazione, il
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, delimitando l'ambito di
applicazione delle relative norme con riguardo al trasporto
pubblico locale lagunare.».
- Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive)
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23
gennaio 1992, n. 18.
- Si riporta il comma 3-bis dell'articolo 11 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento
alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«3-bis. Ferme rimanendo le competenze dell'autorita'
marittima previste dalla vigente normativa in materia di
sicurezza della navigazione e disciplina del traffico
nell'ambito dei canali marittimi, i servizi di trasporto
pubblico di persone e cose, effettuate all'interno della
laguna veneta sono autorizzati e regolati in conformita'
alle norme emanate dagli enti locali competenti in materia
di trasporto pubblico locale. Nel caso di navigazione che
interessi le zone di acque interne e quelle di acque
marittime nell'ambito della laguna veneta, il numero
massimo delle unita' adibite al servizio di trasporto
pubblico, al fine di assicurare il regolare svolgimento e
la sicurezza della navigazione lagunare, e' stabilito
d'intesa tra l'autorita' marittima e l'ente locale
competente. In caso di disaccordo detto numero viene
determinato in apposita conferenza di servizi indetta dal
prefetto alla quale partecipano i rappresentanti della
provincia e dei comuni e delle capitanerie di porto
competenti.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196
(Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
di informazione sul traffico navale) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202
(Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa
all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti
sanzioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre
2007, n. 261, S.O.
- Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104
(Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
2011, n. 159.
- Il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128
(Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di
apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2016, n.
163.
- Il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257
(Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014,
sulla realizzazione di una infrastruttura per i
combustibili alternativi) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 gennaio 2017, n. 10, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione
marittima)) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
aprile 1952, n. 94, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della L.
3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla
convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio
marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 1994, n.
281.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
2000, n. 135 (Regolamento concernente l'approvazione della
nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2000, n.
121.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 2017, n. 239 (Regolamento recante attuazione della
direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che
abroga la direttiva 96/98/CE) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 marzo 2018, n. 58.
- Il decreto del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni 24 maggio 1967 (Approvazione delle norme
tecniche relative ai requisiti cui devono soddisfare gli
impianti radioelettrici a bordo delle navi mercantili e
lusorie) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio
1967, n. 175, S.O.
- Il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 marzo
2005 (Certificati di abilitazione all'uso degli apparati
radio a bordo delle imbarcazioni adibite alla pesca
costiera, locale e ravvicinata) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2005, n. 68.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 25 luglio 2016 (Requisiti per il rilascio delle
certificazioni per il settore di coperta e di macchina per
gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione
STCW) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2016,
n. 183.
- La legge della Regione Veneto 11 luglio 2008, n. 5
(Norme sulla sicurezza delle navi adibite alla navigazione
marittima e addette al trasporto di persone all'interno
della laguna veneta) e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto 15 luglio 2008, n. 58.
- Si riporta il comma 4 dell'articolo 2, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«4. La Conferenza e' sentita su ogni oggetto di
interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei
ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche
su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.».
- Si riporta l'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Denominazioni e definizioni). - 1. Le
denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno il
significato risultante dalle seguenti definizioni che sono
integrative o addizionali a quelle della Convenzione:
1) Aeroscafo (Hovercraft): una nave avente mezzi
atti a generare sotto di essa un cuscino d'aria capace di
sollevarla sulla superficie del mare;
1-bis) Acque protette della laguna di Venezia: le
acque portuali di Venezia e di Chioggia ricadenti
all'interno della conterminazione della laguna di Venezia
di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 366;
2) Aliscafo: una nave avente strutture alari,
parzialmente o totalmente sommerse, atte a generare nel
moto di avanzamento una portanza idrodinamica capace di
sollevarne lo scafo sulla superficie del mare;
3) Apparecchio galleggiante: un mezzo galleggiante
(che non sia un'imbarcazione di salvataggio, una zattera di
salvataggio, un battello di emergenza, una tuta per
l'immersione in acqua, una cintura di salvataggio o un
salvagente) destinato a sostenere un determinato numero di
persone che si trovano in acqua, costruito in modo che la
sua forma e le sue caratteristiche permangono durante il
suo impiego in acqua;
4) Auto-allarme radiotelegrafico: un ricevitore
automatico di allarme, che entra in azione quando eccitato
da un segnale radiotelegrafico di allarme;
5) Auto-allarme radiotelefonico: un ricevitore
automatico di allarme che entra in azione quando eccitato
dal segnale di allarme radiotelefonico;
6) Autorita' marittima: organo periferico del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, all'estero, l'autorita' consolare e, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni speciali sul trasporto
pubblico locale lagunare, le Capitanerie di porto di
Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive
circoscrizioni;
6-bis) Colreg 1972: la convenzione sul regolamento
internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare,
con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972,
ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n.
1085;
7) Convenzione: la convenzione internazionale per
la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato,
aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974 e relativo
protocollo (1978), resa esecutiva in Italia rispettivamente
con legge 23 maggio 1980, n. 313 e legge 4 giugno 1982, n.
438, ed emendamenti adottati dall'Italia posteriormente a
tale data. I riferimenti alla convenzione contenuti nel
presente regolamento si intendono fatti alla convenzione
sopra definita, ove non altrimenti specificato nel testo;
8) Dispositivo o sistemazione per la messa a mare:
dispositivo o sistemazione atti a trasferire in modo sicuro
un mezzo collettivo di salvataggio od un battello di
emergenza dalla propria posizione a bordo della nave fino
in acqua;
9) Ente tecnico: l'ente definito dall'Art. 3,
lettera f) della legge;
10) Frequenze di soccorso: le frequenze assegnate a
tale scopo dal regolamento delle radiocomunicazioni
rispettivamente per la radiotelegrafia e per la
radiotelefonia (vedi punto 53);
11) Immersione: la distanza verticale, al mezzo
della nave, dalla linea di costruzione al galleggiamento
considerato. In ogni caso il piano di galleggiamento deve
essere assunto come parallelo ai galleggiamenti del piano
di costruzione;
12) Installazione radioelettrica esistente: un
impianto radioelettrico totalmente installato a bordo di
una nave anteriormente al 1° luglio 1986, oppure un
impianto radioelettrico parzialmente montato a bordo di una
nave prima della predetta data e completato poi con parti
identiche a quelle preesistenti ovvero con parti conformi
alle prescrizioni del presente regolamento;
13) Installazione radioelettrica nuova: qualsiasi
impianto radioelettrico che non sia una «installazione
radioelettrica esistente»;
14) Larghezza (della nave): la massima larghezza
della nave fuori ossatura al di sotto del ponte di coperta.
Se la nave e' soggetta a norme di compartimentazione si
deve intendere per la sua larghezza, agli effetti dei
computi relativi alla compartimentazione, quella massima
fuori ossatura al massimo galleggiamento di
compartimentazione o al di sotto di esso;
15) Legge: la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
16) Linea limite: la linea tracciata almeno 76
millimetri al di sotto della linea d'intersezione della
faccia superiore del ponte delle paratie con la murata;
17) Lunghezza (della nave): la lunghezza tra le
perpendicolari. Se la nave a soggetta a norme di
compartimentazione, la sua lunghezza, agli effetti dei
computi relativi alla compartimentazione, si deve intendere
quella misurata tra le perpendicolari condotte alle
estremita' del massimo galleggiamento di
compartimentazione. In ogni caso il galleggiamento deve
essere considerato parallelo ai piani di galleggiamento del
piano di costruzione. La lunghezza della nave ai fini delle
norme di cui sia alla regola 28 del capitolo III della
convenzione 1974 sia all'Art. 173 del presente regolamento,
e' quella misurata dalla faccia prodiera del dritto di
prora fuori tutto alla faccia poppiera del dritto di poppa;
quando il dritto di poppa non esiste la lunghezza va
misurata all'asse del timone;
18) Marittimo abilitato: un membro dell'equipaggio
di una nave, che abbia un certificato di idoneita'
rilasciato secondo le disposizioni del presente
regolamento;
19) MARPOL 73/78: la convenzione internazionale per
la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (1973) e
relativo protocollo (1978) resa esecutiva in Italia
rispettivamente con Legge 29 settembre 1980 n. 662 e Legge
4 giugno 1982 n. 438 ed emendamenti adottati dall'Italia
posteriormente a tale data.
20) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili - Comando generale del Corpo
delle Capitanerie di porto;
21) Motonave: una nave la cui propulsione dipende
da motore endotermico o elettrico o combinazione degli
stessi;
22) Motoveliero: una nave a propulsione mista,
meccanica ed a vela, il cui apparato di propulsione
meccanica e' capace di imprimerle una velocita' non
inferiore a 7 nodi, all'andatura corrispondente al regime
per il servizio continuativo, al dislocamento di pieno
carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio delle vele;
23) Nave a vela (veliero): una nave la cui
propulsione dipende da vele;
24) Nave ad uso privato: una nave adibita a scopi,
diversi dal diporto, dai quali esula il fine di lucro;
25) Nave da passeggeri: una nave adibita al
trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici;
26) Nave da pesca (nave peschereccia,
peschereccio): una nave adibita alla cattura di pesci,
delle balene, delle foche, dei trichechi o di altri esseri
viventi del mare;
27) Nave da salvataggio: una nave munita di
attrezzature particolari per il servizio di soccorso a
navi;
28) Nave da carico: qualsiasi nave che non sia ad
uso privato, da passeggeri o da pesca;
29) Nave chimichiera: una nave da carico costruita
o adattata ed impiegata per il trasporto alla rinfusa di
prodotti chimici liquidi pericolosi, come definita dalla
convenzione;
30) Nave cisterna: una nave da carico costruita o
adattata per il trasporto alla rinfusa di carichi liquidi
di natura infiammabile;
31-bis) Nave lagunare: nave che naviga
esclusivamente all'interno delle acque protette della
laguna di Venezia e che effettua trasporto pubblico locale
lagunare o trasporto pubblico non di linea, la cui
propulsione dipende da motore endotermico o elettrico o
combinazione degli stessi, in grado di imprimere una
velocita' non inferiore a sette nodi all'andatura
corrispondente al regime di servizio continuativo, al
dislocamento di pieno carico in condizione di mare calmo;
31-ter) Nave lagunare esistente: una nave lagunare
diversa dalla nave lagunare nuova;
31-quater) Nave lagunare nuova: una nave lagunare
la cui chiglia sia stata impostata o si trovi a un
equivalente stadio di costruzione alla data del 1° gennaio
2023 o successivamente;
32) Nave gasiera: una nave costruita o adattata ed
impiegata per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti,
come definita dalla convenzione;
33) Nave nucleare: una nave dotata di un impianto
ad energia nucleare;
34) Nave traghetto: una nave munita di attrezzature
particolari che la rendano atta al trasporto di rotabili
ferroviari o stradali con imbarco degli stessi sulle
proprie ruote;
35) Navigazione internazionale lunga: una
navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati
diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla
costa;
36) Navigazione internazionale breve: una
navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati
diversi nel corso della quale la nave non si allontana piu'
di 200 miglia da un porto o da una localita' ove
l'equipaggio e i passeggeri possono trovare rifugio,
sempreche' la distanza fra l'ultimo porto di scalo nello
Stato ove il viaggio ha origine ed il porto finale di
destinazione non superi 600 miglia;
37) Navigazione internazionale costiera: una
navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati
diversi nel corso della quale la nave non si allontana piu'
di 20 miglia dalla costa;
38) Navigazione nazionale: una navigazione che si
svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla
costa;
39) Navigazione nazionale costiera: una navigazione
che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale
la nave non si allontana piu' di 20 miglia dalla costa;
40) Navigazione litoranea: una navigazione che si
svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave
non si allontana piu' di 6 miglia dalla costa;
41) Navigazione locale: una navigazione che si
svolge nell'interno di porti ovvero di rade, estuari,
canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave
non si allontana piu' di 3 miglia dalla costa;
41-bis) Navigazione nelle acque protette della
laguna di Venezia: la navigazione effettuata con le navi
lagunari nelle acque di cui al punto 1-bis;
42) Navigazione speciale: una navigazione i cui
limiti sono indicati nel singolo caso;
43) Norme tecniche per gli impianti radio: le norme
emanate con decreto del Ministro per le Poste e le
Telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la
Marina Mercantile, relative agli impianti e agli apparati
radioelettrici a bordo delle navi mercantili;
44) Operatore radiotelefonista: una persona
titolare di un certificato per tale qualifica, conforme
alle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni,
rilasciato dal Ministero delle Poste e delle
Telecomunicazioni;
45) Passeggero: qualsiasi persona imbarcata sulla
nave che non sia:
a) il comandante od un membro dell'equipaggio o
altra persona per i suoi servizi;
b) un bambino di eta' inferiore ad un anno;
46) Permeabilita': la percentuale del volume
(calcolato fuori ossatura) di uno spazio che puo' essere
occupato dall'acqua. Se lo spazio si estende sopra la linea
limite, il volume va misurato solo fino all'altezza di tale
linea;
47) Perpendicolare addietro: la linea verticale
condotta, sul piano di simmetria della nave, in
corrispondenza della intersezione della faccia poppiera del
dritto di poppa o dritto del timone col piano di
galleggiamento a pieno carico (centro disco per le navi
munite di certificato di bordo libero); se la nave non ha
dritto di poppa o dritto del timone, in luogo della faccia
poppiera del dritto si considera l'asse di rotazione del
timone; il piano di galleggiamento deve essere in ogni caso
considerato parallelo ai galleggiamenti del piano di
costruzione;
48) Perpendicolare avanti: la linea verticale
condotta, sul piano di simmetria della nave, in
corrispondenza della intersezione della faccia prodiera del
dritto di prora col piano di galleggiamento a pieno carico
(centro disco per le navi munite di certificato di bordo
libero); il piano di galleggiamento deve essere in ogni
caso considerato parallelo ai galleggiamenti del piano di
costruzione;
49) Personale industriale: tutte le persone
imbarcate sulla nave che non siano passeggeri, membri
dell'equipaggio, o personale speciale e che siano
normalmente impiegate in operazioni industriali off-shore;
50) Personale speciale: tutte le persone che non
siano ne' passeggeri ne' membri dell'equipaggio e che siano
trasportate a bordo di una nave in conseguenza dei servizi
speciali cui la nave e' destinata o a causa di lavori
speciali svolti sulla nave;
51) Piroscafo: una nave la cui propulsione dipende
da macchina a vapore acqueo;
52) Ponte di coperta: il ponte continuo piu' alto
della nave;
53) Regolamento dell'ente tecnico: norme tecniche
predisposte dal Registro Italiano Navale in base a quanto
previsto dal DLCPS del 22.1.1947 n. 340 e dal decreto
ministeriale 10 giugno 1947 relativo all'applicazione
dell'art. 3 del citato DLCPS.
54) Regolamento delle radiocomunicazioni: il
regolamento delle radiocomunicazioni annesso, o considerato
come annesso, alla convenzione internazionale delle
telecomunicazioni in vigore;
55) Rimorchiatore: una nave progettata, costruita
ed attrezzata per operazioni di rimorchio;
56) Segnale di allarme (per gli impianti radio): il
segnale di allarme stabilito dal regolamento delle
radiocomunicazioni;
57) Segnale di soccorso (per gli impianti radio):
il segnale di soccorso stabilito dal regolamento delle
radiocomunicazioni;
58) Stazione di governo: il posto dal quale viene
manovrato un apparecchio di governo;
59) Stazione radiotelegrafica: uno o piu'
trasmettitori o ricevitori, o un complesso di trasmettitori
e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori, necessari
per effettuare un servizio di comunicazioni
radiotelegrafiche
60) Stazione radiotelefonica: uno o piu'
trasmettitori o ricevitori, o un complesso di trasmettitori
e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori, necessari
per effettuare un servizio di comunicazioni
radiotelefoniche;
61) Tipo approvato: un apparecchio o un dispositivo
o un materiale dichiarato di «tipo approvato» ai sensi
dell'art. 11 della legge;
62) Ufficiale radiotelegrafista: una persona
titolare di un certificato per tale qualifica, conforme
alle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni,
rilasciato dal Ministero delle Poste e delle
Telecomunicazioni;
63) Veliero: vedi nave a vela;
64) Veliero con motore ausiliario: una nave a
propulsione mista, meccanica e a vela, il cui apparato di
propulsione meccanica non e' capace di farle raggiungere
una velocita' di 7 nodi, all'andatura corrispondente al
regime per il servizio continuativo, al dislocamento di
pieno carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio di vela;
65) Viaggio internazionale lungo: un viaggio che si
effettua tra porti appartenenti a Stati diversi in
qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; a tale
effetto ogni territorio delle cui relazioni internazionali
sia responsabile un paese aderente alla convenzione, o che
sia sottoposto all'amministrazione dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite, e' considerato come paese autonomo;
66) Viaggio internazionale breve: un viaggio nel
corso del quale una nave non si allontana piu' di 200
miglia da un porto o da un luogo ove i passeggeri e
l'equipaggio possano trovare rifugio e nel corso del quale
la distanza tra l'ultimo porto di scalo nel paese ove il
viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non
supera 600 miglia;
67) Zattera di salvataggio: un mezzo galleggiante,
che non sia una imbarcazione di salvataggio, un apparecchio
galleggiante di salvataggio, una cintura di salvataggio o
un salvagente, destinato a sostenere un determinato numero
di persone fuori dall'acqua.».