Archivi giornalieri: 4 novembre 2022

Casa albergo “La Pineta”: riapertura termini per la domanda

Casa albergo “La Pineta”: riapertura termini per la domanda

È stato pubblicato l’avviso di riapertura dei termini per presentare la domanda per l’ammissione ad ospitalità residenziale presso la casa albergo “La Pineta” di Pescara.

La domanda di ammissione può essere presentata dalle 13 del 2 novembre fino alle 13 del 2 dicembre 2022.

Il bando è rivolto ai pensionati INPS iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici e ai pensionati di altre amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e ai loro coniugi o conviventi.

Ex INPGI: rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa

Ex INPGI: rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa

Dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale in regime sostitutivo delle forme di previdenza obbligatoria svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) è stata trasferita all’INPS.

Pertanto, gli eventuali debiti contributivi, compresi quelli maturati nei confronti dell’INPGI fino al 30 giugno 2022, saranno gestiti dall’INPS secondo il “Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa”, che costituisce l’unica fonte regolatrice della materia.

Le domande di pagamento in forma dilazionata dovranno essere presentate in modalità telematica attraverso il servizio online, allegando il modello “SC18” laddove il debitore risulti essere titolare di altre posizioni nella stessa e/o in altre Gestioni diverse da quella per la quale ha inoltrato telematicamente la domanda di rateazione.

L’Istituto spiega queste procedure nel messaggio 31 ottobre 2022, n. 3922.

OrientaSud: l’INPS al Salone dedicato ai giovani del Meridione

OrientaSud: l’INPS al Salone dedicato ai giovani del Meridione

Anche quest’anno, l’INPS, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha partecipato all’appuntamento con OrientaSud, il Salone delle opportunità per i giovani del Meridione, che si è concluso con oltre 28mila partecipanti.

Nell’ambito della manifestazione, interamente in modalità telematica, gli studenti hanno chiesto di approfondire i temi delle tutele previdenziali, del mondo del lavoro, della cultura d’impresa e delle startup.

Molto seguiti i seminari sulla Previdenza, con migliaia di studenti in collegamento che sono intervenuti attivamente ai webinar “In-formazione previdenziale per i giovani cittadini”. Tra tirocinio, apprendistato, lavoro a contratto stagionale o a chiamata, l’effettiva novità per i ragazzi è la conoscenza del lavoro a somministrazione, sempre più usato nel mercato moderno.

Stima preliminare del PIL – III trimestre 2022

Stima preliminare del PIL – III trimestre 2022

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Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

Nel terzo trimestre dell’anno l’economia italiana fa registrare una crescita dello 0,5% in termini congiunturali e del 2,6% in termini tendenziali. La fase espansiva del Pil prosegue pertanto per il settimo trimestre consecutivo, ma in decelerazione rispetto al secondo trimestre dell’anno. La crescita acquisita per il 2022 è pari al 3,9%. Come sempre, si rimarca la natura provvisoria di questa stima, che riflette dal lato della produzione un calo dell’agricoltura e dell’industria e un aumento marcato dei servizi. Dal lato della domanda, si rileva un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto negativo della componente estera netta, a seguito di una crescita delle importazioni maggiore rispetto alle esportazioni.

Fiscal Monitor. Helping people bounce back

Fiscal Monitor. Helping people bounce back

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Segnalazione da Direzione Contrattazione 1

Il Fondo monetario internazionale avverte i governi che l’attenzione ai conti pubblici deve restare centrale nel determinare le politiche fiscali, anche quando si tratta di aiuti per affrontare l’attuale crisi energetica ed inflazionistica. Dopo due anni di pandemia le riserve dei governi sono quasi esaurite e ora con questa crisi energetica che si riversa anche sui prezzi dei prodotti alimentari non sarà facile trovare il giusto compromesso economico. Meglio dunque iniziare a pensare a un graduale ritiro delle misure di supporto, dando la priorità ai soggetti più vulnerabili. Il punto è dunque aiutare i più deboli, mettendo comunque in atto le politiche necessarie per frenare l’inflazione. Gli stati devono da un lato garantire la protezione dei più vulnerabili attraverso un sostegno mirato, dall’altro devono mantenere allo stesso tempo una politica fiscale stringente, necessaria per ridurre l’inflazione. Il rapporto del Fondo Monetario Internazionale sottolinea come da un lato l’aumento dei prezzi dei generi alimentari e dell’energia rappresenti un rischio sociale per gli Stati, mentre al contempo, dall’altro lato, tentare di limitarne l’impatto con un taglio delle imposte, con sovvenzioni o con il controllo dei prezzi potrebbe rivelarsi troppo pesante per le finanze pubbliche. Il Fondo Monetario Internazionale suggerisce, quindi, la creazione di riserve fiscali che consentirebbero ai governi di rispondere in modo rapido e flessibile. Anche diversi strumenti fiscali, come i regimi di mantenimento del posto di lavoro, si sono rivelati utili durante la pandemia per preservare posti di lavoro e reddito per i lavoratori. Gli ammortizzatori sociali, invece, dovrebbero essere resi più facilmente scalabili e meglio mirati, sfruttando anche le tecnologie digitali.  Il Fondo Monetario Internazionale consiglia, infine, di attuare politiche mirate per aiutare i più deboli, lasciando tuttavia che i prezzi si aggiustino naturalmente per evitare di limitare gli effetti delle politiche monetarie messe in atto per contrastare la crescente inflazione.

 

Recovery from COVID-19

Recovery from COVID-19: The changing structure of employment in the EU – EUROFOUND

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Segnalazione da Direzione Contrattazione 1

Lo shock provocato dalla pandemia di COVID-19 che ha intaccato i mercati del lavoro a partire dal 2020 è stato breve e acuto, tuttavia la ripresa è stata rapida e resiliente.  Sono stati subito messi in atto forti interventi politici ed un significativo sostegno pubblico sia a livello nazionale, che europeo. Nel complesso, i livelli occupazionali dell’Unione Europea sono tornati ai livelli pre-pandemia entro due anni, anche se l’occupazione tra i diversi settori è cresciuta in maniera disomogenea. Infatti, mentre l’occupazione nelle attività di servizi di alloggio e ristorazione, commercio all’ingrosso e al dettaglio e trasporti ha registrato una perdita cumulativa di 1,4 milioni di lavoratori tra il 2019 e il 2021, il settore dell’informazione e delle comunicazioni ha rilevato una crescita pari a 1 milione di posti di lavoro nello stesso periodo. Sebbene la pandemia abbia accelerato alcune tendenze strutturali preesistenti come la digitalizzazione, ha anche lasciato cicatrici occupazionali durature in settori come quello dei servizi alla persona che sono stati gravemente colpiti dalle restrizioni imposte sul distanziamento sociale per limitare la diffusione del virus. Il rapporto sottolinea, però, come la preoccupazione maggiore per i responsabili politici sia non tanto il livello di disoccupazione persistente, ma la carenza di manodopera qualificata. L’elevato squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro tiene banco da tempo nel dibattito su mercato del lavoro, evidenziando la carenza di lavoratori qualificati che soddisfino i requisiti ricercati dalle imprese. Diventa quindi sempre più indispensabile potenziare la formazione all’interno dei luoghi di lavoro. Per quanto riguarda la concentrazione di perdita di posti di lavoro durante la pandemia, il rapporto di Eurofound evidenzia che se bene essa si sia concentrata nei posti di lavoro sottopagati, la ripresa dei livelli occupazionali nel 2021 è stata, invece, trainata dalla crescita di posti di lavoro ben retribuiti. In aggiunta, in relazione al periodo 2019-2021, nell’Unione Europea l’aumento di posti di lavoro ben retribuiti sono stati maggiori tra le donne rispetto agli uomini, mentre allo stesso tempo la perdita di posti di lavoro è stata più acuta per le donne che svolgono lavori sottopagati. Infine lo studio condotto da Eurofound esamina l’aumento del telelavoro in Europa come conseguenza della pandemia, con il lavoro a distanza che continuerà a crescere in quasi tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. La crisi ha anche favorito la crescita dell’occupazione nei settori e nelle professioni in cui il telelavoro è più facilmente praticabile: tra il 2019 e il 2021, il professionista delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) è stata sia l’occupazione in più rapida crescita, sia quella con la quota più alta di telelavoro registrato.

Nota sulla congiuntura – ottobre 2022 – UPB

Nota sulla congiuntura – ottobre 2022 – UPB

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Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

Secondo la Nota congiunturale di ottobre dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio nel secondo trimestre 2022 l’economia italiana ha accelerato, anche grazie all’allentamento delle misure per il contrasto alla pandemia, ma le difficoltà per l’economia italiana stanno aumentando su più fronti. Il PIL potrebbe arrivare in territorio leggermente negativo già nel terzo trimestre, mentre l’inflazione continua a salire e l’incertezza di famiglie e imprese ha ripreso a intensificarsi. Il tutto, in un contesto internazionale sempre più complicato, nel quale l’impatto della guerra in Ucraina si aggrava di mese in mese con il protrarsi delle ostilità e rischia di compromettere le prospettive di crescita dell’economia mondiale. Le prospettive sono gravate dai rincari dell’energia, che cominciano a propagarsi a valle della filiera di distribuzione; l’aumento dei prezzi al consumo erode il potere d’acquisto dei consumatori, nonostante le rilevanti misure di politica economica attivate per mitigare gli impatti. La crescita dell’occupazione si è arrestata in estate, ma il tasso di disoccupazione ha continuato a flettere; la dinamica salariale resta nel complesso moderata e non si riassorbono gli squilibri tra domanda e offerta di posti di lavoro.

Delibera n. 451 del 5 ottobre 2022

Delibera n. 451 del 5 ottobre 2022 Stazioni appaltanti –aggiudicazione del contratto di appalto – rispetto quota occupazione giovanile e femminile

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

L’Anac in risposta ad un’istanza di parere precontenzioso afferma, con la delibera n. 451/2022, che non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 474, del D.L. n. 77/2021 (convertito dalla legge n. 108/2021). La misura disciplinata, infatti, stabilisce che le stazioni appaltanti devono inserire nei bandi di gara, specifiche clausole dirette all’inserimento di obblighi, anche assunzionali, come requisito necessario per la partecipazione nonché l’eventuale assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente che rispetti determinati requisiti in materia di pari opportunità. Le imprese che non rispettano le suddette clausole di condizionalità previste dal PNRR per incentivare l’occupazione di giovani e donne devono essere, pertanto, escluse dalla procedura di affidamento dei lavori, a fronte dell’omessa dichiarazione dell’obbligo di garantire, in caso di aggiudicazione dell’appalto, il rispetto di una quota di occupazione per giovani e donne.

Sezione controllo Lombardia delibera n 153/2022

Sezione controllo Lombardia delibera n 153/2022 Enti locali – Incremento indennità Sindaco

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il Collegio interviene sulla richiesta di chiarimenti relativa alle modalità di incremento dell’indennità di funzione del sindaco e in particolare, se tale incremento debba avvenire prendendo come riferimento l’importo dell’indennità di funzione ridotta del 10%, in ossequio all’art.1, comma 54, della legge finanziaria n. 266/2005, oppure se debba essere preso come riferimento l’importo del D.M. 119/2000 senza applicare detta riduzione del 10%”. I magistrati contabili hanno affermato a chiare lettere che la riduzione dell’indennità ha carattere strutturale. “Il carattere strutturale di questo taglio lineare ha trovato conferma, anche se in via espressa solo con riferimento ai comuni sotto i 3000 abitanti, nel D.M. del Ministero degli interni del 23 luglio 2020, dove all’art. 1, con riferimento alle “misure mensili dell’indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119”, viene precisato che, comunque, resta “ferma (..) la riduzione del 10 per cento di cui all’art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”. Non si pone in contrasto con il quadro normativo e interpretativo sin qui delineato, nemmeno la nota del MEF – RGS prot. n 1580 del 5.1.2021 (indirizzata all’ANCI) laddove afferma che “i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto dall’anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza”. “L’espressione “la pregressa indennità di funzione attribuita”, infatti, presuppone il concetto di una “attribuzione” in ragione dei parametri vigenti, inclusi i tagli lineari strutturali” (ex multis: Corte Conti, Sez. riunite in sede di controllo con deliberazione n. 1/2012 e, successivamente, C. Conti, Sezione delle Autonomie, del. n. 24/SEZAUT/2014/QMIG; nonché, più recentemente, C. Conti, Sez. contr. Liguria, del. n. 53 /2021/PAR del 2 aprile 2021).

delibera n.154/2022

Sezione controllo Lombardia delibera n.154/2022 Enti locali – Costo del servizio del segretario comunale rientra nel limite di spesa

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il Collegio si esprime in merito alla possibilità di derogare al vincolo di spesa per il personale posto dall’art. 1, commi 557 e 557 quater, legge n. 296/2006 – norma che impone agli enti locali di assicurare la riduzione delle spese di personale – per coprire “il maggiore costo del servizio di segretario comunale”. La giurisprudenza contabile è consolidata nell’affermare, a parere dei giudici, che il limite di spesa previsto dall’art. 1, comma 557 quater, della l. n. 296/2006 riguarda l’intero aggregato della “spesa di personale”, e non solo le assunzioni di personale a tempo indeterminato. Tale limite, in quanto espressione di un principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, è suscettibile di deroga nelle sole ipotesi espressamente previste dalla legge Nello specifico, il “maggiore costo del servizio di segretario comunale, stante l’obbligatorietà dell’incarico istituzionale” a parere del Collegio, non rientra tra le tassative deroghe al vincolo di spesa in esame. (ex multis: Sezione controllo Lombardia/243/2021/PAR; Sezione controllo Campania n. 208/2021/PAR; Sezione controllo Veneto n. 177/2020/PAR).

 

Ordinanza n. 29113 del 6/10/2022 Impiego pubblico – dirigenza – monetizzazione ferie non godute – onere della prova -accoglimento ricorso

Ordinanza n. 29113 del 6/10/2022 Impiego pubblico – dirigenza – monetizzazione ferie non godute – onere della prova -accoglimento ricorso

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I giudici di merito avevano rigettato la domanda con la quale un dirigente aveva domandato alla ASL di riferimento, la corresponsione dell’indennità sostitutiva per giorni di ferie maturati negli ultimi quindici mesi del rapporto, non fruiti nonostante le istanze presentate fossero state respinte “per necessità di servizio”.  La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del dirigente e cassa la sentenza di merito sul presupposto che i giudici avevano valorizzato soltanto comportamenti asseritamente inerti del lavoratore, senza esaminare i comportamenti datoriali e chiudendo la causa in applicazione erronea della regola sull’onere della prova. La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, in base al consolidato orientamento della Suprema Corte  anche in esito agli indirizzi della Corte di Giustizia UE, può verificarsi «soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato». Pertanto, motiva la Corte di cassazione, è manifesta l’erroneità dell’argomentare giuridico della Corte territoriale, la quale ha valorizzato soltanto comportamenti asseritamente inerti del lavoratore, senza esaminare i comportamenti datoriali e chiudendo la causa in applicazione erronea della regola sull’onere della prova.

 

CSAN100b

 CSAN100b

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Entro quale termine e con quali modalità il titolare di incarico di funzione, ex art. 14 CCNL comparto sanità 2016/2018, può fruire a giornata intera dell’eccedenza oraria accantonata nel corso dei mesi?

L’art. 20 comma 2 del CCNL 2016-2018 deve essere inteso come segue.

Il compenso per lavoro straordinario così come il corrispondente riposo compensativo è incompatibile con la titolarità di incarico di funzione di natura organizzativa il cui valore sia uguale o superiore ad € 3.227,85, mentre è compatibile sia con la titolarità di incarichi di funzione di natura organizzativa di valore inferiore al predetto importo, sia con la titolarità di incarichi professionali indipendentemente dalla loro valorizzazione economica. In queste ultime due ipotesi, si applicherà, in toto, quanto previsto dall’art. 31 e in particolare il comma 6 secondo il quale “Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.”.

Qualora il lavoratore titolare di  un incarico di funzione, che sia compatibile con il lavoro straordinario e quindi anche con il relativo riposo compensativo, abbia aderito alla banca delle ore sarà applicabile l’art. 40 del CCNL integrativo del 20.9.2001 tutt’ora vigente e in particolare il comma 4 in base al quale “L’azienda rende possibile l’utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente.

Inoltre al titolare di incarico di funzione, di qualunque tipo o valore, è da ritenersi applicabile il comma 2 dell’ articolo 29 del CCNL 2016/2018 il quale prevede che, ove la prestazione lavorativa sia resa nel giorno del riposo settimanale o nella giornata domenicale, tale riposo “…deve essere fruito  di norma entro la settimana successiva in giorno concordato fra il dipendente e il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.” in quanto “Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato” (comma 3  del medesimo articolo 20).

Infine, qualora il dipendente titolare di incarico di funzione svolga servizi di pronta disponibilità, in conformità a quanto previsto dai commi 4, 12, 13, 14 dell’art. 28 del CCNL in esame, in caso di chiamata, ai sensi del comma 6 ultimo periodo dello stesso art. 28, l’attività verrà computata come lavoro straordinario con la conseguente applicabilità:

– dell’art. 31 del medesimo CCNL per i dipendenti che non abbiano aderito alla banca delle ore;

– dell’art. 40 del medesimo CCNL per i dipendenti che abbiano aderito alla banca delle ore.