Archivi giornalieri: 24 novembre 2022

Quota 103, un’altra deroga alle regole

Quota 103, un’altra deroga alle regole

“Quota 103” costerà meno della precedente “quota 100”. Ma produrrà comunque un aumento della spesa pensionistica. L’anticipo della pensione cesserà di essere un problema con il contributivo a regime, quando serviranno risposte per problematiche nuove.

Cosa significa “quota 103”

Dopo quota 100 e quota 102, vigenti rispettivamente tra il 2019 e il 2021 e nel 2022, il Governo in carica propone quota 103 per il prossimo anno. In attesa di una revisione complessiva del sistema pensionistico, rinviata per ora al 2024, i lavoratori che nel 2023 matureranno 41 anni di contribuzione con un’età pari almeno a 62 anni potranno accedere in anticipo e senza penalizzazioni attuariali al pensionamento rispetto ai due canali – 42 anni e 10 mesi in assenza di vincolo di età, oppure 67 anni e 20 di contributi – attualmente previsti per il pensionamento anticipato e per quello di vecchiaia. Tecnicamente, dal momento della maturazione del nuovo diritto, dovranno aspettare qualche mese (da 3 a 9 a seconda del settore occupazionale) prima di percepire la pensione. Inoltre, e questa è una novità rispetto alle vecchie quote, l’importo della prestazione, almeno fino al 67esimo anno di età, non potrà superare una soglia massima di circa 2.800 euro mensili. L’importo medio delle prestazioni pensionistiche erogate nell’ambito di quota 100 nel triennio 2019-2021 si aggirava intorno a valori di poco superiori ai 2 mila euro mensili.

Assieme a una nuova revisione del meccanismo di indicizzazione delle pensioni, previsto per il 2023, che peggiorerà l’assetto attuale per quelle superiori a quattro volte l’importo minimo e prefigura risparmi importanti per il bilancio pensionistico e alla riconferma, modificata, di “Opzione donna” e dell’Ape sociale, quota 103 è uno dei provvedimenti che caratterizzerà il pacchetto pensionistico della legge di bilancio proposta dall’esecutivo che sarà discussa in Parlamento.

Aumenta la spesa pensionistica

Una nuova coorte di lavoratori, dunque, troverà una via di uscita al di fuori dei principi generali del sistema contributivo, che tra le altre cose correla negativamente l’importo della pensione all’aspettativa di vita al pensionamento e assicura, per questa via, l’equità attuariale e quella tra le generazioni. Il numero dei soggetti interessati da quota 103, secondo le stime dell’esecutivo, si aggirerebbe intorno ai 50 mila, più di quanto previsto per quota 102, molto meno di quanto realizzato con quota 100. Con le due quote precedenti, il nuovo provvedimento condivide il segno degli effetti finanziari per il bilancio pensionistico e delle convenienze individuali per i soggetti beneficiati. Ci sarà un anticipo della spesa per pensioni, causato dall’accelerazione nelle uscite rispetto alla normativa vigente, a cui seguiranno, nel medio termine, minori spese a seguito del più basso importo delle prestazioni erogate rispetto a quanto sarebbe avvenuto senza il provvedimento. Tuttavia, la somma delle maggiori uscite sarà superiore alla somma dei risparmi e quindi l’operazione aumenterà il valore del debito pensionistico.

Simmetricamente, dal punto di vista individuale, la presenza nelle pensioni erogate di una ancora non trascurabile quota di pensione calcolata con la regola retributiva genera un vantaggio attuariale legato al fatto che quel meccanismo di computo non tiene in considerazione l’aspettativa di vita al pensionamento e rende vantaggioso anticipare l’uscita del mercato del lavoro. In altri termini, al di là del mero effetto di cassa per il bilancio pensionistico, e di conseguenza per quello pubblico, quota 103 determina un trasferimento netto di risorse a vantaggio dei neo-pensionati che ne beneficeranno, che graverà sulle spalle dei lavoratori di oggi e soprattutto di quelli futuri.

Nell’ambito di una manovra che ha l’esplicito obiettivo di non forzare la tenuta dei conti pubblici, sarà un’operazione con effetti finanziari meno forti rispetto a quota 100. Al tempo stesso, consentirà ai partiti politici che sostengono l’esecutivo di sventolare una bandierina significativa in termini di consenso.

Quando il contributivo sarà a regime

Per le riforme vere, quelle che dovranno affrontare in maniera strutturale i temi aperti nel cantiere delle pensioni, c’è ancora tempo. Del resto, a ormai più di 25 anni dall’approvazione della riforma contributiva del 1995, molti sono i governi che anche in passato si sono occupati di agire al margine della nuova normativa. L’obiettivo, spesso, è stato quello di individuare situazioni particolari, eccezioni giustificate dalla congiuntura, per le quali i principi del 1995 non venivano considerati corretti e per rinviare a una data futura la transizione definitiva al sistema contributivo. Per aggredire la spesa e il suo corpaccione sempre crescente, poi, le modifiche all’indicizzazione sono state un veicolo efficace e poco trasparente perché interessano lo stock complessivo dei pensionati e non i piccoli gruppi interessati dalle modifiche marginali.

Il tempo però è dalla parte del legislatore: piano piano, con il passare degli anni, le quote retributive nelle prestazioni dei neo-pensionati si esauriscono. Quando questo avverrà, e non manca molto, la questione della flessibilità in uscita smetterà di creare preoccupazioni al bilancio pubblico. A quel punto, le quote non serviranno più per regolamentare le uscite. L’età di pensionamento sarà indicizzata alle dinamiche dell’aspettativa di vita e la grande parte dei lavoratori potrà accedere al pensionamento in una forchetta, ragionevolmente, compresa tra i 65 e i 70 o più anni. Sarà un sistema pensionistico nel quale l’adeguatezza delle prestazioni per i futuri pensionati risulterà fortemente dipendente dalla presenza di carriere contributive lunghe e continue e da età di uscita dal mercato del lavoro molto superiori a quelle attuali, nonché dalla partecipazione alla previdenza complementare, oggi molto bassa tra i lavoratori più giovani.

Ma di questi temi si occuperanno gli esecutivi del futuro e le prossime riforme.

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La detrazione d’imposta del 75% per gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche

La detrazione d’imposta del 75% per gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche

Fino al 31 dicembre 2022 è possibile richiedere la detrazione d’imposta del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti.

Il bonus può essere richiesto per le spese documentate, sostenute nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022.
L’agevolazione è riconosciuta alle persone fisiche, ai condomìni e alle imprese, senza alcuna distinzione.

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 50.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 50.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. L’agevolazione non può essere fruita contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento di una persona con disabilità.

Le Spese Ammissibili
L’articolo 1, comma 42 della Legge di Bilancio 2022 stabilisce che il bonus barriere architettoniche spetta per:

  • ogni tipo d’intervento edilizio finalizzato a eliminare le barriere architettoniche. Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche);
  • gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
  • in caso di sostituzione degli impianti il bonus può essere richiesto per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Non sono agevolabili le opere, pur effettuate allo stesso scopo, riguardanti però immobili di nuova costruzione.

I pagamenti per ottenere il bonus, devono essere tracciabili e dimostrabili.

Informazioni approfondite sulle tipologie di spese ammissibili possono essere consultate nelle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate a due istanze di interpello:

  • La Risposta 461/2022 (agevolazioni per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche effettuati su due unità immobiliari site nel medesimo condominio ed in comproprietà tra coniugi – art. 119-ter del dl 19 maggio 2020, n. 34 “decreto Rilancio”).
  • La Risposta n. 465/2022 dell’Agenzia delle Entrate (Agevolazioni per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche effettuati su di un edificio condominiale a prevalenza non residenziale- articolo 119-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34).

Come Richiedere Il Bonus Barriere Architettoniche 2022

Il bonus barriere architettoniche 2022 può essere richiesto a scelta con una delle seguenti modalità:

  • L’interessato paga l’intero importo della prestazione e inserisce la detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi, recuperando l’importo in 5 quote annuali di pari importo;
  • attraverso lo sconto in fattura da parte del fornitore di beni o servizi, per cui l’impresa che realizza gli interventi applica direttamente uno sconto del 75% al cliente;
  • attraverso la cessione del credito corrispondente alla detrazione a favore di banche o istituti finanziari, che rimborsano al cliente la somma corrispondente in un’unica soluzione.

 

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
 

Cos’è il ciclo di bilancio

Cos’è il ciclo di bilancio

Il ciclo di bilancio è il percorso con cui si approva il bilancio dello stato. I principali documenti che lo compongono sono Def, Nadef e legge di bilancio.

Il ciclo di bilancio è un percorso complesso attraverso il quale viene elaborato e approvato il bilancio dello stato.

Tempi e strumenti sono fortemente influenzati dalle regole di governance economica stabilite dall’Unione europea, e in particolare dal semestre europeo. Si tratta di uno strumento introdotto nel 2011 tramite il quale l’Ue coordina le politiche economiche e di bilancio degli stati membri.

Le fasi principali del ciclo sono due: una prima programmatica e una seconda attuativa. La fase programmatica si apre entro il 10 aprile di ogni anno con la presentazione, da parte del governo, del Documento di economia e finanza (Def) al parlamento. Il Def mostra da un lato la situazione economica e finanziaria del paese e dall’altro gli obiettivi fissati dal governo.

Entro il 30 aprile poi l’esecutivo invia al Consiglio dell’Unione europea e alla commissione il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma. Questi documenti costituiscono parte integrante del Def. All’inizio dell’estate le istituzioni europee esprimono le loro raccomandazioni. È sulla base di queste ultime e di eventuali variazioni economiche che, entro il 27 settembre, il governo presenta una Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (Nadef).

La fase successiva è la cosiddetta “sessione di bilancio”, tramite la quale vengono adottate le norme per realizzare concretamente gli obiettivi fissati nella fase precedente. Entro il 20 ottobre il governo presenta al parlamento il disegno di legge di bilancio, contenente la manovra triennale di finanza pubblica. La legge di bilancio deve essere approvata entro il 31 dicembre. Entro gennaio il governo deve infine presentare gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra.

Il documento di economia e finanza (Def)

L’elaborazione del Def, primo importante documento del ciclo di bilancio, è la fase in cui è maggiore l’influenza dell’Unione europea. Redatto dal governo, contiene tra le altre cose il quadro di finanza pubblica a legislazione vigente. Si tratta cioè di una previsione sull’andamento dell’economia a norme invariate. Nel Def si trova anche il quadro di finanza pubblica programmatico, un pronostico dell’andamento economico basato sulle scelte di riforma che l’esecutivo mira a realizzare.

A partire dal 2014, in osservanza di quanto previsto dal regolamento europeo 473/2013, è stato istituito l’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb). Questo è un organismo indipendente che valuta le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica realizzate dal governo. L’Upb può validare o non validare le previsioni del governo. In quest’ultimo caso deve indicare i livelli di crescita economica previsti per gli anni successivi.

Come già detto, l’esecutivo deve inviare il Def al parlamento entro il 10 aprile di ogni anno. Le camere lo esaminano e approvano poi una risoluzione con la quale impegnano il governo a presentare una legge di bilancio per passare dalle condizioni del quadro a legislazione vigente a quelle del quadro programmatico.

La Nota di aggiornamento al Def (Nadef)

La Nadef contiene gli eventuali aggiornamenti degli obiettivi programmatici e consente al governo di effettuare delle modifiche rispetto agli obiettivi fissati dalla risoluzione parlamentare sul Def.

Il governo deve presentare il documento entro il 27 settembre alle camere le quali approvano una nuova risoluzione.

A partire dal 2013 gli obiettivi programmatici contenuti nella Nadef sono ripresi dal Documento programmatico di bilancio (Dpb). Il Dpb deve essere trasmesso alla commissione europea e all’eurogruppo, oltre che al parlamento nazionale, entro il 15 ottobre. Il testo deve tener conto delle raccomandazioni elaborate dalle istituzioni Ue. La commissione adotta poi un parere sul documento entro il 30 novembre.

La legge di bilancio

Dopo l’approvazione della risoluzione sulla Nadef si entra nella sessione di bilancio vera e propria, la fase del ciclo di bilancio detta “semestre nazionale”. Fino a pochi anni fa, secondo quanto previsto dalla legge 196/2009, il governo presentava due testi: la legge di bilancio, contenente un bilancio di previsione a legislazione vigente, e la legge di stabilità (prima ancora chiamata legge finanziaria), contenente le riforme. A partire dal 2016, al fine di semplificare la procedura, si presenta un unico testo, la legge di bilancio. La nuova legge, trasmessa ogni anno entro il 20 ottobre, si riferisce ai tre anni successivi ed è articolata in due sezioni, che corrispondono sostanzialmente alle due leggi precedenti.

Per prassi si presenta il testo alternando tra camera e senato. L’esame in prima lettura ha una durata massima di quarantacinque giorni alla camera (articolo 119, comma 2 del regolamento) e di trentacinque giorni al senato (articolo 126, comma 9 del regolamento). Nel periodo in cui si esamina la legge di bilancio, salvo alcune eccezioni, le commissioni parlamentari si limitano all’analisi degli eventuali disegni di legge collegati alla manovra.

Le legge di bilancio deve essere approvata entro il 31 dicembre di ogni anno.

La legge di bilancio deve essere tassativamente approvata dal parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno, pena il passaggio all’esercizio provvisorio. L’intero ciclo si conclude definitivamente entro il mese di gennaio, con la presentazione degli eventuali disegni di legge collegati alla manovra.

Qualora fossero successivamente necessarie rettifiche degli stanziamenti inizialmente previsti, il governo approva decreti di variazione nel corso della gestione dell’esercizio finanziario.

Analisi

La proposta di legge di bilancio per il 2023 è stata approvata dal consiglio dei ministri del 21 novembre. Questo significa che il Ddl sarà consegnato al parlamento con più di un mese di ritardo rispetto a quanto previsto dalle norme. Indubbiamente su questo slittamento hanno influito anche le elezioni politiche tenutesi a settembre. Un caso unico nella storia del nostro paese. Questo ritardo però avrà delle conseguenze.

Come già detto infatti, la legge di bilancio deve essere approvata entro la fine dell’anno. Se ciò non avvenisse l’amministrazione dello stato andrebbe in esercizio provvisorio. Per fare in modo quindi che entrambe le camere possano approvare un documento così complesso, visti i tempi strettissimi, è probabile che il governo e la maggioranza che lo sostiene decida di ricorrere ad alcuni escamotage già stati utilizzati spesso negli ultimi anni.

In primo luogo le forze politiche potrebbero raggiungere un accordo per discutere il testo e presentare eventuali emendamenti in un solo ramo del parlamento. Con l’altra camera che si limiterebbe a ratificare quanto già deciso. Si tratta del cosiddetto “monocameralismo di fatto“. Una pratica non prevista – e non molto corretta – escogitata appositamente per velocizzare l’iter di approvazione delle leggi.

Visti i tempi stretti inoltre non è da escludere un probabile ricorso del governo alla questione di fiducia. In questo modo l’esecutivo di fatto toglierebbe al parlamento la possibilità di apportare modifiche al testo attraverso la presentazione di emendamenti. Eventualmente il governo potrebbe recepire alcune delle richieste pervenute da deputati e senatori attraverso la presentazione di un unico maxi-emendamento a propria firma.

I margini di intervento sulla legge di bilancio per parlamento e parti sociali sono estremamente limitati.

Le dinamiche sin qui descritte evidenziano come un ruolo preponderante nella definizione della legge di bilancio sia appannaggio dell’esecutivo. Come abbiamo appena visto infatti, i margini di manovra delle camere sono estremamente limitati. Ma lo sono ancora di più quelli delle parti sociali. Non esiste infatti un momento strutturato di confronto con la società civile. In questo modo solo chi ha i mezzi necessari riesce a incontrare il decisore nella speranza di influenzare la decisione pubblica. L’informalità del sistema implica poi un problema di trasparenza: non esiste un modo per tracciare i contatti tra rappresentanti di interesse e potere politico.

Senza dimenticare comunque che su queste dinamiche resta vigile il controllo delle istituzioni europee. L’esecutivo Meloni infatti non ha potuto discostarsi più di tanto rispetto al lavoro portato avanti dal precedente governo e che era stato concordato preventivamente con Bruxelles. Come hanno ricordato anche gli organi di stampa infatti, il testo definito dal governo dovrà essere inviato anche al parlamento e alle autorità europee che restituiranno un responso entro la metà di dicembre.

 

Giustizia penale: cosa cambia con la riforma Cartabia?

Giustizia penale: cosa cambia con la riforma Cartabia?

 

Il Consiglio dei ministri, riunito a Palazzo Chigi in data 4 agosto 2022, su proposta del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato con il Decreto “Aiuti Bis”, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della legge delega di riforma del processo penale, approvata dal Parlamento il 23 settembre 2021. Si tratta dell’attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

     Indice:

  1. Le novità introdotte dal testo
  2. Le novità riguardanti il diritto processuale penale
  3. Le novità concernenti il sistema sanzionatorio
  4. L’istituzione dei centri per la giustizia riparativa presso ogni Corte d’Appello

1. Le novità introdotte dal testo

Il testo inserisce disposizioni che sono volte a rafforzare il rispetto del diritto costituzionale delle vittime e degli imputati a una ragionevole durata del processo e a raggiungere l’obiettivo, stabilito con il PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’obiettivo prefissato è quello di ridurre la durata media dei processi penali del 25% entro il 2026. I provvedimenti riguardano la procedura penale, il sistema sanzionatorio penale e la giustizia riparativa.

2. Le novità riguardanti il diritto processuale penale

Con riferimento alla procedura penale, si interviene sull’intero percorso processuale: dalle indagini preliminari, al dibattimento, ai riti alternativi, al processo, ai giudizi di impugnazione, fino all’esecuzione penale. Una delle principali novità è rappresentata dall’implementazione del processo penale telematico. È previsto un più largo uso della digitalizzazione e delle tecnologiche informatiche per tutta la durata del procedimento. Ad esempio, notificazioni per via telematica e trasmissione dei fascicoli tra gli uffici giudiziari in forma digitale per ridurre i c.d. tempi di attraversamento tra le fasi processuali, che a volte possono richiedere mesi o anni. Vengono rivisti i termini di durata massima delle indagini preliminari, con l’introduzione di un meccanismo di degli atti, nella salvaguardia del segreto investigativo, per evitare lo stallo del fascicolo, nell’interesse di vittime e indagati. Viene valorizzato il ruolo deflattivo dei riti alternativi (quali, giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta delle parti c.d. patteggiamento, decreto penale di condanna, giudizio immediato), con la possibilità di estendere il patteggiamento alla confisca facoltativa e alle pene accessorie. Vengono predisposti maggiori filtri per la celebrazione dei processi. Ad esempio nell’udienza preliminare, prevista per i più gravi delitti, il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere, quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Viene predisposta un’udienza predibattimentale per i delitti meno gravi, con citazione diretta a giudizio, sempre con la finalità di filtrare i procedimenti. Il ricorso in appello diventa inammissibile nel caso di mancanza di specificità dei motivi. Diventano inappellabili le sentenze di condanna al lavoro di pubblica utilità, che può essere applicato in sostituzione di pene detentive inflitte fino a tre anni.


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3. Le novità concernenti il sistema sanzionatorio

In merito al sistema sanzionatorio, gli interventi rispondono ad un doppio fine: differenziare e rendere più effettive le pene; incentivare la definizione anticipata del procedimento mediante i riti deflattivi. Si determina un’innovazione riguardante il sistema dell’esecuzione e della conversione delle pene pecuniarie, per rendere le sanzioni effettive e certe. Invero, da diverso tempo vengono registrati tassi di conversione e riscossione delle pene pecuniarie molto bassi. È prevista la possibilità, per chi non paga, di convertire la pena pecuniaria in misure limitative della libertà personale, sulla base di quanto già sperimentato in Europa. Si distingue tra mancato pagamento colpevole e incolpevole determinato da cause di insolvibilità.

Viene attuata una riforma del sistema delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, dando così una risposta alla situazione dei c.d.  “liberi sospesi”Si tratta di migliaia di condannati a pene inferiori ai 4 anni che hanno già accesso alle misure alternative al carcere, ma che solo dopo anni scontano la pena disposta dai Tribunali di sorveglianza. Con la finalità di rendere effettive e tempestive le condanne, sarà, adesso, il giudice di cognizione, all’esito di un’udienza di sentencing, sulla base del modello di origine anglosassone, ad applicare, immediatamente, le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi – quali la pena pecuniaria, il lavoro di pubblica utilità, la detenzione domiciliare e semilibertà -. Le pene sostitutive non si applicano ai reati di criminalità organizzata e ai reati dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario. Tale norma, testualmente, dispone che:  “1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58 ter della presente legge o a norma dell’articolo 323 bis, secondo comma, del codice penale: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis, 416 bis e 416 ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609 octies e 630 del codice penale, all’articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all’articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall’articolo 114 ovvero dall’articolo 116, secondo comma, del codice penale.

1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600 bis, secondo e terzo comma, 600 ter, terzo comma, 600 quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all’articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all’articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all’articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all’articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609 bis, 609 quater e 609 octies del codice penale e dall’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 583 quinquies, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies del codice penale solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell’articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall’articolo 609 bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.

1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 583 quinquies, 600 bis, 600 ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 quater, 609 quinquies e 609 undecies del codice penale, nonché agli articoli 609 bis e 609 octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’articolo 13 bis della presente legge.

  1. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell’istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.

2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.

  1. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.

3-bis. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d’iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.”

Viene implementato l’ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato artt. 168 bis ss. c.p. ad un alveo di delitti circoscritto a quelli puniti con pena non superiore a sei anni. Il pubblico ministero può, laddove lo ritenesse opportuno, prospettare all’indagato/imputato la messa alla prova, conseguendo la definizione anticipata del procedimento con ricadute positive sui tempi complessivi dei processi penali. Si interviene anche sull’istituto della particolare tenuità del fatto in una triplice direzione: estensione dell’ambito di applicabilità ai reati con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni; attribuzione di rilievo alla condotta susseguente al reato; esclusione dall’applicazione ad alcuni reati, tra cui la corruzione e i più gravi reati contro la pubblica amministrazione, lo stalking e tutti i reati di violenza contro le donne e di violenza domestica; i reati in materia di stupefacenti; l’incendio boschivo; violenza sessuale. Sarà competenza del giudice determinare in concreto l’eventuale tenuità del fatto, senza alcun automatismo. Rimane confermato l’esclusione della causa di non punibilità laddove si tratti comportamento abituale.

Viene esteso il regime di procedibilità a querela per alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio per favorire il risarcimento del danno, la riparazione dell’offesa e la definizione anticipata dei procedimenti, mediante remissione della querela.

4. L’istituzione dei centri per la giustizia riparativa presso ogni Corte d’Appello

In merito alla giustizia riparativa, in linea con la legge delega approvata dal Parlamento, viene fornita per la prima volta una cornice normativa a prassi già diffuse, sulla base della normativa europea e internazionale. Vengono istituiti, mediante il coinvolgimento degli enti locali, centri per la giustizia riparativa in ogni Corte d’Appello. La giustizia riparativa viene accosta, senza sostituirsi, al processo penale, nell’interesse delle vittime dei reati. L’intervento riformatore segue la Dichiarazione di Venezia dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa, adottata durante il semestre di presidenza italiano.

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Venerdì 2 dicembre sciopero generale: possibili disagi

Venerdì 2 dicembre sciopero generale: possibili disagi

Il prossimo venerdì 2 dicembre è stato indetto uno sciopero generale, di tutti i settori lavorativi pubblici e privati, dalle seguenti organizzazioni sindacali: ADL Varese, AL Cobas, CIB Unicobas, Cobas, Cobas Sardegna, CUB, LMO (Lavoratori metalmeccanici organizzati), SGB, SGC (Sindacato generale di classe), SI-Cobas, SOA (Sindacato degli operai autorganizzati), USB, USI (Unione sindacale italiana fondata nel 1912) e USI Cit.

In relazione all’eventuale partecipazione dei lavoratori INPS a tale sciopero potrebbero verificarsi disagi causati dalla ridotta attività.

Borse di studio Supermedia 2021-2022: online le graduatorie

Borse di studio Supermedia 2021-2022: online le graduatorie

Sono state pubblicate le graduatorie relative al bando di concorso “Supermedia“, per borse di studio riferite all’anno scolastico 2021-2022 e destinate agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

I beneficiari, in particolare, sono i figli degli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, degli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale, dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA e dei dipendenti ex IPOST.

Giornalisti: cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro

Giornalisti: cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro

Con la circolare INPS 28 luglio 2022, n. 92, l’Istituto ha fornito le istruzioni in merito alle prestazioni pensionistiche in seguito al trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria (INPGI 1).

In particolare è stato chiarito che, a decorrere dal 1° luglio 2022, per le pensioni già liquidate o da liquidare al momento del trasferimento all’INPS, in favore dei giornalisti iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), viene applicato il regolamento in materia di cumulabilità con i redditi da lavoro previsto dal Fondo stesso.

Con il messaggio 22 novembre 2022, n. 4213, si forniscono chiarimenti sul regime di cumulo della pensione con i redditi da lavoro, prodotti in Italia e all’estero, e sui conseguenti obblighi dichiarativi da parte dei titolari di trattamenti di invalidità e pensioni anticipate.

Osservatorio politiche occupazionali e del lavoro: dati 2021

Osservatorio politiche occupazionali e del lavoro: dati 2021

È stato pubblicato l’Osservatorio delle politiche occupazionali e del lavoro con i dati relativi al 2021.

Nel 2020, a seguito dell’emergenza legata alla pandemia da Covid19, sono state introdotte nuove agevolazioni contributive che hanno riguardato, in particolare, le imprese del settore privato. Tra queste, la misura Decontribuzione Sud, concessa dall’ottobre del 2020, che prevede un’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate del Paese.

Con queso intervento, nel 2021, i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano il 79% dell’insieme dei rapporti agevolati. Escludendo la Decontribuzione Sud, la crescita osservata per il 2020 si fa più incisiva nel 2021 per tutte le diverse categorie di agevolazioni, confermando l’apprendistato come l’incentivo maggiormente utilizzato (48%), seguito dai contratti a tempo indeterminato (39%).

Nello stesso anno è confermata la predominanza della componente maschile dei beneficiari di politiche attive in quasi tutte le tipologie di intervento. La differenza di genere è meno accentuata per le assunzioni con gli Esoneri Giovani.

Per maggiori informazioni è possibile consultare le statistiche sulle politiche del lavoro (pdf 477KB).