Archivi giornalieri: 6 luglio 2022

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Anticipating and managing the impact of change. Ethics in the digital workplace – eurofound

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Segnalazione da Direzione Contrattazione 1

Le tecnologie digitali, compresa l’intelligenza artificiale (AI), possono influenzare le condizioni di lavoro in diversi modi e il loro utilizzo sul posto di lavoro solleva una serie di nuove preoccupazioni etiche. Recentemente, il dibattito politico si è occupato molto dei rischi legati all’intelligenza artificiale. La presente relazione illustra le principali iniziative politiche e normative europee e nazionali ed esamina le posizioni e le opinioni delle parti sociali sulle implicazioni del cambiamento tecnologico nei confronti del mondo del lavoro e dell’occupazione. Analizza, inoltre, ricerche recentemente pubblicate sull’argomento che dimostrano che le implicazioni etiche svolgono un ruolo sempre più centrale, intaccando l’intelligenza artificiale il modo di lavorare futuro. A seconda della loro progettazione e del loro utilizzo sul posto di lavoro, le tecnologie digitali hanno un impatto anche sulle condizioni di lavoro e sugli aspetti qualitativi del lavoro incidendo, a volte, sui diritti fondamentali dei lavoratori. Negli ultimi anni, c’è stata una proliferazione di linee guida per un uso etico delle tecnologie, tuttavia, non è chiaro quali principi etici dovrebbero essere prioritari o come dovrebbero essere implementati, monitorati e applicati. I sindacati sono stati particolarmente espliciti sulle implicazioni etiche dell’intelligenza artificiale sul posto di lavoro e hanno adottato un approccio proattivo emettendo linee guida etiche, avviando progetti e campagne di sensibilizzazione e, in alcuni casi, facendo proposte di cambiamenti in merito alle linee guida. Le parti sociali hanno anche collaborato alla stesura dell’accordo quadro sulla digitalizzazione firmato dalle principali parti sociali europee nel 2020 e che ha come obbiettivo quello di sensibilizzare e migliorare la comprensione dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti sulle opportunità e le sfide nel mondo del lavoro derivanti dalla trasformazione digitale. Le tecnologie digitali si evolvono rapidamente, mentre le disposizioni legislative nazionale tendono ad essere un passo indietro rispetto ai cambiamenti tecnologici e non sono sempre efficaci nell’attenuare degli effetti negativi delle tecnologie. Vi è, quindi, l’urgente necessità di aggiornare i quadri legislativi esistenti per garantire che le tecnologie siano utilizzate in modo etico e responsabile sul posto di lavoro. L’obbiettivo principale degli attori del mondo del lavoro (quali, datori di lavoro, lavoratori e loro rappresentanti) deve essere quello di preparare la forza lavoro, attuale o futura, dotandola delle competenze adeguate tramite la formazione continua per cogliere le opportunità ed affrontare le sfide della trasformazione digitale.

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Stima preliminare del PIL e dell’occupazione a livello territoriale – anno 2021

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Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

Nel 2021 la ripresa economica è stata più marcata nelle aree maggiormente colpite dalla crisi del 2020. A fronte di una media nazionale del +6,6%, il PIL è cresciuto in volume del 7,4% nel Nord-ovest e del 7% nel Nord-est. A trainare la ripresa nelle ripartizioni del Nord è stata l’Industria in senso stretto (+12,8% al Nord-ovest e +13,1% al Nord-est) e le Costruzioni, che hanno segnato una crescita del 22,8% al Nord-ovest. L’aumento del PIL è stato meno accentuato della media al Centro (+6%) e al Sud (+5,8%), nonostante in quest’ultima area si sia registrata la performance migliore delle Costruzioni (+25,9%) e dell’Agricoltura (+3,6%). Il recupero dell’occupazione, al contrario, è stato caratterizzato da una maggiore dinamicità del Mezzogiorno rispetto al resto del Paese dove gli occupati sono cresciuti dell’1,3%, a fronte del +0,5% nel Nord-ovest, +0,2% nel Nord-est e +0,3% al Centro.

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Bollettino economico n. 4/2022

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Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

L’elevata inflazione rappresenta una grande sfida per tutti. Il Consiglio direttivo assicurerà che essa ritorni sull’obiettivo del 2% a medio termine. A maggio l’inflazione ha ripreso ad aumentare in misura significativa, principalmente a causa dei rincari dei beni energetici e alimentari, anche per effetto dell’impatto della guerra in Ucraina. Gli esperti dell’Eurosistema hanno rivisto sensibilmente al rialzo lo scenario di base delle proiezioni sull’inflazione, che rimarrà, per qualche tempo, su non auspicabili livelli elevati. Tuttavia, la moderazione dei costi dell’energia, l’attenuarsi delle difficoltà dal lato dell’offerta legate alla pandemia e la normalizzazione della politica monetaria dovrebbero determinare un calo dell’inflazione. Le proiezioni macroeconomiche per l’area dell’euro formulate a giugno 2022 dagli esperti dell’Eurosistema segnalano un tasso di incremento dei prezzi sui dodici mesi pari al 6,8% nel 2022, che si ridurrebbe al 3,5% nel 2023 e al 2,1% nel 2024. Alla fine dell’orizzonte di proiezione, pertanto, l’inflazione complessiva dovrebbe collocarsi lievemente al di sopra dell’obiettivo della BCE. Livelli superiori rispetto alle proiezioni di marzo sono previsti anche per l’inflazione al netto dei beni energetici e alimentari, che raggiungerebbe, in media, il 3,3% nel 2022, il 2,8% nel 2023 e il 2,3% nel 2024. Il Consiglio direttivo ha deciso di compiere ulteriori passi nella normalizzazione della politica monetaria. In primo luogo, ha deciso di porre fine agli acquisti netti nell’ambito del programma di acquisto di attività (PAA) a partire dal 1° luglio 2022. In secondo luogo, il Consiglio direttivo ha svolto un attento esame delle condizioni che dovrebbero essere soddisfatte prima che inizi a innalzare i tassi di interesse di riferimento della BCE, concludendo che intende innalzare i tassi di interesse di riferimento della BCE di 25 punti base in occasione della riunione di politica monetaria di luglio. In terzo luogo, oltre settembre, il Consiglio direttivo prevede che sia appropriato un graduale ma stabile percorso di ulteriori aumenti dei tassi di interesse.

 

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Pubblicato il portale di accesso al Catalogo Nazionale Dati

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Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

L’Istat, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha attivato il 30 giugno 2022 il Catalogo Nazionale Dati per l’interoperabilità semantica dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni. L’Istituto, in qualità di ente attuatore, ha raggiunto nei tempi pianificati il primo obiettivo previsto dalla Missione 1 – Componente 1 – Sub Investimento 1.3.1 del PNRR, pubblicando il portale di accesso al Catalogo Nazionale Dati, che consentirà di sviluppare e incrementare l’interoperabilità tra i dati di interesse nazionale. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede una linea di investimento dedicata alla Transizione Digitale e, in particolare, alla componente dati e all’interoperabilità tra le basi informative delle pubbliche amministrazioni, denominata Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). L’investimento prevede, tra gli altri interventi, la realizzazione di un Catalogo Nazionale Dati, con l’obiettivo di fornire un modello e uno standard comune e favorire lo scambio, l’armonizzazione e la comprensione delle informazioni tra le amministrazioni pubbliche, nell’ambito della Piattaforma Digitale Nazionale Dati e del Single Digital Gateway (lo Sportello Digitale Unico, anch’esso previsto dal PNRR). Il Catalogo metterà a disposizione degli enti vocabolari controllati e classificazioni capaci di rendere più funzionale l’accesso a basi informative diverse. Ciò sarà reso possibile attraverso un lavoro di mappatura delle banche dati e dei flussi informativi e di sviluppo e condivisione di schemi di dati attraverso il catalogo. Il tutto nell’ottica di un rafforzamento della sicurezza nella PA, in termini di cybersecurity e di maggiore efficienza e accessibilità dei servizi. Grazie alle proprie competenze tecniche e metodologiche, l’Istat è il soggetto attuatore del progetto Catalogo Nazionale Dati, fornendo anche servizi di formazione e di supporto per accompagnare le pubbliche amministrazioni nel percorso di sviluppo e pubblicazione di nuovi asset volti ad arricchire il catalogo.

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Aggiornata la classificazione delle professioni CP 2021

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Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

A partire dal 1° gennaio 2023, l’Istat adotterà la classificazione delle professioni CP2021, frutto di un lavoro di revisione e aggiornamento della precedente versione CP2011, necessario ogni dieci anni per tenere conto dei cambiamenti che intervengono nel mercato del lavoro. Il prossimo aggiornamento è previsto in seguito al recepimento della nuova versione della International Standard Classification of Occupations – Isco08 il cui rilascio avverrà nel 2028. Nel corso del tempo, la classificazione delle professioni è stata utilizzata da numerose amministrazioni centrali, per rappresentare, comunicare, diffondere e scambiare dati statistici e amministrativi sulle professioni, comparabili a livello nazionale e internazionale. Per questo motivo, trattandosi di uno strumento condiviso, l’aggiornamento della CP2011 è stato condotto da un comitato inter-istituzionale costituito dagli esperti di diverse amministrazioni pubbliche: Istat, INAPP, INAIL, Unioncamere, Inps, Miur, Anpal, Ministero del Lavoro, Aran, MEF, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Formez. Le principali novità introdotte dalla CP2021 riguardano sostanzialmente i primi tre grandi gruppi. La maggior parte delle modifiche, a parte alcuni casi particolari, non ha interessato la struttura tassonomica della CP2011 e ha mantenuto il raccordo con l’attuale classificazione Isco08. Tra i cambiamenti strutturali importanti, si deve evidenziare, in primo luogo, il lavoro di revisione delle professioni svolte nella PA condotto in accordo con il Dipartimento per la Funzione Pubblica, l’Aran, il MEF e il Formez. Inoltre, le professioni dell’ICT, coerentemente con la struttura della ISCO08, sono state inserite in un gruppo separato, al fine di garantire una rappresentazione più fedele di un settore, che, in questo momento storico, riveste un ruolo fondamentale nei processi di digitalizzazione. Tra le modifiche lessicali più rappresentative, c’è da segnalare l’eliminazione della parola junior (sostituita con tecnico) in alcuni esempi di professioni del terzo grande gruppo, per rendere la codifica meno ambigua tra anzianità e livello di competenza. Complessivamente, sono state introdotte 23 nuove unità professionali e gli esempi di professioni hanno subito un ammodernamento consistente (aggiornamento previsto con una periodicità triennale) allo scopo di rendere più agevole il loro utilizzo alle istituzioni che adottano la classificazione delle professioni a fini amministrativi. Si ribadisce in conclusione che la CP2021 è uno strumento, da utilizzare per scopi statistici, che serve a ricondurre tutte le professioni esistenti nel mercato del lavoro all’interno di un numero limitato di raggruppamenti professionali e che, in nessun caso, può essere usata per legittimare o regolamentare le professioni.

 

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Monitoraggio e rendicontazione del PNRR per alimentare il sistema ReGiS – pubblicate le circolari RGS

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Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

Sono state pubblicate da RGS (e anche sul portale di Italia Domani) le due circolari 26 e 27 del ministero dell’Economia e delle finanze con le istruzioni per la rendicontazione dei prossimi obiettivi relativi alle misure contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza in scadenza al 30 giugno 2022. Con la circolare del 14 giugno, n. 26/2022 sono pubblicati gli allegati necessari alle amministrazioni per certificare il raggiungimento di target e milestone. La circolare del 21 giugno, n. 27/2022 indica nel dettaglio le modalità con cui i soggetti coinvolti nel processo di monitoraggio andranno ad alimentare il sistema ReGiS, sviluppato da RGS e finalizzato alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del Pnrr, ma anche a supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente. Il sistema ReGiS rappresenta la modalità unica attraverso cui le amministrazioni centrali e territoriali interessate possono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal Pnrr. Al sistema possono accedere le unità di missione presso le amministrazioni titolari, gli uffici e le strutture coinvolte nell’attuazioni e i soggetti attuatori, e in modalità consultazione, anche tutti gli attori istituzionali coinvolti. Infine, RGS ha pubblicato la circolare del 4 luglio 2022, n. 28/2022 Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative. La circolare fornisce alcune precisazioni in merito al controllo dei rendiconti relativi agli atti di spesa posti in essere dai funzionari delegati di cui all’articolo 34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dai commissari delegati, funzionari delegati o altri soggetti gestori, comunque denominati, titolari di contabilità speciali, anche con specifico riferimento alle contabilità speciali previste nell’ambito delle procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

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Sezione controllo per la Lombardia deliberazione n. 96/2022 Enti locali – Facoltà assunzionali – Parametri fissati per legge

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I magistrati contabili si pronunciano rispetto alla richiesta di una amministrazione locale, concernente la corretta applicazione dell’art. 33 del D.L. n. 34/2019 con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare dei correttivi nella determinazione del parametro di misurazione della capacità di spesa del personale dell’Ente. Il Collegio, nell’evidenziare preliminarmente, che la disciplina menzionata concernente le facoltà assunzionali degli Enti locali ha introdotto un sistema flessibile basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, con conseguente superamento delle regole basate sul criterio del cosiddetto turn over, ribadisce: “che sia la disciplina citata, che il DM. attuativo non prevedono alcuna discrezionalità dell’ente in merito alle modalità di calcolo del parametro delle spese del personale, stabilendo in termini cogenti che la sua determinazione deve includere gli impegni di spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa…a riprova del fatto che il legislatore ha “predeterminato senza margine di discrezionalità i parametri e le modalità di calcolo strumentali all’individuazione in ragione della fascia demografica di appartenenza, della spesa di personale finanziariamente sostenibile”

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Sezione Lavoro Sentenza n. 13929 del 3/5/2022 Impiego pubblico – dirigenza – comparto regioni e autonomie locali – fondo contrattazione decentrata – finanziamento salario accessorio – rigetto ricorso

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte di Cassazione ha ritenuto che nel rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica il fondo della contrattazione decentrata può finanziare il salario accessorio dei dirigenti a contratto se costituito considerando anche detti dirigenti tra quelli in servizio. Nei fatti di causa i ricorrenti avevano proposto ricorso lamentando che l’Ente non aveva più erogato interamente a loro favore le risorse del Fondo previsto dal C.C.N.L. di riferimento (Area Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali) per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, poiché utilizzato per pagare le medesime voci retributive anche ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato. Gli Ermellini hanno ritenuto che tale impostazione non contrasta con le regole della corretta gestione delle risorse e con le previsioni dell’articolo 110 del Tuel, ai sensi del quale “Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. I dirigenti a tempo indeterminato non possono certo avvantaggiarsi di un incremento del loro salario accessorio dovuto alla mancata copertura di dirigenti di ruolo, se quei posti siano coperti in tutto o in parte da dirigenti a contratto. Pertanto, l’art. 26 C.C.N.L. Area della Dirigenza del Comparto Regioni – Autonomie locali 23/12/1999 va interpretato nel senso che nella determinazione del fondo previsto dalla stessa disposizione contrattuale deve tenersi conto delle sole posizioni dirigenziali effettivamente coperte e non di tutte quelle contemplate nell’organico dell’ente e che, inoltre, lo stesso fondo va utilizzato anche per le indennità spettanti ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato. Tale disposizione non contrasta con il precetto costituzionale di cui all’art. 971 che contempla espressamente tra le proprie finalità anche quella di razionalizzare il costo del lavoro pubblico attraverso il contenimento della spesa complessiva per il personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli della finanza pubblica. Al riguardo non vi è dubbio che la prevista limitazione dell’incremento finanziario del fondo di cui trattasi alle sole posizioni organizzative dirigenziali effettivamente ricoperte realizza un chiaro intento di contenimento della spesa pubblica. Orientamento questo espresso anche dall’ARAN (nota del 16/10/2009), per la quale l’utilizzazione del fondo deve intendersi estesa anche alle ipotesi di copertura delle posizioni dirigenziali mediante il ricorso alla tipologia dei contratti a termine.

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Nota Circolare n. 1/2022: “Chiarimenti in materia di piattaforma unica di reclutamento” -Decreto legge 30 aprile n. 36/2022 convertito con modificazioni dalla legge 79/2022

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La circolare del Ministro Brunetta interviene dopo l’entrata in vigore della nuova legge 79 del 29 giugno scorso per fornire elementi di lettura con riferimento alla nuova disciplina normativa in materia di reclutamento del personale che, a partire dal decreto-legge n. 44 del 2021 (legge n. 76 del 2021), ha ridisegnato la fisionomia dei concorsi pubblici e introdotto meccanismi di accelerazione delle nuove assunzioni, gettando le basi per le misure ordinamentali contenute nel successivo decreto-legge n. 80 del 2021 (legge n. 113 del 2021) e, da ultimo, appunto nel decreto-legge n. 36 del 2022 convertito dalla legge n. 79 del 2022. In particolare, la circolare “illustra le funzionalità del Portale InPA e le relative modalità di accesso e di utilizzo da parte delle amministrazioni, alla luce delle finalità della normativa vigente e degli obiettivi definiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRRAl) e definisce le attività che possono essere svolte attraverso il Portale stesso tra le quali evidenziamo: “pubblicare i bandi per il reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato, gli avvisi per la mobilità dei dipendenti pubblici e gli avvisi di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo; ricevere e monitorare le candidature relative ai bandi e agli avvisi, acquisire e ricercare i curricula vitae dei candidati alle procedure, pubblicare le graduatorie finali di merito e gli esiti delle procedure, ricercare professionisti ed esperti a cui conferire incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo, previa procedura selettiva; pubblicare avvisi di mobilità, che diventa obbligatorio, per tutte le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2022, considerato l’ambito applicativo dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rubricato “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”, in cui si innesta la nuova disciplina normativa L’utilizzo del Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale, fermo restando che le modalità di utilizzo della piattaforma da parte di dette amministrazioni sono definite, entro il 31 ottobre 2022, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997

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Legge n.79/2022: “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36 recante ulteriori misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il decreto legge n. 36/2022, che contiene misure per velocizzare l’attuazione del Pnrr è stato convertito con modifiche, il 29 giugno scorso, nella legge 79/2022 e pubblicato lo stesso giorno sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 – Serie generale ed è in vigore dal 30 giugno. Il Dl ha contribuito al completamento della riforma del pubblico impiego introducendo importanti novità che riguardano la pubblica amministrazione, se ne segnalano di seguito alcune tra le più rilevanti: la definizione di nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva per i quali è stato previsto entro il 30 giugno l’emanazione di linee di indirizzo con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tenendo conto anche dell’insieme di competenze, capacità e attitudini del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica; l’istituzione di una piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nella pa cui possono accedere dal 1 luglio le amministrazioni centrali e le autorità amministrative indipendenti e dal 31 ottobre 2022 anche le regioni e gli enti locali, (con riferimento a questa specifica disciplina riguardante le informazioni necessarie per l’iscrizione al Portale e le modalità di accesso, nonché di utilizzo dello stesso, è stata emanata una apposita circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2022 segnalata in questo stesso numero); nuove regole per la mobilità cui potrà accedere il personale di amministrazioni nel limite consentito del 25% dei posti coperti all’esito delle procedure di mobilità e per un massimo di un anno; l’attribuzione di .incarichi dirigenziali a funzionari impiegati nell’unione europea o nelle organizzazioni internazionali; il conferimento di incarichi retribuiti di consulenza a persone collocate in quiescenza; il rafforzamento della Scuola nazionale dell’Amministrazione con particolare riferimento alle risorse umane finanziarie e organizzative; la costituzione di una società a capitale interamente pubblico costituita da Inail Inps e Istat finalizzata alla manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore delle pubbliche amministrazioni centrali.