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Sezione Lavoro Sentenza n. 13929 del 3/5/2022 Impiego pubblico – dirigenza – comparto regioni e autonomie locali – fondo contrattazione decentrata – finanziamento salario accessorio – rigetto ricorso

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte di Cassazione ha ritenuto che nel rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica il fondo della contrattazione decentrata può finanziare il salario accessorio dei dirigenti a contratto se costituito considerando anche detti dirigenti tra quelli in servizio. Nei fatti di causa i ricorrenti avevano proposto ricorso lamentando che l’Ente non aveva più erogato interamente a loro favore le risorse del Fondo previsto dal C.C.N.L. di riferimento (Area Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali) per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, poiché utilizzato per pagare le medesime voci retributive anche ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato. Gli Ermellini hanno ritenuto che tale impostazione non contrasta con le regole della corretta gestione delle risorse e con le previsioni dell’articolo 110 del Tuel, ai sensi del quale “Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. I dirigenti a tempo indeterminato non possono certo avvantaggiarsi di un incremento del loro salario accessorio dovuto alla mancata copertura di dirigenti di ruolo, se quei posti siano coperti in tutto o in parte da dirigenti a contratto. Pertanto, l’art. 26 C.C.N.L. Area della Dirigenza del Comparto Regioni – Autonomie locali 23/12/1999 va interpretato nel senso che nella determinazione del fondo previsto dalla stessa disposizione contrattuale deve tenersi conto delle sole posizioni dirigenziali effettivamente coperte e non di tutte quelle contemplate nell’organico dell’ente e che, inoltre, lo stesso fondo va utilizzato anche per le indennità spettanti ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato. Tale disposizione non contrasta con il precetto costituzionale di cui all’art. 971 che contempla espressamente tra le proprie finalità anche quella di razionalizzare il costo del lavoro pubblico attraverso il contenimento della spesa complessiva per il personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli della finanza pubblica. Al riguardo non vi è dubbio che la prevista limitazione dell’incremento finanziario del fondo di cui trattasi alle sole posizioni organizzative dirigenziali effettivamente ricoperte realizza un chiaro intento di contenimento della spesa pubblica. Orientamento questo espresso anche dall’ARAN (nota del 16/10/2009), per la quale l’utilizzazione del fondo deve intendersi estesa anche alle ipotesi di copertura delle posizioni dirigenziali mediante il ricorso alla tipologia dei contratti a termine.

ARANultima modifica: 2022-07-06T19:43:58+02:00da vitegabry
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