Spese Universitarie

maicasastudenteSpese universitarie private, pubblicati i nuovi limiti di detrazione per la dichiarazione dei redditi

Il MIUR ha pubblicato i limiti di detrazione delle spese universitarie, per tasse e contributi versati nel 2021 a università non statali

Il Ministero dell’istruzione ha pubblicato, nella  Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio,  il decreto n. 1324/2021. Decreto con il quale sono stati fissati gli importi massimi detraibili, per le tasse e i contributi versati nel 2021 a università non statali, per la frequenza di corsi di laurea breve, magistrale e a ciclo unico o per la partecipazione a corsi di dottorato, di specializzazione e ai master di primo e secondo livello.

Tali limiti dovranno essere considerati nella compilazione della prossima dichiarazione dei redditi 2022, relativa al periodo d’imposta 2021.

Detrazione fiscali delle spese universitarie: cosa sono e come funzionano

L’articolo 15, comma 1, lettera e, del DPR 917/86, Tuir, prevede la possibilità di scaricare dalle tasse il 19% delle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali.

La detrazione del 19% opera nei seguenti limiti:

  • senza limiti di spesa per le spese sostenute presso le università statali;
  • per le università non statali, su una spesa max stabilita annualmente per ciascuna facoltà con decreto del ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

In previsione di tale ultimo punto, anno per anno il Ministero competente pubblica le spese massime detraibili al 19%:

  • per ciascuna area disciplinare di afferenza e
  • per zona geografica in cui ha sede l’Ateneo presso il quale è presente il corso di studio.

Spese universitarie private: quali sono i nuovi limiti di detrazione per la dichiarazione dei redditi

In base a quanto detto sopra, nel decreto sono indicate le somme massime detraibili dall’imposta lorda sui redditi dell’anno 2021, per ciascuna area disciplinare e per zona geografica in cui ha sede l’ateneo.

I limiti sono così individuati:

  • Area medica:  € 3.900 (Nord),  € 3.100 (Centro),  € 2.900 (Sud e isole);
  • Area Sanitaria: € 3.900 (Nord), € 2.900 (Centro), € 2.700 (Sud e isole);
  • Scientifico-Tecnologica: € 3.700 (Nord), € 2.900 (Centro), € 2.600 (Sud e isole);
  • Umanistico-sociale: € 3.200 (Nord), € 2.800 (Centro), € 2.500 (Sud e isole).

Al decreto è allegato un apposito documento, grazie al quale è possibile avere conferma della riconducibilità del proprio corso di studio a una delle suddette aree disciplinari.

Come funziona per i corsi Post laurea

L’individuazione della spesa max detraibile ha riguardato anche i corsi post-laurea.

Nello specifico,  per i corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello € operano i seguenti limiti, rispettivamente per Nord, Centro, Sud e isole: 3.900, € 3.100, € 2.900.

Le spese universitarie con i limiti appena individuati, dovranno essere indicate:

  • nel quadro E del 730 2022 o
  • nel quadro RP del modello Redditi 2022.95

Modello dichiarativi riferiti al periodo d’imposta 2021.

Quali sono le spese universitarie detraibili

Rientrano tra le spese universitarie detraibili (Fonte circolare Agenzia delle entrate n°7/E 2021):

  • tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
  • le spese sostenute per la c.d. “ricognizione” (si tratta di un diritto fisso da corrispondere per anno accademico da coloro che non abbiano rinnovato l’iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, che consente di riattivare la carriera pagando e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione);
  • soprattasse per esami di profitto e laurea;
  • la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per
    l’accesso ai corsi di istruzione universitaria (Risoluzione 11.03.2008 n. 87/E);
  • la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • ecc.

Ad ogni modo, per le università non statali tali spese sono detraibili nella prossima dichiarazione dei redditi nei limiti di spesa sopra individuati.

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Spese Universitarieultima modifica: 2022-02-11T13:31:54+01:00da vitegabry
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