Archivi giornalieri: 18 novembre 2021

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Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2020 – Corte dei conti europea
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Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

La Corte dei Conti europea ha pubblicato la relazione annuale sull’esercizio di bilancio 2020. Rispetto alle relazioni precedenti, il documento è ancora più importante, dato che il 2020 è l’ultimo anno del precedente bilancio pluriennale europeo (2014-2020). Tra i vari aspetti, emerge l’incapacità di assorbire i fondi europei per molti stati membri, ritardando così l’implementazione di progetti e riforme a livello nazionale. La Corte dei conti europea controlla il bilancio dell’UE dal lato delle entrate e delle spese e formula un giudizio sull’affidabilità dei conti annuali e sulla misura in cui le entrate e alle spese rispettano la normativa. Nel 2020, la spesa dell’UE è ammontata in totale a 173,3 miliardi di euro, pari all’1,1 % del reddito nazionale lordo (RNL) degli Stati membri dell’UE‑27 e del Regno Unito. Assicurare che la dotazione di bilancio sia spesa in maniera appropriata è, in primo luogo, responsabilità della Commissione europea, ma anche delle altre istituzioni e degli altri organismi dell’UE. Per circa due terzi della spesa, principalmente quella riguardante le risorse naturali e la coesione, tale responsabilità è però condivisa con gli Stati membri. Il tasso di assorbimento dei Fondi strutturali e d’investimento europei (Sie) continua ad essere basso, poiché le risorse comunitarie non vengono pienamente sfruttate. I paesi europei hanno speso in media solo il 55% delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale 2014-2020 e fra tutti, l’Italia è il paese meno in grado di utilizzare le risorse europee, con una percentuale di fondi assorbiti pari al 44%.

Prezzi al consumo – ottobre 2021

Prezzi al consumo – ottobre 2021

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Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Nel mese di ottobre, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,7% su base mensile e del 3,0% su base annua. L’ulteriore accelerazione, su base tendenziale, dell’inflazione è in larga parte dovuta, ai prezzi dei beni energetici (da +20,2% di settembre a +24,9%) sia a quelli della componente regolamentata (da +34,3% a +42,3%) sia ai prezzi di quella non regolamentata (da +13,3% a +15,0%). Accelerano rispetto al mese di settembre, ma in misura minore, anche i prezzi dei servizi relativi ai trasporti (da +2,0% a +2,4%). L’inflazione acquisita per il 2021 è pari a +1,8% per l’indice generale e a +0,8% per la componente di fondo. Accelerano i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +0,9% a +1,0%) e quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +2,6% a +3,1%). L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) registra un aumento dello 0,9% su base mensile e del 3,2% su base annua (da +2,9% di settembre).

 

Bollettino economico n. 7/2021

Bollettino economico n. 7/2021

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Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

A livello mondiale l’attività economica ha continuato a espandersi, sebbene a un ritmo in via di rilevante moderazione, nel quadro di una combinazione di fattori, fra cui assumono maggiore peso le persistenti strozzature dal lato dell’offerta. Le pressioni sui prezzi rimangono elevate a causa dell’aumento dell’inflazione dei beni alimentari ed energetici, che riflette il rimbalzo dei prezzi dai bassi livelli su cui si collocavano subito dopo l’insorgere della pandemia di coronavirus (COVID-19). Si ritiene che la maggior parte delle pressioni sui prezzi sia di natura temporanea. L’economia dell’area dell’euro ha proseguito la sua ripresa vigorosa, sebbene a un ritmo in certa misura più moderato. Ci si attende che il prodotto superi il livello su cui si collocava prima della pandemia entro la fine dell’anno. La stretta della pandemia sull’economia si è allentata visibilmente, a fronte dell’elevato numero di persone attualmente vaccinate. Questa evoluzione sostiene la spesa per consumi, in particolare nei settori del tempo libero, della ristorazione, dei viaggi e dei trasporti. Nei prossimi mesi, però, i rincari dei beni energetici potrebbero ridurre il potere di acquisto. Le condizioni del mercato del lavoro continuano a migliorare. La disoccupazione è diminuita e il numero dei beneficiari delle misure di integrazione salariale è sceso significativamente dal picco dello scorso anno. Ciò sorregge la prospettiva di un incremento dei redditi e della spesa. Tuttavia, sia il numero di persone incluse nelle forze di lavoro, sia le ore lavorate nell’economia restano inferiori ai livelli pre-pandemia. Per sostenere la ripresa, misure di bilancio mirate e coordinate dovrebbero continuare ad affiancare la politica monetaria. Tale sostegno consentirà inoltre all’economia di adeguarsi ai cambiamenti strutturali in atto.

Osservatorio lavoratori pubblici ed enti dipendenti pubblici: dati 2020 – INPS

Osservatorio lavoratori pubblici ed enti dipendenti pubblici: dati 2020 – INPS

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Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

L’INPS ha pubblicato i dati dell’Osservatorio sui lavoratori pubblici relativi all’anno 2020, con le informazioni sui lavoratori della Gestione Dipendenti Pubblici assicurati presso l’INPS. L’unità statistica è costituita dal lavoratore che ha avuto almeno una giornata retribuita nel corso del mese osservato. L’Osservatorio si compone di due sezioni: “Lavoratori dipendenti nel mese”, “Lavoratori dipendenti retribuzioni e periodi retribuiti nell’anno”. L’Osservatorio sugli enti dei dipendenti pubblici si occupa dei soggetti iscritti a una delle seguenti gestioni: Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS); Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL); Cassa Pensioni Insegnanti (CPI); Cassa Pensioni Sanitari (CPS); Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG). Sono inoltre inclusi i lavoratori dell’INPS (anche se iscritti al FPLD).

Aran

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024
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Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

Il Disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 è stato trasmesso al Senato l’11 novembre e assegnato alla quinta Commissione permanente in sede referente e alle altre Commissioni in sede consultiva (S 2448).

 

Delibera n. 720 del 27/10/2021 Inconferibilità incarichi dirigenziali

Delibera n. 720 del 27/10/2021 Inconferibilità incarichi dirigenziali – Reato associazione per delinquere – Condanna non definitiva

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

L’Autorità nazionale anticorruzione esprime un parere in merito all’ipotesi di inconferibilità di cui all’art. 3 co. 1 lett. c), del d.lgs. 39/2013, attuativo della legge delega 190/2012, che dispone appunto “l’inconferibilità di incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione di cui all’art. 416 c.p”. Tale prescrizione di legge, sostiene Anac, va applicata anche per reati associativi, in quanto “anche il solo aspetto di partecipare all’associazione è idoneo a integrare la fattispecie delittuosa, pur se la pena è più lieve rispetto a quella prevista per coloro che promuovono, costituiscono e organizzano l’associazione”. La fattispecie di inconferibilità è stata ritenuta applicabile dall’Autorità Anticorruzione anche all’ipotesi di cui all’art. 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla selezione per la formazione di commissioni e all’assegnazione agli uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie (in tal senso: delibera n. 447 del 17 aprile 2019, delibera n. 1292 del 23 novembre 2016 e delibera 685 del 29 luglio 2020.).

Sezione controllo Lombardia delibera n. 243/2021 Enti Locali – Limiti di spesa assunzioni personale Stampa PDF

Sezione controllo Lombardia delibera n. 243/2021 Enti Locali – Limiti di spesa assunzioni personale

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I magistrati contabili, in relazione alla possibilità di derogare ai limiti di spesa di personale per assumere una figura professionale, in servizio presso altra amministrazione, al fine di assicurare l’esercizio di una funzione istituzionale “essenziale e irrinunciabile” come quella di segretario comunale, esprimono l’avviso che non è possibile derogare al limite di spesa in quanto la previsione dell’art. 1, comma 557 quater, della L. 296/2006, riguarda “l’intero aggregato della spesa di personale e tale limite esprime un principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica e le ipotesi di deroga a tale limite sono state tassativamente individuate dal legislatore, sì che quella funzione irrinunciabile che esercita il segretario comunale, non basterebbe a giustificare una deroga tacita”.

 

Sezione Autonomie n.16/2021 Enti Locali – Incentivi tecnici – Possibile adottare regolamento ex post

Sezione Autonomie n.16/2021 Enti Locali – Incentivi tecnici – Possibile adottare regolamento ex post

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il Collegio ha chiarito che, qualora un’ amministrazione locale abbia omesso di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis (legge n. 109/94; d.lgs. n. 163/06; d.lgs. n. 50/2016), il regolamento necessario a consentire la distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, la medesima amministrazione “possa adottare, ex post il regolamento nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo. Trova in tali ipotesi applicazione, in virtù del principio di elaborazione giurisprudenziale, tempus regit actionem, la normativa vigente al momento in cui prende avvio il procedimento amministrativo, con conseguente inapplicabilità dello “ius superveniens”.

Sez.Lavoro Sentenza n. 34703 del 16/11/2021 Pubblico impiego

Sez.Lavoro Sentenza n. 34703 del 16/11/2021 Pubblico impiego – trattenimento in servizio – Ufficiali Giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali Giudiziari – rigetto ricorso

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Nei giudizi di merito viene respinto il ricorso del già Aiutante Ufficiale Giudiziario, da ultimo inquadrato come Ufficiale Giudiziario (Area II, fascia economica F5) – volto alla declaratoria del diritto a rimanere in servizio sino al compimento del 70° anno di età, in applicazione dell’art. 99 d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229, (Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali Giudiziari). Nel ricorso per Cassazione il proponente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 99 d.p.r. n. 1229/ 1959, in combinato disposto con gli artt. 15 e 16 del C.C.N.L. Integrativo 29 luglio 2010 per il personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, per non avere la C.A. esattamente considerato l’evoluzione normativa che aveva progressivamente condotto all’avvicinamento della figura dell’ufficiale giudiziario a quella del funzionario UNEP. La Corte di Cassazione, al contrario, precisa che Il d.p.r. 1229/1959 ha nettamente distinto le due professionalità prevedendo concorsi separati e titoli di ammissione distinti e ha esteso agli aiutanti ufficiali giudiziari varie disposizioni dettate per gli ufficiali giudiziari con esclusione peraltro dell’art. 99, che fissa a settant’anni di età il collocamento a riposo d’ufficio, rimanendo, pertanto, gli aiutanti ufficiali giudiziari soggetti al limite di età stabilito per gli impiegati civili dello Stato. Gli Ermellini, quindi, respingono il ricorso avendo già più volte affermato che nella materia del pubblico impiego privatizzato le disposizioni di legge sul collocamento a riposo d’ufficio non sono derogabili dalla contrattazione collettiva, avuto riguardo ai principi espressi dall’art. 97 Cost. Risulta, pertanto, ininfluente la sostanziale sovrapposizione di compiti e funzioni tra le due figure professionali, che, a parere del ricorrente, si sarebbe venuta determinando nella contrattazione collettiva di settore.

AranSegnalazioni

Decreto Ministro per la Pubblica Amministrazione “Modalità per l’istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un’alta specializzazione per il Pnrr”

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 10/11/2021 il decreto, del 14 ottobre scorso, del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, che dà attuazione alle previsioni del decreto “Reclutamento” (D.L.80/2021 convertito dalla legge 113/2021), definendo le modalità di formazione degli elenchi dei professionisti ed esperti, e del personale di alta specializzazione, sul Portalxe del reclutamento “InPa”; l’articolato individua per queste categorie due possibili modalità di accesso alla Pa: “il conferimento di incarichi professionali per professionisti ed esperti, e l’assunzione a tempo determinato per il personale di alta specializzazione.” Entrambi gli elenchi saranno contenuti nel Portale del Reclutamento “InPA”.

 

CIRS88

 CIRS88

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Come deve essere considerata l’assenza del personale della scuola che supera i limiti individuali previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 2 dicembre 2020, art. 10 c. 6, lettera a)?

Si ritiene opportuno rilevare che l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2.12.2020 attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle. Nel citato accordo vengono altresì indicati tempi e modalità per l’espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d’intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra Aran e Confederazioni sindacali.

In particolare l’Accordo registra un incremento delle prestazioni indispensabili sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo nella considerazione che il diritto all’istruzione non può che declinarsi come diritto all’attività didattica. Ciò ha indotto le parti negoziali a modificare l’angolo di osservazione del problema, abbandonando una visione ancorata alle singole azioni di sciopero per passare ad una prospettiva annuale in cui il diritto all’istruzione viene declinato come diritto a non perdere un numero eccessivo di ore di lezione. Per tale ragione era ed è presente un limite individuale al numero di ore di sciopero che possono essere effettuate nel corso dell’anno dal personale scolastico (docente ed ATA), differenziato a seconda del grado di istruzione: Art 10 comma 6In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nelle Istituzioni scolastiche ed educative sono disciplinati dal presente articolo, con le precisazioni che seguono: a) atteso che l’effettiva garanzia del diritto all’istruzione e all’attività educativa si ottiene solo se non viene compromessa l’efficacia dell’anno scolastico, espressa in giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative gli scioperi, inclusi quelli brevi di cui alla successiva lettera b), non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne e primarie e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione. Inoltre, al fine di evitare che la somma dei diritti dei singoli lavoratori vada a ripercuotersi negativamente su una singola classe, l’Accordo introduce in via sperimentale un correttivo, inserendo un limite all’incidenza degli scioperi sulla singola classe. In particolare, ai sensi sempre dell’art. 10, comma 6, lett. a) ultimo periodo “Deve comunque essere assicurata l’erogazione nell’anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario complessivo di ciascuna classe”.

L’Accordo citato è stato ritenuto idoneo dalla Commissione di Garanzia e costituisce pertanto, ai sensi della legge 146/90 sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, normativa di riferimento nel settore Scuola a cui devono attenersi le amministrazioni pubbliche, i lavoratori e le Organizzazioni sindacali.

La medesima legge all’art. 4 prevede inoltre che “I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell’articolo 2 o che, richiesti dell’effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell’infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo è versato dal datore di lavoro all’Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.”

Per tali motivi si ritiene che il superamento del limite individuale delle ore di sciopero costituisca violazione delle prestazioni indispensabili e rientri pertanto nella previsione di cui all’art. 4 citato.

Sottoscritta l’Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale Quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale

Sottoscritta l’Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale Quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale
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In data 16 novembre 2021 è stata sottoscritta Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale Quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.
Il testo contrattuale racchiude, aggiornandola, l’intera disciplina vigente in materia di elezioni delle RSU e sostituisce integralmente l’ACQ del 7 agosto 1998 e tutti gli accordi che, in questo ventennio, sono intervenuti su tale testo negoziale. L’accordo, che si articola in due sezioni, disciplina da un lato le modalità di costituzione e funzionamento delle RSU, offrendo soluzioni alle problematiche presentatesi con maggiore frequenza, quali, ad esempio, la composizione della RSU, le cause di decadenza, le modalità di adozione delle decisioni, l’individuazione di un Comitato di coordinamento nell’ipotesi di RSU con oltre 30 componenti; dall’altro riorganizza ed aggiorna il regolamento elettorale anche alla luce dell’esperienza maturata nelle passate tornate elettorali.